TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/02/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 53/ 2024 -1 R.G. P.U. L .C. (liquidazion e con trollata del sovraindebi tato)
REPUBBLIC A ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR IBUNALE DI CR OTONE
UFF IC IO PROC EDURE ES ECUTIVE E C ONC ORSUALI riunito i n C am era di Consi glio nelle persone dei Magist rati: dott. E mmanu ele Agos tini Presid en te rel. dott. Alfonso Scibona Giudi ce dott. Mau ro Gius ep pe Cilardi Giudi ce nel procedim ento n. 53/ 2024 -1 P.U. L.C. per l'apertura del la li qui dazi one controllata del s ovraindebit ato
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.12.1967, i vi resident e i n vi a dei C apri fogl i n. 12
Ricorr ent e promosso dal debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Crot one in pers ona del gestore della cri si avv. R affaela Lavi gna (C.F.:
) e con l'avv. Andrea Elia, quale advisor legal e. C.F._2
SENTENZA ril evato che con ri cors o deposit ato il 18.12.2024 ha adit o Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sovraindebit ato ai sensi degli artt. 268 e s.s. C .C. I.; premesso che, a fondam ent o dell a propri a dom anda, il ri corrente ha dedotto di trovarsi in stato di s ovraindebit am ento;
consid erato, in vi a general e, che il procedim ento per l 'apert ura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio a contenuto nell'art. 65 comm a 2, C.C .I., deve rit enersi s oggett o all a di sci plina general e del procedim ent o unit ari o contenut a nel Tit olo III C.C .I. (ed in part ic olare all a discipl ina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità, e con esclusione dell'art. 44; consid erato che dagl i artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udi enza di convocazione dell e par ti sia necessari a anche nel caso di ri corso per l 'apertura pagina1 di 8 della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in s ens o proprio e richi ede, quindi, la convocazi one dell e parti , s olo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n.
20187/17), ritenu ta quindi l 'appli cabilit à di tal e s oluzione anche all a liquidazione controllata;
consid erato che nel cas o di specie non sono indi vi duabili speci fici contraddittori e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenu ta la compet enza del Tribunale di Crotone ex art. 27, commi 2 e 3
C.C.I., poiché il ricorrente è residente nel circondario dell'indicato ufficio gi udizi ario;
consid erato che, i n forz a dell a già afferm at a appli cabil ità nei limiti di com pati bilit à dell a disciplina general e del procedimento unitario cont enuta nel
Titolo III C .C. I. anche al procedim ent o per l 'apert ura dell a li quidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2,
C.C.I. i n punto di onere di all egazione docum ent al e;
consid erato che il vaglio di compatibi lità i nduce a lla concl usione che l a docum ent azione da all egare al ri corso present ato dal debitore persona fisi ca, non esercent e attivi tà di impres a (come nel caso di speci e) const a in: 1) dichi arazioni dei redditi degli ulti mi tre anni (o certifi cazi one uni ca); 2) inve ntario dei beni del ricorrent e (dovendos i intendere in questi term ini lo st at o del le at tivit à, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art.272, comma 2, C.C .I.); 3) elenco nominati vo dei credi tori , con l a speci ficazione dei rispett ivi crediti e dell e caus e di prel azione, olt re che dei terzi tit ol ari di diri tti sui beni del debi tore, con indi cazi one, in entrambi i casi , del rispettivo domi cil io di git al e;
4) e l enco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni ant ecedenti (dovendosi int endere in ques ti termini il riferim ento agli at ti di straordinaria ammi ni strazione cont enuto dell'art.39, comma 2, C.C.I., anche in funzione delle scelte del liquidatore da com piere ai s ens i del l'art . 274, com ma 2, C.C.I.); 5) lo stato di fami gli a e l 'el enco dell e spese necess ari e per il m ant eniment o del debitore e dell a sua fami gli a (ai fi ni della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett.
