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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea ES PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
ES CO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA MERULA, 26 27029 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. DONATO
BARBARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
LU OB SI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA ITALIA,44 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. PIROVANO PAULA
BARBARA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RUSSO PIETRO ([...]) VIA ITALIA 44 20900 MONZA;
pagina 1 di 8 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per CO ES
Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: in parziale riforma della sentenza n. 65/2024 resa dal Giudice in composizione monocratica del Tribunale di Monza - Dott.ssa Maddalena Ciccone – nel procedimento n. 2857/2022 R.G., pubblicata in data 11.01.2024 e non notificata
NEL MERITO previa ogni occorrenda declaratoria ed accertamento in ordine alla fondatezza delle domande dell'attore, dato atto che SI AN TA ha pagato tutti gli importi indicati nella sentenza di prime cure in punto di capitale (euro 13.000,00), di rivalutazione, interessi e spese, condannare quest'ultima:
- a versare, in favore di OV ES, a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, ovvero, in subordine, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 Cod. Civile, la somma di euro 42.850,00, quale differenza rispetto all'originario importo di euro 55.850,00, quest'ultimo corrispondente al 50% di quanto pagato dall'attore per l'acquisto dell'immobile sito in Cinisello Balsamo, Via Pirandello 9, ovvero altra somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito della causa. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione.
Con vittoria di spese e competenze di causa. IN VIA ISTRUTTORIA In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze: A) Ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che in riferimento all'immobile sito in Cinisello Balsamo, Via Pirandello 9, acquistato da SI AN TA con atto Notaio Gentile in data 15.01.2008, prodotto sub doc. 2 che si rammostra al teste, il prezzo di euro 156.000,00 è stato pagato, quanto ad euro 130.000,00 con assegni tratti sui conti correnti intestati a EN VI presso Banca Intesa e Banca Cesare Ponti”
2) “Vero che nella medesima data di cui al capitolo precedente, la sig.ra SI AN TA, la madre di quest'ultima, sig.ra EN VI ed il sig. OV ES, sottoscrivevano la scrittura privata, prodotta sub doc. 3 che mi viene ranmmostrata e che confermo”
3) “Vero che OV ES e SI AN TA, in relazione alla compravendita di cui al capitolo 1, concordavano che la proprietà dell'immobile venisse formalmente intestata per intero a SI AN ma che la quota del 50% era di OV ES”
4) “Vero che la somma di euro 130.000,00 pagata EN VI in sede di Rogito di compravendita era un prestito alla figlia SI AN finalizzato a detto acquisto”
5) “Vero che a partire da febbraio 2008 EN VI riceveva in restituzione del prestito di cui al capitolo precedente, a mezzo di assegni bancari tratti dal conto corrente n. 12089 di UBI Banca
Popolare di Bergamo, le seguenti somme per un totale di euro 80.700,00: - 21.02.2008 € 8.000,00
(assegno n. 5147840226) - 31.07.2009 € 4.200,00 (assegno n. 5152668378) - 10.07.2010 € 5.000,00
(assegno n. 5152668384) - 05.01.2011 € 5.000,00 (assegno n. 5152668389) - 31.08.2011 € 5.000,00
pagina 2 di 8
(assegno n. 5160558660) - 24.12.2011 € 4.500,00 (assegno n. 5172530344) - 11.01.2012 € 5.000,00
(assegno n. 5174116445) - 31.12.2012 € 4.000,00 (assegno n. 5172530345) - 11.06.2013 € 20.000,00
(assegno n. 5172530350) - 09.01.2014 € 5.000,00 (assegno n. 5172530356) - 30.06.2014 € 5.000,00 (assegno n. 5172530359) - 21.01.2015 € 5.000,00 (assegno n. 5177361956) - 29.12.2015 € 5.000,00 (assegno n. 5177361986)”. Sui capitoli da 1 a 5 si chiede l'interpello della convenuta, (dandosi atto che il teste EN VI è nel frattempo deceduta); 6) “Vero che nell'anno 2015, dica il teste quando, SI AN TA, sollecitata da OV ES a formalizzare l'intestazione al medesimo della quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Cinisello Balsamo, Via Pirandello 9, affermava che vi avrebbe provveduto entro la fine del medesimo anno” Sul capitolo 6 si chiede l'interpello della convenuta e si indica a teste: OV AL, residente a Milano. B) Ordinare ex art. 210 Cpc al Notaio Gaetano Gentile, con studio a Monza, Via S.M. Pelletier 4, la produzione in giudizio di copia dei seguenti assegni: - assegno bancario n. 5.143.501.579-08 Banca
