Decreto cautelare 2 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 30/12/2025, n. 24094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24094 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14768 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Pomettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Prefettura -OMISSIS-, Area IV Bis - Sportello Unico per L'Immigrazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 del decreto –legge 19 maggio 2020 n. 34, presentata dal datore di lavoro in data 9 giugno 2020, contraddistinta dal codice identificativo -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa CA DE BA e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 novembre 2022 e depositato in data 1 dicembre 2022, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari presentata dal datore di lavoro in data 9 giugno 2020, ai sensi dell’art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
2. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2022, è stata respinta la domanda di misure cautelarti monocratiche con la seguente motivazione: “ Considerata l’insussistenza del requisito dell’estrema gravità e urgenza, avuto anche riguardo al fatto che la tutela avverso un’eventuale espulsione resta attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario ”.
3. In data 4 gennaio 2023, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, successivamente depositando documenti.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- adotta all’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-, la Sezione ha respinto anche la domanda di misure cautelari collegiali.
5. All’udienza del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ Mancata applicazione della circolare 11 maggio 2021. Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77. Emersione di rapporti di lavoro irregolare ”: la parte ricorrente avrebbe diritto al permesso per attesa occupazione, in quanto il decesso del datore di lavoro, essendo un evento imprevedibile, non dovrebbe pregiudicare la posizione del lavoratore;
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 07.08.1990, n. 241 ”, in quanto il lavoratore non sarebbe stato messo nella condizione di conoscere lo stato della pratica e allo stesso non sarebbe stato notificato l’avviso ex art. 10 bis, l. 241/1990.
7. L’Amministrazione ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, ha dedotto che: - nel caso di specie, non è stato il decesso del datore di lavoro a determinare il rigetto dell’istanza, ma la carenza del requisito reddituale che determina l’inammissibilità della domanda; - lo Sportello Unico ha considerato il lavoratore come parte del procedimento inviando il preavviso di rigetto ad entrambi gli interessati (all. 7 e 8) all’indirizzo di posta elettronica eletto al momento della presentazione della domanda telematica.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per intempestività della notifica sollevata dalla parte resistente.
Il gravame è stato, infatti, notificato all’Amministrazione in data 30 novembre 2022, a fronte di un provvedimento comunicato in data 13 settembre 2022 (all. 2, depositato dalla difesa erariale).
Da quanto sopra deriva l’irricevibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
9. In ogni caso, il ricorso appare anche infondato nel merito, non ravvisando il Collegio ragioni per mutare, sotto questo profilo, l’orientamento espresso dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non impugnata: “ Rilevato che, in disparte il profilo di irricevibilità eccepito dall’amministrazione sul quale si rinvia al merito, il diniego si fonda sulla mancanza in capo al datore di lavoro richiedente l’emersione del requisito di reddito minimo; che a nulla rileva nella fattispecie l’intervenuto decesso del datore di lavoro, non avendo questi i requisiti reddituali richiesti dalla normativa sulla emersione; che il subentro di cui parla la circolare non riguarda l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia ab initio privo del requisito reddituale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4817 del 14 giugno 2022); che la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è consolidata nel ritenere che “la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale” e che “tale norma ha l’evidente funzione di prevenire elusioni e di garantire - fissando una sorta di presunzione - la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro”. Inoltre “accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere eccezionale della norma di sanatoria, si porrebbero quale uniche condizioni per ottenere la regolarizzazione la presentazione della istanza da parte di un soggetto che asserisca di impiegare o voler impiegare il lavoratore straniero in uno dei settori indicati nel comma 3 dell’art. 103, comma 3, d.l. 34 del 2020, nonché l’assenza di precedenti penali ostativi in capo al datore e al lavoratore” (così CdS III 8052/2022) ”.
10. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nei sensi di cui in motivazione, tenuto conto che lo stesso appare anche infondato nel merito.
11. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e i soggetti terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CH TR, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
CA DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE BA | CH TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.