CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 30/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 191/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Marziale e E_
Patrizia Totaro, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
Cardaropoli e Maria Citro, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: inquadramento contrattuale - spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 615/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare il al pagamento delle differenze CP_1
retributive per il par. 159 dell'Area A (ex livello 7) dal 01/06/2004 e per il par. 184 dell'Area A dal 01/06/2011, fino al deposito del ricorso;
in subordine, condannare il al pagamento delle differenze CP_1
retributive per il par. 159 dell'Area A (ex livello 7) dal 11/06/2011;
riconoscere il diritto all'indennità sostitutive delle ferie e all'indennità di reperibilità; oltre accessori e spese di lite.
2 Per l'appellato: rigettare l'appello del lavoratore;
in caso di accoglimento dell'appello, riconoscere le pretese nei limiti di quanto dovuto, anche in considerazione della prescrizione;
con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2019 , premesso che era E_
in possesso del titolo di geometra, ed era dipendente del dal CP_1
16/10/2003 con inquadramento all'epoca nel livello 5 del CCNL Consorzi
di bonifica;
che con nota del 11/10/2011 veniva inquadrato nel par 135 A
del POV, e poi veniva inquadrato nel par 159 dal 01/01/2018; che le mansioni in concreto svolte sin dal 2003 corrispondevano in realtà al livello 7 del CCNL dei consorzi di bonifica, e, per effetto dei contratti collettivi e del POV del succedutisi negli anni, corrispondeva al CP_1
par 159 e poi al par 184 in virtù della nuova classificazione del personale;
che aveva pertanto diritto alle differenze retributive (€ 113.350,97 per il periodo fino al 01/08/2018, cui aggiungere un'ulteriore somma da quantificare per il periodo dal 01/08/2018 sino alla data del deposito del ricorso); che aveva diritto altresì all'indennità sostitutiva ferie (€
6.457,63) e all'indennità di reperibilità (€ 47.010,00 per indennità di reperibilità feriale, ed € 11.360,00 per indennità di reperibilità festiva);
3 adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di condannare il convenuto al pagamento delle predette somme, oltre accessori e spese processuali.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ecepiva la prescrizione;
confutava tutte le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 12/04/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso E_
depositato in data 09/05/2022.
L'appellante riproponeva interamente le proprie deduzioni e domande,
dolendosi della insufficiente motivazione della pronunzia di prime cure e dell'omesso esame della pretesa avanzata in via subordinata.
Richiamava la documentazione già allegata in primo grado e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
02/05/2023, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame di CP_1
4 controparte e ne chiedeva il rigetto, ribadendo l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado.
La Corte, dopo avere acquisito ulteriore documentazione circa l'organigramma del , escuteva il teste . CP_1 Testimone_1
Indi conferiva incarico contabile al CTU, dr. che Persona_1
depositava la relazione scritta in data 30/05/2025.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ravvisato dal
Tribunale, oggetto della presente controversia non è il compenso previsto dal Codice degli appalti (DLgs n. 50/2016) in connessione con le mansioni di direzione dei lavori, né l'incentivo alla progettazione previsto dal
Codice dei contratti pubblici.
Tale compenso costituisce infatti una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione, basata su speciali presupposti, che l'appellante ha Pt_1
pacificamente già percepito e di cui non ha rivendicato il pagamento nel presente contenzioso.
5 La pretesa azionata da con il ricorso introduttivo riguarda invece il Pt_1
superiore inquadramento, prospettato dal lavoratore in ragione delle mansioni di fatto espletate, con il conseguente diritto alle differenze retributive.
Anche il petitum conclusivo riguarda solo l'inquadramento nel livello superiore e le correlate differenze paga.
L'avvenuta erogazione degli incentivi alla progettazione, inoltre, non coincide nè assorbe le differenze retributive inerenti il livello superiore,
avendo i due istituti giuridici diversi presupposti e diversa disciplina.
Ciò chiarito, l'appello del lavoratore è in parte fondato.
Dall'esame degli atti di causa, e anche dalla narrativa dello stesso ricorso,
si evince che il negli anni ha attribuito in busta paga al CP_1
ricorrente il seguente inquadramento in base al CCNL consorzi di bonifica:
-livello 5 dal 16/10/2003 al 10/10/2011;
-par 135 area A dal 11/10/2011;
-par 159 Area A dal 01/01/2018.
Il ricorrente ha invece rivendicato in giudizio:
- il livello 7 del CCNL consorzi di bonifica del 2002 a partire dal
16/10/2003;
6 -il par 159 dell'Area A (ex livello 7) dal 01/06/2004;
-il par. 184 dell'Area A dal 01/06/2011 in poi.
L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso, atteso che le mansioni di fatto espletate da partire dal 2003, pur essendo superiori al livello 5 attribuito dal datore, tuttavia non corrispondono al rivendicato livello 7 bensì al livello 6 del CCNL consorzi di bonifica del 2002.
Detto CCNL inquadra nel livello 7 (preteso da in via principale) i Pt_1
lavoratori in possesso di laurea, mentre l'appellante è munito del diploma di geometra.
