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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1114/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5514/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento delle cartelle di pagamento.
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere per sgravio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 097 2024 01556996 08 000, notificata in data 09.12.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 351,00, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di “Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali” per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 emessa della Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A.” in liquidazione.
Chiede la ricorrente l'annullamento dell'atto impugnato eccependone la infondatezza ed illegittimità per mancanza di legittimazione passiva avendo acquistato l'immobile solo nel 2024.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso;
mentre con memoria di costituzione la Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A. comunica l'avvenuto sgravio totale della cartella allegando il relativo provvedimento. Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
All' odierna pubblica udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, stante la comunicazione della Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A , ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide: a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna la
Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A. alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 270,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti. Roma lì, 21/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De
Angelis
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5514/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - PIVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240155699602000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento delle cartelle di pagamento.
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere per sgravio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 097 2024 01556996 08 000, notificata in data 09.12.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 351,00, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di “Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali” per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 emessa della Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A.” in liquidazione.
Chiede la ricorrente l'annullamento dell'atto impugnato eccependone la infondatezza ed illegittimità per mancanza di legittimazione passiva avendo acquistato l'immobile solo nel 2024.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso;
mentre con memoria di costituzione la Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A. comunica l'avvenuto sgravio totale della cartella allegando il relativo provvedimento. Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
All' odierna pubblica udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico, stante la comunicazione della Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A , ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide: a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna la
Società d'Ambito “Resistente_1 S.p.A. alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 270,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti. Roma lì, 21/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De
Angelis