Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 1722 del 7.11.2023 Oggetto: maggiorazione sociale su assegno di assistenza per invalidità parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Argese Parte_1
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 21.09.2021 -premesso di essere titolare di assegno di Parte_1 invalidità civile, conseguito all'esito del procedimento per Accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 445-bis c.p.c., conclusosi con decreto di omologa del 14.02.2018, nel corso del quale il consulente incaricato aveva accertato oltre alla parziale invalidità dal marzo 2016, un aggravamento delle condizioni sanitarie sino al 100% di inabilità dal luglio 2017- chiedeva accertarsi il proprio diritto alla maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 38 l.n. 448/2001 a far data dall'agosto 2020, avendo l' rigettato la domanda amministrativa del 5.10.2020, per la CP_1
ritenuta insussistenza di una prestazione pensionistica suscettibile di essere incrementata ai sensi della legge suddetta. Chiedeva anche la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. CP_2
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, evidenziando che il ricorrente era CP_1 titolare di assegno d'invalidità civile e, in quanto invalido parziale, non aveva diritto alla richiesta
1
in ogni caso, la prestazione non sarebbe potuta decorrere prima della data di presentazione della domanda amministrativa. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di giudizio. Dopo aver riportato la normativa di riferimento, il Tribunale rilevava che, a fronte delle specifiche contestazioni dell' , il ricorrente non aveva dimostrato di essere titolare di una delle CP_2 prestazioni pensionistiche previste dall'art. 38 l.n. 448/2001 e, inoltre, non aveva allegato e documentato il possesso di redditi compatibili con la predetta prestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale aveva ritenuto insussistenti i requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione, senza considerare che -quanto al requisito sanitario- la totale inabilità era stata riconosciuta nel procedimento per ATP n. 5194/2016 RG e che -quanto al requisito reddituale- il possesso di redditi compatibili era stato allegato nella domanda amministrativa e doveva ritenersi comunque sussistente, costituendo il presupposto anche per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile, di cui il ricorrente era titolare. Inoltre, il Tribunale non si era pronunciato sulla possibilità del riconoscimento della prestazione per cui è causa in ipotesi, come quella di specie, in cui, pur essendo il pensionato titolare di assegno di invalidità, era stato comunque riconosciuto totalmente inabile. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L' non si è costituito in giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello. CP_1
All'udienza del 9.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituitosi nel presente CP_1 giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie, in particolare l'art. 38 l.n.
448/2001 (legge finanziaria 2002) che ha previsto, al comma 1, l'incremento, a decorrere dall'1.1.2002, delle maggiorazioni sociali di taluni trattamenti pensionistici “fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità”, prevedendo, al comma 4, che tale incremento dovesse essere corrisposto ai soggetti “di età pari o superiore a 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione”. Con la sentenza n. 152/2020, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 nella parte in cui, con
2 riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che i benefici incrementativi di cui al comma 1 fossero concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni anziché ai soggetti di età superiore a 18 anni, puntualizzando che il beneficio della maggiorazione (decorrente dalla pubblicazione della sentenza sulla G.U.) restava comunque subordinato alle condizioni reddituali di cui al comma 5 dello stesso art. 38. A seguito di tale pronuncia, è intervenuto l'art. 15 d.l. n. 104/2020 che ha modificato, “con effetto dal 20 luglio 2020”, il comma 4 dell'art. 38, disponendo la sostituzione delle parole “di età pari
o superiore a sessanta anni” con le parole “di età superiore a diciotto anni”.
Anche dopo la suddetta modifica normativa, continua a permanere la necessità dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 38, secondo cui “L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni : a) il beneficiario non possegga redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”. Per effetto degli aumenti previsti dallo stesso comma 5, nell'anno 2020 (che qui rileva) l'originario importo di € 516,46 mensili era pari a € 651,51 e che il limite di reddito annuo, ammontava a € 8.469,63 (vale a dire € 651,51 x
13 mensilità).
Tale risultando il dato normativo, deve ritenersi che l'appellante non possa avere diritto alla maggiorazione sociale di cui alla norma suddetta.
Come già detto, infatti, il comma 4 dell'art. 38 prevede che il beneficio della maggiorazione sociale sia concesso “… ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali (…) titolari di pensione (…)”. Per come è fatto palese dal testo letterale, la norma individua i beneficiari della maggiorazione sociale tra i soggetti totalmente inabili che siano “titolari di pensione”, concessa appunto in relazione alla totale inabilità da cui essi sono affetti.
Nella specie è pacifico -e risulta provato con documenti (cfr. allegato n. 3 degli atti dell' in CP_1 primo grado, contenente la comunicazione della liquidazione dell'assegno di invalidità)- che
[...]
è titolare dell'assegno cat. INV.CIV n. 07075994, riconosciuto in ragione dell'accertata Pt_1
invalidità parziale e, dunque, non rientra tra i beneficiari ai sensi di legge.
Ciò nonostante, l'appellante ritiene di aver diritto alla prestazione in argomento, poiché nel corso del procedimento per ATP, iscritto al n. 5194/2016 RG, il consulente tecnico -incaricato di accertare la
3 sussistenza del requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità, per come richiesto nel ricorso introduttivo del procedimento- oltre a riconoscere la invalidità in misura dell'80% dal marzo 2016, ha accertato anche la totale inabilità a far data dal luglio 2017.
Gli argomenti dell'appellante non possono essere condivisi.
Deve rilevarsi, infatti, che la domanda amministrativa e quella giudiziale in forza della quale è stato chiesto l'accertamento tecnico preventivo, erano finalizzate unicamente al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile (cfr. ricorso per ATP allegato in atti), che è la prestazione che è stata correttamente riconosciuta in presenza dei presupposti di legge (80% di invalidità).
Tanto è già sufficiente per ritenere infondata la domanda proposta, in quanto, per come detto, la prestazione suscettibile di maggiorazione è solo quella concessa in relazione a uno stato di totale invalidità civile (inabilità al 100%).
La circostanza che nel corso del procedimento per ATP sia stato attestato, da parte del consulente incaricato, un aggravamento delle condizioni sanitarie del periziando (tanto da raggiungere il 100% di inabilità) non assume rilevanza ai fini del decidere, in quanto, nell'ambito del procedimento per
ATP, l'aggravamento poteva avere rilevo sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l'originaria domanda amministrativa, e ciò anche ai sensi dell'art. 149 att. c.p.c., che si limita a prevedere che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria, ma sempre nei limiti della prestazione richiesta (cfr. argomenti in tal senso in Cass. n.
31578/2024).
Da ciò consegue che -pur incidentalmente attestata- la totale inabilità dell'appellante, non ha determinato il riconoscimento della relativa prestazione assistenziale (pensione di inabilità), su cui è possibile applicare l'incremento di cui all'art. 38, ai sensi del comma 4 più volte citato.
Da tanto consegue l'infondatezza della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, il rigetto dell'appello.
Non si dà luogo alla regolazione delle spese di giudizio stante la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 7.05.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 7.11.2023 n. 1722 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
4 Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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