Inoltre il livello 7 riguarda lavoratori che svolgono funzioni direttive e sono responsabili del coordinamento e controllo di un settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il teste (ingegnere, all'epoca superiore gerarchico di ) Testimone_1 Pt_1
escusso dalla Corte all'udienza del 15/03/2024, ha riferito che:
- non era il responsabile del settore, ma invece riceveva dallo stesso Pt_1
direttive ed istruzioni;
Tes_1
-il era il responsabile dell'area tecnica, e prima di lui dirigeva Tes_1
l'area tecnica l'ing. CP_2
7 IO collaborava nel settore progettazione, e il aveva a Tes_1
disposizione tre geometri, fra cui vi era;
Pt_1
-per i progetti effettuava la parte grafica, i computi di stima e Pt_1
l'inserimento dei dati informatici nelle banche dati, occupandosi soprattutto della parte digitale, ma il progetto veniva firmato dal e Tes_1
dagli altri componenti del gruppo di lavoro;
-con riferimento alle attività istituzionali dell'ente, svolgeva attività Pt_1
preparatorie per le pratiche affidategli, in vista dei provvedimenti che poi il adottava come responsabile del settore;
Tes_1
-tali mansioni venivano svolte da in modo stabile e continuativo. Pt_1
Ne consegue che non può riconoscersi a il livello 7 rivendicato in via Pt_1
principale, non emergendo gli elementi propri di tale livello nelle mansioni concretamente svolte, non essendo il diretto responsabile dell'area o Pt_1
del settore di appartenenza ed essendo invece egli soltanto uno dei geometri che collaboravano con l'ing. Tes_1
Risulta di conseguenza non accoglibile la pretesa, avanzata da in via Pt_1
principale, circa il riconoscimento del par. 159 (previsto dal CCNL del
2009) e successivamente del par. 184 di cui al POV del 2015, atteso che in
8 tali parametri sono confluiti i lavoratori già inquadrati nel livello 7 del vecchio CCNL del 2002.
Può invece essere attribuito all'appellante il livello 6 chiesto in via gradata.
In detto livello 6 del CCNL consorzi di bonifica del 2002 rientrano i lavoratori che collaborano con il superiore gerarchico per i programmi e sono dotati di autonomia operativa, svolgendo adempimenti tecnico-
amministrativi.
Dalla deposizione resa dal teste sopra già riportata, si evince che i Tes_1
compiti espletati da erano appunto di tale natura, in quanto egli si Pt_1
rapportava direttamente con il (che era il responsabile dell'area Tes_1
tecnica) ed eseguiva, con l'autonomia operativa propria del ruolo espletato, le mansioni tecnico-amministrative inerenti le pratiche affidategli.
In base al CCNL consorzi di bonifica del 2009, la classificazione dei lavoratori dei consorzi è stata modificata a partire dal 01/11/2009, ed il livello 6 è confluito nel par. 135 Area A: in tale parametro rientrano i dipendenti aventi anzianità di servizio nel livello 6 per meno di 7 anni, e tale era all'epoca , che era stato assunto nel 2003 e alla data del Pt_1
01/11/2009 aveva n. 6 anni di servizio.
9 Giova precisare che nell'Area A rientrano i lavoratori che svolgono in via prevalente e cumulativamente attività tecniche ed amministrative, si occupano di progettazione, di direzione dei lavori, di elaborazione ed attuazione di piani di sicurezza, svolgono attività informatica, espletano i compiti di RUP per l'esecuzione di opere pubbliche.
Trattasi proprio dei compiti che nel ricorso introduttivo ha allegato di Pt_1
avere sempre espletato, e che risultano altresì dimostrati anche tramite la documentazione prodotta, e non sono stati in realtà neppure smentiti dal
(che ha confutato in sostanza solo la riconducibilità di tali CP_1
mansioni al superiore livello, più che il loro concreto svolgimento).
Può pertanto affermarsi che, per le incombenze realmente espletate, come emergenti dagli atti e dalla testimonianza resa dal sin dal Tes_1
16/10/2003 ha svolto mansioni riconducibili al livello 6 del CCNL Pt_1
consorzi di bonifica, che è superiore al livello 5 attribuito dal datore in quel periodo.
Tale livello 6 è confluito nell'Area A par. 135 a partire dal 01/11/2009,
come sopra esposto.
10 Va notato a questo punto che il ha già riconosciuto in busta CP_1
paga a il predetto par. 135 dell'area A del CCNL consorzi del 2009 a Pt_1
partire dal 11/10/2011.
Lo stesso par. 135 è inserito nel POV del 2015 adottato dal . CP_1
Il par. 135 contempla i lavoratori muniti di diploma di geometra, già ex livello 6 del CCNL 2002, che fanno parte del settore Progettazione e direzione lavori.
Successivamente il ha inquadrato nel par. 159 a partire dal CP_1 Pt_1
01/01/2018, e tale profilo è quello previsto dal CCNL 2009 per i lavoratori di ex livello 6 aventi più di 7 anni di anzianità.
In definitiva, l'inquadramento accordato dal datore a appare errato Pt_1
solo per il periodo dal 16/10/2003 al 10/10/2011, spettando al lavoratore il livello 6 in luogo del livello 5 attribuito in busta paga.
Invece correttamente è stato già inquadrato nel par. 135 dal Pt_1
11/10/2011 e nel par. 159 dal 01/01/2018, tenuto conto del contenuto e dei caratteri delle mansioni in concreto svolte dal 11/10/2011 in poi e sopra già illustrate e della nuova classificazione dei dipendenti di volta in volta prevista dal CCNL 2009 e dal POV.
11 Quanto alla prescrizione, si osserva che il qui appellato è un CP_1
ente pubblico economico che, per il rapporto di lavoro dipendenti, opera in regime di diritto privato.
