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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41497/2023 promossa da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ANDREA, Parte_1
CALLEGARI AVV. MIA E AVV. (C.F. , con il patrocinio Pt_1 Pt_2 P.IVA_1 dell'avv. MIA CALLEGARI, elettivamente domiciliato in Via Susa, 35 Torino, presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO BAVA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Via Magenta, 29 Torino, presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
“Codesto Ill.mo Tribunale Voglia Riservati ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione,
Respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione, ivi compresa l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da CP_1
Previe le più opportune declaratorie del caso,
Previa assunzione delle prove per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del ricorso semplificato datato 15 novembre 2023 ai capitoli nn. 1)-24), nonché sui capitoli 25) -33) formulati nel presente atto (da intendersi precedute dalla formula “Vero che”), con i testi indicati nel ricorso semplificato;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei termini di legge, e, comunque, ritenuti opportuni dall'Ill.mo Tribunale, Previe le più opportune declaratorie del caso,
Dichiarare tenuta e condannare la società (già , in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dello Studio Legale la somma Parte_1 di €. 29.764,43, ovvero la veriore somma accertanda e/o ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante, oltre agli interessi legali a decorrere dal dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in suo favore. Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”. pagina 1 di 7 PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
Rigettare ogni avversaria domanda in quanto infondata sia in fatto, che in diritto, se del caso anche a seguito di compensazione con i controcrediti di naturata restitutoria e risarcitoria, accertati dal Giudice, anche in via equitativa.
In ogni caso con il favore delle spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dello scrivente legale, antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c”
pagina 2 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, lo Studio Legale Associato Fenoglio
Callegari ha richiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività di assistenza legale prestata in favore della società oggi nell'ambito di un precedente contenzioso svolto CP_2 CP_1 nell'interesse di quest'ultima nel giudizio contro , iscritto al nr. RG 25076/2018 Controparte_3
avanti al Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Avancini) volto ad accertare la natura agenziale di un contratto intercorso tra le parti con la richiesta di condanna di all'importo di € Controparte_3
538.471,67. Ha sostenuto di aver svolto attività difensiva in tutte le fasi del giudizio predetto, del quale ha prodotto copia, dichiarando di aver già ricevuto da parte della cliente pagamenti a titolo di acconto/fondo spese per un totale di € 18.318,82 e ha allegato che, definito il summenzionato giudizio con sentenza nr. 783/2022 che ha disposto l'integrale rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese nei confronti della convenuta per un importo di € 16.481,00 oltre accessori, Controparte_3
in data 15.3.2022 aveva trasmesso a la parcella per il saldo del compenso dovuto per CP_2
l'assistenza prestata, quantificata in base ai parametri del D.M. 55/2014 – Tabelle 2014-2018 con scaglione di riferimento per il valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, per l'importo complessivo di € 29.764,43 (totale di € 48.083,27 con detrazione degli acconti versati, pari ad €
18.318,82 da ). Ha fatto presente al Tribunale che, a fronte dei solleciti trasmessi, rimasti CP_2
privi di riscontro e a seguito del fallito tentativo di negoziazione assistita, si sarebbe determinato a procedere col giudizio de quo per ottenere la condanna della controparte al pagamento del saldo dovuto, pari ad € 29.764,43 oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato la fondatezza della domanda eccependo: a) l'illegittimità delle pretese avversarie con specifico riferimento alla fase stragiudiziale per il complessivo importo di € 3.915,00 (in ogni caso del tutto sproporzionato a quanto effettivamente svolto), di cui € 1.305,00 relativamente al tentativo di mediazione (conclusosi negativamente) ed € 2.610,00 relativamente alla negoziazione assistita, che non sarebbe mai stata effettivamente espletata;
b) la sproporzione ovvero l'errata applicazione dei parametri ministeriali con riguardo ad ogni fase del giudizio: non sarebbero infatti stati correttamente applicati i parametri del
D.M. 55/2014, perché sarebbero stati applicati i valori massimi dello scaglione inferiore rispetto a quello di causa (fino ad € 520.000,00), con una quantificazione eccessiva dei compensi richiesti dallo pagina 3 di 7 Studio Legale, comunque in difetto del prescritto parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino per la validazione della parcella, così come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
8571 del 27.3.2023, parere cui lo Studio Legale ricorrente avrebbe in realtà rinunciato dopo aver adito il summenzionato Ente, presumibilmente, nella consapevolezza della palese non congruità del corrispettivo richiesto all'attività difensionale svolta;
c) l'incongruità delle richieste economiche in relazione all'effettiva attività difensionale svolta avuto riguardo all'esito della causa, conclusasi con il rigetto delle istanze istruttorie e il rigetto integrale delle domande;
d) il difetto di correttezza della ricorrente la quale, non solo non avrebbe concordato un preventivo con la controparte ma non l'avrebbe neanche resa edotta delle difficoltà della causa, soprattutto dopo il rigetto delle istanze istruttorie da parte del Giudice, ritenute tutte inammissibili, al contrario il Legale avrebbe comunicato alla cliente di
“ritenere ragionevolmente presumibile l'ottenimento di un positivo esito del giudizio” (cfr. doc. 9 ricorrente); e) la remissione parziale del debito per fatti concludenti in quanto lo Studio ricorrente avrebbe trasmesso alla cliente, in data 20.6.2022, una seconda parcella con richiesta di complessivi €
38.830,03, somma inferiore rispetto alla prima indicata nella parcella datata 15.3.2022 con evidente rinuncia alla somma di € 17.893,00 (derivante dal saldo della prima richiesta di 56.723,22 euro di cui alla prima parcella); f) la duplicazione della richiesta del rimborso delle spese esenti pari ad € 1.713,00 richieste dallo Studio Legale e già corrisposte dalla resistente, come da fattura nr. 78 del 7.3.2018 e da successiva fattura nr. 181 del 24.6.2024 (per € 1.911,38). Ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, in caso di denegato accoglimento della stessa, la condanna della controparte alla restituzione della somma di 1.713,00 euro versata e corrisposta per due volte, oltre alla somma di 2.981 euro indebitamente versata per la fase di mediazione, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa è andata a sentenza ex art. 281 sexies 3c., c.p.c. all'udienza del 20.3.2025.
Dai documenti di causa risulta che la parte ricorrente ha prestato la difesa legale della parte resistente nel giudizio avente rg. n. 25076/18 innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto la richiesta di indennità di risoluzione e suppletiva di clientela in forza di un contratto di agenzia stipulato tra la società e CP_2 Controparte_3
Il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto nell'ambito della quale il Giudice ha rilevato come mancasse in atti “qualsivoglia deduzione circa l'effettiva appartenenza delle odierne parti in causa alle organizzazioni di categoria firmatarie di tale contratto collettivo”, non fosse stata allegata pagina 4 di 7 alcuna circostanza fattuale da cui poter comunque desumere che le parti abbiano inteso recepire, sia pure per fatti concludenti, il contenuto di tale contratto, dandovi spontanea attuazione”, non fosse neanche possibile rinvenire “i criteri adottati per l'individuazione degli “elementi retributivi”, non allegati in termini da , “con ciò vanificando ogni possibile tentativo di verifica della congruità e CP_2 correttezza delle poste utilizzate come base di calcolo per la liquidazione delle indennità” (pagg. 9 e
10, sub doc. 20 ricorrente), quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa è stata disattesa in quanto “ formulata del tutto genericamente in assenza di qualsivoglia compiuta allegazione in ordine alla stessa esistenza di un danno causalmente riconducibile in via immediata e diretta alla condotta attribuita alla preponente” (pag. 9, sub doc. 20 ricorrente).
Il Giudice ha poi condannato alla rifusione delle spese di liquidandole in CP_2 CP_3
complessivi 16.481 euro per compensi oltre oneri di legge, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (“superiore a 520.000 euro).
Nel presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese in complessivi
56.723,22 euro e, detratte le somme già ricevute, ha insistito per il saldo di 29.764,43 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Risulta per tabulas che la parte resistente ha versato allo Studio ricorrente per il titolo fatto valere in giudizio la somma complessiva di 20.864,82 euro e all'esito della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 22.10.2024 la somma complessiva di 22.500 euro.
La domanda è respingersi.
Non è materia del contendere la questione che attiene alla diligenza professionale del Legale di
, pur adombrata in atti, relativa alla mancanza di un preventivo visto e accettato dalla resistente, CP_2
alle richieste economiche evidentemente riferite alle diverse fasi processuali, ingenerando nel cliente l'affidamento di corrispondere progressivamente il dovuto per singola fase e non somme in acconto
(cfr. doc. 2, 6, 13, 17), così come la presunta duplicazione delle somme dovute a titolo di spese esenti
(doc. 6 e 24 ricorrente), ciò che invece è in discussione nel presente giudizio è la mera congruità della somma richiesta dalla parte ricorrente a titolo di corrispettivo verso la parte resistente per l'assistenza legale nella causa suddetta.
La tabella applicabile per la liquidazione dei compensi degli avvocati è fondata su parametri ministeriali forensi ex d.m. n. 55/2014.
pagina 5 di 7 Nel caso concreto il valore di causa è pari a 538.471,67 euro, pari al valore della domanda proposta per compensi agenziali della società , pertanto il range da considerarsi è quello CP_2
ricompreso tra i 520.000,00 euro e i 1.000.000 euro.
Ebbene, stando all'esito del giudizio, nella cui sentenza il Giudice ha rigettato la domanda precisando il difetto assoluto di allegazione di ogni circostanza fattuale da cui poter comunque desumere che le parti abbiano inteso recepire, sia pure per fatti concludenti, il contenuto di tale contratto (agenzia), dandovi spontanea attuazione” e l'impossibilità di rinvenire “i criteri adottati per
l'individuazione degli “elementi retributivi”, non allegati in termini da , “con ciò vanificando CP_2
ogni possibile tentativo di verifica della congruità e correttezza delle poste utilizzate come base di calcolo per la liquidazione delle indennità” di fatto evidenziando il mancato rispetto nell'ambio del giudizio dell'onere assertivo in capo all'attore, prima che di quello probatorio, è opportuno valutare attentamente la congruità del compenso richiesto dalla parte ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve ritenersi che il quantum relativo al corrispettivo da riconoscersi in favore della parte ricorrente si attesti nella media tra i parametri medi e quelli minimi, la somma così liquidabile in favore della parte resistente, ove si volessero considerare tutte le fasi del giudizio, anche quella istruttoria non svoltasi, sarebbe pari a 21.895,50 euro (a fronte di quella che il
Giudice ha liquidato in favore della parte vittoriosa nel giudizio, pari a 16.481 euro per compensi); tuttavia nel caso di specie la fase istruttoria non si è svolta e pertanto la liquidazione del compenso per tale fase - che, ove ammessa avrebbe comportato una rilevante attività difensiva di partecipazione alle diverse udienze per l'assunzione della prova per testi, ovvero per lo svolgimento di una consulenza tecnico -contabile, i cui esiti avrebbero poi dovuto essere esaminati anche nelle difese conclusionali - dev'essere effettuata in ragione di metà, con il riconoscimento per questa fase della somma di 5.075,25 euro.
Così applicando i parametri di cui al richiamato decreto si ottiene il totale di 16.820,25 euro, somma persino superiore a quella già corrisposta dalla parte resistente in favore della ricorrente per il titolo dedotto in giudizio, pari a complessivi 22.500,00 euro.
