Articolo 1317 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1309Articolo 1301
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9 ottobre 2010
Art. 1317. Limite alle promozioni per gli ufficiali 1. Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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