Tanto si evince chiaramente dallo Statuto del prodotto in atti CP_1
secondo cui “Il , ai sensi dell'art. 59 del RD 13.2.1933, n. 215, e CP_1
dell'art. 16 della LR 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici” (v. art. 1 dello Statuto
approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 13 del 19/05/2003 e succ. modifiche).
Il CCNL consorzi di bonifica del 2002, pacificamente applicato dal
, contiene una apposita “dichiarazione delle organizzazioni CP_1
sindacali”, attestante che “Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono la propria opzione per la natura pienamente privatistica del rapporto di lavoro nei Consorzi”, e altresì una “dichiarazione a verbale” secondo cui “Le parti contraenti, nell'intento di evitare future controversie interpretative,
espressamente si obbligano ad applicare, per il personale con rapporto a tempo indeterminato, la legge 15 luglio 1966 n. 604, anche nell'ipotesi di una pluralità di licenziamenti individuali intimati coevamente, fermo
12 restando in ogni caso il disposto di cui al 2° comma dell'art. 11 della citata legge”.
A sua volta il CCNL consorzi di bonifica del 2010 ribadisce nella
“dichiarazione a verbale” che “Le parti contraenti, nell'intento di evitare future controversie interpretative, espressamente si obbligano ad applicare,
per il personale con rapporto a tempo indeterminato, la legge 15 luglio
1966 n. 604, anche nell'ipotesi di una pluralità di licenziamenti individuali intimati coevamente, fermo restando in ogni caso il disposto di cui al 2°
comma dell'art. 11 della citata legge. Presso i Consorzi rientranti nella sfera di applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, trovano applicazione le disposizioni della legge medesima e successive modificazioni”.
Ne consegue che, per espressa volontà delle parti sociali, il rapporto di lavoro dei dipendenti del appellato è regolato dal regime di CP_1
diritto privato, escludendosi le regole che disciplinano il pubblico impiego.
La natura privatistica dei consorzi di bonifica è stata affermata anche dalla
S.C.
“La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che i
consorzi di bonifica, come si è visto definiti dalla legge enti pubblici-
13 economici, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad
organizzazione, operano con caratteri di economicità ed imprenditorialità,
conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e
le eventuali perdite (Cass., 13.7.2000, n. 9300, – Cass. SU., 11.1.1997, n.
191; Cass., SU., 2.4.1996, n. 3036). Si è pure aggiunto che i rapporti di
lavoro intercorrenti fra tali enti ed i rispettivi dipendenti hanno natura
privata (Cass., 3.11.1992, n. 11907) e che l'attività dagli stessi espletata,
di natura imprenditoriale, non si sottrae alla classificazione come
industriale o agricola e tale natura, industriale o agricola, dell'attività
imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base
di criteri generali ed astratti – come quelli stabiliti, ai fini previdenziali,
dagli artt. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del
1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del
d.P.R. n. 597 del 1973 – ma, in conformità all'enunciazione del primo
comma dell'art. 2070 cod. civ., posta in necessario collegamento con gli
artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente
esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo
la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di
criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione
14 operatane dalla contrattazione collettiva (Cass., 23.11.1992, n. 12498)”
(Cass. n. 31953/2019).
“I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono
assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in
quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A.
destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi
costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria
attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi
territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della
regione” (Cass. civ. n. 20332/2016).
“I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e,
pertanto, le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti,
anche se coinvolgano profili attinenti al piano dell'organizzazione, hanno
natura privatistica” (Cass. civ. n. 10992/2008).
Nel rapporto di lavoro di diritto privato la prescrizione dei crediti retributivi non può decorrere durante il rapporto di lavoro, ma inizia invece il suo corso solo a partire dalla cessazione del rapporto.
"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per
effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei
15 presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè,
per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in
vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro" (Cass. n. 26246/2022).
Alla stregua di quanto sopra, poiché nel caso di specie il rapporto di lavoro di è assoggettato al regime privatistico ed è ancora in corso, ne deriva Pt_1
che per i crediti retributivi oggetto del presente contenzioso la prescrizione non solo non è maturata ma non ha neppure iniziato a decorrere.
Risultano inoltre idonei atti interruttivi, prodotti in giudizio:
-missiva prot. n. 842 del 06/02/2007, con cui chiedeva Pt_1
l'inquadramento nel livello 6;
-missiva prot. n. 5716 06/08/2009, con cui chiedeva nuovamente Pt_1
l'inquadramento nel livello 6;
-missiva prot. n. 8819 del 12/12/2016, con cui rivendicava il par. Pt_1
159 dell'Area A;
-missiva prot. n. 8124 del 04/07/2018, con cui rivendicava il par. 184 Pt_1
dell'Area A.
16 Il percetto erogato in costanza di rapporto è pacificamente quello delle buste paga, e sono altrettanto pacifiche e documentate le varie voci retributive ed indennità già corrisposte dal datore.
Sulla scorta di quanto sopra, la Corte ha conferito il seguente incarico contabile al CTU dr. Persona_1
“Calcoli il CTU le somme in ipotesi spettanti a , a titolo di E_
differenze retributive fra il livello 5 (già riconosciuto in busta paga) e il
livello 6 del CCNL consorzi di bonifica, in base ai seguenti parametri:
-periodo: dal 16/10/2003 al 10/10/2011;
-percetto: come da buste paga del predetto periodo;
-voci retributive: quelle già corrisposte nelle buste paga del medesimo
periodo;
-CCNL da applicare: CCNL consorzi di bonifica applicabile ratione
temporis nel predetto arco temporale.
Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.;
Il CTU ha precisato che “il CCNL richiamato individua le cosiddette “F.F.
(fasce funzionali)” all'interno delle quali sono riportati i cd. “Livelli”.
Pertanto, si è provveduto a calcolare le differenze retributive tra la 5^ F.F
(riportata in busta paga) e la 6^ F.F. come richiesto dall'Ecc.ma Corte. In
17 verità, come sopra specificato, all'interno della 6^ F.F. sono previsti n° 3
livelli crescenti con fissazione di un periodo massimo di permanenza di 3
anni per il 3° liv., di 4 anni per il 2° liv., illimitato per il 1° livello. Vale la pena inoltre sottolineare che, dal giorno 1/01/2008, il rinnovo contrattuale ha previsto una diversa classificazione dei profili professionali individuando delle “AREE” distinte con lettera Alfabetica e dei
“PARAMETRI” individuati con numeri arabi corrispondenti ai livelli delle ex F.F.”; “la scrivente CTU ha previsto una doppia ipotesi di calcolo come segue: Una prima ipotesi di calcolo effettuato “con progressione annuale dei livelli” partendo dal 3° livello per i primi 3 anni, passando al 2° livello per i successivi quattro anni e 1° livello dal 7° anno in poi;
Una seconda ipotesi di calcolo effettuato “senza progressione annuale dei livelli”
considerando direttamente il 1° livello, come effettuato tra l'altro all'interno dei calcoli prodotti dall'Appellante e indicati fin dal ricorso introduttivo” (v. pag .7 della relazione peritale di ufficio).
Nel caso di specie ritiene la Corte di dover recepire l'ipotesi n. 1 della
CTU, che riguarda il calcolo delle spettanze retributive “con progressione annuale dei livelli”.
18 Nel ricostruire la differenza sulla retribuzione dovuta a per effetto del Pt_1
inquadramento nel livello 6 (in luogo del livello 5 attribuito dal datore) nel periodo qui considerato (dal 16/10/2003 al 10/10/2011), occorre infatti applicare la progressione economica – e le relative scadenze- stabilite dalla contrattazione collettiva, che prevede il raggiungimento delle varie fasce retributive con il decorso del tempo (3° livello per i primi 3 anni,
passando al 2° livello per i successivi quattro anni e 1° livello dal 7° anno in poi).
Secondo tale ipotesi di computo (ipotesi 1 con progressione annuale dei livelli), la somma spettante a è pari a complessivi € 30.100,29 così Pt_1
suddivisi:
€ 6.351,86 per differenze retributive
€ 17.495,00 per indennità di reperibilità
€ 6.253,43 per ferie non godute.
Quanto alle osservazioni mosse dal circa l'indennità di CP_1
reperibilità e le ferie non godute, la Corte ritiene infondate le deduzioni della parte qui appellata.
In merito all'indennità di reperibilità si rammenta che il quesito al CTU è
stato formulato per calcolare le sole differenze dovute a in base al Pt_1
19 livello 6 nell'arco temporale interessato e in relazione alle medesime voci economiche già pacificamente erogate dal datore in busta paga: se al lavoratore è stata corrisposta dal l'indennità di reperibilità CP_1
nell'ammontare previsto per il livello 5, ne consegue che non vi è
controversia sull' an ma va solo ricalcolato il quantum di detto emolumento, e spetta a la differenza sulla medesima indennità Pt_1
emergente in base al livello 6 qui riconosciuto in giudizio.
Il CTU ha operato sul punto il riscontro documentale, ed in effetti i prospetti di calcolo evidenziano che, laddove il ha erogato CP_1
l'indennità di reperibilità in busta paga a , il perito di ufficio ha Pt_1
computato la relativa differenza mensile scaturente dal livello 6 previa detrazione di quanto già versato per lo stesso titolo all'appellante in costanza di rapporto (v. tabelle da pag. 15 a pag. 22 della relazione scritta).
Per le ferie maturate e non godute da nel periodo qui contemplato Pt_1
(dal 16/10/2003 al 10/10/2011), le doglianze del avverso la CP_1
CTU non sono condivisibili.
Nel caso di specie l'indennità sostitutiva delle ferie ha natura risarcitoria,
in quanto è volta a ristorare il pregiudizio economico subito dal lavoratore,
il quale all'epoca aveva diritto alla remunerazione dei giorni di ferie nella
20 misura prevista per il livello 6 (mentre il datore le ha retribuite in base al livello 5).
Non si tratta in questa sede di riconoscere all'appellante il godimento dei giorni di ferie maturati e non fruiti, con finalità recuperatorie del riposo non goduto, onde non si applica il divieto di monetizzazione invocato dal datore.
In conclusione, il va condannato al pagamento di complessivi € CP_1
30.100,29.
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ai sensi dell'art 429 cpc.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Viene posto a carico del il compenso per il CTU, liquidato con CP_1
separato decreto.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 191/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di E_ NT
, avverso la sentenza n. 615/2022 del Giudice del lavoro del
[...]
21 Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore di , CP_1 E_
di € 30.100,29 oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo,
2)condanna il alla rifusione, in favore di , delle CP_1 E_
spese del doppio grado, liquidate in € 4.629,00 per il primo grado e in €
4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
3)pone a carico del il compenso per il CTU, liquidato con CP_1
separato decreto.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 30/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 191/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Marziale e E_
Patrizia Totaro, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
Cardaropoli e Maria Citro, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: inquadramento contrattuale - spettanze retributive.
