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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1756 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: ripetizione di indebito, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Davide Esposito e Stefania Tramonti, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Lamezia Terme (CZ), alla via dei
Mille, n. 35;
-Attore-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Francesco Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicolino
Zaffina, sito in Lamezia Terme (CZ), alla via Michelangelo, n. 44;
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2018, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme l'istituto bancario in persona Controparte_1
1 del l.r.p.t., al fine di: a) accertare e dichiarare l'invalidità, del contratto di apertura di conto corrente n. 233.34 (oggi 634400.65), con collegata apertura di credito, per invalida pattuizione di interessi, competenze e costi per applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, competenze e remunerazioni determinate unilateralmente;
b) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere del rapporto di c/c sulla base della riclassificazione del saggio contabile in regime di saggio legale di interessi senza capitalizzazione, con eliminazione di spese e commissioni non convenute e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 13.991,45, o a quella CP_1
maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, previo espletamento di consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Concludeva quindi come in atti.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso richiesto in quanto infondato in fatto e diritto;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Concludeva come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svolta l'istruttoria mediante espletamento di C.T.U. tecnico- contabile;
precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024 mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno specificare brevemente i fatti di causa.
Deduce parte attrice di aver intrattenuto, a far data dal 18.02.1999, con la
[...]
Agenzia di Lamezia Terme, un contratto di conto corrente bancario, Controparte_1
contrassegnato con il n. 233.34, oggi n. 634400.65.
In costanza di tale rapporto, sempre secondo le deduzioni attoree, la avrebbe CP_1
utilizzato illegittimamente il sistema della capitalizzazione trimestrale per calcolare e addebitare gli interessi passivi, applicando inoltre l'ulteriore addebito di massimo scoperto ed altri accessori, i quale, dunque, non sarebbero dovuti.
L'attore, pertanto, si duole di aver dovuto sostenere un indebito costo, quantificato (come da consulenza di parte versata in atti) in € 13.991,45, di cui € 11.845,80 a titolo di
2 anatocismo su interessi debitori, € 498,18 a titolo di anatocismo su C.M.S., € 1.645,49 a titolo di rivalutazione.
Sulla base di tali deduzioni, chiedeva che il convenuto istituto bancario venisse condannato alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
3. Effettuata tale breve ma doverosa premessa in ordine ai fatti di causa, va esaminato il merito della controversia.
La domanda attorea è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
Il CTU, le cui conclusioni sono condivise da questo Giudicante in quanto tecnicamente e logicamente motivate, ha riportato quanto segue:
3.1 risultano versati in atti sia il contratto di apertura di conto corrente che gli estratti conto in continuità.
3.2 il conto corrente è stato aperto presso la filiale i Platania con il numero 233.34 CP_2
e successivamente spostato, presso la filiale di Lamezia Terme con il n. 634400.65.
3.3 non risultano in atti contratti di aperture di credito;
tuttavia, dall'analisi del conto corrente si rinviene un fido di fatto attestato da diversi elementi, quali la presenza di tassi d'interesse passivo e C.M.S. differenziati in corrispondenza di tale soglia (cfr. C.T.U. pag.
3).
3.4. in merito alle modificazioni unilaterali delle condizioni economiche da parte della risultano continue variazioni intervenute nel corso del rapporto le quali, sulla base CP_1
della documentazione presente in atti, non risultano essere state comunicate al cliente a norma del T.U.B. (cfr. C.T.U. pag. 4).
3.5. per la ricostruzione dei definivi rapporti di dare-avere, si è tenuto conto esclusivamente delle variazioni economiche migliorative.
3.6 non sono stati depositati in atti i D.M. afferenti alla determinazione del tasso soglia- usura e, pertanto, nessun accertamento è stato possibile in tal senso (cfr. C.T.U. pag. 5).
3.7 per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto (cfr. C.T.U. pag. 7-8) è stato accertato che:
a) per il periodo antecedente alla delibera CICR del 09.02.2000, deve essere espunta ogni capitalizzazione;
b) per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della prefata delibera e la L. n. 147 del
2013, il contratto depositato in atti non rispetta le condizioni della delibera CICR e non si rilevano ulteriori comunicazioni al cliente relative alla capitalizzazione degli interessi i quali, di conseguenza, dovranno essere espunti;
3 c) per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013 e il D.M. del
3 agosto 2016, non risultando le pattuizioni conformi a legge la capitalizzazione dovrà essere espunta;
d) per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.M. del 3 agosto 2016 e la proposizione della domanda giudiziale, non risulta essere stato rispettato l'obbligo di adeguamento dei contratti ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies T.U.B. Ne consegue che, anche in tal caso, la capitalizzazione risulta essere illegittima e, pertanto, deve essere espunta.
Nel contratto di apertura di conto corrente si rileva l'espressa pattuizione dei tassi di interesse e, pertanto, non è necessario provvedere ad alcun ricalcolo;
analogamente, risultano essere corrette le pattuizioni sulle valute.
Sulla base di tutto quanto esposto, conclude il consulente tecnico d'Ufficio, che il saldo finale dei rapporti di dare-avere, tenuto anche conto dell'illegittimità della risulta Pt_2
essere di euro 24.635,88, a credito del correntista.
4. L'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta è fondata in parte qua. CP_1
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente
a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 24418 del 2010).
Dunque, posto che nel caso di specie parte attrice si duole di addebiti ritenuti illegittimi, di cui chiede la ripetizione, si dovrà verificare caso per caso se tali somme siano state effettivamente pagate dal correntista tenuto conto che “solo alla chiusura del rapporto, nel caso di pagamenti ripristinatori, oppure in presenza di pagamenti solutori nel qual caso il pagamento è avvenuto al momento del versamento e non già alla fine del rapporto” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 9141 del 2020).
In sede di consulenza d'ufficio si è proceduto quindi a verificare se gli addebiti ritenuti illegittimi e richiesti in ripetizione dal correntista, siano stati seguiti da pagamenti solutori
(cfr. C.T.U. pag. 11-12).
Agli effetti di tale verifica, visto che l'atto di citazione risulta notificato il 26.10.2018, la data di riferimento da considerare per la prescrizione corrisponde al 26.10.2008.
Dall'analisi svolta emerge che fino al dies a quo di decorrenza della prescrizione
(26/10/2008), gli addebiti complessivi per interessi, commissioni e spese erano pari ad €
11.927,39 di cui risultano effettivamente pagati da rimesse solutorie € 9.265,00 mentre €
2.662,39 sono rimasti impagati.
4 5. In definitiva, l'ammontare di dare-avere, sulla scorta del contratto intercorso tra le parti, tenuto conto della illegittimità della commissione di massimo scoperto e della prescrizione parziale delle rimesse solutorie, per come sopra meglio specificato, può essere quantificato in un saldo pari a € 12.975,34 a credito del correntista (cfr. C.T.U. pag. 12).
6. Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste a definitivo carico della convenuta, in quanto soccombente rispetto domanda di accertamento e CP_1
conseguente condanna alla ripetizione di indebito spiegata da parte attrice.
7. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1756/2018, pendente tra - attore- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., - convenuta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) accerta e dichiara che, per le ragioni meglio indicate in parte motiva, il definitivo ammontare dei rapporti di dare-avere intercorrenti tra le parti è pari a € 12.975,34 a credito del correntista;
b) per l'effetto, condanna la convenuta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., alla restituzione in favore di parte attrice, della somma indebitamente trattenuta pari a € 12.975,34;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della convenuta;
CP_1
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 21.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1756 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: ripetizione di indebito, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Davide Esposito e Stefania Tramonti, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Lamezia Terme (CZ), alla via dei
Mille, n. 35;
-Attore-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Francesco Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicolino
Zaffina, sito in Lamezia Terme (CZ), alla via Michelangelo, n. 44;
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2018, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme l'istituto bancario in persona Controparte_1
1 del l.r.p.t., al fine di: a) accertare e dichiarare l'invalidità, del contratto di apertura di conto corrente n. 233.34 (oggi 634400.65), con collegata apertura di credito, per invalida pattuizione di interessi, competenze e costi per applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, competenze e remunerazioni determinate unilateralmente;
b) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere del rapporto di c/c sulla base della riclassificazione del saggio contabile in regime di saggio legale di interessi senza capitalizzazione, con eliminazione di spese e commissioni non convenute e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 13.991,45, o a quella CP_1
maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, previo espletamento di consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Concludeva quindi come in atti.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso richiesto in quanto infondato in fatto e diritto;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Concludeva come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svolta l'istruttoria mediante espletamento di C.T.U. tecnico- contabile;
precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024 mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno specificare brevemente i fatti di causa.
Deduce parte attrice di aver intrattenuto, a far data dal 18.02.1999, con la
[...]
Agenzia di Lamezia Terme, un contratto di conto corrente bancario, Controparte_1
contrassegnato con il n. 233.34, oggi n. 634400.65.
In costanza di tale rapporto, sempre secondo le deduzioni attoree, la avrebbe CP_1
utilizzato illegittimamente il sistema della capitalizzazione trimestrale per calcolare e addebitare gli interessi passivi, applicando inoltre l'ulteriore addebito di massimo scoperto ed altri accessori, i quale, dunque, non sarebbero dovuti.
L'attore, pertanto, si duole di aver dovuto sostenere un indebito costo, quantificato (come da consulenza di parte versata in atti) in € 13.991,45, di cui € 11.845,80 a titolo di
2 anatocismo su interessi debitori, € 498,18 a titolo di anatocismo su C.M.S., € 1.645,49 a titolo di rivalutazione.
Sulla base di tali deduzioni, chiedeva che il convenuto istituto bancario venisse condannato alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
3. Effettuata tale breve ma doverosa premessa in ordine ai fatti di causa, va esaminato il merito della controversia.
La domanda attorea è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito meglio esplicitate.
Il CTU, le cui conclusioni sono condivise da questo Giudicante in quanto tecnicamente e logicamente motivate, ha riportato quanto segue:
3.1 risultano versati in atti sia il contratto di apertura di conto corrente che gli estratti conto in continuità.
3.2 il conto corrente è stato aperto presso la filiale i Platania con il numero 233.34 CP_2
e successivamente spostato, presso la filiale di Lamezia Terme con il n. 634400.65.
3.3 non risultano in atti contratti di aperture di credito;
tuttavia, dall'analisi del conto corrente si rinviene un fido di fatto attestato da diversi elementi, quali la presenza di tassi d'interesse passivo e C.M.S. differenziati in corrispondenza di tale soglia (cfr. C.T.U. pag.
3).
3.4. in merito alle modificazioni unilaterali delle condizioni economiche da parte della risultano continue variazioni intervenute nel corso del rapporto le quali, sulla base CP_1
della documentazione presente in atti, non risultano essere state comunicate al cliente a norma del T.U.B. (cfr. C.T.U. pag. 4).
3.5. per la ricostruzione dei definivi rapporti di dare-avere, si è tenuto conto esclusivamente delle variazioni economiche migliorative.
3.6 non sono stati depositati in atti i D.M. afferenti alla determinazione del tasso soglia- usura e, pertanto, nessun accertamento è stato possibile in tal senso (cfr. C.T.U. pag. 5).
3.7 per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto (cfr. C.T.U. pag. 7-8) è stato accertato che:
a) per il periodo antecedente alla delibera CICR del 09.02.2000, deve essere espunta ogni capitalizzazione;
b) per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della prefata delibera e la L. n. 147 del
2013, il contratto depositato in atti non rispetta le condizioni della delibera CICR e non si rilevano ulteriori comunicazioni al cliente relative alla capitalizzazione degli interessi i quali, di conseguenza, dovranno essere espunti;
3 c) per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013 e il D.M. del
3 agosto 2016, non risultando le pattuizioni conformi a legge la capitalizzazione dovrà essere espunta;
d) per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.M. del 3 agosto 2016 e la proposizione della domanda giudiziale, non risulta essere stato rispettato l'obbligo di adeguamento dei contratti ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies T.U.B. Ne consegue che, anche in tal caso, la capitalizzazione risulta essere illegittima e, pertanto, deve essere espunta.
Nel contratto di apertura di conto corrente si rileva l'espressa pattuizione dei tassi di interesse e, pertanto, non è necessario provvedere ad alcun ricalcolo;
analogamente, risultano essere corrette le pattuizioni sulle valute.
Sulla base di tutto quanto esposto, conclude il consulente tecnico d'Ufficio, che il saldo finale dei rapporti di dare-avere, tenuto anche conto dell'illegittimità della risulta Pt_2
essere di euro 24.635,88, a credito del correntista.
4. L'eccezione di prescrizione spiegata dalla convenuta è fondata in parte qua. CP_1
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente
a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 24418 del 2010).
Dunque, posto che nel caso di specie parte attrice si duole di addebiti ritenuti illegittimi, di cui chiede la ripetizione, si dovrà verificare caso per caso se tali somme siano state effettivamente pagate dal correntista tenuto conto che “solo alla chiusura del rapporto, nel caso di pagamenti ripristinatori, oppure in presenza di pagamenti solutori nel qual caso il pagamento è avvenuto al momento del versamento e non già alla fine del rapporto” (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 9141 del 2020).
In sede di consulenza d'ufficio si è proceduto quindi a verificare se gli addebiti ritenuti illegittimi e richiesti in ripetizione dal correntista, siano stati seguiti da pagamenti solutori
(cfr. C.T.U. pag. 11-12).
Agli effetti di tale verifica, visto che l'atto di citazione risulta notificato il 26.10.2018, la data di riferimento da considerare per la prescrizione corrisponde al 26.10.2008.
Dall'analisi svolta emerge che fino al dies a quo di decorrenza della prescrizione
(26/10/2008), gli addebiti complessivi per interessi, commissioni e spese erano pari ad €
11.927,39 di cui risultano effettivamente pagati da rimesse solutorie € 9.265,00 mentre €
2.662,39 sono rimasti impagati.
4 5. In definitiva, l'ammontare di dare-avere, sulla scorta del contratto intercorso tra le parti, tenuto conto della illegittimità della commissione di massimo scoperto e della prescrizione parziale delle rimesse solutorie, per come sopra meglio specificato, può essere quantificato in un saldo pari a € 12.975,34 a credito del correntista (cfr. C.T.U. pag. 12).
6. Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste a definitivo carico della convenuta, in quanto soccombente rispetto domanda di accertamento e CP_1
conseguente condanna alla ripetizione di indebito spiegata da parte attrice.
7. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1756/2018, pendente tra - attore- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., - convenuta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) accerta e dichiara che, per le ragioni meglio indicate in parte motiva, il definitivo ammontare dei rapporti di dare-avere intercorrenti tra le parti è pari a € 12.975,34 a credito del correntista;
b) per l'effetto, condanna la convenuta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., alla restituzione in favore di parte attrice, della somma indebitamente trattenuta pari a € 12.975,34;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della convenuta;
CP_1
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 21.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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