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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
AGRARIA
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Specializzata Agraria, in persona dei Magistrati ed
Esperti:
Carlo Breggia Presidente
Antonio Picardi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore
Claudio Fabbrizzi Esperto
Paolo Calosi Esperto
ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025, mediante deposito telematico del dispositivo ex artt. 11 D. Lgs 1.9.2011 n. 150 e 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1658/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Monica Cardinali Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con Avv.ti Debora Guarnieri e Luca Giraldi C.F._3
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 484/2023 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, e pubblicata il 08/06/2023
CONCLUSIONI
In data 25/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
n.484/2023 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, del 06/06/2023 pubblicata in data 08/06/2023 e non notificata,
- condannare i Sigg.ri (C.F. , nato a Gaiole in [...]_1 CodiceFiscale_4 il 06/06/1951 e residente in [...]in Chianti, loc. Galenda, (C.F. Controparte_2 [...]
) nato a Gaiole in [...] il [...] e residente in [...]in Chianti, C.F._5
Via Alcide De Gasperi n.8, (C.F. ) nata a Gaiole in [...]_6
Chianti il 19/03/1926 e residente in [...]in Chianti, loc. galenda in solido tra loro al pagamento in favore della Sig.ra della somma di €159.234,50 o di quella Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi, per le menzionate opere e miglioramenti apportati dalla Sig.ra ai Parte_1 fondi di proprietà dei convenuti nella vigenza del contratto di affitto (18.08.2004 /
11.10.2011)”.
Per la parte appellata:
“i comparenti concludono affinché l'On.le Corte, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reiette, voglia:
- in tesi, rigettare l'appello proposto dalla signora in quanto inammissibile e Parte_1 infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Siena;
in ogni caso rigettare le domande formulate dalla ricorrente;
- qualora l'appello fosse accolto e le domande della controparte risultassero, anche solo in parte, ammissibili e fondate, accogliere la domanda riconvenzionale formulata in ipotesi nel precedente grado di giudizio e condannare la signora (c.f. Parte_1
) al pagamento, in favore dei signori e C.F._1 CP_1 CP_2 della somma complessiva di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore che
[...] risulterà dovuta, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 484/2023 pubblicata il 08/06/2023, il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 volta alla condanna di questi ultimi al pagamento della somma di € 159.234,50 (o di quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di indennità ex art. 17 L. 203/1982 a suo dire dovuta per i miglioramenti (sub specie di impianto di vigneti di ) arrecati ai fondi di Parte_3 proprietà dei convenuti nel periodo di vigenza del contratto di affitto concluso inter partes pagina 2 di 13 (18.8.2004/11.10.2011); ha dichiarato quindi assorbita la domanda riconvenzionale subordinata proposta dai resistenti per il risarcimento degli asseriti danni cagionati ai terreni con i lavori intrapresi oltre che con illeciti edilizi e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto carente la prova, a carico della delle condizioni Pt_4 per il sorgere del diritto all'indennità stabilite dall'art. 16 della legge 203/1982 e nello specifico (considerata la mancata attivazione della prevista procedura dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura) la prova del preventivo accordo con la parte affittante, reputando, da questo punto di vista, da un lato inidonea, per genericità, l'autorizzazione contenuta in una delle clausole del contratto, siccome riferita a non meglio precisate opere di miglioramento fondiario (“le opere di miglioramento fondiario potranno essere realizzate senza preventivo consenso dei proprietari”) e, dall'altro, inammissibili i capitoli di prova orale articolati dalla richiedente. ha proposto appello alla decisione, impugnandone i capi relativi (i) al rigetto Parte_5 della domanda inerente all'indennità ex artt. 16 e 17 L. 203/1982, (ii) alla mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare la sussistenza del consenso anteriore alle opere di miglioramento e (iii) alla condanna alle spese (quest'ultimo, peraltro, solo in via consequenziale alla richiesta di riforma nel merito della pronuncia).
Secondo l'appellante, in sintesi, vi sarebbe stata un'errata motivazione da parte del Tribunale in ordine alla mancata prova del consenso preventivo dei concedenti, quale requisito legittimante la richiesta di indennità ex artt. 16 e 17 L. 203/1982, in quanto, per costante ed uniforme giurisprudenza, “l'accordo/consenso” può anche essere tacito, sicché sarebbe
“evidente l'incompatibilità e contraddittorietà della specificazione di “natura, caratteristiche
e finalità delle opere” – specificazione invece ritenuta occorrente dal Tribunale – con un consenso tacito (che non sia da considerare, peraltro, mera tolleranza)”. Inoltre, erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe dato ingresso alla prova per testi richiesta dalla parte ricorrente, volta a dimostrare che era intervenuto preventivo accordo con la controparte sull'esecuzione delle opere, elemento anzi essenziale per la stessa conclusione del contratto, considerata l'intenzione della quale titolare di quote rivendicabili di Pt_6
, di ampliare la propria produzione vitivinicola sui terreni de quibus, ubicati Parte_3 nel Comune di Gaiole in Chianti, zona a forte vocazione vitivinicola;
difatti, al contrario di quanto ritenuto, tutti i capitoli di prova dovevano reputarsi ammissibili. Infine, sempre a dire pagina 3 di 13 dell'appellante, avrebbe dovuto essere valorizzata, nella fattispecie, la condotta dei concedenti, i quali si erano avvantaggiati dei vitigni impiantati ed arricchiti con essi, anche grazie all'erroneo trasferimento in loro favore delle superfici rivendicabili a seguito della cessazione (nel 2018) del successivo rapporto di affitto instaurato con il coniuge della Pt_1
vendendo l'uva prodotta sui terreni come uva per produzione di Chianti Persona_1
Classico.
e si sono costituiti in giudizio contestando l'ammissibilità e la CP_1 Controparte_2 fondatezza dei motivi di gravame e rilevando altresì la tardività di alcune allegazioni dell'appellante (tra cui in particolare quella relativa alla titolarità, in capo alla di Pt_1 quote di superfici rivendicabili di per il cui sfruttamento la stessa avrebbe Parte_3 acquisito la conduzione dei terreni oggetto di causa) nonché dei documenti n. 5 e 6 allegati all'atto di appello;
quindi, riproposte le questioni e le istanze non esaminate (in quanto assorbite) dalla pronuncia di primo grado, hanno chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale già avanzata in ipotesi nel precedente grado di giudizio.
La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di discussione orale.
***
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.
Il giudice di primo grado, con ampia motivazione corredata di riferimenti normativi e richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati dall'affittuario al fondo rustico ex artt. 16 e 17 L. 203/1982, ha escluso che nella fattispecie sia stata data prova del preventivo consenso dei proprietari del terreno, “reso per iscritto o con altra modalità”, all'esecuzione delle opere descritte dalla ricorrente, consistenti nell'impianto di alcuni vigneti specializzati di , richiamando in particolare i principi Parte_3 enucleati dalla S.C. in tema di specificità del consenso (tale cioè da poterlo riferire ad interventi migliorativi di cui siano ben definite e conosciute, ex ante, natura, caratteristiche e finalità) ed irrilevanza del mero silenzio così come di comportamenti, significativi di assenso, solo successivi alla realizzazione dei miglioramenti. Nell'ottica di tali principi, ha esaminato la clausola di cui al punto VII del contratto sottoscritto dalle parti (“le opere di miglioramento pagina 4 di 13 fondiario potranno essere realizzate senza preventivo consenso dei proprietari”), reputandola inidonea allo scopo, “trattandosi di un'autorizzazione meramente generica con riferimento ad “opere di miglioramento fondiario” non meglio precisate” (pag. 5 sentenza), ed ha poi motivato il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta dalla Pt_1 soffermandosi in particolare su tutti i capitoli articolati.
Le censure mosse alla pronuncia non sono idonee a scalfire la portata dei ragionamenti espressi.
È ben vero infatti che, come sottolineato nell'atto di appello (ma come del resto già riconosciuto in sentenza), “l'accordo/consenso” menzionato dall'art. 16 L. 203/1982, quale condizione per il sorgere del diritto all'indennità, può anche essere tacito. Tuttavia, non può essere condiviso il successivo assunto dell'appellante, secondo cui sarebbe “evidente
l'incompatibilità e contraddittorietà della specificazione di “natura, caratteristiche e finalità delle opere” con un consenso tacito (che non sia da considerare, peraltro, mera tolleranza), a maggior ragione laddove provenga dalla parte che non ha né proposto né richiesto all'altra,
l'esecuzione delle opere” (pag. 9 ricorso in appello).
La formulazione della norma (art. 16, comma 2: “La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte”) porta a ritenere, così come affermato ed argomentato dal Tribunale, che lo stesso preventivo accordo tra i contraenti (al pari della comunicazione introduttiva del procedimento dinanzi all'IPG), pur se manifestato attraverso fatti concludenti, debba avere ad oggetto non già, genericamente, la possibilità che uno dei due contraenti realizzi un qualsiasi intervento di miglioramento fondiario, ma l'esecuzione di ben individuate opere.
Non può che condividersi, sul punto, l'0sservazione del Tribunale per cui “come si evince dalla lettura dell'art. 16 supra richiamato, il “preventivo accordo” tra le parti dell'affitto è condizione alternativa al procedimento che si espleta dinanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove la parte richiedente deve presentare un progetto di massima, e indicare la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui chiede l'esecuzione all'altra parte;
sicché, considerata la fungibilità tra le due condizioni, è naturale conseguenza che anche il
“preventivo accordo”, e dunque il consenso del concedente, debba riguardare
pagina 5 di 13 opere/miglioramenti di cui risultano preventivamente indicate la natura, le caratteristiche e le finalità”.
Ciò non è solo diretta conseguenza di una lettura logica e sistematica dell'art. 16 citato, ma è coerente anche con la ratio dell'istituto.
Questa stessa Corte di merito ha avuto occasione di precisare che il consenso all'esecuzione di miglioramenti, sia esso espresso o tacito, deve essere specifico, in quanto “i requisiti che deve avere il consenso ai miglioramenti, quale presupposto del sorgere del diritto all'indennizzo in capo all'affittuario, hanno la chiara finalità di permettere all'affittante di determinare, e, quindi, valutare consapevolmente, in via preventiva, oltre che la bontà del progetto da realizzare, anche l'entità dell'onere che graverà in capo allo stesso, al momento della cessazione del rapporto di affittanza, e la convenienza economica dell'operazione, e ciò allo scopo di preservare l'equilibrio del sinallagma proprio sotto tale specifico aspetto. È all'evidenza, pertanto, che un consenso generico che non sia riferito a interventi specifici, da attuarsi nell'ambito di piano di miglioramento complessivamente valutabile a priori, esporrebbe l'affittante ad un onere la cui entità dipenderebbe esclusivamente da scelte dell'affittuario. Ciò diversamente da quanto avviene, invece, laddove la parte intenda eseguire interventi di miglioramento fondiario in assenza del preventivo accordo con la controparte. In questo caso infatti la legge richiede l'intervento dell' spettorato CP_3
Provinciale dell'Agricoltura) – al quale deve essere inoltrato un progetto di massima degli interventi con la precisa indicazione della loro natura, caratteristiche e finalità – e l'avvio di una concertazione con il coinvolgimento della controparte, all'esito della quale, se non si perviene ad un accordo tra le stesse parti, ogni valutazione circa l'opportunità e la congruità dell'intervento spetta all'Ispettorato, che si pronuncerà in senso favorevole o contrario”
(Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 1103 pubblicata il 16 giugno 2023).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si muove del resto nella direzione indicata: “In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso
pagina 6 di 13 precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del dovuta al difetto Pt_7 della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento. (In applicazione dei richiamati princìpi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la sussistenza del preventivo assenso del concedente alla realizzazione dei miglioramenti rivendicati dal conduttore, in presenza di una scrittura che prevedeva unicamente l'obbligo per il conduttore stesso di mettere a coltura il fondo a sue cure e spese con non meglio precisate piantagioni di essenze fruttifere, ed aveva altresì negato rilievo ad altra scrittura, in quanto successiva alla esecuzione dei contestati miglioramenti)” (Cass. 19789/2011; conf.
Cass. 30332/2019).
Per altro verso, l'appellante non mette in discussione la valutazione che della clausola contenuta nel contratto ha compiuto il giudice di primo grado, limitandosi a ripercorrerne i passaggi (“Nel caso de quo, il Giudice del primo grado ha ritenuto la mancanza di consenso/accordo perché la predetta specificazione [ovvero quella di natura, caratteristiche e finalità delle opere] non era contenuta nel contratto di affitto vigente tra la signora Pt_1 ed i concedenti. La clausola sui miglioramenti al fondo era generica e, quindi, non rispondente ai requisiti indicati dalla normativa applicabile”).
Vale aggiungere che, secondo un recente arresto della Cassazione, “In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346
c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito
e possibile)” (Cass. 10309/2024). Se intesa come diretta a disciplinare il diritto all'indennità, dunque, anche la clausola in questione, per la sua formulazione, che la rende di fatto equivalente ad una autorizzazione generale ed indiscriminata all'affittuario (“le opere di miglioramento fondiario potranno essere realizzate senza preventivo consenso dei proprietari”), andrebbe incontro al medesimo rilievo di nullità.
L'irrilevanza dei comportamenti del proprietario successivi alla realizzazione delle migliorie, ai fini del diritto dell'affittuario al pagamento dell'indennità, rende poi ininfluenti gli aspetti evidenziati con l'atto di appello, circa il fatto che gli appellati, dopo essere rientrati in possesso pagina 7 di 13 dei terreni, avrebbero deciso di ritenere i miglioramenti e si sarebbero ulteriormente arricchiti mediante la vendita di uva sulla base di superfici rivendicabili all'epoca in Parte_3 proprietà e poi Al netto del fatto che la questione delle superfici rivendicabili Pt_1 Per_1 non è stata dedotta in primo grado (ove invece si assumeva – cfr. pag. 3 del ricorso – che dopo il rientro dei proprietari nel possesso dei fondi “i terreni sono stati pressoché abbandonati, quindi anche con possibile alterazione della situazione esistente”), nemmeno si comprende come un “argomento” dichiaratamente “estraneo al presente giudizio”, per usare le parole dell'appellante, possa essere al contempo “rilevante ai fini della decisione” (pag. 10 atto di appello).
Per quanto poi concerne la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado dalla ricorrente, la decisione impugnata appare incensurabile.
Secondo l'appellante, “la capitolazione della prova testimoniale effettuata in primo grado, con particolare riferimento ai primi tre capitoli” sarebbe “perfettamente inerente ed adeguata alla dimostrazione di un accordo tra le parti anteriore alla realizzazione del vigneto”; il Tribunale avrebbe errato nel ritenere generici tali capitoli (1. “vero che nel corso dell'anno 2004 la sig.ra sia direttamente che per il tramite dell'allora marito Pt_1 Per_1
espresse in famiglia anche ai sig.ri e
[...] CP_1 Controparte_2 Pt_2 il desiderio di affittare altri terreni adiacenti alla sua proprietà per ivi impiantarci
[...] una vigna”; 2. “vero che nel corso dell'anno 2004 la sig.ra sia direttamente che per il Pt_1 tramite dell'allora marito chiese ai signori Persona_1 CP_1 Controparte_2
e la possibilità di affittare i terreni di loro proprietà per impiantarci una Parte_2 nuova vigna”; 3. “vero che nel corso dell'anno 2004 i signori CP_1 CP_2
e sottoscrissero un contratto con la sig.ra per affittare
[...] Parte_2 Pt_1
l'utilizzo dei loro terreni nell'ambito dell'attività svolta dalla sua impresa agricola, dedita alla produzione di vino ed olio”) fondando il proprio convincimento sulla mancata specificazione negli stessi del tipo di vigna da impiantare sui terreni (“aspetto, di converso, rilevante”, si osserva in sentenza, “considerato che i pretesi miglioramenti attengono alla piantagione di ben specifiche tipologie di vigneto, a e Parte_8 Parte_9
”). L'errore starebbe nel fatto che “Con tale capitolazione doveva essere dimostrato
[...] esclusivamente il consenso anteriore all'esecuzione delle opere. Il tipo di vigneto non dipende dalle opere ma dalle quote rivendicabili che non erano nella disponibilità dei concedenti ma dell'affittuaria alla quale dovevano tornare al momento della risoluzione del contratto.
pagina 8 di 13 Conseguentemente quello che doveva essere dimostrato era il consenso per la realizzazione di un vigneto” (pag. 13 atto di appello).
Come già detto, la questione della titolarità da parte della di superfici rivendicabili di Pt_1
è stata introdotta in termini specifici solo nel presente grado. È stata Parte_3 comunque la stessa ricorrente a ricondurre, in primo grado, l'incremento di valore del fondo anche al tipo di vigneto impiantato, con il richiamo, sul punto, agli esiti di un a.t.p. che ha visto coinvolti il proprio coniuge, ed i medesimi proprietari (cfr. pag. 3 e 4 Persona_1 dell'originario ricorso: “- in data 14.11.2019 è stato peraltro depositato un ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. dal Sig. all'esito del quale il perito nominato dal Tribunale Persona_1 ha stimato il valore dei miglioramenti eseguiti sui fondi in oggetto pari ad € 159.032,00 (All.
6), dove si precisava che “dalle verifiche effettuate sia in sede di sopralluogo che dalle foto aeree disponibili risulta che su tali superfici sono stati realizzati dei miglioramenti fondiari ed in particolare ha 1.36.20 di vigneto iscritto per ha 1.00.00 a e per Parte_8
Ha 0.36.20 ad (pag. 23)”; - nella perizia si dava inoltre atto che “per Parte_9 maggiore conferma sono state analizzate fonti attendibili quali il notiziario del
[...]
riporta che il valore di un ettaro di può essere fino a Parte_10 Parte_8
180.000,00. Anche il Gazzettino del Chianti riporta che un ettaro di vigneto a Chianti
Classico oscilla tra i 140.000,00-180.000,00 euro. Wine News del gennaio 2019 riporta che il valore del Chianti Classico è 170.000,00 (pag. 28)”). Lo stesso CTU nominato nel presente giudizio ha eseguito la stima attribuendo rilievo alla presenza di un vigneto a Chianti Classico.
Anche a prescindere da ciò e in aggiunta a quanto rilevato dal Tribunale, non può mancarsi di osservare che il capitolo n. 3 attiene alla sottoscrizione del contratto, ergo afferisce ad una circostanza documentale, mentre i primi due riguardano solo le manifestazioni di interesse e le richieste formulate dalla antecedentemente alla stipula, non anche l'espressione di Pt_1 un consenso dei proprietari all'impianto di nuovi vigneti. Né potrebbe sostenersi che la stipulazione del contratto abbia significato assenso all'esecuzione degli impianti, posto che in esso nulla veniva specificato in proposito (come invece sarebbe stato logico attendersi, se si fosse trattato di aspetto realmente cruciale ed addirittura determinante del consenso negoziale, così come sostenuto dall'appellante). Ed ancora, i capitoli risultano generici anche perché non indicano le precise circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stato manifestato il consenso da parte dei resistenti alla realizzazione dei vigneti di cui si controverte (se si esclude, sotto il profilo temporale, la generica locuzione “nel corso dell'anno 2004”) e, aspetto ancora più importante, non precisano le caratteristiche di tali vigneti, come ad esempio la pagina 9 di 13 relativa estensione, oltre alla tipologia di opere occorrenti al loro impianto (i capitoli 1 e 2 fanno solo riferimento all'intenzione palesata dalla di impiantare “una vigna”; il Pt_1 capitolo 3 contiene solo un vago accenno all'“ambito dell'attività svolta” dall'impresa agricola della ricorrente “dedita alla produzione di vino ed olio”).
