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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2300/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mastrangeli, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge, e CP_1 di porre a carico del marito l'assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile, in Roma (RM), il
17.02.2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, del
20.02.2020, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegno di mantenimento in favore della moglie, pari ad euro 400,00 mensili;
dopo l'omologa della separazione, la moglie si trasferiva presso l'immobile sito in Frosinone, via V.
Ferrarelli, n. 137, mentre il marito si rendeva irreperibile;
lo stesso, inoltre, non provvedeva mai al versamento del mantenimento previsto in sede di separazione in favore della moglie, lasciando la stessa priva di redditi. ha scelto la contumacia (che con la presente sentenza si dichiara). CP_1
All'udienza di comparizione delle parti, il Difensore della ricorrente ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 7.10.2020 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di
Frosinone, n. cron. 10851/2020 dell'8.10.2020 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile della che si quantifica in euro 250,00 Pt_1 mensili.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”. In continuità che i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio”.
Facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, nella vicenda che occupa, deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an della pretesa economica della moglie.
Quanto alla situazione economica della parte richiedente, è emerso che la stessa è disoccupata e percettrice, dall'aprile 2025, di reddito di inclusione, ammontante ad euro 845,00 mensili (come da documentazione prodotta a seguito di ordine di esibizione giudiziale); priva di proprietà immobiliari e destinataria di sfratto esecutivo per l'immobile condotto in locazione a fini abitativi (come da documentazione versata in atti il 29.09.2025).
La stessa, in passato, è stata titolare di partecipazioni societarie unitamente al marito, come da essa stessa dichiarato in udienza (si veda verbale dell'udienza del 20.06.2025, in cui la ricorrente ha rappresentato che “[…] Prima facevamo business nel campo dell'energia, avevamo quattro società, perché eravamo business partner di Enel energia, io ero amministratrice. Lavoravamo nel campo dell'energia e del gas. Le società hanno chiuso ma io non ho preso niente, neanche il TFR. […]”) e risultante dalla documentazione in atti (si veda la visura camerale versata in atti in seguito all'ordine di esibizione giudiziale, da cui si apprende, in particolare, che essa era amministratrice unica, a partire dal 24.06.2015, della società Bellarose s.r.l. semplificata;
amministratrice unica, dal
5.01.2010, e successivamente liquidatrice, a partire dal 18.11.2011, della società Juma s.r.l. in liquidazione;
presidente del Consiglio di amministrazione, dal 9.11.2010, e amministratrice unica, dal 20.11.2012, della società Carisma s.r.l. in liquidazione).
Il marito era socio accomandatario, dall'11.06.2009, della società Juma s.a.s. di GA LU & C.; amministratore unico, dal 19.02.2009, della società liquidatore, dal 14.05.2013, Controparte_2 della società ; socio unico, dal 25.07.2012, della Carisma s.r.l. in Controparte_3 liquidazione;
amministratore unico, dal 21.03.2012, e liquidatore, dal 10.07.2017, della
[...]
; consigliere di amministrazione, dal 22.01.2013, della Controparte_4 Controparte_5
; amministratore unico, dal 3.02.2010, e socio accomandatario, dall'11.06.2009, della
[...]
Juma s.r.l. in liquidazione (si veda visura camerale versata in atti in seguito all'ordine di esibizione giudiziale). Nessun dato consente di escludere che il marito, ancora in età lavorativa e con pregresse esperienze professionali, sia dotato della capacità di impiegarsi in modo redditizio, anzi avvalora tale considerazione la disponibilità del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, come concordato in sede di separazione (si veda ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e decreto di omologa dell'8.10.2020, all. al ricorso), ancorché versato incostantemente (si vedano dichiarazioni della ricorrente nell'udienza del 20.06.2025).
Ciò posto, in considerazione della descritta situazione economica della ricorrente, di instabilità legata alla incerta durata del beneficio pubblico e alla indisponibilità di un alloggio per il proprio bisogno abitativo, ancorché si debba riconoscere alla ricorrente una capacità lavorativa, in considerazione delle pregresse esperienze professionali e della mancanza di elementi in atti che facciano ritenere sussistenti ragioni di impedimento allo svolgimento di lavori anche di tipo materiale, non può che ravvisarsi una esigenza assistenziale della ricorrente che impone il riconoscimento dell'assegno richiesto, sia pure nella misura di euro 250,00 mensili.
5. Considerata le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia del resistente, nonché la parziale soccombenza reciproca, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM), il 17.02.2007 da
[...]
nata in [...] (a Benin City) il 6.05.1982, e nato a [...] Pt_1 CP_1
l'11.08.1966 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2007, atto 00087, parte 1, serie 02);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma (RM) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− pone a carico di l'assegno divorzile in favore di , pari ad euro CP_1 Parte_1
250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2300/2024 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mastrangeli, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge, e CP_1 di porre a carico del marito l'assegno divorzile pari ad euro 500,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile, in Roma (RM), il
17.02.2007, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone, del
20.02.2020, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
le condizioni di separazione prevedevano l'assegno di mantenimento in favore della moglie, pari ad euro 400,00 mensili;
dopo l'omologa della separazione, la moglie si trasferiva presso l'immobile sito in Frosinone, via V.
Ferrarelli, n. 137, mentre il marito si rendeva irreperibile;
lo stesso, inoltre, non provvedeva mai al versamento del mantenimento previsto in sede di separazione in favore della moglie, lasciando la stessa priva di redditi. ha scelto la contumacia (che con la presente sentenza si dichiara). CP_1
All'udienza di comparizione delle parti, il Difensore della ricorrente ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) legge n. 898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 7.10.2020 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di
Frosinone, n. cron. 10851/2020 dell'8.10.2020 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile della che si quantifica in euro 250,00 Pt_1 mensili.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”. In continuità che i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio”.
Facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, nella vicenda che occupa, deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an della pretesa economica della moglie.
Quanto alla situazione economica della parte richiedente, è emerso che la stessa è disoccupata e percettrice, dall'aprile 2025, di reddito di inclusione, ammontante ad euro 845,00 mensili (come da documentazione prodotta a seguito di ordine di esibizione giudiziale); priva di proprietà immobiliari e destinataria di sfratto esecutivo per l'immobile condotto in locazione a fini abitativi (come da documentazione versata in atti il 29.09.2025).
La stessa, in passato, è stata titolare di partecipazioni societarie unitamente al marito, come da essa stessa dichiarato in udienza (si veda verbale dell'udienza del 20.06.2025, in cui la ricorrente ha rappresentato che “[…] Prima facevamo business nel campo dell'energia, avevamo quattro società, perché eravamo business partner di Enel energia, io ero amministratrice. Lavoravamo nel campo dell'energia e del gas. Le società hanno chiuso ma io non ho preso niente, neanche il TFR. […]”) e risultante dalla documentazione in atti (si veda la visura camerale versata in atti in seguito all'ordine di esibizione giudiziale, da cui si apprende, in particolare, che essa era amministratrice unica, a partire dal 24.06.2015, della società Bellarose s.r.l. semplificata;
amministratrice unica, dal
5.01.2010, e successivamente liquidatrice, a partire dal 18.11.2011, della società Juma s.r.l. in liquidazione;
presidente del Consiglio di amministrazione, dal 9.11.2010, e amministratrice unica, dal 20.11.2012, della società Carisma s.r.l. in liquidazione).
Il marito era socio accomandatario, dall'11.06.2009, della società Juma s.a.s. di GA LU & C.; amministratore unico, dal 19.02.2009, della società liquidatore, dal 14.05.2013, Controparte_2 della società ; socio unico, dal 25.07.2012, della Carisma s.r.l. in Controparte_3 liquidazione;
amministratore unico, dal 21.03.2012, e liquidatore, dal 10.07.2017, della
[...]
; consigliere di amministrazione, dal 22.01.2013, della Controparte_4 Controparte_5
; amministratore unico, dal 3.02.2010, e socio accomandatario, dall'11.06.2009, della
[...]
Juma s.r.l. in liquidazione (si veda visura camerale versata in atti in seguito all'ordine di esibizione giudiziale). Nessun dato consente di escludere che il marito, ancora in età lavorativa e con pregresse esperienze professionali, sia dotato della capacità di impiegarsi in modo redditizio, anzi avvalora tale considerazione la disponibilità del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, come concordato in sede di separazione (si veda ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e decreto di omologa dell'8.10.2020, all. al ricorso), ancorché versato incostantemente (si vedano dichiarazioni della ricorrente nell'udienza del 20.06.2025).
Ciò posto, in considerazione della descritta situazione economica della ricorrente, di instabilità legata alla incerta durata del beneficio pubblico e alla indisponibilità di un alloggio per il proprio bisogno abitativo, ancorché si debba riconoscere alla ricorrente una capacità lavorativa, in considerazione delle pregresse esperienze professionali e della mancanza di elementi in atti che facciano ritenere sussistenti ragioni di impedimento allo svolgimento di lavori anche di tipo materiale, non può che ravvisarsi una esigenza assistenziale della ricorrente che impone il riconoscimento dell'assegno richiesto, sia pure nella misura di euro 250,00 mensili.
5. Considerata le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia del resistente, nonché la parziale soccombenza reciproca, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM), il 17.02.2007 da
[...]
nata in [...] (a Benin City) il 6.05.1982, e nato a [...] Pt_1 CP_1
l'11.08.1966 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2007, atto 00087, parte 1, serie 02);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma (RM) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− pone a carico di l'assegno divorzile in favore di , pari ad euro CP_1 Parte_1
250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi agli indici Istat a partire dal 2026;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema