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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6543/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA EN e dall'Avv. Marta Giuditta Sala ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Nova Milanese (MB), via Venezia n. 53 (pec:
e Email_1 Email_2
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo CP_1 C.F._2
Radaelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Giussano
(MB), Piazza della Repubblica, n. 1 (pec: . Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte ricorrente, “... In via principale e nel merito Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di regresso in favore del sig. nei confronti del sig. quale ex socio Parte_1 CP_1 illimitatamente responsabile della società M&G s.n.c. e, per l'effetto, condannare il sig. CP_1 al pagamento delle seguenti somme: a) € 10.000,00, a titolo di imponibile quale quota del 50% della somma corrisposta a Banco Desio s.p.a. quale fideiussore di M&G s.n.c.; b) € 910,00 quali interessi legali maturati dal pagamento avvenuto in data 2.05.2018 alla presentazione del presente ricorso;
c) oltre successivi interessi maturandi a decorrere dalla presente domanda calcolati ai sensi dell'art. 1284
c.c. d) In ogni caso, condannare parte convenuta/resistente ex artt. 116 c.p.c. e 96 comma 3 c.p.c. ad una somma ritenuta equa e di giustizia nei limiti di valore della domanda principale. - In ogni caso, con
pagina 1 di 10 vittoria di competenze e spese...” parte resistente, “...Voglia l'Ill.mo Sig. Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, così giudicare: Nel merito: -Respingere ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi. - In ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa, oltre rimborso forf. 15%, cpa e Iva. In via istruttoria: - Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare a Banco di Desio e della BR S.p.A., con sede in Desio, Via
Rovagnati n. 1, l'esibizione di tutta la documentazione inerente i rapporti intercorsi con CP_2
[...
con e con Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_1 [...]
..” CP_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
quale socio della M&G di AN LE e GA NN snc, domandando di condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di € 10.910,00 (oltre accessori di legge).
In breve, il ricorrente, a fondamento della pretesa avanzata, ha allegato: - di essersi costituito fideiussione/garante in favore del Banco di Desio e della BR per le obbligazioni gravanti sulla società M&G snc;
- che, in data 16.04.2014, Banco Desio s.p.a. ha trasmesso alla società
M&G snc (di cui erano soci figlio di parte ricorrente, ed il convenuto, CP_3
ciascuno per la quota pari al 50%) nonché al medesimo ricorrente (in quanto fideiussore/garante della stessa) raccomandata, significando che la società aveva maturato canoni insoluti per l'importo di € 74.142,68, in relazione al contratto di locazione finanziaria n.
42956-001 (doc. 1); - di aver proposto al Banco Desio l'estinzione delle obbligazioni derivanti dalle fideiussioni con il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 28.500,00, di cui €
20.000,00 sulla posizione a sofferenza di M&G s.n.c. ed € 8.500,00 sulla posizione a sofferenza del figlio, sig. - che il Banco Desio, in data 02.05.2018, ha accettato la CP_3
proposta formulata ed il ricorrente ha provveduto ad onorare l'accordo raggiunto (docc. 2, 3,
4 e 5); - di aver, nelle more, appreso dell'esistenza di un contratto di cessione quote tra soci illimitatamente responsabili della società M&G s.n.c., e la sig.ra CP_7 CP_8
, quale procuratrice del sig. in forza del quale venivano trasferite solo
[...] CP_6
le posizioni creditorie (doc. 6); - che nonostante il convenuto fosse a conoscenza del pagina 2 di 10 pagamento disposto in favore del Banco di Desio, nessun contatto veniva mai concretizzato dall'odierno convenuto nei confronti del ricorrente;
- che a nulla sono valsi i tentativi concretizzati dal ricorrente per ottenere da parte del il pagamento della somma di € CP_1
10.000,00, pari alla metà della somma corrisposta nell'interesse della società M&G snc.
Si è costituito in giudizio che, contestate in toto le pretese di parte ricorrente, ne CP_1
ha domandato il rigetto. In particolare, il resistente, negli atti depositati, ha, tra l'altro, affermato: - che alla data di concessione della fideiussione così come alla data del pagamento da parte del fideiussore dell'importo in questione egli non rivestiva la qualità di socio della società debitrice;
- che il ricorrente (padre del Sig. ed estraneo alla compagine CP_3
sociale) ha sottoscritto la fideiussione in questione in qualità di consumatore e che “avrebbe potuto (anzi, dovuto) sottrarsi alla richiesta di pagamento perpetrata dalla NC” e che invece “ha effettuato il pagamento … con troppa leggerezza e superficialità, omettendo di far valere i propri diritti”; - ancora, di non essere stato “a conoscenza dell'operazione (rectius, pagamento) effettuata dal Sig. e di avene avuto notizia “solo nell'anno 2024” e che “tale comportamento … CP_3
ricopre rilevanza ai sensi dell'art. 1952 secondo comma c.c.”; - nonché che “controparte non è stata in grado di specificare a quale rapporto sia stato imputato il pagamento effettuato” e che ha corrisposto
“sulla fiducia”, l'importo di € 20.000,00 senza avere cognizione di ciò che stesse pagando, non essendo neppure in possesso della fideiussione in questione;
- ed, infine, che, con sentenza del
22.2.2017, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della M&G s.n.c. ed il ricorrente
“non ha presentato alcuna istanza di ammissione al passivo, nonostante fosse nelle condizioni di poterla presentare in termini atteso che il fallimento è stato chiuso il 9 luglio 2020 (doc. 6), mentre il pagamento è stato effettuato nel maggio 2018”.
Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, cpc.
Dopodichè, su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto disattesa l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente in riferimento al deposito, effettuato in data 17.02.2025, da parte resistente della seconda memoria ex art. 281 duodecies cpc. In vero, come evidenziato da quest'ultima, l'art. 155 cpc statuisce, tra l'altro, che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto pagina 3 di 10 comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”. Ne consegue che detto deposito deve ritenersi ritualmente eseguito, in quanto il termine fissato per il deposito di detta memoria ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, cpc, cadeva di sabato e non era da calcolare “a ritroso”.
Ciò posto, la domanda di regresso formulata dal ricorrente nei confronti del resistente merita di essere accolta per le seguenti ragioni.
Anzitutto, si osserva che risulta ininfluente ai fini della presente decisione ogni considerazione circa la natura giuridica della garanzia, come fideiussione ovvero come garanzia autonoma, trovando comunque applicazione, nella specie, gli artt. 1949 e 1950 cc e l'art.1203 n.3 cc.
Infatti: il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debito principale (art. 1950 cc); detta norma trova applicazione anche in riferimento al contratto autonomo di garanzia (cfr.Cass.
865/2025); il pagamento da parte del garante determina una sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, che trova fonte normativa nell'art. 1949 cc ed anche nell'art. 1203 n. 3 cc, la cd. surroga legale del soggetto solvente nella posizione di diritto vantata dal creditore, con la conseguente legittima esperibilità da parte del garante di tutti i diritti e le azioni spettanti al creditore originario.
Ciò posto, è poi emerso in causa che:
- il ricorrente, in data 18.07.2002, ha rilasciato al Banco di Desio e della BR “Fidejussione a garanzia di operazioni bancarie con limitazione d'importo (fidejussione omnibus”), costituendosi fideiussore del“la società e dei suoi successori aventi Controparte_9 causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 75.000... per l'adempimento delle obbligazioni verso codesto Banco, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, apertura di credito, ...” (doc.10);
- è subentrato nella compagine societaria, a novembre 2007, assumendo la CP_1 qualifica di socio amministratore della società (che ha mutato la denominazione sociale in)
“ e , costituita dai soci e Controparte_10 CP_1 CP_3 CP_1
ispettivamente per la quota pari al 50% (cfr. visura allegata doc. 2 resistente);
[...]
- il Banco di Desio, con raccomandata R.R. inviata contestualmente alla società M&G snc ed al fideiussore/garante (circostanza questa non oggetto di contestazione nel presente giudizio), pagina 4 di 10 ha “significato” l'inadempimento della società debitrice al contratto di locazione finanziaria n.
42956-001 (“...sono rimasti insoluti canoni...per il seguente importo € 74.142,68), ha dichiarato
“risolto, ai sensi dell'art. 13 e 14 delle condizioni generali che lo regolano, detto contratto di locazione”
e ha, quindi, intimato “il pagamento dei sui indicati canoni e la restituzione del bene strumentale”
(doc.1). Non risulta, poi, né che la società debitrice abbia riscontrato la comunicazione per negare il contestato inadempimento e neppure che la stessa abbia provveduto a corrispondere l'importo in questione;
- che, con atto registrato in data 09.12.2014, i sigg.ri soci illimitatamente CP_7 responsabili della società M&G s.n.c. hanno ceduto le quote di proprietà della predetta società al sig. (doc. 6 res.); CP_6
- con sentenza del Tribunale di Monza n.37/2017 è stato dichiarato il fallimento della società
(doc.3 res.); Controparte_6
- in data 2.05.2018, il ricorrente, a seguito di una trattativa con il Banco di Desio, ha formalizzato una proposta transattiva a saldo e stralcio con il pagamento della somma di €
28.500,00, di cui: € 20.000,00 sulla posizione a sofferenza di M&G s.n.c. ed € 8.500,00 sulla posizione a sofferenza del figlio, sig. Detta proposta è stata accettata dal CP_3
Banco Desio, in data 2.05.2018, e l'odierno ricorrente ha provveduto ad onorare l'accordo raggiunto (docc. 2, 3 e 4 ric.). In pari data, Banco Desio ha comunicato l'intervenuta estinzione del debito maturato dal ricorrente in forza delle fideiussioni prestate per le obbligazioni contratte da M&G snc di e nonché per quelle contratte da CP_3 CP_1
(doc. 5 ric.). CP_3
A fronte di tale quadro probatorio, deve ritenersi che parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato sia che il ricorrente si era costituito fideiussore omnibus/garante della società sin dal 2002, sia che detta società era CP_10
rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte con il Banco di Desio e della BR
(almeno in riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 42956-001 ed al contratto di mutuo fondiario, doc.14) e sia che il medesimo ricorrente ha eseguito il pagamento di € 20.000 proprio in forza della garanzia rilasciata a copertura delle obbligazioni di detta società. Di contro, invece, parte resistente ha omesso di allegare elementi utili a confutare il diritto di regresso del fideiussore/garante.
pagina 5 di 10 Ciò posto, anzitutto, la fideiussione/garanzia, costituita il 18.07.2002 quando il resistente non era socio della predetta società, risulta essere stata rilasciata in favore del “la società CP_2
[... e dei suoi successori aventi causa” (doc.10). Inoltre, l'operatività di Controparte_9 detta garanzia, anche in riferimento alle obbligazioni della società di CP_10 [...]
e deve ritenersi pacifica sulla base degli atti allegati e, in particolare, CP_3 CP_1
del documento di “rinegoziazione del mutuo”, datato 28.06.2013 e firmato anche dal resistente, laddove esplicitamente si indica il ricorrente quale “garante per fideiussore” di detta società
(doc.16).
E' poi noto che il socio uscente di una società di persone è comunque responsabile, pur avendo ceduto le quote della stessa società, per le obbligazioni che sono sorte prima di detta cessione (art. 2290 cc). Il ricorrente, quindi, a seguito del pagamento della somma oggetto dell'accordo transattivo, si è surrogato (ex art. 1949 cc e/o art. 1203 n.3 cc) nei diritti che la banca vantava nei confronti della società debitrice e dei due soci illimitatamente responsabili e Nè può essere censurata la decisione del ricorrente di CP_3 CP_1 chiedere il pagamento in regresso al resistente anziché insinuarsi (peraltro tardivamente) nel passivo del fallimento della società M&G snc di CP_6
E' poi indubbio che la transazione, stipulata tra la banca ed il ricorrente, deve considerarsi riferita alle passività (tutte) derivate dalle operazioni bancarie relative alla società “M & G
NC DI MA CH E GA AN. In punto, è infatti dirimente il contenuto della quietanza allegata, laddove si legge: “...diamo atto dell'intervenuta estinzione del debito da
Lei maturato....in forza delle garanzie fideiussorie a suo tempo prestate per le obbligazioni contratte da
M&G NC MA CH E GA GI con il nostro istituto. Il Banco di Desio e della
BR pertanto non avrà più nulla da pretendere nei confronti di (doc.5 ric.). Parte_1
Ebbene, come già precisato, il credito relativo al contratto di locazione finanziaria è divenuto immediatamente esigibile per effetto della comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine, inviata dalla contestualmente alla debitrice ed al garante (ad CP_11
aprile 2014). Peraltro, è anche emerso, che il resistente era tenuto a rispondere, sempre in qualità di socio della M&G snc AN-GA, anche della posizione passiva derivata dall'inadempimento della predetta società al contratto di mutuo fondiario (cfr. atto di transazione stipulato tra la NC ed il resistente, doc.16 ric;
nonché contratto di mutuo, doc.
14, e l'atto di rinegoziazione 15). Invece, non vi è evidenza probatoria di altri rapporti bancari pagina 6 di 10 inclusi nella transazione e per i quali il resistente non sarebbe tenuto a rispondere in via di regresso.
Peraltro, il resistente nulla ha eccepito, in merito, ad esempio, alla sproporzione o all'eccesso dell'importo pattuito in favore del Banco di Desio con l'accordo transattivo, ovvero alla non convenienza della transazione stessa, né sono state sollevate eccezioni sulla effettiva consistenza del credito originario vantato dalla medesima CP_11
Ciò detto, neppure valgono ad impedire il diritto di regresso azionato nel presente giudizio le asserzioni di parte resistente volte a censurare la condotta del ricorrente, che, secondo la stessa parte resistente, avrebbe “effettuato il pagamento … con troppa leggerezza e superficialità, omettendo di far valere i propri diritti” sia per la qualità di consumatore del fideiussore, sia in riferimento alla prospettata nullità delle clausole n.2,6 e 8 inserite nella fideiussione ed ancora in relazione all'art. 1957, primo comma, cc.
Invero, dette eccezioni che, secondo la tesi difensiva di parte resistente, il ricorrente “avrebbe potuto (anzi, dovuto)” formulare per “sottrarsi alla richiesta di pagamento perpetrata dalla CP_11 riguardano il rapporto tra il garante e la e, in quanto tali, sono inidonee ad impedire il CP_11
regresso ed a vanificare l'obbligazione di ripristino del patrimonio del fideiussore/garante di quanto corrisposto in adempimento del debito. Peraltro, dette eccezioni, da ritenersi de iure tertii, esulano dalle ipotesi di “divieto di agire contro il debitore principale” contemplate dall'art. 1952 cc. In questi termini, del resto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione proprio in riferimento all'art. 1957, primo comma, cc precisando che “La decadenza... è stata prevista nell'interesse del solo fideiussore ed allo scopo di evitare che il soggetto, che ha prestato la garanzia personale, resti a lungo assoggettato all'azione del creditore e corra il rischio dell'eventuale sopravvenuta insolvenza del debitore principale, contro cui il creditore non si è curato di agire tempestivamente. Sotto tale profilo la decadenza del primo comma dell'art. 1957 c.c. (seppure certamente costituisce eccezione propria del fideiussore nei rapporti con il creditore, non rilevabile
d'ufficio dal giudice e diretta a paralizzare la pretesa del creditore), per il debitore che, convenuto in giudizio dal fideiussore, la deduca per impedire l'azione di regresso nei suoi confronti, si pone, invece, come eccezione de iure tertii, inidonea come tale ad impedire il regresso dell'art. 1950 c.c. ed a vanificare l'obbligazione di ripristino del patrimonio del fideiussore di quanto corrisposto in adempimento del debito garantito. Le eccezioni che il debitore può opporre all'azione di regresso del fideiussore, che ha pagato senza dargliene avviso, sono, infatti, secondo la espressa previsione della pagina 7 di 10 norma di cui all'art. 1952 c.c., comma 2, quelle stesse che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento e tra esse non può ritenersi compresa la decadenza dell'art. 1957 c.c., comma 1, che riguarda il negozio accessorio di garanzia intercorrente tra fideiussore e creditore ed al quale il debitore principale rimane estraneo” (Cass.n. 17483/2007 e n.14089/2005).
Va poi rilevato che la resistente ha anche omesso di allegare qualsivoglia elemento a supporto della fondatezza di dette censure, non avendo neanche prodotto il provvedimento della
NC d'Italia sulla base del quale ha asserito la nullità delle clausole n.2,6 e 8 inserite nel contratto in esame (cfr. Cass. n. 7387/25, n.19401/24: “La natura di atto amministrativo del provvedimento della NC d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti”).
Né rileva la circostanza riferita dal resistente, secondo cui “tra il 2014 (anno in cui il ha CP_3
ricevuto la diffida) ed il 2018 (anno in cui il ricorrente ha formalizzato l'accordo con la NC)” il ricorrente non gli ha denunciato quanto stesse accadendo ed il pagamento dell'importo in questione. Infatti, il resistente né ha allegato (e tanto meno provato) di aver provveduto in autonomia (prima del pagamento) ad estinguere l'intero debito della società e neppure ha sollevato qualsivoglia eccezione in riferimento ai rapporti bancari a base della garanzia.
Del resto, il resistente, in quanto socio della debitrice era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza delle operazioni bancarie in essere tra la società e la banca (almeno sino all'uscita dalla società) e quindi in condizione di opporre al garante (qualora esistenti) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore all'atto del pagamento. Egli, invece, si è limitato ad affermare in termini generici ed apodittici soltanto l'omessa denunzia del pagamento eseguito.
In definitiva il resistente non ha fornito elementi per contestare il pagamento in questione. Ed
è noto che, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso, è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro pagina 8 di 10 verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se il garante non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. Ed ancora che “la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per
l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (cfr. Cass.n. 835/2025).
Pertanto, la domanda formulata da parte ricorrente deve essere accolta;
e, per l'effetto, CP_1 deve essere condannato al pagamento, in favore, di della somma di
[...] Parte_1
€ 10.000, quale quota pari al 50% della somma corrisposta dal ricorrente in favore del Banco di Desio, nonché alla corresponsione degli interessi legali maturati, dalla data del versamento della somma da parte del ricorrente al Banco al pagamento dell'effettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, cpc.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 6543/2024 per le ragioni indicate in motivazione:
- accoglie nei termini precisati in motivazione la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
10.000, oltre interessi legali come pure indicato in motivazione;
- condanna altresì il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, pagina 9 di 10 nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6543/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SA EN e dall'Avv. Marta Giuditta Sala ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Nova Milanese (MB), via Venezia n. 53 (pec:
e Email_1 Email_2
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Filippo CP_1 C.F._2
Radaelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Giussano
(MB), Piazza della Repubblica, n. 1 (pec: . Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte ricorrente, “... In via principale e nel merito Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di regresso in favore del sig. nei confronti del sig. quale ex socio Parte_1 CP_1 illimitatamente responsabile della società M&G s.n.c. e, per l'effetto, condannare il sig. CP_1 al pagamento delle seguenti somme: a) € 10.000,00, a titolo di imponibile quale quota del 50% della somma corrisposta a Banco Desio s.p.a. quale fideiussore di M&G s.n.c.; b) € 910,00 quali interessi legali maturati dal pagamento avvenuto in data 2.05.2018 alla presentazione del presente ricorso;
c) oltre successivi interessi maturandi a decorrere dalla presente domanda calcolati ai sensi dell'art. 1284
c.c. d) In ogni caso, condannare parte convenuta/resistente ex artt. 116 c.p.c. e 96 comma 3 c.p.c. ad una somma ritenuta equa e di giustizia nei limiti di valore della domanda principale. - In ogni caso, con
pagina 1 di 10 vittoria di competenze e spese...” parte resistente, “...Voglia l'Ill.mo Sig. Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, così giudicare: Nel merito: -Respingere ogni avversa domanda, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi. - In ogni caso, con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa, oltre rimborso forf. 15%, cpa e Iva. In via istruttoria: - Ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare a Banco di Desio e della BR S.p.A., con sede in Desio, Via
Rovagnati n. 1, l'esibizione di tutta la documentazione inerente i rapporti intercorsi con CP_2
[...
con e con Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_1 [...]
..” CP_6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
quale socio della M&G di AN LE e GA NN snc, domandando di condannare quest'ultimo alla restituzione della somma di € 10.910,00 (oltre accessori di legge).
In breve, il ricorrente, a fondamento della pretesa avanzata, ha allegato: - di essersi costituito fideiussione/garante in favore del Banco di Desio e della BR per le obbligazioni gravanti sulla società M&G snc;
- che, in data 16.04.2014, Banco Desio s.p.a. ha trasmesso alla società
M&G snc (di cui erano soci figlio di parte ricorrente, ed il convenuto, CP_3
ciascuno per la quota pari al 50%) nonché al medesimo ricorrente (in quanto fideiussore/garante della stessa) raccomandata, significando che la società aveva maturato canoni insoluti per l'importo di € 74.142,68, in relazione al contratto di locazione finanziaria n.
42956-001 (doc. 1); - di aver proposto al Banco Desio l'estinzione delle obbligazioni derivanti dalle fideiussioni con il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 28.500,00, di cui €
20.000,00 sulla posizione a sofferenza di M&G s.n.c. ed € 8.500,00 sulla posizione a sofferenza del figlio, sig. - che il Banco Desio, in data 02.05.2018, ha accettato la CP_3
proposta formulata ed il ricorrente ha provveduto ad onorare l'accordo raggiunto (docc. 2, 3,
4 e 5); - di aver, nelle more, appreso dell'esistenza di un contratto di cessione quote tra soci illimitatamente responsabili della società M&G s.n.c., e la sig.ra CP_7 CP_8
, quale procuratrice del sig. in forza del quale venivano trasferite solo
[...] CP_6
le posizioni creditorie (doc. 6); - che nonostante il convenuto fosse a conoscenza del pagina 2 di 10 pagamento disposto in favore del Banco di Desio, nessun contatto veniva mai concretizzato dall'odierno convenuto nei confronti del ricorrente;
- che a nulla sono valsi i tentativi concretizzati dal ricorrente per ottenere da parte del il pagamento della somma di € CP_1
10.000,00, pari alla metà della somma corrisposta nell'interesse della società M&G snc.
Si è costituito in giudizio che, contestate in toto le pretese di parte ricorrente, ne CP_1
ha domandato il rigetto. In particolare, il resistente, negli atti depositati, ha, tra l'altro, affermato: - che alla data di concessione della fideiussione così come alla data del pagamento da parte del fideiussore dell'importo in questione egli non rivestiva la qualità di socio della società debitrice;
- che il ricorrente (padre del Sig. ed estraneo alla compagine CP_3
sociale) ha sottoscritto la fideiussione in questione in qualità di consumatore e che “avrebbe potuto (anzi, dovuto) sottrarsi alla richiesta di pagamento perpetrata dalla NC” e che invece “ha effettuato il pagamento … con troppa leggerezza e superficialità, omettendo di far valere i propri diritti”; - ancora, di non essere stato “a conoscenza dell'operazione (rectius, pagamento) effettuata dal Sig. e di avene avuto notizia “solo nell'anno 2024” e che “tale comportamento … CP_3
ricopre rilevanza ai sensi dell'art. 1952 secondo comma c.c.”; - nonché che “controparte non è stata in grado di specificare a quale rapporto sia stato imputato il pagamento effettuato” e che ha corrisposto
“sulla fiducia”, l'importo di € 20.000,00 senza avere cognizione di ciò che stesse pagando, non essendo neppure in possesso della fideiussione in questione;
- ed, infine, che, con sentenza del
22.2.2017, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della M&G s.n.c. ed il ricorrente
“non ha presentato alcuna istanza di ammissione al passivo, nonostante fosse nelle condizioni di poterla presentare in termini atteso che il fallimento è stato chiuso il 9 luglio 2020 (doc. 6), mentre il pagamento è stato effettuato nel maggio 2018”.
Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, cpc.
Dopodichè, su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto disattesa l'eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente in riferimento al deposito, effettuato in data 17.02.2025, da parte resistente della seconda memoria ex art. 281 duodecies cpc. In vero, come evidenziato da quest'ultima, l'art. 155 cpc statuisce, tra l'altro, che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto pagina 3 di 10 comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”. Ne consegue che detto deposito deve ritenersi ritualmente eseguito, in quanto il termine fissato per il deposito di detta memoria ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, cpc, cadeva di sabato e non era da calcolare “a ritroso”.
Ciò posto, la domanda di regresso formulata dal ricorrente nei confronti del resistente merita di essere accolta per le seguenti ragioni.
Anzitutto, si osserva che risulta ininfluente ai fini della presente decisione ogni considerazione circa la natura giuridica della garanzia, come fideiussione ovvero come garanzia autonoma, trovando comunque applicazione, nella specie, gli artt. 1949 e 1950 cc e l'art.1203 n.3 cc.
Infatti: il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debito principale (art. 1950 cc); detta norma trova applicazione anche in riferimento al contratto autonomo di garanzia (cfr.Cass.
865/2025); il pagamento da parte del garante determina una sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, che trova fonte normativa nell'art. 1949 cc ed anche nell'art. 1203 n. 3 cc, la cd. surroga legale del soggetto solvente nella posizione di diritto vantata dal creditore, con la conseguente legittima esperibilità da parte del garante di tutti i diritti e le azioni spettanti al creditore originario.
Ciò posto, è poi emerso in causa che:
- il ricorrente, in data 18.07.2002, ha rilasciato al Banco di Desio e della BR “Fidejussione a garanzia di operazioni bancarie con limitazione d'importo (fidejussione omnibus”), costituendosi fideiussore del“la società e dei suoi successori aventi Controparte_9 causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro 75.000... per l'adempimento delle obbligazioni verso codesto Banco, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, apertura di credito, ...” (doc.10);
- è subentrato nella compagine societaria, a novembre 2007, assumendo la CP_1 qualifica di socio amministratore della società (che ha mutato la denominazione sociale in)
“ e , costituita dai soci e Controparte_10 CP_1 CP_3 CP_1
ispettivamente per la quota pari al 50% (cfr. visura allegata doc. 2 resistente);
[...]
- il Banco di Desio, con raccomandata R.R. inviata contestualmente alla società M&G snc ed al fideiussore/garante (circostanza questa non oggetto di contestazione nel presente giudizio), pagina 4 di 10 ha “significato” l'inadempimento della società debitrice al contratto di locazione finanziaria n.
42956-001 (“...sono rimasti insoluti canoni...per il seguente importo € 74.142,68), ha dichiarato
“risolto, ai sensi dell'art. 13 e 14 delle condizioni generali che lo regolano, detto contratto di locazione”
e ha, quindi, intimato “il pagamento dei sui indicati canoni e la restituzione del bene strumentale”
(doc.1). Non risulta, poi, né che la società debitrice abbia riscontrato la comunicazione per negare il contestato inadempimento e neppure che la stessa abbia provveduto a corrispondere l'importo in questione;
- che, con atto registrato in data 09.12.2014, i sigg.ri soci illimitatamente CP_7 responsabili della società M&G s.n.c. hanno ceduto le quote di proprietà della predetta società al sig. (doc. 6 res.); CP_6
- con sentenza del Tribunale di Monza n.37/2017 è stato dichiarato il fallimento della società
(doc.3 res.); Controparte_6
- in data 2.05.2018, il ricorrente, a seguito di una trattativa con il Banco di Desio, ha formalizzato una proposta transattiva a saldo e stralcio con il pagamento della somma di €
28.500,00, di cui: € 20.000,00 sulla posizione a sofferenza di M&G s.n.c. ed € 8.500,00 sulla posizione a sofferenza del figlio, sig. Detta proposta è stata accettata dal CP_3
Banco Desio, in data 2.05.2018, e l'odierno ricorrente ha provveduto ad onorare l'accordo raggiunto (docc. 2, 3 e 4 ric.). In pari data, Banco Desio ha comunicato l'intervenuta estinzione del debito maturato dal ricorrente in forza delle fideiussioni prestate per le obbligazioni contratte da M&G snc di e nonché per quelle contratte da CP_3 CP_1
(doc. 5 ric.). CP_3
A fronte di tale quadro probatorio, deve ritenersi che parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato sia che il ricorrente si era costituito fideiussore omnibus/garante della società sin dal 2002, sia che detta società era CP_10
rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte con il Banco di Desio e della BR
(almeno in riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 42956-001 ed al contratto di mutuo fondiario, doc.14) e sia che il medesimo ricorrente ha eseguito il pagamento di € 20.000 proprio in forza della garanzia rilasciata a copertura delle obbligazioni di detta società. Di contro, invece, parte resistente ha omesso di allegare elementi utili a confutare il diritto di regresso del fideiussore/garante.
pagina 5 di 10 Ciò posto, anzitutto, la fideiussione/garanzia, costituita il 18.07.2002 quando il resistente non era socio della predetta società, risulta essere stata rilasciata in favore del “la società CP_2
[... e dei suoi successori aventi causa” (doc.10). Inoltre, l'operatività di Controparte_9 detta garanzia, anche in riferimento alle obbligazioni della società di CP_10 [...]
e deve ritenersi pacifica sulla base degli atti allegati e, in particolare, CP_3 CP_1
del documento di “rinegoziazione del mutuo”, datato 28.06.2013 e firmato anche dal resistente, laddove esplicitamente si indica il ricorrente quale “garante per fideiussore” di detta società
(doc.16).
E' poi noto che il socio uscente di una società di persone è comunque responsabile, pur avendo ceduto le quote della stessa società, per le obbligazioni che sono sorte prima di detta cessione (art. 2290 cc). Il ricorrente, quindi, a seguito del pagamento della somma oggetto dell'accordo transattivo, si è surrogato (ex art. 1949 cc e/o art. 1203 n.3 cc) nei diritti che la banca vantava nei confronti della società debitrice e dei due soci illimitatamente responsabili e Nè può essere censurata la decisione del ricorrente di CP_3 CP_1 chiedere il pagamento in regresso al resistente anziché insinuarsi (peraltro tardivamente) nel passivo del fallimento della società M&G snc di CP_6
E' poi indubbio che la transazione, stipulata tra la banca ed il ricorrente, deve considerarsi riferita alle passività (tutte) derivate dalle operazioni bancarie relative alla società “M & G
NC DI MA CH E GA AN. In punto, è infatti dirimente il contenuto della quietanza allegata, laddove si legge: “...diamo atto dell'intervenuta estinzione del debito da
Lei maturato....in forza delle garanzie fideiussorie a suo tempo prestate per le obbligazioni contratte da
M&G NC MA CH E GA GI con il nostro istituto. Il Banco di Desio e della
BR pertanto non avrà più nulla da pretendere nei confronti di (doc.5 ric.). Parte_1
Ebbene, come già precisato, il credito relativo al contratto di locazione finanziaria è divenuto immediatamente esigibile per effetto della comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine, inviata dalla contestualmente alla debitrice ed al garante (ad CP_11
aprile 2014). Peraltro, è anche emerso, che il resistente era tenuto a rispondere, sempre in qualità di socio della M&G snc AN-GA, anche della posizione passiva derivata dall'inadempimento della predetta società al contratto di mutuo fondiario (cfr. atto di transazione stipulato tra la NC ed il resistente, doc.16 ric;
nonché contratto di mutuo, doc.
14, e l'atto di rinegoziazione 15). Invece, non vi è evidenza probatoria di altri rapporti bancari pagina 6 di 10 inclusi nella transazione e per i quali il resistente non sarebbe tenuto a rispondere in via di regresso.
Peraltro, il resistente nulla ha eccepito, in merito, ad esempio, alla sproporzione o all'eccesso dell'importo pattuito in favore del Banco di Desio con l'accordo transattivo, ovvero alla non convenienza della transazione stessa, né sono state sollevate eccezioni sulla effettiva consistenza del credito originario vantato dalla medesima CP_11
Ciò detto, neppure valgono ad impedire il diritto di regresso azionato nel presente giudizio le asserzioni di parte resistente volte a censurare la condotta del ricorrente, che, secondo la stessa parte resistente, avrebbe “effettuato il pagamento … con troppa leggerezza e superficialità, omettendo di far valere i propri diritti” sia per la qualità di consumatore del fideiussore, sia in riferimento alla prospettata nullità delle clausole n.2,6 e 8 inserite nella fideiussione ed ancora in relazione all'art. 1957, primo comma, cc.
Invero, dette eccezioni che, secondo la tesi difensiva di parte resistente, il ricorrente “avrebbe potuto (anzi, dovuto)” formulare per “sottrarsi alla richiesta di pagamento perpetrata dalla CP_11 riguardano il rapporto tra il garante e la e, in quanto tali, sono inidonee ad impedire il CP_11
regresso ed a vanificare l'obbligazione di ripristino del patrimonio del fideiussore/garante di quanto corrisposto in adempimento del debito. Peraltro, dette eccezioni, da ritenersi de iure tertii, esulano dalle ipotesi di “divieto di agire contro il debitore principale” contemplate dall'art. 1952 cc. In questi termini, del resto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione proprio in riferimento all'art. 1957, primo comma, cc precisando che “La decadenza... è stata prevista nell'interesse del solo fideiussore ed allo scopo di evitare che il soggetto, che ha prestato la garanzia personale, resti a lungo assoggettato all'azione del creditore e corra il rischio dell'eventuale sopravvenuta insolvenza del debitore principale, contro cui il creditore non si è curato di agire tempestivamente. Sotto tale profilo la decadenza del primo comma dell'art. 1957 c.c. (seppure certamente costituisce eccezione propria del fideiussore nei rapporti con il creditore, non rilevabile
d'ufficio dal giudice e diretta a paralizzare la pretesa del creditore), per il debitore che, convenuto in giudizio dal fideiussore, la deduca per impedire l'azione di regresso nei suoi confronti, si pone, invece, come eccezione de iure tertii, inidonea come tale ad impedire il regresso dell'art. 1950 c.c. ed a vanificare l'obbligazione di ripristino del patrimonio del fideiussore di quanto corrisposto in adempimento del debito garantito. Le eccezioni che il debitore può opporre all'azione di regresso del fideiussore, che ha pagato senza dargliene avviso, sono, infatti, secondo la espressa previsione della pagina 7 di 10 norma di cui all'art. 1952 c.c., comma 2, quelle stesse che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento e tra esse non può ritenersi compresa la decadenza dell'art. 1957 c.c., comma 1, che riguarda il negozio accessorio di garanzia intercorrente tra fideiussore e creditore ed al quale il debitore principale rimane estraneo” (Cass.n. 17483/2007 e n.14089/2005).
Va poi rilevato che la resistente ha anche omesso di allegare qualsivoglia elemento a supporto della fondatezza di dette censure, non avendo neanche prodotto il provvedimento della
NC d'Italia sulla base del quale ha asserito la nullità delle clausole n.2,6 e 8 inserite nel contratto in esame (cfr. Cass. n. 7387/25, n.19401/24: “La natura di atto amministrativo del provvedimento della NC d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti”).
Né rileva la circostanza riferita dal resistente, secondo cui “tra il 2014 (anno in cui il ha CP_3
ricevuto la diffida) ed il 2018 (anno in cui il ricorrente ha formalizzato l'accordo con la NC)” il ricorrente non gli ha denunciato quanto stesse accadendo ed il pagamento dell'importo in questione. Infatti, il resistente né ha allegato (e tanto meno provato) di aver provveduto in autonomia (prima del pagamento) ad estinguere l'intero debito della società e neppure ha sollevato qualsivoglia eccezione in riferimento ai rapporti bancari a base della garanzia.
Del resto, il resistente, in quanto socio della debitrice era (o avrebbe dovuto essere) a conoscenza delle operazioni bancarie in essere tra la società e la banca (almeno sino all'uscita dalla società) e quindi in condizione di opporre al garante (qualora esistenti) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore all'atto del pagamento. Egli, invece, si è limitato ad affermare in termini generici ed apodittici soltanto l'omessa denunzia del pagamento eseguito.
In definitiva il resistente non ha fornito elementi per contestare il pagamento in questione. Ed
è noto che, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso, è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro pagina 8 di 10 verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se il garante non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore. Ed ancora che “la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per
l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (cfr. Cass.n. 835/2025).
Pertanto, la domanda formulata da parte ricorrente deve essere accolta;
e, per l'effetto, CP_1 deve essere condannato al pagamento, in favore, di della somma di
[...] Parte_1
€ 10.000, quale quota pari al 50% della somma corrisposta dal ricorrente in favore del Banco di Desio, nonché alla corresponsione degli interessi legali maturati, dalla data del versamento della somma da parte del ricorrente al Banco al pagamento dell'effettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, cpc.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 6543/2024 per le ragioni indicate in motivazione:
- accoglie nei termini precisati in motivazione la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
10.000, oltre interessi legali come pure indicato in motivazione;
- condanna altresì il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, pagina 9 di 10 nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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