Infondata è anche la critica mossa all'ulteriore argomento del Tribunale, consistente nel rilevare (pag. 7 sentenza) che i capitoli “vorrebbero dimostrare che già prima della stipulazione del contratto del 18.8.2004 tra le parti vi fosse l'accordo di far piantare alla delle vigne nei terreni da concedersi in affitto;
non essendovi, però, menzione di tale Pt_1 accordo nel documento contrattuale (doc. 1, fasc. ricorrente), tali capitoli di prova sono altresì inammissibili ex art. 2722 c.c., in quanto volti a dimostrare la conclusione di un
“patto aggiunto” anteriore (o contemporaneo) rispetto alla conclusione per iscritto del contratto di affitto di fondo rustico. D'altronde, considerato che nella prospettazione della ricorrente le parti avrebbero stipulato il contratto di affitto proprio con la finalità di consentire alla stessa l'impianto dei vigneti, è alquanto inverosimile che esse non la abbiano poi formalizzata per iscritto, neppure con un minimo riferimento”.
Sul punto, l'obiezione dell'appellante – secondo cui “Laddove un accordo/consenso non abbia una forma prescritta ma possa anche essere tacito, diviene inapplicabile l'art.2722 c.c. citato dal Tribunale. Non è previsto per legge che l'intenzione delle parti risulti con forma scritta ad substantiam in modo che eventuali patti aggiunti o contrari debbano anch'essi risultare per iscritto. Conseguentemente priva di rilevanza è l'argomentazione del Giudice di primo grado che ritiene “inverosimile” che non sia stato formalizzata per iscritto l'intenzione dell'affittuaria di realizzare un vigneto sui terreni che si accingeva a prendere in affitto”
(pag. 13 atto di appello) – non è condivisibile, in quanto l'art. 2722 c.c. non è dettato con riferimento ai contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, ai quali piuttosto è dedicato l'art. 2725 c.c., ma contiene una regola generale sull'ammissibilità della prova testimoniale, destinata a valere per tutti i contratti comunque risultanti da un documento (“La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”).
Sulla mancata ammissione degli altri capitoli, infine, l'appellante si è limitato a dedurne l'erroneità “perché il riferimento temporale è anteriore alla realizzazione delle opere e non successiva come vorrebbe far ritenere il Giudice del primo grado” (pag. 13 atto di appello).
Tuttavia i capitoli 4 (“vero che i sig.ri e CP_1 Controparte_2 Parte_2
pagina 10 di 13 autorizzarono la sig.ra alla realizzazione della vigna sul loro terreno e riferirono a Pt_1 lei che erano d'accordo a che venisse effettuata tale coltivazione”) e 6 (vero che la scelta di ampliare l'estensione della vigna dell'impresa agricola utilizzando i terreni di Pt_1 proprietà di e era stata proposta dal CP_1 Controparte_2 Parte_2 sig. padre dei sig.ri e quest'ultima moglie del sig. Persona_2 Persona_1 CP_4
e che tutta la famiglia era stata resa edotta e coinvolta Controparte_2 CP_5 in tale attività”) risultano generici, al pari di quelli già in precedenza commentati, in quanto formulati senza preciso riferimento alle occasioni in cui sarebbe stato dato il consenso alle opere e poiché riferiti indistintamente alla realizzazione di una “vigna”, senz'altra specificazione. Quanto ai capitoli 5 (“vero che nel corso dell'anno 2004 vennero effettuati lavori di ruspatura, scasso, raccolta sassi e apertura strade nell'ambito della sistemazione di un nuovo vigneto presso l'azienda agricola in località Poggio San Polo”), 7 (“vero Pt_1 che i signori e assistettero nel corso CP_1 Controparte_2 Parte_2 dell'anno 2004 ai lavori di ruspatura, scasso, raccolta e apertura strade realizzati Per_3 nell'ambito della sistemazione di un nuovo vigneto presso l'impresa agricola Corazzi in località Poggio San Polo”), 8 (“vero che i signori e CP_1 Controparte_2 assistettero nel corso del mese di marzo-aprile-maggio 2005 ai lavori di Parte_2 piantumazione delle barbatelle di vite e specificamente di vitigno sangiovese presso
l'impresa agricola in località Poggio San Polo, sui terreni di loro proprietà affittati Pt_1 alla sig.ra ), 9 (“vero che i signori e Pt_1 CP_1 Controparte_2 Pt_2 partecipavano ogni anno, sin dal 2000 e fino al 2015, con i sig.ri ed
[...] Pt_1 Per_1 il resto della famiglia alla raccolta dell'uva nel corso delle vendemmie sui terreni di proprietà dei medesimi e concessi in affitto alla sig.ra ), 10 (“vero che i signori Pt_1 [...]
e nel corso della vendemmia effettuata sui CP_1 Controparte_2 Parte_2 terreni della sig.ra negli anni 2005-2006 assistettero ai lavori per la creazione della
Pt_1 nuova vigna sui terreni di loro proprietà e condotti in affitto dalla sig.ra e che in
Pt_1 tali occasioni dichiararono di essere compiaciuti di tale nuova vigna”) e 11 (“vero che i signori e dimorano ed ivi dimoravano CP_1 Controparte_2 Parte_2 anche nel 2004-2005-2006 in un'abitazione confinante con i terreni affittati alla sig.ra dalla quale risultano visibili gli appezzamenti su cui è stata impiantata la vigna da
Pt_1 parte della sig.ra ), gli stessi sono tutti ininfluenti ai fini del decidere, in quanto si
Pt_1 riferiscono all'esecuzione, in sé, delle lavorazioni, all'assistenza alle stesse (o alla loro visibilità) da parte degli appellati, ovvero ancora alla partecipazione di costoro alle operazioni pagina 11 di 13 di raccolta dell'uva, tutti aspetti non rilevanti ai fini del sorgere del diritto all'indennità ex art. 17 L. 203/21982, rigorosamente ancorato, come visto, a ben altri presupposti normativi.
Per le ragioni esposte, in definitiva, va confermato il rigetto dell'istanza di prova per testi avanzata dalla ricorrente.
Merita infine aggiungere che la CTU disposta nel presente grado di giudizio non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ricorrente in ordine al fatto costitutivo della pretesa rappresentato dal consenso preventivo della controparte alle opere di miglioramento (tantomeno può essere utilizzata a tali fini la documentazione ad essa allegata e non precedentemente oggetto di produzione delle parti).
Dunque, assorbite le ulteriori questioni dibattute così come la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dagli appellati, l'appello deve essere respinto (non avendo, come detto, autonomia il motivo di impugnazione relativo alla condanna alle spese di lite).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi.
Il valore della causa deve intendersi pari ad € 159.234,00. Pertanto:
€ 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
14.317,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Le spese di CTU possono essere ripartite in misura uguale tra le parti, tenuto conto delle motivazioni del rigetto del gravame, che prescindono dai temi oggetto di specifico approfondimento peritale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese processuali del presente grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi pagina 12 di 13 per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002;
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio del 25/03/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
AGRARIA
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Specializzata Agraria, in persona dei Magistrati ed
Esperti:
Carlo Breggia Presidente
Antonio Picardi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore
Claudio Fabbrizzi Esperto
Paolo Calosi Esperto
ha pronunciato all'udienza del 25/03/2025, mediante deposito telematico del dispositivo ex artt. 11 D. Lgs 1.9.2011 n. 150 e 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1658/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Monica Cardinali Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con Avv.ti Debora Guarnieri e Luca Giraldi C.F._3
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 484/2023 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, e pubblicata il 08/06/2023
CONCLUSIONI
In data 25/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
n.484/2023 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, del 06/06/2023 pubblicata in data 08/06/2023 e non notificata,
- condannare i Sigg.ri (C.F. , nato a Gaiole in [...]_1 CodiceFiscale_4 il 06/06/1951 e residente in [...]in Chianti, loc. Galenda, (C.F. Controparte_2 [...]
) nato a Gaiole in [...] il [...] e residente in [...]in Chianti, C.F._5
Via Alcide De Gasperi n.8, (C.F. ) nata a Gaiole in [...]_6
Chianti il 19/03/1926 e residente in [...]in Chianti, loc. galenda in solido tra loro al pagamento in favore della Sig.ra della somma di €159.234,50 o di quella Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi, per le menzionate opere e miglioramenti apportati dalla Sig.ra ai Parte_1 fondi di proprietà dei convenuti nella vigenza del contratto di affitto (18.08.2004 /
11.10.2011)”.
Per la parte appellata:
“i comparenti concludono affinché l'On.le Corte, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reiette, voglia:
- in tesi, rigettare l'appello proposto dalla signora in quanto inammissibile e Parte_1 infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Siena;
in ogni caso rigettare le domande formulate dalla ricorrente;
- qualora l'appello fosse accolto e le domande della controparte risultassero, anche solo in parte, ammissibili e fondate, accogliere la domanda riconvenzionale formulata in ipotesi nel precedente grado di giudizio e condannare la signora (c.f. Parte_1
) al pagamento, in favore dei signori e C.F._1 CP_1 CP_2 della somma complessiva di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore che
[...] risulterà dovuta, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 484/2023 pubblicata il 08/06/2023, il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 volta alla condanna di questi ultimi al pagamento della somma di € 159.234,50 (o di quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di indennità ex art. 17 L. 203/1982 a suo dire dovuta per i miglioramenti (sub specie di impianto di vigneti di ) arrecati ai fondi di Parte_3 proprietà dei convenuti nel periodo di vigenza del contratto di affitto concluso inter partes pagina 2 di 13 (18.8.2004/11.10.2011); ha dichiarato quindi assorbita la domanda riconvenzionale subordinata proposta dai resistenti per il risarcimento degli asseriti danni cagionati ai terreni con i lavori intrapresi oltre che con illeciti edilizi e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto carente la prova, a carico della delle condizioni Pt_4 per il sorgere del diritto all'indennità stabilite dall'art. 16 della legge 203/1982 e nello specifico (considerata la mancata attivazione della prevista procedura dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura) la prova del preventivo accordo con la parte affittante, reputando, da questo punto di vista, da un lato inidonea, per genericità, l'autorizzazione contenuta in una delle clausole del contratto, siccome riferita a non meglio precisate opere di miglioramento fondiario (“le opere di miglioramento fondiario potranno essere realizzate senza preventivo consenso dei proprietari”) e, dall'altro, inammissibili i capitoli di prova orale articolati dalla richiedente. ha proposto appello alla decisione, impugnandone i capi relativi (i) al rigetto Parte_5 della domanda inerente all'indennità ex artt. 16 e 17 L. 203/1982, (ii) alla mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare la sussistenza del consenso anteriore alle opere di miglioramento e (iii) alla condanna alle spese (quest'ultimo, peraltro, solo in via consequenziale alla richiesta di riforma nel merito della pronuncia).
Secondo l'appellante, in sintesi, vi sarebbe stata un'errata motivazione da parte del Tribunale in ordine alla mancata prova del consenso preventivo dei concedenti, quale requisito legittimante la richiesta di indennità ex artt. 16 e 17 L. 203/1982, in quanto, per costante ed uniforme giurisprudenza, “l'accordo/consenso” può anche essere tacito, sicché sarebbe
“evidente l'incompatibilità e contraddittorietà della specificazione di “natura, caratteristiche
e finalità delle opere” – specificazione invece ritenuta occorrente dal Tribunale – con un consenso tacito (che non sia da considerare, peraltro, mera tolleranza)”. Inoltre, erroneamente il giudice di primo grado non avrebbe dato ingresso alla prova per testi richiesta dalla parte ricorrente, volta a dimostrare che era intervenuto preventivo accordo con la controparte sull'esecuzione delle opere, elemento anzi essenziale per la stessa conclusione del contratto, considerata l'intenzione della quale titolare di quote rivendicabili di Pt_6
, di ampliare la propria produzione vitivinicola sui terreni de quibus, ubicati Parte_3 nel Comune di Gaiole in Chianti, zona a forte vocazione vitivinicola;
difatti, al contrario di quanto ritenuto, tutti i capitoli di prova dovevano reputarsi ammissibili. Infine, sempre a dire pagina 3 di 13 dell'appellante, avrebbe dovuto essere valorizzata, nella fattispecie, la condotta dei concedenti, i quali si erano avvantaggiati dei vitigni impiantati ed arricchiti con essi, anche grazie all'erroneo trasferimento in loro favore delle superfici rivendicabili a seguito della cessazione (nel 2018) del successivo rapporto di affitto instaurato con il coniuge della Pt_1
vendendo l'uva prodotta sui terreni come uva per produzione di Chianti Persona_1
Classico.
e si sono costituiti in giudizio contestando l'ammissibilità e la CP_1 Controparte_2 fondatezza dei motivi di gravame e rilevando altresì la tardività di alcune allegazioni dell'appellante (tra cui in particolare quella relativa alla titolarità, in capo alla di Pt_1 quote di superfici rivendicabili di per il cui sfruttamento la stessa avrebbe Parte_3 acquisito la conduzione dei terreni oggetto di causa) nonché dei documenti n. 5 e 6 allegati all'atto di appello;
quindi, riproposte le questioni e le istanze non esaminate (in quanto assorbite) dalla pronuncia di primo grado, hanno chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine,
l'accoglimento della domanda riconvenzionale già avanzata in ipotesi nel precedente grado di giudizio.
La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di discussione orale.
***
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
I due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.
Il giudice di primo grado, con ampia motivazione corredata di riferimenti normativi e richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto all'indennità per i miglioramenti arrecati dall'affittuario al fondo rustico ex artt. 16 e 17 L. 203/1982, ha escluso che nella fattispecie sia stata data prova del preventivo consenso dei proprietari del terreno, “reso per iscritto o con altra modalità”, all'esecuzione delle opere descritte dalla ricorrente, consistenti nell'impianto di alcuni vigneti specializzati di , richiamando in particolare i principi Parte_3 enucleati dalla S.C. in tema di specificità del consenso (tale cioè da poterlo riferire ad interventi migliorativi di cui siano ben definite e conosciute, ex ante, natura, caratteristiche e finalità) ed irrilevanza del mero silenzio così come di comportamenti, significativi di assenso, solo successivi alla realizzazione dei miglioramenti. Nell'ottica di tali principi, ha esaminato la clausola di cui al punto VII del contratto sottoscritto dalle parti (“le opere di miglioramento pagina 4 di 13 fondiario potranno essere realizzate senza preventivo consenso dei proprietari”), reputandola inidonea allo scopo, “trattandosi di un'autorizzazione meramente generica con riferimento ad “opere di miglioramento fondiario” non meglio precisate” (pag. 5 sentenza), ed ha poi motivato il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta dalla Pt_1 soffermandosi in particolare su tutti i capitoli articolati.
Le censure mosse alla pronuncia non sono idonee a scalfire la portata dei ragionamenti espressi.
È ben vero infatti che, come sottolineato nell'atto di appello (ma come del resto già riconosciuto in sentenza), “l'accordo/consenso” menzionato dall'art. 16 L. 203/1982, quale condizione per il sorgere del diritto all'indennità, può anche essere tacito. Tuttavia, non può essere condiviso il successivo assunto dell'appellante, secondo cui sarebbe “evidente
l'incompatibilità e contraddittorietà della specificazione di “natura, caratteristiche e finalità delle opere” con un consenso tacito (che non sia da considerare, peraltro, mera tolleranza), a maggior ragione laddove provenga dalla parte che non ha né proposto né richiesto all'altra,
l'esecuzione delle opere” (pag. 9 ricorso in appello).
La formulazione della norma (art. 16, comma 2: “La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte”) porta a ritenere, così come affermato ed argomentato dal Tribunale, che lo stesso preventivo accordo tra i contraenti (al pari della comunicazione introduttiva del procedimento dinanzi all'IPG), pur se manifestato attraverso fatti concludenti, debba avere ad oggetto non già, genericamente, la possibilità che uno dei due contraenti realizzi un qualsiasi intervento di miglioramento fondiario, ma l'esecuzione di ben individuate opere.
Non può che condividersi, sul punto, l'0sservazione del Tribunale per cui “come si evince dalla lettura dell'art. 16 supra richiamato, il “preventivo accordo” tra le parti dell'affitto è condizione alternativa al procedimento che si espleta dinanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove la parte richiedente deve presentare un progetto di massima, e indicare la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui chiede l'esecuzione all'altra parte;
sicché, considerata la fungibilità tra le due condizioni, è naturale conseguenza che anche il
“preventivo accordo”, e dunque il consenso del concedente, debba riguardare
pagina 5 di 13 opere/miglioramenti di cui risultano preventivamente indicate la natura, le caratteristiche e le finalità”.
Ciò non è solo diretta conseguenza di una lettura logica e sistematica dell'art. 16 citato, ma è coerente anche con la ratio dell'istituto.
Questa stessa Corte di merito ha avuto occasione di precisare che il consenso all'esecuzione di miglioramenti, sia esso espresso o tacito, deve essere specifico, in quanto “i requisiti che deve avere il consenso ai miglioramenti, quale presupposto del sorgere del diritto all'indennizzo in capo all'affittuario, hanno la chiara finalità di permettere all'affittante di determinare, e, quindi, valutare consapevolmente, in via preventiva, oltre che la bontà del progetto da realizzare, anche l'entità dell'onere che graverà in capo allo stesso, al momento della cessazione del rapporto di affittanza, e la convenienza economica dell'operazione, e ciò allo scopo di preservare l'equilibrio del sinallagma proprio sotto tale specifico aspetto. È all'evidenza, pertanto, che un consenso generico che non sia riferito a interventi specifici, da attuarsi nell'ambito di piano di miglioramento complessivamente valutabile a priori, esporrebbe l'affittante ad un onere la cui entità dipenderebbe esclusivamente da scelte dell'affittuario. Ciò diversamente da quanto avviene, invece, laddove la parte intenda eseguire interventi di miglioramento fondiario in assenza del preventivo accordo con la controparte. In questo caso infatti la legge richiede l'intervento dell' spettorato CP_3
Provinciale dell'Agricoltura) – al quale deve essere inoltrato un progetto di massima degli interventi con la precisa indicazione della loro natura, caratteristiche e finalità – e l'avvio di una concertazione con il coinvolgimento della controparte, all'esito della quale, se non si perviene ad un accordo tra le stesse parti, ogni valutazione circa l'opportunità e la congruità dell'intervento spetta all'Ispettorato, che si pronuncerà in senso favorevole o contrario”
(Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 1103 pubblicata il 16 giugno 2023).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si muove del resto nella direzione indicata: “In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso
pagina 6 di 13 precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del dovuta al difetto Pt_7 della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento. (In applicazione dei richiamati princìpi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la sussistenza del preventivo assenso del concedente alla realizzazione dei miglioramenti rivendicati dal conduttore, in presenza di una scrittura che prevedeva unicamente l'obbligo per il conduttore stesso di mettere a coltura il fondo a sue cure e spese con non meglio precisate piantagioni di essenze fruttifere, ed aveva altresì negato rilievo ad altra scrittura, in quanto successiva alla esecuzione dei contestati miglioramenti)” (Cass. 19789/2011; conf.
Cass. 30332/2019).
Per altro verso, l'appellante non mette in discussione la valutazione che della clausola contenuta nel contratto ha compiuto il giudice di primo grado, limitandosi a ripercorrerne i passaggi (“Nel caso de quo, il Giudice del primo grado ha ritenuto la mancanza di consenso/accordo perché la predetta specificazione [ovvero quella di natura, caratteristiche e finalità delle opere] non era contenuta nel contratto di affitto vigente tra la signora Pt_1 ed i concedenti. La clausola sui miglioramenti al fondo era generica e, quindi, non rispondente ai requisiti indicati dalla normativa applicabile”).
Vale aggiungere che, secondo un recente arresto della Cassazione, “In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346
c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito
e possibile)” (Cass. 10309/2024). Se intesa come diretta a disciplinare il diritto all'indennità, dunque, anche la clausola in questione, per la sua formulazione, che la rende di fatto equivalente ad una autorizzazione generale ed indiscriminata all'affittuario (“le opere di miglioramento fondiario potranno essere realizzate senza preventivo consenso dei proprietari”), andrebbe incontro al medesimo rilievo di nullità.
L'irrilevanza dei comportamenti del proprietario successivi alla realizzazione delle migliorie, ai fini del diritto dell'affittuario al pagamento dell'indennità, rende poi ininfluenti gli aspetti evidenziati con l'atto di appello, circa il fatto che gli appellati, dopo essere rientrati in possesso pagina 7 di 13 dei terreni, avrebbero deciso di ritenere i miglioramenti e si sarebbero ulteriormente arricchiti mediante la vendita di uva sulla base di superfici rivendicabili all'epoca in Parte_3 proprietà e poi Al netto del fatto che la questione delle superfici rivendicabili Pt_1 Per_1 non è stata dedotta in primo grado (ove invece si assumeva – cfr. pag. 3 del ricorso – che dopo il rientro dei proprietari nel possesso dei fondi “i terreni sono stati pressoché abbandonati, quindi anche con possibile alterazione della situazione esistente”), nemmeno si comprende come un “argomento” dichiaratamente “estraneo al presente giudizio”, per usare le parole dell'appellante, possa essere al contempo “rilevante ai fini della decisione” (pag. 10 atto di appello).
Per quanto poi concerne la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado dalla ricorrente, la decisione impugnata appare incensurabile.
Secondo l'appellante, “la capitolazione della prova testimoniale effettuata in primo grado, con particolare riferimento ai primi tre capitoli” sarebbe “perfettamente inerente ed adeguata alla dimostrazione di un accordo tra le parti anteriore alla realizzazione del vigneto”; il Tribunale avrebbe errato nel ritenere generici tali capitoli (1. “vero che nel corso dell'anno 2004 la sig.ra sia direttamente che per il tramite dell'allora marito Pt_1 Per_1
espresse in famiglia anche ai sig.ri e
[...] CP_1 Controparte_2 Pt_2 il desiderio di affittare altri terreni adiacenti alla sua proprietà per ivi impiantarci
[...] una vigna”; 2. “vero che nel corso dell'anno 2004 la sig.ra sia direttamente che per il Pt_1 tramite dell'allora marito chiese ai signori Persona_1 CP_1 Controparte_2
e la possibilità di affittare i terreni di loro proprietà per impiantarci una Parte_2 nuova vigna”; 3. “vero che nel corso dell'anno 2004 i signori CP_1 CP_2
e sottoscrissero un contratto con la sig.ra per affittare
[...] Parte_2 Pt_1
l'utilizzo dei loro terreni nell'ambito dell'attività svolta dalla sua impresa agricola, dedita alla produzione di vino ed olio”) fondando il proprio convincimento sulla mancata specificazione negli stessi del tipo di vigna da impiantare sui terreni (“aspetto, di converso, rilevante”, si osserva in sentenza, “considerato che i pretesi miglioramenti attengono alla piantagione di ben specifiche tipologie di vigneto, a e Parte_8 Parte_9
”). L'errore starebbe nel fatto che “Con tale capitolazione doveva essere dimostrato
[...] esclusivamente il consenso anteriore all'esecuzione delle opere. Il tipo di vigneto non dipende dalle opere ma dalle quote rivendicabili che non erano nella disponibilità dei concedenti ma dell'affittuaria alla quale dovevano tornare al momento della risoluzione del contratto.
pagina 8 di 13 Conseguentemente quello che doveva essere dimostrato era il consenso per la realizzazione di un vigneto” (pag. 13 atto di appello).
Come già detto, la questione della titolarità da parte della di superfici rivendicabili di Pt_1
è stata introdotta in termini specifici solo nel presente grado. È stata Parte_3 comunque la stessa ricorrente a ricondurre, in primo grado, l'incremento di valore del fondo anche al tipo di vigneto impiantato, con il richiamo, sul punto, agli esiti di un a.t.p. che ha visto coinvolti il proprio coniuge, ed i medesimi proprietari (cfr. pag. 3 e 4 Persona_1 dell'originario ricorso: “- in data 14.11.2019 è stato peraltro depositato un ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. dal Sig. all'esito del quale il perito nominato dal Tribunale Persona_1 ha stimato il valore dei miglioramenti eseguiti sui fondi in oggetto pari ad € 159.032,00 (All.
6), dove si precisava che “dalle verifiche effettuate sia in sede di sopralluogo che dalle foto aeree disponibili risulta che su tali superfici sono stati realizzati dei miglioramenti fondiari ed in particolare ha 1.36.20 di vigneto iscritto per ha 1.00.00 a e per Parte_8
Ha 0.36.20 ad (pag. 23)”; - nella perizia si dava inoltre atto che “per Parte_9 maggiore conferma sono state analizzate fonti attendibili quali il notiziario del
[...]
riporta che il valore di un ettaro di può essere fino a Parte_10 Parte_8
180.000,00. Anche il Gazzettino del Chianti riporta che un ettaro di vigneto a Chianti
Classico oscilla tra i 140.000,00-180.000,00 euro. Wine News del gennaio 2019 riporta che il valore del Chianti Classico è 170.000,00 (pag. 28)”). Lo stesso CTU nominato nel presente giudizio ha eseguito la stima attribuendo rilievo alla presenza di un vigneto a Chianti Classico.
Anche a prescindere da ciò e in aggiunta a quanto rilevato dal Tribunale, non può mancarsi di osservare che il capitolo n. 3 attiene alla sottoscrizione del contratto, ergo afferisce ad una circostanza documentale, mentre i primi due riguardano solo le manifestazioni di interesse e le richieste formulate dalla antecedentemente alla stipula, non anche l'espressione di Pt_1 un consenso dei proprietari all'impianto di nuovi vigneti. Né potrebbe sostenersi che la stipulazione del contratto abbia significato assenso all'esecuzione degli impianti, posto che in esso nulla veniva specificato in proposito (come invece sarebbe stato logico attendersi, se si fosse trattato di aspetto realmente cruciale ed addirittura determinante del consenso negoziale, così come sostenuto dall'appellante). Ed ancora, i capitoli risultano generici anche perché non indicano le precise circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe stato manifestato il consenso da parte dei resistenti alla realizzazione dei vigneti di cui si controverte (se si esclude, sotto il profilo temporale, la generica locuzione “nel corso dell'anno 2004”) e, aspetto ancora più importante, non precisano le caratteristiche di tali vigneti, come ad esempio la pagina 9 di 13 relativa estensione, oltre alla tipologia di opere occorrenti al loro impianto (i capitoli 1 e 2 fanno solo riferimento all'intenzione palesata dalla di impiantare “una vigna”; il Pt_1 capitolo 3 contiene solo un vago accenno all'“ambito dell'attività svolta” dall'impresa agricola della ricorrente “dedita alla produzione di vino ed olio”).
Infondata è anche la critica mossa all'ulteriore argomento del Tribunale, consistente nel rilevare (pag. 7 sentenza) che i capitoli “vorrebbero dimostrare che già prima della stipulazione del contratto del 18.8.2004 tra le parti vi fosse l'accordo di far piantare alla delle vigne nei terreni da concedersi in affitto;
non essendovi, però, menzione di tale Pt_1 accordo nel documento contrattuale (doc. 1, fasc. ricorrente), tali capitoli di prova sono altresì inammissibili ex art. 2722 c.c., in quanto volti a dimostrare la conclusione di un
“patto aggiunto” anteriore (o contemporaneo) rispetto alla conclusione per iscritto del contratto di affitto di fondo rustico. D'altronde, considerato che nella prospettazione della ricorrente le parti avrebbero stipulato il contratto di affitto proprio con la finalità di consentire alla stessa l'impianto dei vigneti, è alquanto inverosimile che esse non la abbiano poi formalizzata per iscritto, neppure con un minimo riferimento”.
Sul punto, l'obiezione dell'appellante – secondo cui “Laddove un accordo/consenso non abbia una forma prescritta ma possa anche essere tacito, diviene inapplicabile l'art.2722 c.c. citato dal Tribunale. Non è previsto per legge che l'intenzione delle parti risulti con forma scritta ad substantiam in modo che eventuali patti aggiunti o contrari debbano anch'essi risultare per iscritto. Conseguentemente priva di rilevanza è l'argomentazione del Giudice di primo grado che ritiene “inverosimile” che non sia stato formalizzata per iscritto l'intenzione dell'affittuaria di realizzare un vigneto sui terreni che si accingeva a prendere in affitto”
(pag. 13 atto di appello) – non è condivisibile, in quanto l'art. 2722 c.c. non è dettato con riferimento ai contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, ai quali piuttosto è dedicato l'art. 2725 c.c., ma contiene una regola generale sull'ammissibilità della prova testimoniale, destinata a valere per tutti i contratti comunque risultanti da un documento (“La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”).
Sulla mancata ammissione degli altri capitoli, infine, l'appellante si è limitato a dedurne l'erroneità “perché il riferimento temporale è anteriore alla realizzazione delle opere e non successiva come vorrebbe far ritenere il Giudice del primo grado” (pag. 13 atto di appello).
Tuttavia i capitoli 4 (“vero che i sig.ri e CP_1 Controparte_2 Parte_2
pagina 10 di 13 autorizzarono la sig.ra alla realizzazione della vigna sul loro terreno e riferirono a Pt_1 lei che erano d'accordo a che venisse effettuata tale coltivazione”) e 6 (vero che la scelta di ampliare l'estensione della vigna dell'impresa agricola utilizzando i terreni di Pt_1 proprietà di e era stata proposta dal CP_1 Controparte_2 Parte_2 sig. padre dei sig.ri e quest'ultima moglie del sig. Persona_2 Persona_1 CP_4
e che tutta la famiglia era stata resa edotta e coinvolta Controparte_2 CP_5 in tale attività”) risultano generici, al pari di quelli già in precedenza commentati, in quanto formulati senza preciso riferimento alle occasioni in cui sarebbe stato dato il consenso alle opere e poiché riferiti indistintamente alla realizzazione di una “vigna”, senz'altra specificazione. Quanto ai capitoli 5 (“vero che nel corso dell'anno 2004 vennero effettuati lavori di ruspatura, scasso, raccolta sassi e apertura strade nell'ambito della sistemazione di un nuovo vigneto presso l'azienda agricola in località Poggio San Polo”), 7 (“vero Pt_1 che i signori e assistettero nel corso CP_1 Controparte_2 Parte_2 dell'anno 2004 ai lavori di ruspatura, scasso, raccolta e apertura strade realizzati Per_3 nell'ambito della sistemazione di un nuovo vigneto presso l'impresa agricola Corazzi in località Poggio San Polo”), 8 (“vero che i signori e CP_1 Controparte_2 assistettero nel corso del mese di marzo-aprile-maggio 2005 ai lavori di Parte_2 piantumazione delle barbatelle di vite e specificamente di vitigno sangiovese presso
l'impresa agricola in località Poggio San Polo, sui terreni di loro proprietà affittati Pt_1 alla sig.ra ), 9 (“vero che i signori e Pt_1 CP_1 Controparte_2 Pt_2 partecipavano ogni anno, sin dal 2000 e fino al 2015, con i sig.ri ed
[...] Pt_1 Per_1 il resto della famiglia alla raccolta dell'uva nel corso delle vendemmie sui terreni di proprietà dei medesimi e concessi in affitto alla sig.ra ), 10 (“vero che i signori Pt_1 [...]
e nel corso della vendemmia effettuata sui CP_1 Controparte_2 Parte_2 terreni della sig.ra negli anni 2005-2006 assistettero ai lavori per la creazione della
Pt_1 nuova vigna sui terreni di loro proprietà e condotti in affitto dalla sig.ra e che in
Pt_1 tali occasioni dichiararono di essere compiaciuti di tale nuova vigna”) e 11 (“vero che i signori e dimorano ed ivi dimoravano CP_1 Controparte_2 Parte_2 anche nel 2004-2005-2006 in un'abitazione confinante con i terreni affittati alla sig.ra dalla quale risultano visibili gli appezzamenti su cui è stata impiantata la vigna da
Pt_1 parte della sig.ra ), gli stessi sono tutti ininfluenti ai fini del decidere, in quanto si
Pt_1 riferiscono all'esecuzione, in sé, delle lavorazioni, all'assistenza alle stesse (o alla loro visibilità) da parte degli appellati, ovvero ancora alla partecipazione di costoro alle operazioni pagina 11 di 13 di raccolta dell'uva, tutti aspetti non rilevanti ai fini del sorgere del diritto all'indennità ex art. 17 L. 203/21982, rigorosamente ancorato, come visto, a ben altri presupposti normativi.
Per le ragioni esposte, in definitiva, va confermato il rigetto dell'istanza di prova per testi avanzata dalla ricorrente.
Merita infine aggiungere che la CTU disposta nel presente grado di giudizio non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ricorrente in ordine al fatto costitutivo della pretesa rappresentato dal consenso preventivo della controparte alle opere di miglioramento (tantomeno può essere utilizzata a tali fini la documentazione ad essa allegata e non precedentemente oggetto di produzione delle parti).
Dunque, assorbite le ulteriori questioni dibattute così come la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dagli appellati, l'appello deve essere respinto (non avendo, come detto, autonomia il motivo di impugnazione relativo alla condanna alle spese di lite).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, secondo i parametri medi.
Il valore della causa deve intendersi pari ad € 159.234,00. Pertanto:
€ 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto €
14.317,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Le spese di CTU possono essere ripartite in misura uguale tra le parti, tenuto conto delle motivazioni del rigetto del gravame, che prescindono dai temi oggetto di specifico approfondimento peritale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese processuali del presente grado, che liquida in € 14.317,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi pagina 12 di 13 per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002;
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico delle parti per il 50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio del 25/03/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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