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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/07/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, esaminate le note ex art. 127-ter c.p.c., previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 409/2024 R.G.C vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Medori, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Macerata, in via Garibaldi n. 87, presso e nello studio del difensore come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e mediante i propri dipendenti CP_3
e , Controparte_4 CP_5
RESISTENTI
Oggetto: ricostruzione carriera personale ATA e differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta dalla ricorrente è risultata parzialmente fondata e va accolta nella misura di seguito spiegata.
Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente e dal convenuto provano il servizio CP_1 pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'a.s. 1997/1998 e dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2016/2017 prima dell'assunzione in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario - Area B - appartenente al profilo degli assistenti amminisrativi della provincia di Macerata con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2017. Superato il periodo di prova la ricorrente è stata immessa definitivamente in ruolo con decorrenza dal 1.1.2018.
In particolare, dallo stato matricolare risulta che la ricorrente nei suddetti anni scolastici ha prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per incarichi fino alla nomina dell'avente diritto e per incarichi fino al termine delle
1 attività didattiche e di durata annuale in diversi istituti della provincia di Macerata come di seguito descritto:
- nell'a.s. 1997/1998, incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dal
15.11.1997 al 30.6.1998, per 36 ore settimanali, presso il Circolo Didattico di Porto Recanati;
- nell'a.s. 2005/2006, incarichi per supplenze brevi e saltuarie, dal 12.9.2005 al 23.9.2005, presso l'I.T.C.G. “Antinori” di Camerino, dal 26.9.2005 al 15.10.2005 e dal 17.10.2005 al 5.11.2005, presso l'Istituto Comprensivo “E. Mattei” di Matelica, dal 2.12.2005 al 23.12.2005 presso l'Istituto
Comprensivo “E. Medi” di Porto Recanati ed incarico fino al termine delle attività didattiche dal
28.2.2006 dal 30.6.2006 presso l'Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” di Macerata;
- nell'a.s. 2006/2007, incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dal
9.9.2006 al 30.6.2007, per 18 ore settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “E. Medi” di Porto
Recanati ed ulteriore incarico presso il medesimo istituto per completamento l'orario di servizio con supplenze brevi e saltuarie, dal 3.10.2006 al 31.1.2007, dal 23.4.2007 al 30.6.2007 e dall'1.7.2007 al 16.7.2007;
- degli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009, incarichi annuali, dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per 36 ore settimanali, presso la Scuola secondaria di I grado “M.L. Patrizi” di Recanati;
- nell'a.s. 2009/2010, incarico annuale, dall'1.9.2009 al 31.8.2010, sempre per 36 ore settimanali di servizio presso l'Istituto Comprensivo “E. Medi” di Porto Recanati;
- nell'a.s. 2010/2011, incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dal
28.10.2010 al 30.6.2011, per 36 ore settimanali, presso il Circolo Didattico “Viale Cesare Battisti” di Recanati con proroga dall'1.7.2010 al 31.7.2010;
- nell'a.s. 2011/2012, incarichi per supplenze brevi e saltuarie per 36 ore settimanali di servizio, dal
16.9.2011 al 25.3.2012 presso l'Istituto Comprensivo “E. Medi” di Porto Recanati, dal 30.3.2012 al
18.6.2012, dal 19.6.2012 al 17.8.2012 e dal 18.8.2012 al 31.8.2012 presso l'Istituto Comprensivo
“Mons. Paoletti” di Pieve Torina;
- nell'a.s. 2012/2013, incarichi per supplenze brevi e saltuarie, nella dotazione organica provinciale della provincia di Macerata dall'1.9.2012 al 16.9.2012, presso l'Istituto Comprensivo “Vincenzo
Tortoreto” di San Ginesio per 12 ore settimanali, dal 17.9.2012 al 31.5.2013, dall'1.6.2013 al
30.6.2013 e dall'1.7.2013 al 31.8.2013; presso l'Istituto Comprensivo “Mons. Paoletti” di Pieve
Torina per 12 ore settimanali, dal 18.9.2012 al 16.10.2012, dal 17.10.2012 al 15.11.2012 e dal
16.11.2012 al 14.1.2013;
- nell'a.s. 2013/2014, incarichi per supplenze brevi e saltuarie e incarichi fino al termine delle attività didattiche, presso l'I.P.S.I.A. “Renzo Frau” di Sarnano, per 18 ore settimanali, dal 6.9.2013 al 24.3.2014 e dal 25.3.2014 al 30.6.2014 e dall'1.7.2014 al 31.8.2014; presso l'Istituto
2 Comprensivo “Mons. Paoletti” di Pieve Torina per altre 12 ore settimanali, dal 23.9.2013 al
24.3.2014 e dal 25.3.2014 al 30.6.2014 e per 6 ore settimanali di servizio dal 2.4.2014 al 30.4.2014, dall'1.5.2014 al 20.5.2014 e dal 21.5.2014 al 15.6.2014; presso l'Istituto Comprensivo “Ugo Betti” di Camerino, per 18 ore settimanali di servizio, dal 7.7.2014 al 23.7.2014 e dal 24.7.2014 al
6.8.2014;
- nell'a.s. 2014/2015, incarico fino al termine delle attività didattiche presso l'I.P.S.I.A. “Renzo
Frau” di Sarnano, per 36 ore settimanali, dal 4.9.2014 al 30.6.2015 con proroga dall'1.7.2015 al
31.8.2015;
- nell'a.s. 2015/2016, incarico fino al termine delle attività didattiche, per 30 ore settimanali, presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Filelfo” di Tolentino, dal 10.9.2015 al 30.6.2016, con proroga dall'1.7.2016 al 31.8.2016;
- nell'a.s. 2016/2017, incarico fino al termine delle attività, per 36 ore settimanali, presso l'Istituto
Comprensivo “Mons. Paoletti” di Pieve Torina, dal 13.9.2016 al 30.6.2017 con proroga dall'1.7.2017 al 31.8.2017.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dei servizi sopra indicati ai fini della relativa anzianità di servizio e quindi dell'equiparazione del trattamento economico spettante alla ricorrente a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato ed alla condanna del CP_1 convenuto al pagamento in favore della medesima delle corrispondenti differenze retributive, deve evidenziarsi che la clausola 4 dell'Accordo quadro cit. esclude in via generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, cosicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 . CP_6
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(Corte Giustizia 13.9.2007, causa C-307/05, , cit., punto 42). Persona_1
Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione
3 oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, oltre alla giurisprudenza ivi richiamata, principio sancito anche dalla nostra Corte di legittimità).
Non è pertanto sufficiente, ai fini della giustificazione di una diversità di condizioni di impiego, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, poiché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (ancora Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo alle dipendenze degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
Inoltre, l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, in quanto dette sentenze indicano il significato ed i limiti di applicazione delle predette norme, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le altre, Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Va quindi esclusa la conformità al diritto comunitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il Comparto Scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al “personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio, che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Il resistente, pur affermando l'esistenza di condizioni oggettive idonee a giustificare la CP_1 diversità di trattamento, ha però sottolineato circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già in passato ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento, nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato, che rilevano invece ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro e che non vanno confuse con le ragioni richiamate nella clausola 4, le quali attengono, diversamente, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione.
4 Quanto al contenuto della sentenza della Corte di Giustizia U. E. 20.9.2018, in C-466/17 (Motter), deve escludersene l'applicabilità alla presente fattispecie, in quanto il caso esaminato da detta Corte
è relativo a personale docente e comunque nulla modifica in relazione all'oggetto del presente giudizio.
La parificazione del personale assunto a tempo determinato a quello assunto a tempo indeterminato trova quindi titolo nella operatività del principio di non discriminazione, principio di recente ulteriormente ribadito dalla Corte di legittimità: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” (Cass. Sez. Lav. n. 31150 del
28.11.2019).
Deve rilevarsi, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, il fatto che, nel presente procedimento, la stessa sia stata riferita specificamente alle differenze retributive ed agli arretrati sulle retribuzioni spettanti a seguito dell'esatta ricostruzione della carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata, considerato il contenuto delle conclusioni rassegnate nel ricorso.
Ai sensi degli artt. 569, 570, 485 e 489 D. Lgs. n. 297/94, infatti, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio da attribuirsi ai lavoratori ATA assunti dopo un periodo di precariato, viene preso in considerazione soltanto il servizio effettivamente prestato, calcolato per intero solo per i primi tre anni e nella misura dei 2/3 per il restante periodo.
Considerato che la ricorrente ha svolto l'attività di assistente amministrativa nell'a.s. 1997/1998 e proseguito dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2016/2017 ed ha richiesto le differenze relative fino all'a.s.
2016/2017, e quindi ad un periodo in parte compreso nella disciplina antecedente l'entrata in vigore del CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011 ed in parte in quella successiva, il convenuto CP_1 deve pertanto essere condannato al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio della ricorrente e delle differenze retributive alla stessa spettanti derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio calcolata in relazione ai periodi di assunzione a tempo determinato, con i medesimi criteri applicati nei confronti del personale ATA assunto a tempo indeterminato, oltre interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
5 Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, va rammentato che l'anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di svariati diritti, tra cui quello all'inserimento nella corretta fascia stipendiale, configura un mero fatto giuridico, che non è soggetto a prescrizione, essendo soggette alla prescrizione soltanto le differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità, che, per il quinquennio antecedente la domanda amministrativa di ricostruzione della carriera, devono essere corrisposte in considerazione dell'anzianità riconoscibile.
Il termine prescrizionale è stato utilmente interrotto dalla ricorrente mediante la notifica a mezzo
PEC del ricorso introduttivo del presente procedimento ai convenuti in data 02.05.2024, come documentato in atti (All. A-4), dovendosi quindi tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, le differenze retributive vanno riconosciute alla ricorrente nella misura CP_1 determinata dai convenuti in € 2.178,03 come da conteggio prodotto dal resistente (doc. CP_1
11), importo calcolato fino al 03.05.2024, tenendosi conto della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5, c.c. a decorrere dal 03.05.2019, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare il resistente al pagamento di metà delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, metà liquidata come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensandosi tra le parti la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in persona del dott. Quirino Caturano quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 409/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla integrale ricostruzione della carriera, comprendendovi l'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato dalla medesima nell'a.s.
1997/1998 e a decorrere dall'a. s. 2005/2006, ed al pagamento in favore di quest'ultima delle differenze retributive spettanti a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni connesse all'anzianità di servizio maturata dalla medesima, in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati quale collaboratore scolastico in esecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, per tutti i periodi di lavoro prestati fino al 31.08.2011, data di cessazione dell'applicazione degli scatti di anzianità e di introduzione delle fasce di anzianità, ed in applicazione delle previsioni del CCNL per il personale del Comparto Scuola del 4.8.2011, per i periodi successivi, in relazione alla progressione giuridica ed economica legata all'anzianità di servizio;
6 2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle differenze retributive di cui sopra, entro il limite delle somme maturate entro il quinquennio precedente il 02.05.2024, somme determinate in complessivi € 2.178,03, calcolati fino al 03.05.2024, oltre agli importi eventualmente successivamente maturati fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00 CP_1 per compenso professionale, euro 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione.
Macerata, 10 luglio 2025
Il Giudice
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