Appello avverso la sentenza n. 615/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare il al pagamento delle differenze CP_1
retributive per il par. 159 dell'Area A (ex livello 7) dal 01/06/2004 e per il par. 184 dell'Area A dal 01/06/2011, fino al deposito del ricorso;
in subordine, condannare il al pagamento delle differenze CP_1
retributive per il par. 159 dell'Area A (ex livello 7) dal 11/06/2011;
riconoscere il diritto all'indennità sostitutive delle ferie e all'indennità di reperibilità; oltre accessori e spese di lite.
2 Per l'appellato: rigettare l'appello del lavoratore;
in caso di accoglimento dell'appello, riconoscere le pretese nei limiti di quanto dovuto, anche in considerazione della prescrizione;
con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/06/2019 , premesso che era E_
in possesso del titolo di geometra, ed era dipendente del dal CP_1
16/10/2003 con inquadramento all'epoca nel livello 5 del CCNL Consorzi
di bonifica;
che con nota del 11/10/2011 veniva inquadrato nel par 135 A
del POV, e poi veniva inquadrato nel par 159 dal 01/01/2018; che le mansioni in concreto svolte sin dal 2003 corrispondevano in realtà al livello 7 del CCNL dei consorzi di bonifica, e, per effetto dei contratti collettivi e del POV del succedutisi negli anni, corrispondeva al CP_1
par 159 e poi al par 184 in virtù della nuova classificazione del personale;
che aveva pertanto diritto alle differenze retributive (€ 113.350,97 per il periodo fino al 01/08/2018, cui aggiungere un'ulteriore somma da quantificare per il periodo dal 01/08/2018 sino alla data del deposito del ricorso); che aveva diritto altresì all'indennità sostitutiva ferie (€
6.457,63) e all'indennità di reperibilità (€ 47.010,00 per indennità di reperibilità feriale, ed € 11.360,00 per indennità di reperibilità festiva);
3 adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di condannare il convenuto al pagamento delle predette somme, oltre accessori e spese processuali.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ecepiva la prescrizione;
confutava tutte le avverse deduzioni in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata in data 12/04/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso E_
depositato in data 09/05/2022.
L'appellante riproponeva interamente le proprie deduzioni e domande,
dolendosi della insufficiente motivazione della pronunzia di prime cure e dell'omesso esame della pretesa avanzata in via subordinata.
Richiamava la documentazione già allegata in primo grado e chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
02/05/2023, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame di CP_1
4 controparte e ne chiedeva il rigetto, ribadendo l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado.
La Corte, dopo avere acquisito ulteriore documentazione circa l'organigramma del , escuteva il teste . CP_1 Testimone_1
Indi conferiva incarico contabile al CTU, dr. che Persona_1
depositava la relazione scritta in data 30/05/2025.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ravvisato dal
Tribunale, oggetto della presente controversia non è il compenso previsto dal Codice degli appalti (DLgs n. 50/2016) in connessione con le mansioni di direzione dei lavori, né l'incentivo alla progettazione previsto dal
Codice dei contratti pubblici.
Tale compenso costituisce infatti una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione, basata su speciali presupposti, che l'appellante ha Pt_1
pacificamente già percepito e di cui non ha rivendicato il pagamento nel presente contenzioso.
5 La pretesa azionata da con il ricorso introduttivo riguarda invece il Pt_1
superiore inquadramento, prospettato dal lavoratore in ragione delle mansioni di fatto espletate, con il conseguente diritto alle differenze retributive.
Anche il petitum conclusivo riguarda solo l'inquadramento nel livello superiore e le correlate differenze paga.
L'avvenuta erogazione degli incentivi alla progettazione, inoltre, non coincide nè assorbe le differenze retributive inerenti il livello superiore,
avendo i due istituti giuridici diversi presupposti e diversa disciplina.
Ciò chiarito, l'appello del lavoratore è in parte fondato.
Dall'esame degli atti di causa, e anche dalla narrativa dello stesso ricorso,
si evince che il negli anni ha attribuito in busta paga al CP_1
ricorrente il seguente inquadramento in base al CCNL consorzi di bonifica:
-livello 5 dal 16/10/2003 al 10/10/2011;
-par 135 area A dal 11/10/2011;
-par 159 Area A dal 01/01/2018.
Il ricorrente ha invece rivendicato in giudizio:
- il livello 7 del CCNL consorzi di bonifica del 2002 a partire dal
16/10/2003;
6 -il par 159 dell'Area A (ex livello 7) dal 01/06/2004;
-il par. 184 dell'Area A dal 01/06/2011 in poi.
L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso, atteso che le mansioni di fatto espletate da partire dal 2003, pur essendo superiori al livello 5 attribuito dal datore, tuttavia non corrispondono al rivendicato livello 7 bensì al livello 6 del CCNL consorzi di bonifica del 2002.
Detto CCNL inquadra nel livello 7 (preteso da in via principale) i Pt_1
lavoratori in possesso di laurea, mentre l'appellante è munito del diploma di geometra.
Inoltre il livello 7 riguarda lavoratori che svolgono funzioni direttive e sono responsabili del coordinamento e controllo di un settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il teste (ingegnere, all'epoca superiore gerarchico di ) Testimone_1 Pt_1
escusso dalla Corte all'udienza del 15/03/2024, ha riferito che:
- non era il responsabile del settore, ma invece riceveva dallo stesso Pt_1
direttive ed istruzioni;
Tes_1
-il era il responsabile dell'area tecnica, e prima di lui dirigeva Tes_1
l'area tecnica l'ing. CP_2
7 IO collaborava nel settore progettazione, e il aveva a Tes_1
disposizione tre geometri, fra cui vi era;
Pt_1
-per i progetti effettuava la parte grafica, i computi di stima e Pt_1
l'inserimento dei dati informatici nelle banche dati, occupandosi soprattutto della parte digitale, ma il progetto veniva firmato dal e Tes_1
dagli altri componenti del gruppo di lavoro;
-con riferimento alle attività istituzionali dell'ente, svolgeva attività Pt_1
preparatorie per le pratiche affidategli, in vista dei provvedimenti che poi il adottava come responsabile del settore;
Tes_1
-tali mansioni venivano svolte da in modo stabile e continuativo. Pt_1
Ne consegue che non può riconoscersi a il livello 7 rivendicato in via Pt_1
principale, non emergendo gli elementi propri di tale livello nelle mansioni concretamente svolte, non essendo il diretto responsabile dell'area o Pt_1
del settore di appartenenza ed essendo invece egli soltanto uno dei geometri che collaboravano con l'ing. Tes_1
Risulta di conseguenza non accoglibile la pretesa, avanzata da in via Pt_1
principale, circa il riconoscimento del par. 159 (previsto dal CCNL del
2009) e successivamente del par. 184 di cui al POV del 2015, atteso che in
8 tali parametri sono confluiti i lavoratori già inquadrati nel livello 7 del vecchio CCNL del 2002.
Può invece essere attribuito all'appellante il livello 6 chiesto in via gradata.
In detto livello 6 del CCNL consorzi di bonifica del 2002 rientrano i lavoratori che collaborano con il superiore gerarchico per i programmi e sono dotati di autonomia operativa, svolgendo adempimenti tecnico-
amministrativi.
Dalla deposizione resa dal teste sopra già riportata, si evince che i Tes_1
compiti espletati da erano appunto di tale natura, in quanto egli si Pt_1
rapportava direttamente con il (che era il responsabile dell'area Tes_1
tecnica) ed eseguiva, con l'autonomia operativa propria del ruolo espletato, le mansioni tecnico-amministrative inerenti le pratiche affidategli.
In base al CCNL consorzi di bonifica del 2009, la classificazione dei lavoratori dei consorzi è stata modificata a partire dal 01/11/2009, ed il livello 6 è confluito nel par. 135 Area A: in tale parametro rientrano i dipendenti aventi anzianità di servizio nel livello 6 per meno di 7 anni, e tale era all'epoca , che era stato assunto nel 2003 e alla data del Pt_1
01/11/2009 aveva n. 6 anni di servizio.
9 Giova precisare che nell'Area A rientrano i lavoratori che svolgono in via prevalente e cumulativamente attività tecniche ed amministrative, si occupano di progettazione, di direzione dei lavori, di elaborazione ed attuazione di piani di sicurezza, svolgono attività informatica, espletano i compiti di RUP per l'esecuzione di opere pubbliche.
Trattasi proprio dei compiti che nel ricorso introduttivo ha allegato di Pt_1
avere sempre espletato, e che risultano altresì dimostrati anche tramite la documentazione prodotta, e non sono stati in realtà neppure smentiti dal
(che ha confutato in sostanza solo la riconducibilità di tali CP_1
mansioni al superiore livello, più che il loro concreto svolgimento).
Può pertanto affermarsi che, per le incombenze realmente espletate, come emergenti dagli atti e dalla testimonianza resa dal sin dal Tes_1
16/10/2003 ha svolto mansioni riconducibili al livello 6 del CCNL Pt_1
consorzi di bonifica, che è superiore al livello 5 attribuito dal datore in quel periodo.
Tale livello 6 è confluito nell'Area A par. 135 a partire dal 01/11/2009,
come sopra esposto.
10 Va notato a questo punto che il ha già riconosciuto in busta CP_1
paga a il predetto par. 135 dell'area A del CCNL consorzi del 2009 a Pt_1
partire dal 11/10/2011.
Lo stesso par. 135 è inserito nel POV del 2015 adottato dal . CP_1
Il par. 135 contempla i lavoratori muniti di diploma di geometra, già ex livello 6 del CCNL 2002, che fanno parte del settore Progettazione e direzione lavori.
Successivamente il ha inquadrato nel par. 159 a partire dal CP_1 Pt_1
01/01/2018, e tale profilo è quello previsto dal CCNL 2009 per i lavoratori di ex livello 6 aventi più di 7 anni di anzianità.
In definitiva, l'inquadramento accordato dal datore a appare errato Pt_1
solo per il periodo dal 16/10/2003 al 10/10/2011, spettando al lavoratore il livello 6 in luogo del livello 5 attribuito in busta paga.
Invece correttamente è stato già inquadrato nel par. 135 dal Pt_1
11/10/2011 e nel par. 159 dal 01/01/2018, tenuto conto del contenuto e dei caratteri delle mansioni in concreto svolte dal 11/10/2011 in poi e sopra già illustrate e della nuova classificazione dei dipendenti di volta in volta prevista dal CCNL 2009 e dal POV.
11 Quanto alla prescrizione, si osserva che il qui appellato è un CP_1
ente pubblico economico che, per il rapporto di lavoro dipendenti, opera in regime di diritto privato.
Tanto si evince chiaramente dallo Statuto del prodotto in atti CP_1
secondo cui “Il , ai sensi dell'art. 59 del RD 13.2.1933, n. 215, e CP_1
dell'art. 16 della LR 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici” (v. art. 1 dello Statuto
approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 13 del 19/05/2003 e succ. modifiche).
Il CCNL consorzi di bonifica del 2002, pacificamente applicato dal
, contiene una apposita “dichiarazione delle organizzazioni CP_1
sindacali”, attestante che “Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono la propria opzione per la natura pienamente privatistica del rapporto di lavoro nei Consorzi”, e altresì una “dichiarazione a verbale” secondo cui “Le parti contraenti, nell'intento di evitare future controversie interpretative,
espressamente si obbligano ad applicare, per il personale con rapporto a tempo indeterminato, la legge 15 luglio 1966 n. 604, anche nell'ipotesi di una pluralità di licenziamenti individuali intimati coevamente, fermo
12 restando in ogni caso il disposto di cui al 2° comma dell'art. 11 della citata legge”.
A sua volta il CCNL consorzi di bonifica del 2010 ribadisce nella
“dichiarazione a verbale” che “Le parti contraenti, nell'intento di evitare future controversie interpretative, espressamente si obbligano ad applicare,
per il personale con rapporto a tempo indeterminato, la legge 15 luglio
1966 n. 604, anche nell'ipotesi di una pluralità di licenziamenti individuali intimati coevamente, fermo restando in ogni caso il disposto di cui al 2°
comma dell'art. 11 della citata legge. Presso i Consorzi rientranti nella sfera di applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, trovano applicazione le disposizioni della legge medesima e successive modificazioni”.
Ne consegue che, per espressa volontà delle parti sociali, il rapporto di lavoro dei dipendenti del appellato è regolato dal regime di CP_1
diritto privato, escludendosi le regole che disciplinano il pubblico impiego.
La natura privatistica dei consorzi di bonifica è stata affermata anche dalla
S.C.
“La giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che i
consorzi di bonifica, come si è visto definiti dalla legge enti pubblici-
13 economici, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad
organizzazione, operano con caratteri di economicità ed imprenditorialità,
conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e
le eventuali perdite (Cass., 13.7.2000, n. 9300, – Cass. SU., 11.1.1997, n.
191; Cass., SU., 2.4.1996, n. 3036). Si è pure aggiunto che i rapporti di
lavoro intercorrenti fra tali enti ed i rispettivi dipendenti hanno natura
privata (Cass., 3.11.1992, n. 11907) e che l'attività dagli stessi espletata,
di natura imprenditoriale, non si sottrae alla classificazione come
industriale o agricola e tale natura, industriale o agricola, dell'attività
imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base
di criteri generali ed astratti – come quelli stabiliti, ai fini previdenziali,
dagli artt. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del
1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del
d.P.R. n. 597 del 1973 – ma, in conformità all'enunciazione del primo
comma dell'art. 2070 cod. civ., posta in necessario collegamento con gli
artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente
esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo
la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di
criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione
14 operatane dalla contrattazione collettiva (Cass., 23.11.1992, n. 12498)”
(Cass. n. 31953/2019).
“I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono
assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in
quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A.
destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi
costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria
attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi
territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della
regione” (Cass. civ. n. 20332/2016).
“I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e,
pertanto, le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti,
anche se coinvolgano profili attinenti al piano dell'organizzazione, hanno
natura privatistica” (Cass. civ. n. 10992/2008).
Nel rapporto di lavoro di diritto privato la prescrizione dei crediti retributivi non può decorrere durante il rapporto di lavoro, ma inizia invece il suo corso solo a partire dalla cessazione del rapporto.
"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per
effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei
15 presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di
una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè,
per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in
vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro" (Cass. n. 26246/2022).
Alla stregua di quanto sopra, poiché nel caso di specie il rapporto di lavoro di è assoggettato al regime privatistico ed è ancora in corso, ne deriva Pt_1
che per i crediti retributivi oggetto del presente contenzioso la prescrizione non solo non è maturata ma non ha neppure iniziato a decorrere.
Risultano inoltre idonei atti interruttivi, prodotti in giudizio:
-missiva prot. n. 842 del 06/02/2007, con cui chiedeva Pt_1
l'inquadramento nel livello 6;
-missiva prot. n. 5716 06/08/2009, con cui chiedeva nuovamente Pt_1
l'inquadramento nel livello 6;
-missiva prot. n. 8819 del 12/12/2016, con cui rivendicava il par. Pt_1
159 dell'Area A;
-missiva prot. n. 8124 del 04/07/2018, con cui rivendicava il par. 184 Pt_1
dell'Area A.
16 Il percetto erogato in costanza di rapporto è pacificamente quello delle buste paga, e sono altrettanto pacifiche e documentate le varie voci retributive ed indennità già corrisposte dal datore.
Sulla scorta di quanto sopra, la Corte ha conferito il seguente incarico contabile al CTU dr. Persona_1
“Calcoli il CTU le somme in ipotesi spettanti a , a titolo di E_
differenze retributive fra il livello 5 (già riconosciuto in busta paga) e il
livello 6 del CCNL consorzi di bonifica, in base ai seguenti parametri:
-periodo: dal 16/10/2003 al 10/10/2011;
-percetto: come da buste paga del predetto periodo;
-voci retributive: quelle già corrisposte nelle buste paga del medesimo
periodo;
-CCNL da applicare: CCNL consorzi di bonifica applicabile ratione
temporis nel predetto arco temporale.
Dica quant'altro utile ai fini di giustizia”.;
Il CTU ha precisato che “il CCNL richiamato individua le cosiddette “F.F.
(fasce funzionali)” all'interno delle quali sono riportati i cd. “Livelli”.
Pertanto, si è provveduto a calcolare le differenze retributive tra la 5^ F.F
(riportata in busta paga) e la 6^ F.F. come richiesto dall'Ecc.ma Corte. In
17 verità, come sopra specificato, all'interno della 6^ F.F. sono previsti n° 3
livelli crescenti con fissazione di un periodo massimo di permanenza di 3
anni per il 3° liv., di 4 anni per il 2° liv., illimitato per il 1° livello. Vale la pena inoltre sottolineare che, dal giorno 1/01/2008, il rinnovo contrattuale ha previsto una diversa classificazione dei profili professionali individuando delle “AREE” distinte con lettera Alfabetica e dei
“PARAMETRI” individuati con numeri arabi corrispondenti ai livelli delle ex F.F.”; “la scrivente CTU ha previsto una doppia ipotesi di calcolo come segue: Una prima ipotesi di calcolo effettuato “con progressione annuale dei livelli” partendo dal 3° livello per i primi 3 anni, passando al 2° livello per i successivi quattro anni e 1° livello dal 7° anno in poi;
Una seconda ipotesi di calcolo effettuato “senza progressione annuale dei livelli”
considerando direttamente il 1° livello, come effettuato tra l'altro all'interno dei calcoli prodotti dall'Appellante e indicati fin dal ricorso introduttivo” (v. pag .7 della relazione peritale di ufficio).
Nel caso di specie ritiene la Corte di dover recepire l'ipotesi n. 1 della
CTU, che riguarda il calcolo delle spettanze retributive “con progressione annuale dei livelli”.
18 Nel ricostruire la differenza sulla retribuzione dovuta a per effetto del Pt_1
inquadramento nel livello 6 (in luogo del livello 5 attribuito dal datore) nel periodo qui considerato (dal 16/10/2003 al 10/10/2011), occorre infatti applicare la progressione economica – e le relative scadenze- stabilite dalla contrattazione collettiva, che prevede il raggiungimento delle varie fasce retributive con il decorso del tempo (3° livello per i primi 3 anni,
passando al 2° livello per i successivi quattro anni e 1° livello dal 7° anno in poi).
Secondo tale ipotesi di computo (ipotesi 1 con progressione annuale dei livelli), la somma spettante a è pari a complessivi € 30.100,29 così Pt_1
suddivisi:
€ 6.351,86 per differenze retributive
€ 17.495,00 per indennità di reperibilità
€ 6.253,43 per ferie non godute.
Quanto alle osservazioni mosse dal circa l'indennità di CP_1
reperibilità e le ferie non godute, la Corte ritiene infondate le deduzioni della parte qui appellata.
In merito all'indennità di reperibilità si rammenta che il quesito al CTU è
stato formulato per calcolare le sole differenze dovute a in base al Pt_1
19 livello 6 nell'arco temporale interessato e in relazione alle medesime voci economiche già pacificamente erogate dal datore in busta paga: se al lavoratore è stata corrisposta dal l'indennità di reperibilità CP_1
nell'ammontare previsto per il livello 5, ne consegue che non vi è
controversia sull' an ma va solo ricalcolato il quantum di detto emolumento, e spetta a la differenza sulla medesima indennità Pt_1
emergente in base al livello 6 qui riconosciuto in giudizio.
Il CTU ha operato sul punto il riscontro documentale, ed in effetti i prospetti di calcolo evidenziano che, laddove il ha erogato CP_1
l'indennità di reperibilità in busta paga a , il perito di ufficio ha Pt_1
computato la relativa differenza mensile scaturente dal livello 6 previa detrazione di quanto già versato per lo stesso titolo all'appellante in costanza di rapporto (v. tabelle da pag. 15 a pag. 22 della relazione scritta).
Per le ferie maturate e non godute da nel periodo qui contemplato Pt_1
(dal 16/10/2003 al 10/10/2011), le doglianze del avverso la CP_1
CTU non sono condivisibili.
Nel caso di specie l'indennità sostitutiva delle ferie ha natura risarcitoria,
in quanto è volta a ristorare il pregiudizio economico subito dal lavoratore,
il quale all'epoca aveva diritto alla remunerazione dei giorni di ferie nella
20 misura prevista per il livello 6 (mentre il datore le ha retribuite in base al livello 5).
Non si tratta in questa sede di riconoscere all'appellante il godimento dei giorni di ferie maturati e non fruiti, con finalità recuperatorie del riposo non goduto, onde non si applica il divieto di monetizzazione invocato dal datore.
In conclusione, il va condannato al pagamento di complessivi € CP_1
30.100,29.
Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ai sensi dell'art 429 cpc.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Viene posto a carico del il compenso per il CTU, liquidato con CP_1
separato decreto.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 191/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di E_ NT
, avverso la sentenza n. 615/2022 del Giudice del lavoro del
[...]
21 Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore di , CP_1 E_
di € 30.100,29 oltre accessori ex art. 429 cpc dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo,
2)condanna il alla rifusione, in favore di , delle CP_1 E_
spese del doppio grado, liquidate in € 4.629,00 per il primo grado e in €
4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
3)pone a carico del il compenso per il CTU, liquidato con CP_1
separato decreto.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
22