Articolo 4 della Legge 2 febbraio 2006, n. 41
Articolo 3
Versione
17 febbraio 2006
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Entrata in vigore il 17 febbraio 2006
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