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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12733/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - GI RE 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400070782000 IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fonte Nuova - Via N. Machiavelli 1 00013 Fonte Nuova RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230200263003000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10109/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400070782000 notificato il 28/05/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha preannunciato al ricorrente il fermo amministrativo dell' autovettura Dacia Sandero targata Targa_1, per un importo di euro 1530,17. Il fermo amministrativo era sotteso al mancato pagamento della cartella di pagamento n. 09720230200263003000 asseritamente notificata il 22/09/2023, emessa dal comune di Fonte Nuova riguardante l' IMU 2016.
Il ricorrente notificava in data 21/06/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il ricorso veniva depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 18/07/2024.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- vizio di motivazione in violazione dell'articolo 7 L. 212/2000;
- grave danno e pregiudizio in ragione dell'utilizzo del veicolo per gli spostamenti della figlia portatrice di handicap.
In data 19/09/2024 si costituiva in giudizio l' Agenzia Delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo valido il proprio operato.
In data 18/10/2024 si costituiva in giudizio il Comune di Fonte Nuova, il quale Ente, con la propria costituzione in giudizio chiedeva la cessazione della materia del contendere avendo proceduto all'annullamento della cartella esattoriale n. 097 20230200263003000 che ha causato il preavviso di fermo, avendo rivalutato la propria posizione in virtù delle dell'esercizio del potere di autotutela concessogli dalla legge.
In data 28 maggio 2025 con memoria integrativa l'Agenzia delle Entrate Riscossioni aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto sopra esposto, questo Giudice monocratico, vagliata la documentazione presentata e considerate le richieste da parte del Comune di Fonte Nuova e da parte dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione di rinunciare all' azione di opposizione, dichiara l' estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46
D.lgs. 546/92, per cessata materia del contendere con spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12733/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - GI RE 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400070782000 IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fonte Nuova - Via N. Machiavelli 1 00013 Fonte Nuova RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230200263003000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10109/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400070782000 notificato il 28/05/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione ha preannunciato al ricorrente il fermo amministrativo dell' autovettura Dacia Sandero targata Targa_1, per un importo di euro 1530,17. Il fermo amministrativo era sotteso al mancato pagamento della cartella di pagamento n. 09720230200263003000 asseritamente notificata il 22/09/2023, emessa dal comune di Fonte Nuova riguardante l' IMU 2016.
Il ricorrente notificava in data 21/06/2024 il ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il ricorso veniva depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 18/07/2024.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- vizio di motivazione in violazione dell'articolo 7 L. 212/2000;
- grave danno e pregiudizio in ragione dell'utilizzo del veicolo per gli spostamenti della figlia portatrice di handicap.
In data 19/09/2024 si costituiva in giudizio l' Agenzia Delle Entrate Riscossione, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo valido il proprio operato.
In data 18/10/2024 si costituiva in giudizio il Comune di Fonte Nuova, il quale Ente, con la propria costituzione in giudizio chiedeva la cessazione della materia del contendere avendo proceduto all'annullamento della cartella esattoriale n. 097 20230200263003000 che ha causato il preavviso di fermo, avendo rivalutato la propria posizione in virtù delle dell'esercizio del potere di autotutela concessogli dalla legge.
In data 28 maggio 2025 con memoria integrativa l'Agenzia delle Entrate Riscossioni aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base di quanto sopra esposto, questo Giudice monocratico, vagliata la documentazione presentata e considerate le richieste da parte del Comune di Fonte Nuova e da parte dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione di rinunciare all' azione di opposizione, dichiara l' estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46
D.lgs. 546/92, per cessata materia del contendere con spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate.