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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 733/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 733/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale su istanza depositata da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Ciancotti , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Zagarolo in Parte_2
1 data 18 luglio 1998 e precisando che dalla loro unione è nato (il 18 gennaio Per_1
2000) maggiorenne ma “affetto da ritardo psicomotorio e portatore di handicap grave”, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il Signor Parte_1 si allontanerà dalla casa familiare per recarsi presso l'abitazione di sua
[...] proprietà sita in Palestrina, Via Folcarotonda, n. 4;
2) Il figlio maggiorenne disabile, continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'immobile condotto in locazione sito in Zagarolo, Via Arturo Toscanini, n. 17 e il padre continuerà a vedere il figlio, con ampia libertà, concordando con lo stesso e con la SI , tempi per tenerlo con sé e modalità delle visite;
per le Parte_2 festività e le ferie estive i genitori, sempre nel rispetto degli impegni e della volontà del figlio, si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità. I coniugi si impegnano a profondere la massima collaborazione e la più ampia disposizione d'animo e disponibilità e a confrontarsi su basi continue, affinché la condivisione dei compiti di cura, accudimento e assistenza, possano svolgersi nel modo più armonioso possibile.
3) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio mediante il Pt_1 Per_1 versamento mensile di un assegno di mantenimento di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00). Tale somma verrà corrisposta entro e non oltre il 05 di ogni mese, rivalutabile annualment e secondo gli indici Istat, per tramite di bonifico bancario in favore della SI . Quanto alle spese Parte_2 straordinarie, comprese quelle scolastiche, universitarie, ludiche, parascolastiche, sportive, medico sanitarie che si renderann o necessarie per il figlio, i genitori vi provvederanno, come stanno già facendo, nella misura del 50% della spesa concordata;
per tutto quanto attiene alle spese straordinarie non necessarie e/o voluttuarie, quali feste, viaggi, vacanze, ecc. tali voci di spesa andranno opportunamente e previamente discusse e concordate, nonché sempre documentate.
Le spese straordinarie voluttuarie per le quali il coniuge proponente non abbia ottenuto il previo consenso dell'altro, resteranno a pieno carico del primo. Si rimanda ad ogni buon fine a quanto stabilito e previsto dal Protocollo d'Intesa in uso presso l'intestato Tribunale.
2 4) Il Signor continuerà a pagare in via esclusiva, come sta già Parte_1 facendo, il canone di locazione dell'immobile sito in Zagarolo, Via Arturo
Toscanini, n. 17, dove vivono il figlio e la SI corrispondendo Parte_2 mensilmente Euro 700,00, oltre agli oneri condominiali. I consumi per le utenze di gas, acqua e luce, relativi a tale abitazione resteranno a carico del Signor Parte_1
Il Signor continuerà a pagare l'utenza telefonica per la
[...] Parte_1
SI e per il fi glio Parte_2 Per_1
5) I coniugi dichiarano di essere attualmente indipendenti economicamente e di poter provvedere ciascuno ai propri bisogni e di non avere null'altro a pretendere.
Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi in cui alla SI Parte_2
non venisse rinnovato, alla scadenza, il contratto di lavoro a tempo
[...] determinato, i coniugi concordano sin da ora che il Signor Parte_1 corrisponderà in suo favore, per tutto il periodo in cui la SI non Parte_2 svolgerà attività lavorativa non percep endo reddito da lavoro e fino a quando non troverà una nuova occupazione lavorativa, l'importo mensile di Euro 2.000,00
(duemila/00).
6) I coniugi esprimono reciproco assenso ad ogni rinnovo e rilascio di passaporti e carte d'identità, validi anche per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio”.
II) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 22 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
III) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
IV) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 18 luglio
[...]
1998, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1998, Atto
N. 8, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI GI RA PI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 733/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale su istanza depositata da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Ciancotti , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Zagarolo in Parte_2
1 data 18 luglio 1998 e precisando che dalla loro unione è nato (il 18 gennaio Per_1
2000) maggiorenne ma “affetto da ritardo psicomotorio e portatore di handicap grave”, hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il Signor Parte_1 si allontanerà dalla casa familiare per recarsi presso l'abitazione di sua
[...] proprietà sita in Palestrina, Via Folcarotonda, n. 4;
2) Il figlio maggiorenne disabile, continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'immobile condotto in locazione sito in Zagarolo, Via Arturo Toscanini, n. 17 e il padre continuerà a vedere il figlio, con ampia libertà, concordando con lo stesso e con la SI , tempi per tenerlo con sé e modalità delle visite;
per le Parte_2 festività e le ferie estive i genitori, sempre nel rispetto degli impegni e della volontà del figlio, si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità. I coniugi si impegnano a profondere la massima collaborazione e la più ampia disposizione d'animo e disponibilità e a confrontarsi su basi continue, affinché la condivisione dei compiti di cura, accudimento e assistenza, possano svolgersi nel modo più armonioso possibile.
3) Il Signor contribuirà al mantenimento del figlio mediante il Pt_1 Per_1 versamento mensile di un assegno di mantenimento di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00). Tale somma verrà corrisposta entro e non oltre il 05 di ogni mese, rivalutabile annualment e secondo gli indici Istat, per tramite di bonifico bancario in favore della SI . Quanto alle spese Parte_2 straordinarie, comprese quelle scolastiche, universitarie, ludiche, parascolastiche, sportive, medico sanitarie che si renderann o necessarie per il figlio, i genitori vi provvederanno, come stanno già facendo, nella misura del 50% della spesa concordata;
per tutto quanto attiene alle spese straordinarie non necessarie e/o voluttuarie, quali feste, viaggi, vacanze, ecc. tali voci di spesa andranno opportunamente e previamente discusse e concordate, nonché sempre documentate.
Le spese straordinarie voluttuarie per le quali il coniuge proponente non abbia ottenuto il previo consenso dell'altro, resteranno a pieno carico del primo. Si rimanda ad ogni buon fine a quanto stabilito e previsto dal Protocollo d'Intesa in uso presso l'intestato Tribunale.
2 4) Il Signor continuerà a pagare in via esclusiva, come sta già Parte_1 facendo, il canone di locazione dell'immobile sito in Zagarolo, Via Arturo
Toscanini, n. 17, dove vivono il figlio e la SI corrispondendo Parte_2 mensilmente Euro 700,00, oltre agli oneri condominiali. I consumi per le utenze di gas, acqua e luce, relativi a tale abitazione resteranno a carico del Signor Parte_1
Il Signor continuerà a pagare l'utenza telefonica per la
[...] Parte_1
SI e per il fi glio Parte_2 Per_1
5) I coniugi dichiarano di essere attualmente indipendenti economicamente e di poter provvedere ciascuno ai propri bisogni e di non avere null'altro a pretendere.
Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi in cui alla SI Parte_2
non venisse rinnovato, alla scadenza, il contratto di lavoro a tempo
[...] determinato, i coniugi concordano sin da ora che il Signor Parte_1 corrisponderà in suo favore, per tutto il periodo in cui la SI non Parte_2 svolgerà attività lavorativa non percep endo reddito da lavoro e fino a quando non troverà una nuova occupazione lavorativa, l'importo mensile di Euro 2.000,00
(duemila/00).
6) I coniugi esprimono reciproco assenso ad ogni rinnovo e rilascio di passaporti e carte d'identità, validi anche per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio”.
II) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con ordinanza del 22 ottobre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
III) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
IV) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Zagarolo (RM) in data 18 luglio
[...]
1998, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 1998, Atto
N. 8, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI GI RA PI
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