Sentenza breve 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza breve 08/09/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Nardelli e Pietro Miceli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Nardelli in Bari, viale Quinto Ennio n. 33;
contro
Ministero dell'Interno, Compartimento della Polizia Stradale di Puglia Distaccamento di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bari - Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile Settore Polizia Annonaria, Ministero Dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale di “Puglia”, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza prot. n. 1866 del 17.6.2025, notificato in data 19.6.2025, di cessazione dell'attività di veicoli senza conducente in assenza di titolo autorizzatorio (All. A), con cui il Comune di Bari, nei confronti del ricorrente, ha ordinato “l'immediata cessazione dell'attività noleggio veicoli senza conducente, in quanto svolta in assenza di titolo autorizzatorio”;
b) verbale n. UFF 1017475 redatto in data 22.05.25 dalla Polizia di Stato (Distaccamento di Gioia del Colle - nell'ambito dello svolgimento di servizi di controllo su esercizi automobilisti, disposti dal Compartimento della Polizia Stradale “PUGLIA”) e notificato al Settore resistente in data 12.06.2025, acquisito al prot. n. 207490, con cui si contestavano alla ditta resistente le violazioni degli artt. 9 e 17 bis co. 2 del T.U.L.P.S.;
c) di ogni altro ed ulteriore atto antecedente, consequenziale, connesso e, comunque, presupposto, al provvedimento impugnato, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quelli impugnati o ad essi connessi, ancorché non conosciuti, comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, del Ministero dell'Interno e del Compartimento della Polizia Stradale di Puglia Distaccamento di Gioia del Colle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi l'avv. Pietro Miceli, anche su delega dell'avv. Giovanni Nardelli, per il ricorrente, gli avvocati Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso, per il Comune, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la difesa erariale;
Dato avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;
Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della controversia, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla difesa dell’Amministrazione resistente in ordine agli effetti del provvedimento impugnato, che non si ripercuotono sulla sede dell’attività così come indicata nella Scia del 6 maggio 2022, ma riguardano esclusivamente la sede presso la quale gli agenti di P.s. hanno effettuato gli accertamenti ispettivi.
Il Collegio ne prende atto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo.
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione dell’atteggiamento collaborativo dell’amministrazione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO