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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6416 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott. Michele Magliulo Presidente
dott. Paolo Mariani Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1678 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 2491/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.03.1972 e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Salvatore di Giacomo nr. 8, e ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18.06.1974 e residente in [...]a Cremano (NA) alla via Salvatore di Giacomo
n. 8, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Corrado PI (C.F. , P. C.F._3
IVA ) e AN PI (C.F. , P. IVA P.IVA_1 C.F._4
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Portici P.IVA_2
(NA), alla Via A. Diaz nr. 194, giusta procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
CONTRO
società a responsabilità limitata con unico socio, con sede Controparte_1
legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV , e P. IVA di gruppo n. P.IVA_3
, iscritta al numero 35660.0 dell'elenco delle società̀ veicolo di P.IVA_4
cartolarizzazione (SPV) tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.ssa di Milano del 9 dicembre 2019 rep. n. 28365/12029 – la Persona_1 [...]
(breviter “ ), Controparte_2 Controparte_3
società per azioni con unico socio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via
Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
EV , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 e capogruppo del P.IVA_5
Gruppo bancario , quest'ultima Controparte_2
incorporante – a seguito di atto del Notaio Dott. di Conegliano del 26 Persona_2
ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato a EV il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T – la “ , già̀ avente sede in Conegliano Controparte_4
(TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di EV n.
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza P.IVA_6
e sub-servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal
Notaio Dott. di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. Persona_3
312209/42021– limitata con socio unico, Controparte_5
con sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. e P.IVA di gruppo n. , P.IVA_7 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante Dott. (CF Controparte_6
), ivi domiciliato per la carica e munito degli occorrenti poteri C.F._5
in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione di del 26 settembre CP_5 2022 e del 06 dicembre 2022, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Per_4
in data 17.03.2020 (Rep n. 71029 Racc. 26678 registrata a Roma il 17.03.2020
[...]
al n. 7462, dagli Avv.ti Giuseppe Pierfelice Grillo (codice fiscale:
) e NA BU (codice fiscale: ); C.F._6 C.F._7
- Appellata -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Il Tribunale di Napoli, con decreto ingiuntivo nr. 9050/2021, ingiungeva a Pt_1
e , nella qualità di garanti della società il
[...] Parte_2 Parte_3
pagamento solidale, in favore di (e, per essa, di Controparte_1 Controparte_5
quale mandataria con rappresentanza della società Controparte_2
quest'ultima, a sua volta, mandataria con rappresentanza di ,
[...] Controparte_1
della somma di € 65.579,43, oltre interessi al tasso convenzionale dalla notifica della messa in mora fino al soddisfo, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di conto corrente nr. 4629, acceso dalla debitrice principale presso l'istituto ricorrente.
Avverso detto provvedimento proponevano opposizione gli ingiunti per i seguenti motivi: 1) nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione dell'articolo
2 della legge n. 287/90, perché redatte utilizzando gli schemi contrattuali predisposti da ABI;
2) violazione del divieto di anatocismo;
3) applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Espletata la mediazione ex D.Lgs nr. 28/2010, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 11.03.2025 il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza nr. 2491/2025, con la quale rigettava integralmente l'opposizione e, per l'effetto, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 7.082,00.
Secondo grado di giudizio:
Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza e adivano la Corte d'Appello di Napoli, deducendo i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
e 2 legge n. 287/90, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che gli opponenti non abbiano soddisfatto l'onere della prova su di essi gravante in relazione all'accertamento della nullità speciale delle clausole contenute nel contratto di fideiussione omnibus; 2) per l'effetto, violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione al principio di soccombenza ed al pagamento delle spese processuali.
In definitiva, gli appellanti chiedevano di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, ovvero: 1) accertare e dichiarare la nullità ex articolo 1419 c.c. dell'articolo 6 del contratto fideiussorio del 18/01/2010, perché la Banca ha utilizzato clausole già dichiarate nulle dalla Banca d'Italia e dall'antitrust per violazione delle regole anticoncorrenziali, ed in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.
287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, per tutti i motivi suesposti;
2) accertare e dichiarare che vi sono distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri Istituti o, comunque, da questi utilizzate, che evidenziano l'unicità del modello adottato e l'identità del testo contrattuale e che dimostrano la natura dell'intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo altrettanto uniforme;
3) accertare e dichiarare il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, quale elemento costitutivo della nullità indotta dall'intesa anticoncorrenziale;
4) accertare e dichiarare che è stata la Banca ad imporre le suddette clausole nulle;
5) accertare e dichiarare che, di conseguenza, nella fattispecie per cui è causa si applica l'articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato;
6) accertare e dichiarare che la Banca, e per essa la società avente causa, non ha con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale;
7) accertare e dichiarare la decadenza della Banca, e per essa della società avente causa, dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori e accertare e dichiarare
l'estinzione della fideiussione;
8) per l'effetto, accogliere l'opposizione e dichiarare nullo ed inefficace e revocare il D.I. n. 9050/2021; 9) la vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione delle spese ai procuratori antistatari per avere fatto anticipo delle spese.
Si costituiva in giudizio la come rappresentata, deducendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritti con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, all'udienza del 06.11.2025 le parti rassegnavano le conclusioni e chiedevano fissarsi udienza di discussione orale davanti al collegio, ai sensi dell'art ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito del deposito di note conclusionali e della discussione orale svoltasi all'udienza del 4.12.2025 il Collegio riservava in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2 legge 287/90
Con un ampio e articolato motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2 legge 287/90, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente, per difetto di prova, la nullità parziale della fideiussione omnibus dedotta in giudizio con particolare riguardo alla clausola di cui all'art. 6 di deroga alla disciplina fissata dall'art 1957 c.c.. Gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado laddove il primo Giudice non ha ritenuto assolti dagli attori gli oneri probatori sugli stessi incombenti e non dimostrata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte del negozio.
Il motivo di appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un., con sentenza nr.
41994/2021, ha affermato che: a fronte di un contratto di fideiussione omnibus stipulato con un istituto di credito tra il 2002 ed il 2005 e contenente tutte le 3 clausole
(rispettivamente cd. di reviviscenza, cd. di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) previste nel modello ABI ed oggetto del provvedimento sanzionatorio nr. 55/2005 della
Banca d'Italia, quest'ultimo costituisce cd. “prova privilegiata” della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte del negozio e di un collegamento funzionale con quest'ultimo, tale da determinare, in genere, la nullità parziale delle suddette pattuizioni. In tali casi, dunque, grava sull'attore l'onere di allegare e provare soltanto il contratto fideiussorio, la presenza in esso di dette clausole, il modello ABI ed il provvedimento dell'autorità di vigilanza. Quest'ultimo, infatti, in forza dell'accertamento svolto dalla Banca d'Italia, alle condizioni suddette è di per sé solo idoneo a dimostrare sia l'intesa anticoncorrenziale a monte del contratto, sia il collegamento funzionale con quest'ultimo.
Siffatto orientamento, autorevolmente sostenuto dal Supremo consesso, si ritiene che trovi applicazione soltanto rispetto a fideiussioni omnibus stipulate nell'arco temporale summenzionato.
Non si ignora il diverso indirizzo ermeneutico, sviluppatosi soprattutto nell'ambito della giurisprudenza di merito (e sostenuto dagli appellanti con il motivo di impugnazione in esame), secondo cui, a fronte di una fideiussione omnibus stipulata con un istituto di credito dopo il 2005, laddove la stessa contenga le medesime clausole
ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio nr. 55/2005 della Banca d'Italia, graverebbe sulla parte che agisce per l'accertamento della nullità parziale delle suddette clausole soltanto l'onere di allegare e provare l'esistenza della fideiussione,
l'identità tra le clausole ivi contenute e quelle predisposte nel modello ABI, quest'ultimo documento e il provvedimento amministrativo dell'autorità di vigilanza.
L'attore, dunque, sarebbe esonerato dall'onere di provare anche l'esistenza del patto limitativo della concorrenza e del nesso funzionale con il contratto a valle. Alle suddette condizioni, infatti, sussisterebbe una presunzione semplice di esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte, con conseguente inversione della regola probatoria, sicché graverebbe sulla banca l'onere di fornire la prova contraria circa l'insussistenza di detta intesa, stante anche il principio di vicinanza della prova, pure richiamato dagli appellanti.
La Corte ritiene che siffatto indirizzo di favore per il fideiussore non meriti condivisione, atteso che pretende di desumere dalla mera identità contenutistica tra il contratto fideiussorio e le clausole contenute nel modello ABI e sanzionate dalla Banca
d'Italia nel 2005 l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte per negozi temporalmente stipulati ben oltre il periodo oggetto di accertamento da parte dell'autorità di vigilanza, senza che vi siano validi e sufficienti argomenti logici tali da supportare il collegamento inferenziale.
La stessa Corte di Cassazione, nei suoi arresti più recenti, ha richiesto ai fini della rilevazione della nullità che risulti, tra l'altro, in atti: “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. civile, ordinanza nr. 1851/2025, capo 4.3). E ancora, “il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 non può costituire prova privilegiata di un'intesa anticoncorrenziale in atto oltre 10 anni dopo, nientemeno che nel 2016 e 2018, epoca in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto del contendere” (Cass. civile, ordinanza nr. 30208/2025, capo
4.1).
Al di fuori dei casi indicati dalla Cassazione, con la citata sentenza nr. 41994/2021, e in assenza dei presupposti peculiari posti a fondamento della predetta pronuncia, devono necessariamente trovare applicazione i principi generali delineati dal legislatore in materia di riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.., il quale dispone che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Dunque, grava sul deducente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa nullità negoziale.
Nello specifico, laddove quest'ultima pretesa consista nell'accertamento della nullità ex art. 2, co. 2, lett. a) legge n. 287/2000 in relazione alla fideiussione omnibus, la parte istante dovrà allegare e provare: il contratto;
la presenza in esso di clausole limitative della concorrenza;
la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte;
il nesso funzionale tra detta intesa a monte ed il negozio stipulato a valle.
Non sarà, dunque, possibile avvalersi della cd. “prova privilegiata”, cioè del provvedimento sanzionatorio nr. 55/2005 della Banca d'Italia, ai fini della presunzione circa l'esistenza di un cartello limitativo della concorrenza posto a monte dagli operatori economici e del collegamento funzionale con il negozio fideiussorio stipulato a valle dello stesso.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi cui si aderisce in questa sede. Il Tribunale di Napoli, infatti, ha rilevato che la fideiussione omnibus oggetto del giudizio è stata stipulata il 18.01.2010, cioè ben oltre l'arco temporale esaminato nell'ambito dell'accertamento condotto dalla Banca di
Italia, motivo per cui non poteva riconoscersi il valore di prova privilegiata al provvedimento dell'autorità di vigilanza.
Alla luce delle superiori considerazioni, sebbene gli odierni appellanti abbiano fornito la prova della fideiussione omnibus, dell'identità tra le clausole in esso contenute ed il modello ABI, nonché depositato il provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005, deve concludersi che non abbiano assolto l'onere probatorio sugli stessi incombente circa la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte, essendo stata la fideiussione in oggetto stipulata circa cinque anni dopo il periodo temporale oggetto di accertamento della Banca d'Italia. Detta prova avrebbe dovuto avere ad oggetto la circostanza che un significativo numero di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulata la fideiussione de qua, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Prova che – in concreto – è del tutto carente.
2. Spese di lite
Atteso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, occorre regolamentare esclusivamente le spese del presente grado di giudizio, che devono porsi interamente a carico solidale degli appellanti in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da 52.001 a
260.000,00 e tenuto conto della natura e consistenza delle attività effettivamente svolte nel presente grado di giudizio, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna solidalmente gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 9.603,00 a titolo di compenso professionale, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase della trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 04.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso:
dott. Michele Magliulo Presidente
dott. Paolo Mariani Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1678 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 2491/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 11.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.03.1972 e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Salvatore di Giacomo nr. 8, e ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18.06.1974 e residente in [...]a Cremano (NA) alla via Salvatore di Giacomo
n. 8, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Corrado PI (C.F. , P. C.F._3
IVA ) e AN PI (C.F. , P. IVA P.IVA_1 C.F._4
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Portici P.IVA_2
(NA), alla Via A. Diaz nr. 194, giusta procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
CONTRO
società a responsabilità limitata con unico socio, con sede Controparte_1
legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV , e P. IVA di gruppo n. P.IVA_3
, iscritta al numero 35660.0 dell'elenco delle società̀ veicolo di P.IVA_4
cartolarizzazione (SPV) tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.ssa di Milano del 9 dicembre 2019 rep. n. 28365/12029 – la Persona_1 [...]
(breviter “ ), Controparte_2 Controparte_3
società per azioni con unico socio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via
Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
EV , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 e capogruppo del P.IVA_5
Gruppo bancario , quest'ultima Controparte_2
incorporante – a seguito di atto del Notaio Dott. di Conegliano del 26 Persona_2
ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato a EV il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T – la “ , già̀ avente sede in Conegliano Controparte_4
(TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di EV n.
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza P.IVA_6
e sub-servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal
Notaio Dott. di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. Persona_3
312209/42021– limitata con socio unico, Controparte_5
con sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma n. e P.IVA di gruppo n. , P.IVA_7 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante Dott. (CF Controparte_6
), ivi domiciliato per la carica e munito degli occorrenti poteri C.F._5
in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione di del 26 settembre CP_5 2022 e del 06 dicembre 2022, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio Per_4
in data 17.03.2020 (Rep n. 71029 Racc. 26678 registrata a Roma il 17.03.2020
[...]
al n. 7462, dagli Avv.ti Giuseppe Pierfelice Grillo (codice fiscale:
) e NA BU (codice fiscale: ); C.F._6 C.F._7
- Appellata -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Il Tribunale di Napoli, con decreto ingiuntivo nr. 9050/2021, ingiungeva a Pt_1
e , nella qualità di garanti della società il
[...] Parte_2 Parte_3
pagamento solidale, in favore di (e, per essa, di Controparte_1 Controparte_5
quale mandataria con rappresentanza della società Controparte_2
quest'ultima, a sua volta, mandataria con rappresentanza di ,
[...] Controparte_1
della somma di € 65.579,43, oltre interessi al tasso convenzionale dalla notifica della messa in mora fino al soddisfo, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di conto corrente nr. 4629, acceso dalla debitrice principale presso l'istituto ricorrente.
Avverso detto provvedimento proponevano opposizione gli ingiunti per i seguenti motivi: 1) nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione dell'articolo
2 della legge n. 287/90, perché redatte utilizzando gli schemi contrattuali predisposti da ABI;
2) violazione del divieto di anatocismo;
3) applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Espletata la mediazione ex D.Lgs nr. 28/2010, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 11.03.2025 il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza nr. 2491/2025, con la quale rigettava integralmente l'opposizione e, per l'effetto, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 7.082,00.
Secondo grado di giudizio:
Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza e adivano la Corte d'Appello di Napoli, deducendo i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
e 2 legge n. 287/90, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che gli opponenti non abbiano soddisfatto l'onere della prova su di essi gravante in relazione all'accertamento della nullità speciale delle clausole contenute nel contratto di fideiussione omnibus; 2) per l'effetto, violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione al principio di soccombenza ed al pagamento delle spese processuali.
In definitiva, gli appellanti chiedevano di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, ovvero: 1) accertare e dichiarare la nullità ex articolo 1419 c.c. dell'articolo 6 del contratto fideiussorio del 18/01/2010, perché la Banca ha utilizzato clausole già dichiarate nulle dalla Banca d'Italia e dall'antitrust per violazione delle regole anticoncorrenziali, ed in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.
287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, per tutti i motivi suesposti;
2) accertare e dichiarare che vi sono distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri Istituti o, comunque, da questi utilizzate, che evidenziano l'unicità del modello adottato e l'identità del testo contrattuale e che dimostrano la natura dell'intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo altrettanto uniforme;
3) accertare e dichiarare il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, quale elemento costitutivo della nullità indotta dall'intesa anticoncorrenziale;
4) accertare e dichiarare che è stata la Banca ad imporre le suddette clausole nulle;
5) accertare e dichiarare che, di conseguenza, nella fattispecie per cui è causa si applica l'articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato;
6) accertare e dichiarare che la Banca, e per essa la società avente causa, non ha con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale;
7) accertare e dichiarare la decadenza della Banca, e per essa della società avente causa, dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori e accertare e dichiarare
l'estinzione della fideiussione;
8) per l'effetto, accogliere l'opposizione e dichiarare nullo ed inefficace e revocare il D.I. n. 9050/2021; 9) la vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione delle spese ai procuratori antistatari per avere fatto anticipo delle spese.
Si costituiva in giudizio la come rappresentata, deducendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritti con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, all'udienza del 06.11.2025 le parti rassegnavano le conclusioni e chiedevano fissarsi udienza di discussione orale davanti al collegio, ai sensi dell'art ex art. 281 sexies c.p.c.. All'esito del deposito di note conclusionali e della discussione orale svoltasi all'udienza del 4.12.2025 il Collegio riservava in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2 legge 287/90
Con un ampio e articolato motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2 legge 287/90, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente, per difetto di prova, la nullità parziale della fideiussione omnibus dedotta in giudizio con particolare riguardo alla clausola di cui all'art. 6 di deroga alla disciplina fissata dall'art 1957 c.c.. Gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado laddove il primo Giudice non ha ritenuto assolti dagli attori gli oneri probatori sugli stessi incombenti e non dimostrata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte del negozio.
Il motivo di appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Un., con sentenza nr.
41994/2021, ha affermato che: a fronte di un contratto di fideiussione omnibus stipulato con un istituto di credito tra il 2002 ed il 2005 e contenente tutte le 3 clausole
(rispettivamente cd. di reviviscenza, cd. di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) previste nel modello ABI ed oggetto del provvedimento sanzionatorio nr. 55/2005 della
Banca d'Italia, quest'ultimo costituisce cd. “prova privilegiata” della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte del negozio e di un collegamento funzionale con quest'ultimo, tale da determinare, in genere, la nullità parziale delle suddette pattuizioni. In tali casi, dunque, grava sull'attore l'onere di allegare e provare soltanto il contratto fideiussorio, la presenza in esso di dette clausole, il modello ABI ed il provvedimento dell'autorità di vigilanza. Quest'ultimo, infatti, in forza dell'accertamento svolto dalla Banca d'Italia, alle condizioni suddette è di per sé solo idoneo a dimostrare sia l'intesa anticoncorrenziale a monte del contratto, sia il collegamento funzionale con quest'ultimo.
Siffatto orientamento, autorevolmente sostenuto dal Supremo consesso, si ritiene che trovi applicazione soltanto rispetto a fideiussioni omnibus stipulate nell'arco temporale summenzionato.
Non si ignora il diverso indirizzo ermeneutico, sviluppatosi soprattutto nell'ambito della giurisprudenza di merito (e sostenuto dagli appellanti con il motivo di impugnazione in esame), secondo cui, a fronte di una fideiussione omnibus stipulata con un istituto di credito dopo il 2005, laddove la stessa contenga le medesime clausole
ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio nr. 55/2005 della Banca d'Italia, graverebbe sulla parte che agisce per l'accertamento della nullità parziale delle suddette clausole soltanto l'onere di allegare e provare l'esistenza della fideiussione,
l'identità tra le clausole ivi contenute e quelle predisposte nel modello ABI, quest'ultimo documento e il provvedimento amministrativo dell'autorità di vigilanza.
L'attore, dunque, sarebbe esonerato dall'onere di provare anche l'esistenza del patto limitativo della concorrenza e del nesso funzionale con il contratto a valle. Alle suddette condizioni, infatti, sussisterebbe una presunzione semplice di esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte, con conseguente inversione della regola probatoria, sicché graverebbe sulla banca l'onere di fornire la prova contraria circa l'insussistenza di detta intesa, stante anche il principio di vicinanza della prova, pure richiamato dagli appellanti.
La Corte ritiene che siffatto indirizzo di favore per il fideiussore non meriti condivisione, atteso che pretende di desumere dalla mera identità contenutistica tra il contratto fideiussorio e le clausole contenute nel modello ABI e sanzionate dalla Banca
d'Italia nel 2005 l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte per negozi temporalmente stipulati ben oltre il periodo oggetto di accertamento da parte dell'autorità di vigilanza, senza che vi siano validi e sufficienti argomenti logici tali da supportare il collegamento inferenziale.
La stessa Corte di Cassazione, nei suoi arresti più recenti, ha richiesto ai fini della rilevazione della nullità che risulti, tra l'altro, in atti: “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. civile, ordinanza nr. 1851/2025, capo 4.3). E ancora, “il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 non può costituire prova privilegiata di un'intesa anticoncorrenziale in atto oltre 10 anni dopo, nientemeno che nel 2016 e 2018, epoca in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto del contendere” (Cass. civile, ordinanza nr. 30208/2025, capo
4.1).
Al di fuori dei casi indicati dalla Cassazione, con la citata sentenza nr. 41994/2021, e in assenza dei presupposti peculiari posti a fondamento della predetta pronuncia, devono necessariamente trovare applicazione i principi generali delineati dal legislatore in materia di riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.., il quale dispone che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Dunque, grava sul deducente l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa nullità negoziale.
Nello specifico, laddove quest'ultima pretesa consista nell'accertamento della nullità ex art. 2, co. 2, lett. a) legge n. 287/2000 in relazione alla fideiussione omnibus, la parte istante dovrà allegare e provare: il contratto;
la presenza in esso di clausole limitative della concorrenza;
la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte;
il nesso funzionale tra detta intesa a monte ed il negozio stipulato a valle.
Non sarà, dunque, possibile avvalersi della cd. “prova privilegiata”, cioè del provvedimento sanzionatorio nr. 55/2005 della Banca d'Italia, ai fini della presunzione circa l'esistenza di un cartello limitativo della concorrenza posto a monte dagli operatori economici e del collegamento funzionale con il negozio fideiussorio stipulato a valle dello stesso.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi cui si aderisce in questa sede. Il Tribunale di Napoli, infatti, ha rilevato che la fideiussione omnibus oggetto del giudizio è stata stipulata il 18.01.2010, cioè ben oltre l'arco temporale esaminato nell'ambito dell'accertamento condotto dalla Banca di
Italia, motivo per cui non poteva riconoscersi il valore di prova privilegiata al provvedimento dell'autorità di vigilanza.
Alla luce delle superiori considerazioni, sebbene gli odierni appellanti abbiano fornito la prova della fideiussione omnibus, dell'identità tra le clausole in esso contenute ed il modello ABI, nonché depositato il provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005, deve concludersi che non abbiano assolto l'onere probatorio sugli stessi incombente circa la persistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte, essendo stata la fideiussione in oggetto stipulata circa cinque anni dopo il periodo temporale oggetto di accertamento della Banca d'Italia. Detta prova avrebbe dovuto avere ad oggetto la circostanza che un significativo numero di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulata la fideiussione de qua, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Prova che – in concreto – è del tutto carente.
2. Spese di lite
Atteso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, occorre regolamentare esclusivamente le spese del presente grado di giudizio, che devono porsi interamente a carico solidale degli appellanti in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da 52.001 a
260.000,00 e tenuto conto della natura e consistenza delle attività effettivamente svolte nel presente grado di giudizio, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna solidalmente gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 9.603,00 a titolo di compenso professionale, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase della trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 04.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo