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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/09/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 6920/2023 R.G., iscritta a ruolo in data 20/12/2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliato in VITTORIO VENETO, alla C.F._2
via NANNETTI “Cond. Agribella”, presso l'Avv. GIUSEPPE MIGLIORE, che le rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), CP_4 C.F._6
(C.F. , Controparte_5 C.F._7
(C.F. ), CP_6 C.F._8
(C.F. ), Controparte_7 C.F._9
(C.F. ), Controparte_8 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle sole attrici:
Pag. 1 di 4 Nel merito: dichiararsi acquistata per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dalle sig.re Parte_1
e la piena proprietà dei beni immobili così censiti al catasto fabbricati: Comune
[...] Parte_2
di RI ET (TV), Sez. A, Foglio 7, mappale 1014; Comune di RI ET (TV), Sez.
A, Foglio 7, mappale 1013.
Ordinarsi le conseguenti volturazioni e trascrizioni.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agiscono in giudizio chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di un piccolo magazzino con scalinata esterna, individuati nel Catasto Fabbricati del COMUNE DI VITTORIO
VENETO, località “Caloniche di Sotto”, Sez. A, foglio 7, mappale 1014 e mappale 1013.
Le attrici affermano:
- di aver provveduto negli anni alla manutenzione e conservazione degli immobili in questione;
- di aver richiesto presso gli uffici competenti l'accertamento della proprietà urbana ai fini dell'usucapione, in quanto posseditrici ultraventennali degli immobili oggetto d'usucapione;
- di avere avuto il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico, indisturbato, continuo ed ininterrotto degli immobili medesimi.
La domanda è stata correttamente proposta nei confronti di tutti i soggetti che, sulla scorta delle risultanze delle visure catastali prodotte in atti, risultano essere intestatari dei beni di cui si discute o loro successori.
All'esito dell'udienza del 3.2.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti.
La causa è stata istruita attraverso la prova orale richiesta da parte attrice, ed assunta nell'udienza del 24.3.2025.
Con decreto del 30.8.2025 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Con le note depositate in data 1.9.2025 il procuratore delle attrici precisava le conclusioni con rinuncia alle spese del giudizio.
Pag. 2 di 4 Con ordinanza del 25.9.2025 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3° c.p.c.
***
La domanda attorea merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La prova del possesso uti dominus pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, protratto per oltre vent'anni, è stata fornita per testi, essendo stati formulati capitoli di prova relativi a circostanze, allegate con adeguata specificità, idonee a giustificare l'acquisto per usucapione ventennale della proprietà della particella di cui si discute.
Sono stati sentiti quali testimoni e . Testimone_1 Testimone_2
Il teste , riconoscendo la planimetria esibita in udienza, ha confermato che le Tes_1
attrici hanno posseduto per oltre vent'anni i beni immobili in questione, senza contestazioni da parte di nessuno e provvedendo personalmente alla manutenzione degli stessi. Ha aggiunto che, avendo una proprietà a pochi metri da quella dalle attrici frequenta i luoghi soprattutto nei fine settimana e nel periodo estivo e ha affermato che le attrici hanno utilizzato ed utilizzano gli immobili come ricovero attrezzi e portandovi legna e attrezzatura da giardinaggio.
Anche il teste che ha dichiarato ci conoscere le attrici da quando aveva 16 anni, Tes_2
ha confermato i capitoli di prova ammessi, precisando che “…rientrato nel 1981 ho visto che loro già la usavano quella parte come stalla, ovvero come deposito attrezzi, ricordo anche che avevano una stufa a legna, io le vedo sempre quando vengono su e vado lì a salutarle, e sto del tempo con loro…”
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, in conclusione, può ritenersi provato che le ricorrenti hanno esercitato sugli immobili, per oltre vent'anni, in modo incontestato, un potere di signoria corrispondente a quello del proprietario e, in mancanza di eccezioni da parte dei convenuti, rimasti contumaci, deve inoltre presumersi che tale possesso sia stato, oltre che pubblico e continuo (come già risultante dalle testimonianze), anche pacifico e non interrotto.
Pertanto, essendo integrati i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., la domanda di cui all'atto di citazione va accolta.
Nulla per le spese, come da conclusioni di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara che ono piene Parte_1 Parte_2
ed esclusive proprietarie, per intervenuta usucapione, dei seguenti beni immobili, così censiti al catasto fabbricati:
1. Comune di RI ET (TV), Sez. A, Foglio 7, mappale 1014;
2. Comune di RI ET (TV), Sez. A, Foglio 7, mappale 1013.
• per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso la trascrizione della presente sentenza, e le necessarie e conseguenti volturazioni catastali, con esonero da ogni responsabilità;
• nulla per le spese.
