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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 8675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8675 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 19235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 19235/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata Parte_1
in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. CHECCHI
DANIELE, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che in sede di accertamento tecnico preventivo – omologato con decreto in data 3.12.2024 - era stato riconosciuto il suo stato invalidante ex lege n. 222/84, art. 1 e che l' non aveva erogato la CP_1
relativa prestazione, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' medesimo per ottenerne la condanna alla corresponsione CP_2
dell'assegno di invalidità.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva e documentava che la prestazione era stata liquidata nelle more dell'udienza.
Alla odierna udienza il difensore della ricorrente confermava che l' aveva provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione CP_2
delle somme dovute e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle CP_2
spese di giudizio;
la difesa dell' insisteva per la compensazione. CP_1
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data coincidente con quella di notifica del ricorso, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Roma, 8 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 19235/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata Parte_1
in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. CHECCHI
DANIELE, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che in sede di accertamento tecnico preventivo – omologato con decreto in data 3.12.2024 - era stato riconosciuto il suo stato invalidante ex lege n. 222/84, art. 1 e che l' non aveva erogato la CP_1
relativa prestazione, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' medesimo per ottenerne la condanna alla corresponsione CP_2
dell'assegno di invalidità.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva e documentava che la prestazione era stata liquidata nelle more dell'udienza.
Alla odierna udienza il difensore della ricorrente confermava che l' aveva provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione CP_2
delle somme dovute e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla rifusione delle CP_2
spese di giudizio;
la difesa dell' insisteva per la compensazione. CP_1
La causa veniva quindi decisa come da sentenza della quale era data pubblica lettura.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, atteso che il provvedimento di liquidazione è stato emesso in data coincidente con quella di notifica del ricorso, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di giudizio.
Roma, 8 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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