Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3655.2023 R.A.C.L., promossa da:
EL Parte_1
con il proc. avv. Lisi dom.
CONTRO
CP
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto alla pensione di reversibilità, in relazione al padre deceduto in data 23.2.22, quale orfano maggiorenne CP inabile con conseguente condanna di al pagamento della pensione de qua;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria. All'uopo espone di avere invano richiesto in sede amministrativa detta prestazione.
CP Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Si definisce “pensione ai superstiti” il trattamento pensionistico che l'ordinamento riconosce ai familiari del lavoratore deceduto già pensionato (pensione di reversibilità) o dell'assicurato deceduto non pensionato in relazione al quale, al tempo del decesso sussistevano i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari a conseguire la pensione di vecchiaia (pensione indiretta).
Il diritto alla pensione di reversibilità, presupponendo la titolarità del diritto alla pensione diretta da parte del de cuius al momento della morte, ovvero il possesso dei relativi requisiti
(amministrativi, contributivi ed anagrafici), è acquisito jure proprio al momento della morte del titolare della pensione diretta [Cassazione civile , sez. lav., 12 agosto 2008, n. 21545]
tra questi è il figlio inabile al lavoro e che sia a carico del genitore al momento della morte (art.22, co.1 l.903 del 1965), a prescindere dall'età.
L'accertamento della condizione di inabilità deve essere focalizzata alla luce dell'art.8 l.222 del 1964. In proposito giova ricordare come il I comma dell'art.2 l.222 del 1984 reciti: “si considera inabile […] , a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità sottintende l'accertamento dell'impossibilita' assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, secondo il tenore di cui all'art. 2 della legge n. 222 del 1984 e ciò al tempo del decesso del titolare della pensione diretta, apparendo viceversa lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in quanto riguarda soltanto la pensione diretta di invalidità. Impossibilità questa che, tuttavia, deve essere oggetto di una attenta valutazione capace di apprezzare le peculiarità della fattispecie posta al vaglio dell'autorità adita. In particolare occorre tenere in debita considerazione la concreta possibilità di reimpiego delle eventuali energie lavorative residue accertate facendo riferimento non solo alla tipologia patologica riscontrata, ma anche alle generali attitudini del soggetto. Conseguentemente, neutra di per sé appare la circostanza che la patologia accertata non determini una invalidità nella percentuale massima ipotizzabile: circostanza questa che invero di per sé non esclude l'astratta possibilità di conseguire una pensione di inabilità se, nel caso concreto si accerti che la residua capacità non possa essere reinvestita in attività confacenti rispetto a quella già svolta e comunque alle attitudini del soggetto de quo. Una diversa soluzione ermeneutica rifletterebbe semmai un approccio meramente esegetico all'art. 2 della legge n. 222 del 1984, incapace pertanto di coglierne il significato e quindi minando la possibilità di conseguire gli obiettivi viceversa perseguiti dall'ordinamento in materia. Anzi, occorre evidenziare, del resto, come non pregiudichi la possibilità di conseguire detta prestazione neppure quella residua capacità che consenta esclusivamente attività lavorative non proficue;
che è quanto si può affermare sulla scorta del combinato disposto tra gli artt. 1 e 38 Cost.. Invero, il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è soltanto quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36
Cost.).
Dalla documentazione in atti emerge come il ricorrente, al tempo del decesso del padre CP (titolare di pensione Vo siccome allegato in ricorso e non contestato da con cui conviveva, non percepisse redditi.
Nel corso del giudizio è stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Ebbene, il ctu ha accertato come parte ricorrente non sia stata invalida in misura del 100% al tempo del decesso del padre, essendo affetta dalle patologie in consulenza meglio individuate. Tanto premesso in linea di diritto, ritiene il giudicante che nel merito le risultanze della c.t.u. medico-legale possono condividersi in questa sede e fornire la base per la decisione, atteso che è emerso che siano state tratte a seguito di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile e facendo ricorso a corretti criteri tecnici, cosicché si presentano complete, precise e persuasive e sicuramente non minate dalle opposte argomentazioni svolte dalla parte interessata.
Si deve, pertanto, rigettare il ricorso.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio siccome liquidate sono poste definitivamente a CP carico di
Lecce, 13/05/2025
Lorenzo Bellanova