Treviso, 27/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
Pag. 4 di 4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 6920/2023 R.G., iscritta a ruolo in data 20/12/2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliato in VITTORIO VENETO, alla C.F._2
via NANNETTI “Cond. Agribella”, presso l'Avv. GIUSEPPE MIGLIORE, che le rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), CP_4 C.F._6
(C.F. , Controparte_5 C.F._7
(C.F. ), CP_6 C.F._8
(C.F. ), Controparte_7 C.F._9
(C.F. ), Controparte_8 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle sole attrici:
Pag. 1 di 4 Nel merito: dichiararsi acquistata per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dalle sig.re Parte_1
e la piena proprietà dei beni immobili così censiti al catasto fabbricati: Comune
[...] Parte_2
di RI ET (TV), Sez. A, Foglio 7, mappale 1014; Comune di RI ET (TV), Sez.
A, Foglio 7, mappale 1013.
Ordinarsi le conseguenti volturazioni e trascrizioni.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agiscono in giudizio chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di un piccolo magazzino con scalinata esterna, individuati nel Catasto Fabbricati del COMUNE DI VITTORIO
VENETO, località “Caloniche di Sotto”, Sez. A, foglio 7, mappale 1014 e mappale 1013.
Le attrici affermano:
- di aver provveduto negli anni alla manutenzione e conservazione degli immobili in questione;
- di aver richiesto presso gli uffici competenti l'accertamento della proprietà urbana ai fini dell'usucapione, in quanto posseditrici ultraventennali degli immobili oggetto d'usucapione;
- di avere avuto il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico, indisturbato, continuo ed ininterrotto degli immobili medesimi.
La domanda è stata correttamente proposta nei confronti di tutti i soggetti che, sulla scorta delle risultanze delle visure catastali prodotte in atti, risultano essere intestatari dei beni di cui si discute o loro successori.
All'esito dell'udienza del 3.2.2025, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti.
La causa è stata istruita attraverso la prova orale richiesta da parte attrice, ed assunta nell'udienza del 24.3.2025.
Con decreto del 30.8.2025 è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte.
Con le note depositate in data 1.9.2025 il procuratore delle attrici precisava le conclusioni con rinuncia alle spese del giudizio.
Pag. 2 di 4 Con ordinanza del 25.9.2025 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3° c.p.c.
***
La domanda attorea merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La prova del possesso uti dominus pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, protratto per oltre vent'anni, è stata fornita per testi, essendo stati formulati capitoli di prova relativi a circostanze, allegate con adeguata specificità, idonee a giustificare l'acquisto per usucapione ventennale della proprietà della particella di cui si discute.
Sono stati sentiti quali testimoni e . Testimone_1 Testimone_2
Il teste , riconoscendo la planimetria esibita in udienza, ha confermato che le Tes_1
attrici hanno posseduto per oltre vent'anni i beni immobili in questione, senza contestazioni da parte di nessuno e provvedendo personalmente alla manutenzione degli stessi. Ha aggiunto che, avendo una proprietà a pochi metri da quella dalle attrici frequenta i luoghi soprattutto nei fine settimana e nel periodo estivo e ha affermato che le attrici hanno utilizzato ed utilizzano gli immobili come ricovero attrezzi e portandovi legna e attrezzatura da giardinaggio.
Anche il teste che ha dichiarato ci conoscere le attrici da quando aveva 16 anni, Tes_2
ha confermato i capitoli di prova ammessi, precisando che “…rientrato nel 1981 ho visto che loro già la usavano quella parte come stalla, ovvero come deposito attrezzi, ricordo anche che avevano una stufa a legna, io le vedo sempre quando vengono su e vado lì a salutarle, e sto del tempo con loro…”
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, in conclusione, può ritenersi provato che le ricorrenti hanno esercitato sugli immobili, per oltre vent'anni, in modo incontestato, un potere di signoria corrispondente a quello del proprietario e, in mancanza di eccezioni da parte dei convenuti, rimasti contumaci, deve inoltre presumersi che tale possesso sia stato, oltre che pubblico e continuo (come già risultante dalle testimonianze), anche pacifico e non interrotto.
Pertanto, essendo integrati i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., la domanda di cui all'atto di citazione va accolta.
Nulla per le spese, come da conclusioni di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• accerta e dichiara che ono piene Parte_1 Parte_2
ed esclusive proprietarie, per intervenuta usucapione, dei seguenti beni immobili, così censiti al catasto fabbricati:
1. Comune di RI ET (TV), Sez. A, Foglio 7, mappale 1014;
2. Comune di RI ET (TV), Sez. A, Foglio 7, mappale 1013.
• per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso la trascrizione della presente sentenza, e le necessarie e conseguenti volturazioni catastali, con esonero da ogni responsabilità;
• nulla per le spese.
Treviso, 27/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
Pag. 4 di 4