TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 26931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 26931/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BANZATO MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTINO ANGELICA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento ad entrambi i genitori della minore che manterrà la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, nel rispetto delle esigenze, dei desideri della medesima e dei turni del padre, liberamente in accordo con la madre. In ogni caso, la minore pernotterà con la madre nei giorni dalla domenica al giovedì, salvo diversi accordi tra i genitori.
DISPONE che il Signor verserà alla Sig.ra tramite bonifico bancario un contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento per la figlia, pari ad euro 200 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che il Signor corrisponderà il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, la CP_1
babysitter, in caso di impedimento dei genitori e dei nonni, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della minore, con riferimento al Protocollo per le spese extra-assegno del Tribunale di
Torino.
DÀ ATTO che il signor rinuncia alla percezione dell'assegno unico per la figlia e che la signora CP_1
percepirà lo stesso al 100%. Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità per la figlia.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 26931/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BANZATO MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTINO ANGELICA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 15/11/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento ad entrambi i genitori della minore che manterrà la residenza e la dimora principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. I genitori continueranno a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, nel rispetto delle esigenze, dei desideri della medesima e dei turni del padre, liberamente in accordo con la madre. In ogni caso, la minore pernotterà con la madre nei giorni dalla domenica al giovedì, salvo diversi accordi tra i genitori.
DISPONE che il Signor verserà alla Sig.ra tramite bonifico bancario un contributo CP_1 Pt_1
al mantenimento per la figlia, pari ad euro 200 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT.
DISPONE che il Signor corrisponderà il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, la CP_1
babysitter, in caso di impedimento dei genitori e dei nonni, le spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della minore, con riferimento al Protocollo per le spese extra-assegno del Tribunale di
Torino.
DÀ ATTO che il signor rinuncia alla percezione dell'assegno unico per la figlia e che la signora CP_1
percepirà lo stesso al 100%. Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità per la figlia.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.