b), C.C. I.);
pagina2 di 8 consid erato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale
(sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art.14 t er l. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'O.C.C. previsto dall 'art. 269, comm a 2 C.C. I. nel l'ipotesi ri chi est a dal debitore;
consid erato che nel caso di s peci e t ali docum enti sono st ati al legati;
consid erato che la rel azione del l'OCC all egat a all 'ist anza è adeguat ament e motivat a in rel azione ai docum ent i prod otti e ri sponde ai cont enuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.; ril evato che il gestore dell a crisi , nell a propri a relazi one, ha concluso esprim endo un gi udizio positivo sulla compl et ezza e attendi bilit à dell a documentazione;
ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dalla continuazione dell'attività di lavoro dipendente e da eventuali sopravvenienze, e cioè i beni che pervengano al debitore sino all a sua esdebitazione, dedott e l e passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 272 co. 3 -bis C.C .I.); ril evato, altresì, che il detto attivo è stato stimato in complessivi €15.600,00
(parametrato all'acquisizione di parte dello stipendio netto mensile per anni tre, det ratte le spes e m ensili docum ent at e, oltre l e eventuali sopravveni enz e), l addove il passivo, non considerato il compenso prededucibile dell'O.C.C. e il compenso privilegiato dell'advisor legal e, è stato quantificato in €63.250,70 (di cui poco meno di €11.000,00 in privilegio ed il resto in chirog rafo), cosicché deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comm a 1, l ett . c) C.C.I.; consid erato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione cont roll at a;
ril evato, alt r esì, che, com e em erge dall a rel azione del gest ore del la cri si, il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa €1.630,00 e che può essere quantificata in €1.230,00 la quota di stipendio necessaria al mantenimento del ri corrent e m edesim o e dei famili ari a cari co, t enut o cont o dell e spes e docum ent at e da sost enere;
consid erato, i nolt re, che, com e visto, in ordine al l imi te t emporal e di apprensi one della procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore,
l'art. 272 co. 3-bis ha previst o che si ano com presi nell a li quidazione cont roll at a anche i beni che pervengano al debitore si no all a sua esdebitazione, dedott e l e passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
pagina3 di 8 consid erato, al ri guardo, che, nel caso i n cui si ano da l iqui dare beni immobili o mobili, così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (sopratt utto qual ora si a, com e nel caso di speci e, a t empo indet e rm inato) non è al trett ant o pensabil e che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria degli altri beni inventariati;
consid erato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I. raffrontato con l'art. 279 C.C.I. in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 (per la liquidazione giudiziale) fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dall'apertura de lla procedura di liquidazione o al momento della chi usura dell a pr ocedur a, se ant ecedent e”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllat a) fiss a il di ri tto all a es debit azi one “a seguito del provvediment o di chiusur a o ant eri ormente, decorsi tre anni dalla sua apertur a”, così l asciando int endere che prim a del decorso di tre anni il debit ore non può essere esdebit ato e, dunque, continuano ad essere esi gibili i crediti dell a massa;
ritenu to, allora, che, proprio in ragi one di t al e persi st ente esi gibili tà, si a interesse del debitore st ess o m ant enere apert a la procedura per l a durata minim a di tre anni, gi acché, se foss e pos sibil e l a sua chiusura al mom ent o dell a cessazio ne dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo
“tornato i n bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento del la chiusura dell a li qui dazi one e fino allo scadere del tri ennio) con tutto i l suo pat rim onio, ai s ensi dell 'art . 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito dell a procedura concors ual e;
ritenu to, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controll at a con il t rienni o necessario per conseguire l'esdebit azione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cos icché, anche in caso di att ività liqui datoria cessat a ant eri ormente al tri enni o, è interess e del debitore stesso prot rarre l a durata dell a procedura fi no allo scadere dei tre anni;
consid erato, pert ant o, che anche la quota part e dell o stipendio possa ess ere incam erat a dal liquidatore per anni t re;
ritenu to, tutt avia, di dover al cont empo considerare i l t ri ennio anche come pagina4 di 8 limite t emporal e m as simo di incasso dell a quot a part e di stipendio;
ritenu to, i nfatti , che s e è ben vero che, al pari di quanto espressam ente stabilito dall'art. 281, co. 5 e 6, C.C.I., la dichiarazione di esdebitazi one ai sensi dell'art. 282 C.C.I. non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria stessa non può che essere intesa in rel azione ai beni ri ent ranti nella massa al momento dell a esdebitazi one;
ritenu to, pert anto, che, i nt ervenut a l a dichi arazione di esdebit azione, non possa proseguire l'acquisizione di beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddit o dovrà avven ire fino alla di chi arazione di esdebit azione ai sensi dell 'art .
282 C .C. I.; consid erato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) C.C.I., il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;
consid erato che il divi eto di iniziare o prosegui re esecuz ioni individuali o caut elari non deve essere dichiarato nei provvedim ent i di apert ura (com e previst o dall'art. 14 quinquies l . 3/12), poi ché costit uisce un effetto autom ati co dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comm a 5 e 150 C .C. I.; visto l'art. 270 C.C.I.,
P.Q.M.
1) Dichi ara apert a l a procedura di liquidaz ione cont roll at a del pat rimonio di
[...]
(C.F.: ), nato a [...] ) il Parte_1 C.F._1
23.12.1967, i vi resident e i n vi a dei C apri fogl i n. 12;
2) Nomina Gi udi ce Del egato il dott. Emm anuel e Agostini;
3) Nomina liquidatore l'avv. Raffaela Lavigna, dando atto che entro due giorni dovrà accett are l a nomina mediant e di chiarazione da depositare i n cancell eri a con le previsioni di cui all'art. 270 co. 3 C.C. I.;
4) Ordina al debitore il deposito, ove t ale documentazi one non sia gi à in atti, ent ro sett e giorni , dei bi lanci e dell e scritt ure contabili (se obbli gato all a l oro redazione) o della certificazione unica degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei credit ori;
5) Assegna ai creditori ed ai t erzi, che vantano dirit ti reali o personali su cos e in possesso del ricorrente, il termin e p erentorio di gi orni 90 dall a noti fica dell a present e sent enza per la trasm issi one al liquidat ore, a mezzo posta elettroni ca certi fi cata all 'indi rizzo PEC che sarà loro i ndi cato, dell a dom anda di pagina5 di 8 restituzione, di ri vendi cazione o ammissione al passi vo, predispost a ai s ensi dell'art. 201 C.C.I., con applicazione dell'art. 10 co. 3 C.C.I.;
6) Ordina, en tro 10 giorni, la consegna o il ril ascio al li quidat ore dei beni facent i part e del pat rimonio di liquidazione, precisando che il present e provvedi mento è titolo esecuti vo ed è posto i n esecuzione a cura del liqui dat ore secondo l e disposizioni di cui all'art. 216 comma 2 C.C.I.;
7) Dispone che, nei li miti di durata dell a liquidazione, i ndi cati in part e motiva, risul ti esclus o dall a liquidazione il reddi to del ricorrent e si no all a concorrenza dell'importo di €1.230,00 mensili, con l'obbligo della parte di versare al liquidat ore l a part e di reddito eccedent e t al e limi te, nonché ogni ult eriore ent rata
(a qual siasi ti tolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenz a del la procedura;
8) Dispon e ch e il liqui datore:
- Curi l a pubbli cazi one della s entenza sul sito int ernet del Tri buna le di C rot one
(www.tribunal e.crot one.it) o del Ministero dell a giust izia e, alt resì , sull a piatt aform a Edi com di cui al sito www.annuncisovrai ndebitam en t o.it, nel rispett o del GDPR P rivac y, e, dunque, previo oscuramento dei dat i sens ibili del ri corrent e - mant enendo in ogni caso, la visi bilit à del nome e del codi ce fiscale del m edes im o - e previo oscurament o, altresì, dei dati personali di terzi di versi d al ri corrent e e dell e moti vazioni post a all a base dell a dom anda di accesso all a procedura e, dunque, dell a genesi del sovraindebit amento, conservando la visi bilit à dell e i ndi cazioni operative rel ative all a procedura
(sarà cura del profes sionis ta, avvalendo si anche dello st aff present e in s ede, richi edere l a pubblicazione all a soci et à Edi com, che provvederà contestualm ent e a forni re i dati di fatturazione inerenti il servizio, da rit enersi interam ent e a carico dell a part e istante);
- Curi, nel caso in cui il d ebitore svol ga attività d'impresa, l a pubblicazione presso il regi stro del le im prese;
- Curi, nel cas o i n cui vi si ano beni imm obili o beni mobil i regist rati, che si provveda all a t ras crizi one dell a sent enz a presso gli uffici com pet enti
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima rel azione s em est ral e);
- Noti fi chi la pres ent e sent enz a al debit ore, ai creditori e ai titolari di di ritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I. (qualora il liquidat ore non si a soggett o abilit ato al la notifi ca in propri o, vi a PEC o a pagina6 di 8 mezzo post a, l a not ifica dovrà essere effettuat a a mezzo uffi ci al e giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, medi ant e deposito nel fas ci colo t elemat ico);
- entro 30 giorni dal la comuni cazione dell a present e sent enza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari del diritto sui beni oggetto di liquidazione, ai qual i notificherà senza i ndugi o, l a presente sent enz a, ai sensi dell'art. 272 C.C.I., indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno es sere inol trate l e dom ande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia sogget to abilit at o all a noti fica i n propri o, via PEC o a m ezzo post a, l a notifi ca dovrà ess ere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere imm ediat am ent e docum entata, medi ant e deposit o nel fasci colo tel em atico);
- entro 90 giorni dal l'apert ura dell a liquidazione cont roll at a, provveda all a formazione dell'inventario dei beni dal debitore e alla redazione di un programma in ord ine ai tempi e al le mod ali tà di liquidazi one, con applicazione in quanto compatibile dell'art. 213 co. 2, 3 e 4 C.C.I., ch e depositerà per l'approvazione da parte del g iudice delegato;
- provveda en tro 45 giorni dall a scadenz a del t ermi ne assegnato per l a proposizi one dell e domande di i nsinuazione/ri vendi ca/rest ituzione ad at tivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273;
- entro il 30/6 e il 30 /12 di ogni anno depositi i n cancell eria un rapp orto ri epilogativo del le attivit à svolt e accom pagnat o dal conto del la sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidat ore dovrà i ndi care anche a) se il ri corr ent e sti a cooperando al regol are, effi cace e profi cuo andam ent o dell a procedura, senza rit ardarne lo svol gimento e fornendo al li quidatore tutt e le inform azioni uti li e i docum enti necessari per il suo buon andam ento;
b) ogni alt ra ci rcost anz a ril evant e ai fini dell a esdebi tazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C .I. Il rapport o, una volt a vist ato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liqui datore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimi tà del decors o di tre anni trasmett a ai creditori una rel azi one in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I. e recepi sca l e eventuali oss ervazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di ess e e depos itare una rel azione finale il gi orno successi vo al la scadenz a pagina7 di 8 del tri ennio, ai fini di cui all 'art. 282 C.C .I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel pat rimonio, a pres entare il conto dell a gesti one, con ri chi est a di liqui dazi one del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c.3 C.C.I.;
- provveda, una volt a terminat o il riparto tra i credit ori , a richi edere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I..
Manda alla can cell eria p er la comuni cazi one al ri corren te, al l iquidatore e, per il tramite di quest'ultimo, all'O.C.C.
Così deciso in Crot one, nella camera di consiglio, addì 23 f ebbraio 2025
Il P resident e est.
Dott. Emmanuel e Agostini
pagina8 di 8
REPUBBLIC A ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR IBUNALE DI CR OTONE
UFF IC IO PROC EDURE ES ECUTIVE E C ONC ORSUALI riunito i n C am era di Consi glio nelle persone dei Magist rati: dott. E mmanu ele Agos tini Presid en te rel. dott. Alfonso Scibona Giudi ce dott. Mau ro Gius ep pe Cilardi Giudi ce nel procedim ento n. 53/ 2024 -1 P.U. L.C. per l'apertura del la li qui dazi one controllata del s ovraindebit ato
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.12.1967, i vi resident e i n vi a dei C apri fogl i n. 12
Ricorr ent e promosso dal debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Crot one in pers ona del gestore della cri si avv. R affaela Lavi gna (C.F.:
) e con l'avv. Andrea Elia, quale advisor legal e. C.F._2
SENTENZA ril evato che con ri cors o deposit ato il 18.12.2024 ha adit o Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sovraindebit ato ai sensi degli artt. 268 e s.s. C .C. I.; premesso che, a fondam ent o dell a propri a dom anda, il ri corrente ha dedotto di trovarsi in stato di s ovraindebit am ento;
consid erato, in vi a general e, che il procedim ento per l 'apert ura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio a contenuto nell'art. 65 comm a 2, C.C .I., deve rit enersi s oggett o all a di sci plina general e del procedim ent o unit ari o contenut a nel Tit olo III C.C .I. (ed in part ic olare all a discipl ina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità, e con esclusione dell'art. 44; consid erato che dagl i artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udi enza di convocazione dell e par ti sia necessari a anche nel caso di ri corso per l 'apertura pagina1 di 8 della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in s ens o proprio e richi ede, quindi, la convocazi one dell e parti , s olo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n.
20187/17), ritenu ta quindi l 'appli cabilit à di tal e s oluzione anche all a liquidazione controllata;
consid erato che nel cas o di specie non sono indi vi duabili speci fici contraddittori e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenu ta la compet enza del Tribunale di Crotone ex art. 27, commi 2 e 3
C.C.I., poiché il ricorrente è residente nel circondario dell'indicato ufficio gi udizi ario;
consid erato che, i n forz a dell a già afferm at a appli cabil ità nei limiti di com pati bilit à dell a disciplina general e del procedimento unitario cont enuta nel
Titolo III C .C. I. anche al procedim ent o per l 'apert ura dell a li quidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2,
C.C.I. i n punto di onere di all egazione docum ent al e;
consid erato che il vaglio di compatibi lità i nduce a lla concl usione che l a docum ent azione da all egare al ri corso present ato dal debitore persona fisi ca, non esercent e attivi tà di impres a (come nel caso di speci e) const a in: 1) dichi arazioni dei redditi degli ulti mi tre anni (o certifi cazi one uni ca); 2) inve ntario dei beni del ricorrent e (dovendos i intendere in questi term ini lo st at o del le at tivit à, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art.272, comma 2, C.C .I.); 3) elenco nominati vo dei credi tori , con l a speci ficazione dei rispett ivi crediti e dell e caus e di prel azione, olt re che dei terzi tit ol ari di diri tti sui beni del debi tore, con indi cazi one, in entrambi i casi , del rispettivo domi cil io di git al e;
4) e l enco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni ant ecedenti (dovendosi int endere in ques ti termini il riferim ento agli at ti di straordinaria ammi ni strazione cont enuto dell'art.39, comma 2, C.C.I., anche in funzione delle scelte del liquidatore da com piere ai s ens i del l'art . 274, com ma 2, C.C.I.); 5) lo stato di fami gli a e l 'el enco dell e spese necess ari e per il m ant eniment o del debitore e dell a sua fami gli a (ai fi ni della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett.
b), C.C. I.);
pagina2 di 8 consid erato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale
(sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art.14 t er l. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'O.C.C. previsto dall 'art. 269, comm a 2 C.C. I. nel l'ipotesi ri chi est a dal debitore;
consid erato che nel caso di s peci e t ali docum enti sono st ati al legati;
consid erato che la rel azione del l'OCC all egat a all 'ist anza è adeguat ament e motivat a in rel azione ai docum ent i prod otti e ri sponde ai cont enuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.; ril evato che il gestore dell a crisi , nell a propri a relazi one, ha concluso esprim endo un gi udizio positivo sulla compl et ezza e attendi bilit à dell a documentazione;
ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dalla continuazione dell'attività di lavoro dipendente e da eventuali sopravvenienze, e cioè i beni che pervengano al debitore sino all a sua esdebitazione, dedott e l e passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 272 co. 3 -bis C.C .I.); ril evato, altresì, che il detto attivo è stato stimato in complessivi €15.600,00
(parametrato all'acquisizione di parte dello stipendio netto mensile per anni tre, det ratte le spes e m ensili docum ent at e, oltre l e eventuali sopravveni enz e), l addove il passivo, non considerato il compenso prededucibile dell'O.C.C. e il compenso privilegiato dell'advisor legal e, è stato quantificato in €63.250,70 (di cui poco meno di €11.000,00 in privilegio ed il resto in chirog rafo), cosicché deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comm a 1, l ett . c) C.C.I.; consid erato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione cont roll at a;
ril evato, alt r esì, che, com e em erge dall a rel azione del gest ore del la cri si, il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa €1.630,00 e che può essere quantificata in €1.230,00 la quota di stipendio necessaria al mantenimento del ri corrent e m edesim o e dei famili ari a cari co, t enut o cont o dell e spes e docum ent at e da sost enere;
consid erato, i nolt re, che, com e visto, in ordine al l imi te t emporal e di apprensi one della procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore,
l'art. 272 co. 3-bis ha previst o che si ano com presi nell a li quidazione cont roll at a anche i beni che pervengano al debitore si no all a sua esdebitazione, dedott e l e passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
pagina3 di 8 consid erato, al ri guardo, che, nel caso i n cui si ano da l iqui dare beni immobili o mobili, così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (sopratt utto qual ora si a, com e nel caso di speci e, a t empo indet e rm inato) non è al trett ant o pensabil e che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria degli altri beni inventariati;
consid erato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I. raffrontato con l'art. 279 C.C.I. in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 (per la liquidazione giudiziale) fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione
“decorsi tre anni dall'apertura de lla procedura di liquidazione o al momento della chi usura dell a pr ocedur a, se ant ecedent e”, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllat a) fiss a il di ri tto all a es debit azi one “a seguito del provvediment o di chiusur a o ant eri ormente, decorsi tre anni dalla sua apertur a”, così l asciando int endere che prim a del decorso di tre anni il debit ore non può essere esdebit ato e, dunque, continuano ad essere esi gibili i crediti dell a massa;
ritenu to, allora, che, proprio in ragi one di t al e persi st ente esi gibili tà, si a interesse del debitore st ess o m ant enere apert a la procedura per l a durata minim a di tre anni, gi acché, se foss e pos sibil e l a sua chiusura al mom ent o dell a cessazio ne dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo
“tornato i n bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento del la chiusura dell a li qui dazi one e fino allo scadere del tri ennio) con tutto i l suo pat rim onio, ai s ensi dell 'art . 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito dell a procedura concors ual e;
ritenu to, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controll at a con il t rienni o necessario per conseguire l'esdebit azione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cos icché, anche in caso di att ività liqui datoria cessat a ant eri ormente al tri enni o, è interess e del debitore stesso prot rarre l a durata dell a procedura fi no allo scadere dei tre anni;
consid erato, pert ant o, che anche la quota part e dell o stipendio possa ess ere incam erat a dal liquidatore per anni t re;
ritenu to, tutt avia, di dover al cont empo considerare i l t ri ennio anche come pagina4 di 8 limite t emporal e m as simo di incasso dell a quot a part e di stipendio;
ritenu to, i nfatti , che s e è ben vero che, al pari di quanto espressam ente stabilito dall'art. 281, co. 5 e 6, C.C.I., la dichiarazione di esdebitazi one ai sensi dell'art. 282 C.C.I. non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria stessa non può che essere intesa in rel azione ai beni ri ent ranti nella massa al momento dell a esdebitazi one;
ritenu to, pert anto, che, i nt ervenut a l a dichi arazione di esdebit azione, non possa proseguire l'acquisizione di beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddit o dovrà avven ire fino alla di chi arazione di esdebit azione ai sensi dell 'art .
282 C .C. I.; consid erato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) C.C.I., il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;
consid erato che il divi eto di iniziare o prosegui re esecuz ioni individuali o caut elari non deve essere dichiarato nei provvedim ent i di apert ura (com e previst o dall'art. 14 quinquies l . 3/12), poi ché costit uisce un effetto autom ati co dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comm a 5 e 150 C .C. I.; visto l'art. 270 C.C.I.,
P.Q.M.
1) Dichi ara apert a l a procedura di liquidaz ione cont roll at a del pat rimonio di
[...]
(C.F.: ), nato a [...] ) il Parte_1 C.F._1
23.12.1967, i vi resident e i n vi a dei C apri fogl i n. 12;
2) Nomina Gi udi ce Del egato il dott. Emm anuel e Agostini;
3) Nomina liquidatore l'avv. Raffaela Lavigna, dando atto che entro due giorni dovrà accett are l a nomina mediant e di chiarazione da depositare i n cancell eri a con le previsioni di cui all'art. 270 co. 3 C.C. I.;
4) Ordina al debitore il deposito, ove t ale documentazi one non sia gi à in atti, ent ro sett e giorni , dei bi lanci e dell e scritt ure contabili (se obbli gato all a l oro redazione) o della certificazione unica degli ultimi tre anni, nonché dell'elenco dei credit ori;
5) Assegna ai creditori ed ai t erzi, che vantano dirit ti reali o personali su cos e in possesso del ricorrente, il termin e p erentorio di gi orni 90 dall a noti fica dell a present e sent enza per la trasm issi one al liquidat ore, a mezzo posta elettroni ca certi fi cata all 'indi rizzo PEC che sarà loro i ndi cato, dell a dom anda di pagina5 di 8 restituzione, di ri vendi cazione o ammissione al passi vo, predispost a ai s ensi dell'art. 201 C.C.I., con applicazione dell'art. 10 co. 3 C.C.I.;
6) Ordina, en tro 10 giorni, la consegna o il ril ascio al li quidat ore dei beni facent i part e del pat rimonio di liquidazione, precisando che il present e provvedi mento è titolo esecuti vo ed è posto i n esecuzione a cura del liqui dat ore secondo l e disposizioni di cui all'art. 216 comma 2 C.C.I.;
7) Dispone che, nei li miti di durata dell a liquidazione, i ndi cati in part e motiva, risul ti esclus o dall a liquidazione il reddi to del ricorrent e si no all a concorrenza dell'importo di €1.230,00 mensili, con l'obbligo della parte di versare al liquidat ore l a part e di reddito eccedent e t al e limi te, nonché ogni ult eriore ent rata
(a qual siasi ti tolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenz a del la procedura;
8) Dispon e ch e il liqui datore:
- Curi l a pubbli cazi one della s entenza sul sito int ernet del Tri buna le di C rot one
(www.tribunal e.crot one.it) o del Ministero dell a giust izia e, alt resì , sull a piatt aform a Edi com di cui al sito www.annuncisovrai ndebitam en t o.it, nel rispett o del GDPR P rivac y, e, dunque, previo oscuramento dei dat i sens ibili del ri corrent e - mant enendo in ogni caso, la visi bilit à del nome e del codi ce fiscale del m edes im o - e previo oscurament o, altresì, dei dati personali di terzi di versi d al ri corrent e e dell e moti vazioni post a all a base dell a dom anda di accesso all a procedura e, dunque, dell a genesi del sovraindebit amento, conservando la visi bilit à dell e i ndi cazioni operative rel ative all a procedura
(sarà cura del profes sionis ta, avvalendo si anche dello st aff present e in s ede, richi edere l a pubblicazione all a soci et à Edi com, che provvederà contestualm ent e a forni re i dati di fatturazione inerenti il servizio, da rit enersi interam ent e a carico dell a part e istante);
- Curi, nel caso in cui il d ebitore svol ga attività d'impresa, l a pubblicazione presso il regi stro del le im prese;
- Curi, nel cas o i n cui vi si ano beni imm obili o beni mobil i regist rati, che si provveda all a t ras crizi one dell a sent enz a presso gli uffici com pet enti
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima rel azione s em est ral e);
- Noti fi chi la pres ent e sent enz a al debit ore, ai creditori e ai titolari di di ritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 C.C.I. (qualora il liquidat ore non si a soggett o abilit ato al la notifi ca in propri o, vi a PEC o a pagina6 di 8 mezzo post a, l a not ifica dovrà essere effettuat a a mezzo uffi ci al e giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, medi ant e deposito nel fas ci colo t elemat ico);
- entro 30 giorni dal la comuni cazione dell a present e sent enza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari del diritto sui beni oggetto di liquidazione, ai qual i notificherà senza i ndugi o, l a presente sent enz a, ai sensi dell'art. 272 C.C.I., indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno es sere inol trate l e dom ande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia sogget to abilit at o all a noti fica i n propri o, via PEC o a m ezzo post a, l a notifi ca dovrà ess ere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere imm ediat am ent e docum entata, medi ant e deposit o nel fasci colo tel em atico);
- entro 90 giorni dal l'apert ura dell a liquidazione cont roll at a, provveda all a formazione dell'inventario dei beni dal debitore e alla redazione di un programma in ord ine ai tempi e al le mod ali tà di liquidazi one, con applicazione in quanto compatibile dell'art. 213 co. 2, 3 e 4 C.C.I., ch e depositerà per l'approvazione da parte del g iudice delegato;
- provveda en tro 45 giorni dall a scadenz a del t ermi ne assegnato per l a proposizi one dell e domande di i nsinuazione/ri vendi ca/rest ituzione ad at tivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273;
- entro il 30/6 e il 30 /12 di ogni anno depositi i n cancell eria un rapp orto ri epilogativo del le attivit à svolt e accom pagnat o dal conto del la sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidat ore dovrà i ndi care anche a) se il ri corr ent e sti a cooperando al regol are, effi cace e profi cuo andam ent o dell a procedura, senza rit ardarne lo svol gimento e fornendo al li quidatore tutt e le inform azioni uti li e i docum enti necessari per il suo buon andam ento;
b) ogni alt ra ci rcost anz a ril evant e ai fini dell a esdebi tazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C .I. Il rapport o, una volt a vist ato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liqui datore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimi tà del decors o di tre anni trasmett a ai creditori una rel azi one in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I. e recepi sca l e eventuali oss ervazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di ess e e depos itare una rel azione finale il gi orno successi vo al la scadenz a pagina7 di 8 del tri ennio, ai fini di cui all 'art. 282 C.C .I.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel pat rimonio, a pres entare il conto dell a gesti one, con ri chi est a di liqui dazi one del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c.3 C.C.I.;
- provveda, una volt a terminat o il riparto tra i credit ori , a richi edere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I..
Manda alla can cell eria p er la comuni cazi one al ri corren te, al l iquidatore e, per il tramite di quest'ultimo, all'O.C.C.
Così deciso in Crot one, nella camera di consiglio, addì 23 f ebbraio 2025
Il P resident e est.
Dott. Emmanuel e Agostini
pagina8 di 8