Popolare di Bergamo, filiale di Nova Milanese, Via Brodolini n. 1, emesso in data 10 novembre 2007, all'ordine di Russo Mariarosaria, per Euro 6.000,00; - assegno bancario n. 5.147.840.223-06 Banca Popolare di Bergamo, filiale di Nova Milanese, Via Brodolini n. 1, emesso in data 15 dicembre 2007, all'ordine di Russo Mariarosaria, per Euro 10.000,00; - assegno bancario n. 3.205.203.771-03 Banca Intesa, filiale di Monza piazza Trento e Trieste n. 10, emesso in data 15 dicembre 2007, all'ordine di D'Auria Vincenzo Donato, per Euro 20.000,00; - assegno bancario n. 001012391206 Banca Cesare Ponti Spa – Milano – sede di Milano piazza del Duomo, emesso in data 15.01.2008, all'ordine di D'Auria Vincenzo Donato, per Euro 120.000,00.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Per SI AN TA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 65/2014 resa dal Giudice in composizione monocratica del Tribunale di Monza nel procedimento civile n. 2857/2022
RG, pubblicata in data 11 gennaio 2024, nella parte in cui statuisce la condanna della sig.ra AN
TA SI al pagamento di Euro 13.000,00=, oltre rivalutazione ed interessi, per un totale di Euro
20.442,02=; in accoglimento dello spiegato Appello incidentale: condannare il sig. OV ES alla restituzione in favore della sig.ra AN TA SI della somma di Euro 20.442,02=, ovvero somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per intervenuta prescrizione del diritto di credito e per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra indicati;
oltre interessi legale dal dovuto al saldo. Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dal sig. ES OV in quanto infondate in fatto ed in diritto, come ampiamente argomentato nel presente atto.
In ogni con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. OV ES conveniva in giudizio l'ex coniuge SI AN TA da cui aveva divorziato, deducendo che l'acquisto dell'immobile sito in Cinisello Balsamo via Pirandello n.9 avvenuto il pagina 3 di 8 15.1.2008, formalmente intestato alla sola SI, era regolato fra le parti da un negozio fiduciario risultante dalla scrittura privata prodotta sub doc. 3 in cui le stesse convenivano che: i) il prezzo dell'immobile era stato pagato, per l'importo di 26.000 € da OV e SI e per la restante parte di 130.000 €, da AN VI, madre della SI;
ii) gli allora coniugi si impegnavano a restituirle ratealmente tale importo;
iii) il diritto di proprietà dell'immobile era attribuito in parti uguali a OV e a SI in proporzione alla somma da loro corrisposta a titolo di pagamento del prezzo e, progressivamente, a titolo di restituzione del mutuo -poi restituita, prima della separazione, per l'importo di 85.700 € con assegni tratti da un conto cointestato-. Pertanto, stante l'inadempimento del predetto negozio fiduciario, per quanto ancora di interesse, OV domandava che la SI fosse condannata a restituirgli la metà delle somme corrisposte a titolo di pagamento del prezzo e di restituzione del mutuo. In subordine, chiedeva che la stessa fosse condannata a restituirgli le predette somme a titolo di arricchimento senza causa.
2. SI AN TA: i) disconosceva la propria firma sulla scrittura privata e la conformità della copia prodotta all'originale; ii) deduceva: a) la nullità della scrittura privata in quanto sussumibile in una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona senza la partecipazione dei terzi contraenti;
b) l'insussistenza dell'inadempimento e del contratto a cui lo stesso sarebbe asseritamente imputabile.
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 65/2024 pubblicata l'11.1.2024, ha: i) ritenuto la scrittura privata implicitamente riconosciuta, essendo stata prodotta in altro giudizio fra le medesime parti e non disconosciuta in quella sede;
ii) ritenutO insussistente la prova del patto fiduciario, difettando nella scrittura privata l'obbligo di trasferimento dell'immobile dal fiduciante -SI- al fiduciario - OV-, né era ammissibile la prova per testimoni, in assenza della perdita incolpevole della scrittura privata, non potendo, in ogni caso, la stessa avere per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento;
iii) accolto la domanda di indebito arricchimento limitatamente all'importo di € 13.000 -pari alla metà della somma direttamente corrisposta dai due allora coniugi a titolo di pagamento del prezzo risultante dalla scrittura privata-, rigettandola per l'ulteriore importo relativo alla metà delle somme corrisposte alla AN a titolo di restituzione del mutuo, non avendo provato OV che il conto cointestato fosse alimentato quasi esclusivamente con somme provenienti dal medesimo.
4. OV ha proposto atto di appello articolato in due motivi:
4.1 con il primo motivo censura la statuizione del tribunale che ha ritenuto insussistente il negozio fiduciario e ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale dedotta. Ciò, in quanto, dal contenuto della scrittura privata emergeva l'inequivoca volontà dei contraenti di intestare solo fiduciariamente per l'intero l'immobile alla SI, mentre l'obbligo assunto dalla stessa a restituire l'immobile -non emergente dalla scrittura- poteva essere provato tramite la prova testimoniale illegittimamente non ammessa, in quanto il negozio fiduciario può essere provato anche mediante testimoni. In ogni caso, anche in assenza della prova testimoniale, il patto fiduciario era provato dalla scrittura privata e dall'assenza di contestazioni dell'appellato in ordine al contenuto della stessa e a quanto affermato in merito all'impegno di trasferire la metà della quota dell'immobile;
4.2 con il secondo motivo censura il rigetto della domanda di arricchimento senza causa relativamente all'importo corrispondente alla restituzione del prestito alla AN. Ciò, in pagina 4 di 8 quanto vi è prova in atti della restituzione dell'importo complessivo alla medesima tramite assegni firmati dalla SI emessi su un conto cointestato agli allora coniugi. Quindi, come il tribunale ha ritenuto sussistente l'ingiustificato arricchimento della SI con riferimento alla somma pari alla metà degli importi corrisposti da entrambi a titolo di pagamento del prezzo, il medesimo risparmio di spesa in favore della SI -derivato dall'intestazione dell'immobile per l'intero senza pagarne il corrispettivo per la parte eccedente la metà- derivava anche dal pagamento della metà del prestito con denaro proveniente dal conto cointestato. In ogni caso, sussisteva l'obbligo restitutorio trattandosi di somma prelevata da un conto cointestato non giustificata dall'impiego della stessa nell'interesse della famiglia.
5. SI ha proposto appello incidentale censurando l'accoglimento parziale della domanda di arricchimento senza causa. Ciò, in quanto: i) non vi è prova che la scrittura privata, in quanto priva di data, sia stata sottoscritta in occasione della compravendita in data 15.1.2008; ii) non vi è prova che l'importo indicato nella stessa sia stato versato nella misura di metà per ciascuno degli allora coniugi;
iii) il tribunale non ha considerato la prescrizione del diritto di credito;
iv) diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la SI ha contestato l'avvenuto pagamento dell'importo, avendo disconosciuto la scrittura privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato nei limiti di quanto esposto.
1.1 Il primo motivo è infondato.
Pacificamente, come ritenuto dal tribunale e riconosciuto anche nel motivo di appello, dal contenuto della scrittura privata si evince la volontà dei sottoscrittori di intestare l'immobile - acquistato in parte con il denaro delle parti del presente giudizio e, in misura maggiore, con il denaro di un terzo, ma formalmente intestato alla sola SI- ad entrambi gli allora coniugi in parti uguali, proporzionalmente alla quota versata all'atto di acquisto e progressivamente versata a restituzione del mutuo. Tuttavia, nella stessa scrittura privata non vi è contenuto l'obbligo del fiduciario -SI- di trasferire la proprietà di metà dell'immobile al fiduciante -OV- in cui si sostanzia il negozio fiduciario.
Tuttavia, il tribunale omette di considerare che il patto fiduciario con oggetto immobiliare non necessita di forma scritta ad substantiam -Cass. sez. un. n. 6459 del 06/03/2020 Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. In motivazione: L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova,
pagina 5 di 8 non di validità del pactum. L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 cod. civ., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo -pag. 24-. La dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è infatti un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., la cui funzione è quella di dispensare «colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale», l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale. Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perché il rapporto fondamentale deve bensì sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, è presunta iuris tantum, risolvendosi così la vicenda in un'inversione dell'onere della prova. In altri termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorché stipulato verbalmente;
assume, piuttosto, l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto -pag.27-.. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la prova testimoniale diretta a provare il negozio fiduciario è ammissibile. Tuttavia, nel caso specifico, anche se ammessa, la stessa non consentirebbe all'appellante di assolvere l'onere probatorio su di sé gravante di provare la sussistenza del negozio fiduciario. Infatti, i capitoli di prova da 1) a 4) compresi replicano il contenuto della scrittura privata;
il cap.5) ha natura documentale e verte sul pagamento del mutuo;
il cap.6) non ha per oggetto la prova della pattuizione dell'obbligo di trasferire la metà della proprietà dell'immobile, ma un contenuto generico da cui non potrebbe comunque evincersi, inequivocamente, in assenza di riscontri, la sussistenza dello stesso.