Deve pertanto disporsi il rigetto della domanda, con ogni conseguenza in punto spese di lite, da liquidarsi, in favore della parte resistente, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che liquida in
2.905,00 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da corrispondersi in favore del
Legale dichiaratosi antistatario.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41497/2023 promossa da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ANDREA, Parte_1
CALLEGARI AVV. MIA E AVV. (C.F. , con il patrocinio Pt_1 Pt_2 P.IVA_1 dell'avv. MIA CALLEGARI, elettivamente domiciliato in Via Susa, 35 Torino, presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO BAVA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Via Magenta, 29 Torino, presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
“Codesto Ill.mo Tribunale Voglia Riservati ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione,
Respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione, ivi compresa l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da CP_1
Previe le più opportune declaratorie del caso,
Previa assunzione delle prove per testi sulle circostanze dedotte nella narrativa del ricorso semplificato datato 15 novembre 2023 ai capitoli nn. 1)-24), nonché sui capitoli 25) -33) formulati nel presente atto (da intendersi precedute dalla formula “Vero che”), con i testi indicati nel ricorso semplificato;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei termini di legge, e, comunque, ritenuti opportuni dall'Ill.mo Tribunale, Previe le più opportune declaratorie del caso,
Dichiarare tenuta e condannare la società (già , in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dello Studio Legale la somma Parte_1 di €. 29.764,43, ovvero la veriore somma accertanda e/o ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante, oltre agli interessi legali a decorrere dal dovuto sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte in suo favore. Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”. pagina 1 di 7 PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
Rigettare ogni avversaria domanda in quanto infondata sia in fatto, che in diritto, se del caso anche a seguito di compensazione con i controcrediti di naturata restitutoria e risarcitoria, accertati dal Giudice, anche in via equitativa.
In ogni caso con il favore delle spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dello scrivente legale, antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c”
pagina 2 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, lo Studio Legale Associato Fenoglio
Callegari ha richiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività di assistenza legale prestata in favore della società oggi nell'ambito di un precedente contenzioso svolto CP_2 CP_1 nell'interesse di quest'ultima nel giudizio contro , iscritto al nr. RG 25076/2018 Controparte_3
avanti al Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Avancini) volto ad accertare la natura agenziale di un contratto intercorso tra le parti con la richiesta di condanna di all'importo di € Controparte_3
538.471,67. Ha sostenuto di aver svolto attività difensiva in tutte le fasi del giudizio predetto, del quale ha prodotto copia, dichiarando di aver già ricevuto da parte della cliente pagamenti a titolo di acconto/fondo spese per un totale di € 18.318,82 e ha allegato che, definito il summenzionato giudizio con sentenza nr. 783/2022 che ha disposto l'integrale rigetto delle domande attoree e la condanna alle spese nei confronti della convenuta per un importo di € 16.481,00 oltre accessori, Controparte_3
in data 15.3.2022 aveva trasmesso a la parcella per il saldo del compenso dovuto per CP_2
l'assistenza prestata, quantificata in base ai parametri del D.M. 55/2014 – Tabelle 2014-2018 con scaglione di riferimento per il valore ricompreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00, per l'importo complessivo di € 29.764,43 (totale di € 48.083,27 con detrazione degli acconti versati, pari ad €
18.318,82 da ). Ha fatto presente al Tribunale che, a fronte dei solleciti trasmessi, rimasti CP_2
privi di riscontro e a seguito del fallito tentativo di negoziazione assistita, si sarebbe determinato a procedere col giudizio de quo per ottenere la condanna della controparte al pagamento del saldo dovuto, pari ad € 29.764,43 oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato la fondatezza della domanda eccependo: a) l'illegittimità delle pretese avversarie con specifico riferimento alla fase stragiudiziale per il complessivo importo di € 3.915,00 (in ogni caso del tutto sproporzionato a quanto effettivamente svolto), di cui € 1.305,00 relativamente al tentativo di mediazione (conclusosi negativamente) ed € 2.610,00 relativamente alla negoziazione assistita, che non sarebbe mai stata effettivamente espletata;
b) la sproporzione ovvero l'errata applicazione dei parametri ministeriali con riguardo ad ogni fase del giudizio: non sarebbero infatti stati correttamente applicati i parametri del
D.M. 55/2014, perché sarebbero stati applicati i valori massimi dello scaglione inferiore rispetto a quello di causa (fino ad € 520.000,00), con una quantificazione eccessiva dei compensi richiesti dallo pagina 3 di 7 Studio Legale, comunque in difetto del prescritto parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino per la validazione della parcella, così come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
8571 del 27.3.2023, parere cui lo Studio Legale ricorrente avrebbe in realtà rinunciato dopo aver adito il summenzionato Ente, presumibilmente, nella consapevolezza della palese non congruità del corrispettivo richiesto all'attività difensionale svolta;
c) l'incongruità delle richieste economiche in relazione all'effettiva attività difensionale svolta avuto riguardo all'esito della causa, conclusasi con il rigetto delle istanze istruttorie e il rigetto integrale delle domande;
d) il difetto di correttezza della ricorrente la quale, non solo non avrebbe concordato un preventivo con la controparte ma non l'avrebbe neanche resa edotta delle difficoltà della causa, soprattutto dopo il rigetto delle istanze istruttorie da parte del Giudice, ritenute tutte inammissibili, al contrario il Legale avrebbe comunicato alla cliente di
“ritenere ragionevolmente presumibile l'ottenimento di un positivo esito del giudizio” (cfr. doc. 9 ricorrente); e) la remissione parziale del debito per fatti concludenti in quanto lo Studio ricorrente avrebbe trasmesso alla cliente, in data 20.6.2022, una seconda parcella con richiesta di complessivi €
38.830,03, somma inferiore rispetto alla prima indicata nella parcella datata 15.3.2022 con evidente rinuncia alla somma di € 17.893,00 (derivante dal saldo della prima richiesta di 56.723,22 euro di cui alla prima parcella); f) la duplicazione della richiesta del rimborso delle spese esenti pari ad € 1.713,00 richieste dallo Studio Legale e già corrisposte dalla resistente, come da fattura nr. 78 del 7.3.2018 e da successiva fattura nr. 181 del 24.6.2024 (per € 1.911,38). Ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, in caso di denegato accoglimento della stessa, la condanna della controparte alla restituzione della somma di 1.713,00 euro versata e corrisposta per due volte, oltre alla somma di 2.981 euro indebitamente versata per la fase di mediazione, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa è andata a sentenza ex art. 281 sexies 3c., c.p.c. all'udienza del 20.3.2025.
Dai documenti di causa risulta che la parte ricorrente ha prestato la difesa legale della parte resistente nel giudizio avente rg. n. 25076/18 innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto la richiesta di indennità di risoluzione e suppletiva di clientela in forza di un contratto di agenzia stipulato tra la società e CP_2 Controparte_3
Il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto nell'ambito della quale il Giudice ha rilevato come mancasse in atti “qualsivoglia deduzione circa l'effettiva appartenenza delle odierne parti in causa alle organizzazioni di categoria firmatarie di tale contratto collettivo”, non fosse stata allegata pagina 4 di 7 alcuna circostanza fattuale da cui poter comunque desumere che le parti abbiano inteso recepire, sia pure per fatti concludenti, il contenuto di tale contratto, dandovi spontanea attuazione”, non fosse neanche possibile rinvenire “i criteri adottati per l'individuazione degli “elementi retributivi”, non allegati in termini da , “con ciò vanificando ogni possibile tentativo di verifica della congruità e CP_2 correttezza delle poste utilizzate come base di calcolo per la liquidazione delle indennità” (pagg. 9 e
10, sub doc. 20 ricorrente), quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa è stata disattesa in quanto “ formulata del tutto genericamente in assenza di qualsivoglia compiuta allegazione in ordine alla stessa esistenza di un danno causalmente riconducibile in via immediata e diretta alla condotta attribuita alla preponente” (pag. 9, sub doc. 20 ricorrente).
Il Giudice ha poi condannato alla rifusione delle spese di liquidandole in CP_2 CP_3
complessivi 16.481 euro per compensi oltre oneri di legge, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (“superiore a 520.000 euro).
Nel presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese in complessivi
56.723,22 euro e, detratte le somme già ricevute, ha insistito per il saldo di 29.764,43 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Risulta per tabulas che la parte resistente ha versato allo Studio ricorrente per il titolo fatto valere in giudizio la somma complessiva di 20.864,82 euro e all'esito della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 22.10.2024 la somma complessiva di 22.500 euro.
La domanda è respingersi.
Non è materia del contendere la questione che attiene alla diligenza professionale del Legale di
, pur adombrata in atti, relativa alla mancanza di un preventivo visto e accettato dalla resistente, CP_2
alle richieste economiche evidentemente riferite alle diverse fasi processuali, ingenerando nel cliente l'affidamento di corrispondere progressivamente il dovuto per singola fase e non somme in acconto
(cfr. doc. 2, 6, 13, 17), così come la presunta duplicazione delle somme dovute a titolo di spese esenti
(doc. 6 e 24 ricorrente), ciò che invece è in discussione nel presente giudizio è la mera congruità della somma richiesta dalla parte ricorrente a titolo di corrispettivo verso la parte resistente per l'assistenza legale nella causa suddetta.
La tabella applicabile per la liquidazione dei compensi degli avvocati è fondata su parametri ministeriali forensi ex d.m. n. 55/2014.
pagina 5 di 7 Nel caso concreto il valore di causa è pari a 538.471,67 euro, pari al valore della domanda proposta per compensi agenziali della società , pertanto il range da considerarsi è quello CP_2
ricompreso tra i 520.000,00 euro e i 1.000.000 euro.
Ebbene, stando all'esito del giudizio, nella cui sentenza il Giudice ha rigettato la domanda precisando il difetto assoluto di allegazione di ogni circostanza fattuale da cui poter comunque desumere che le parti abbiano inteso recepire, sia pure per fatti concludenti, il contenuto di tale contratto (agenzia), dandovi spontanea attuazione” e l'impossibilità di rinvenire “i criteri adottati per
l'individuazione degli “elementi retributivi”, non allegati in termini da , “con ciò vanificando CP_2
ogni possibile tentativo di verifica della congruità e correttezza delle poste utilizzate come base di calcolo per la liquidazione delle indennità” di fatto evidenziando il mancato rispetto nell'ambio del giudizio dell'onere assertivo in capo all'attore, prima che di quello probatorio, è opportuno valutare attentamente la congruità del compenso richiesto dalla parte ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve ritenersi che il quantum relativo al corrispettivo da riconoscersi in favore della parte ricorrente si attesti nella media tra i parametri medi e quelli minimi, la somma così liquidabile in favore della parte resistente, ove si volessero considerare tutte le fasi del giudizio, anche quella istruttoria non svoltasi, sarebbe pari a 21.895,50 euro (a fronte di quella che il
Giudice ha liquidato in favore della parte vittoriosa nel giudizio, pari a 16.481 euro per compensi); tuttavia nel caso di specie la fase istruttoria non si è svolta e pertanto la liquidazione del compenso per tale fase - che, ove ammessa avrebbe comportato una rilevante attività difensiva di partecipazione alle diverse udienze per l'assunzione della prova per testi, ovvero per lo svolgimento di una consulenza tecnico -contabile, i cui esiti avrebbero poi dovuto essere esaminati anche nelle difese conclusionali - dev'essere effettuata in ragione di metà, con il riconoscimento per questa fase della somma di 5.075,25 euro.
Così applicando i parametri di cui al richiamato decreto si ottiene il totale di 16.820,25 euro, somma persino superiore a quella già corrisposta dalla parte resistente in favore della ricorrente per il titolo dedotto in giudizio, pari a complessivi 22.500,00 euro.
Deve pertanto disporsi il rigetto della domanda, con ogni conseguenza in punto spese di lite, da liquidarsi, in favore della parte resistente, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che liquida in
2.905,00 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da corrispondersi in favore del
Legale dichiaratosi antistatario.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 7 di 7