Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 279.
(Pubblicita' dell'atto di costituzione).
L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della societa'.
La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della matricola.
(Pubblicita' dell'atto di costituzione).
L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della societa'.
La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della matricola.
Commentari • 4
- 1. Dichiarazione di armatorehttps://www.brocardi.it/ · 5.868284
[…] Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore. 2. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 60
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/1981, n. 6039Provvedimento: L'atto scritto, non sottoposto alla pubblicità prevista dall'art. 279 cod. nav., con il quale i caratisti di una nave decidano di esercitare in comune l'attività imprenditoriale, per la gestione della nave medesima con divisione degli utili, dà vita, ancorché non autenticato nelle sottoscrizioni, ad una società di armamento irregolare, che, in difetto di Disposizioni espresse del codice della navigazione, ovvero di Disposizioni del codice stesso applicabili in via analogica, resta soggetta, quando nasce per volontà unanime dei caratisti, alla disciplina del codice civile sulle società in nome collettivo irregolari. […]Leggi di più...
- atto scritto con sottoscrizioni non autenticate·
- deliberazione relativa·
- disciplina applicabile·
- effetti·
- di navigazione·
- società di armamento irregolare·
- nave·
- proprietà·
- costituzione·
- impresa·
- comproprietà (carati)