Né la prova della pattuizione del negozio fiduciario può desumersi dal contenuto della scrittura privata e dall'assenza di contestazione da parte della SI dell'obbligo di trasferire metà dell'immobile. Infatti, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la SI, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha contestato la sussistenza di tale obbligo, qualificando la scrittura privata come controdichiarazione di una interposizione fittizia di persona con conseguente nullità della stessa e conseguente insussistenza di qualsivoglia obbligo a carico della
SI. Inoltre, la stessa, sempre nella comparsa di costituzione in primo grado ha ulteriormente contestato espressamente la sussistenza di qualsiasi inadempimento attribuibile ad un negozio neppure individuato.
1.2 Il secondo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. pagina 6 di 8 L'appello incidentale -esaminato prioritariamente in ordine logico- è infondato. In proposito si osserva quanto segue. La prescrizione è stata eccepita per la prima volta con l'atto di appello incidentale e, pertanto, l'eccezione è inammissibile in quanto eccezione in senso stretto tardivamente proposta. Il tribunale ha rigettato il disconoscimento della scrittura privata e sulla statuizione si è formato il giudicato interno, in quanto non oggetto di appello incidentale. Il pagamento della somma di 26.000 € si ricava dal rogito del notaio e da quanto riconosciuto dalle parti con la scrittura privata.
Nulla rileva che la scrittura privata sia coeva o meno alla compravendita, essendo la stessa inequivocamente correlata alla medesima.
Infine, dal fatto che le parti nella scrittura privata danno atto che la somma è stata versata da entrambi e l'immobile era intestato in parti uguali ai medesimi, si evince che la stessa è stata versata in parti uguali. In ogni caso, tale contestazione non era mai stata formulata nel giudizio di primo grado, risultando, quindi, non contestata la circostanza che la somma sia stata corrisposta in parti uguali da entrambi.
Il secondo motivo dell'appello principale è fondato.
Infatti, il medesimo fatto costitutivo -acquisto dell'immobile con i soldi mutuati dal terzo- ha comportato, sia l'arricchimento della SI -costituito dall'intestazione dell'intera proprietà dell'immobile a fronte della restituzione della sola metà degli importi anticipati dal terzo-, sia l'impoverimento di OV -costituito dalla restituzione al terzo della metà delle somme anticipate senza essere divenuto titolare della metà del diritto di proprietà dell'immobile-. Ciò in assenza di una giusta causa che giustifichi l'arricchimento. Quindi, posto che è documentalmente provato che alla AN sono stati versati in attuazione dell'obbligazione assunta con la scrittura privata la complessiva somma di € 80.700, mediante assegni tratti dal conto cointestato a entrambi e che la domanda ha per oggetto la restituzione della metà della somma corrisposta -pari alla quota spettante a OV-, è irrilevante la circostanza che il medesimo non abbia dimostrato che l'intero conto corrente era alimentato esclusivamente o prevalentemente con denaro di sua provenienza.
Infine, non sussiste il difetto di legittimazione passiva dedotto dalla difesa della SI, in quanto il legittimato passivo dell'azione di indebito arricchimento è l'arricchito -Cass. n. 10703 del 10/05/2007 La legittimazione passiva, nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ. spetta esclusivamente al soggetto che abbia avuto un'indebita locupletazione in danno dell'istante-. Conclusivamente, SI deve essere condannata a pagare a OV l'ulteriore importo di € 40.350,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi nella misura degli interessi legali da corrispondersi sul capitale costituito dalle singole rate dal momento del pagamento di ciascuna di esse rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulla somma complessivamente determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo – Cass. n. 1889 del 28/01/2013 L'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata pagina 7 di 8 produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento-.
2. Stante la soccombenza, SI deve essere condannata a pagare a OV le spese processuale del presente grado di giudizio sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 26.000 e 52.000 €, secondo l'attribuito nel presente grado, liquidate in complessivi € 6.946,00, di cui € 2058 per la fase di studio;
€ 1418 per la fase introduttiva;
€ 3470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1. rigetta l'appello incidentale di SI AN TA;
2. accoglie l'appello principale di OV ES e, per l'effetto
3. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 65/2024 pubblicata l'11.1.2024;
4. condanna SI AN TA a pagare a OV ES, a titolo di indebito arricchimento, l'ulteriore importo di € 40.350,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
5. condanna SI AN TA a pagare a OV ES le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 6.946,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6. conferma nel resto la sentenza appellata;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale SI AN TA dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24
12 2012 n° 228.
Milano, 12.3.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea ES Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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