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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1414/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5196/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018877621/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018877621/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210165902615000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220038197321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259018877621000, notificato in data 19.06.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per tassa automobilistica anni 2018 e 2019, per complessivi € 1.072,60, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito e la carenza di indicazioni in ordine all'autorità giudiziaria competente e ai termini di impugnazione.
L'intimazione risulta fondata sulle cartelle n. 29320210165902615000 (anno 2018) e n.
29320220038197321000 (anno 2019), notificate rispettivamente in data 04.12.2023 e 02.04.2024.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'inammissibilità delle doglianze afferenti il merito della pretesa in quanto relative a cartelle ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, producendo la documentazione attestante la regolarità delle notifiche. Il Dipartimento Finanze e Credito della Regione Siciliana, ente impositore, pur evocato in giudizio, non si costituiva. Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta emerge che le cartelle presupposte sono state notificate mediante procedura ex art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa;
in particolare, per la cartella n. 29320220038197321000 risulta spedita raccomandata informativa in data 21.03.2024, con perfezionamento per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione. Le cartelle devono pertanto ritenersi ritualmente notificate e, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive.
Ne consegue che le eventuali contestazioni relative alla debenza del tributo o a decadenze/prescrizioni maturate anteriormente alla notificazione delle cartelle non sono più scrutinabili in questa sede, potendo il sindacato del giudice estendersi esclusivamente ai vizi propri dell'intimazione o a fatti estintivi sopravvenuti.
L'intimazione n. 29320259018877621000 risulta notificata a mezzo raccomandata spedita il 09.06.2025 e restituita per compiuta giacenza;
ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982, la notifica si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. L'atto reca l'indicazione del responsabile del procedimento e contiene gli elementi essenziali richiesti dalla normativa vigente;
non risulta alcun concreto pregiudizio difensivo, avendo il ricorrente tempestivamente esercitato il diritto di difesa.
Quanto alla prescrizione, la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale;
tuttavia, le cartelle risultano notificate nel dicembre 2023 e nell'aprile 2024, mentre l'intimazione è intervenuta nel giugno 2025, in epoca anteriore al decorso del termine prescrizionale successivo alla notificazione delle cartelle. Non risulta pertanto maturata alcuna prescrizione successiva.
La tassa automobilistica costituisce tributo proprio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983 e dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana;
il contraddittorio risulta correttamente instaurato anche nei confronti dell'ente impositore, la cui mancata costituzione non incide sulla decisione.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. X, in composizione monocratica,
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 700,00 oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5196/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018877621/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018877621/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
proposto da
Ricorrente_1 telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210165902615000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220038197321000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320259018877621000, notificato in data 19.06.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per tassa automobilistica anni 2018 e 2019, per complessivi € 1.072,60, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle presupposte, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito e la carenza di indicazioni in ordine all'autorità giudiziaria competente e ai termini di impugnazione.
L'intimazione risulta fondata sulle cartelle n. 29320210165902615000 (anno 2018) e n.
29320220038197321000 (anno 2019), notificate rispettivamente in data 04.12.2023 e 02.04.2024.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'inammissibilità delle doglianze afferenti il merito della pretesa in quanto relative a cartelle ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, producendo la documentazione attestante la regolarità delle notifiche. Il Dipartimento Finanze e Credito della Regione Siciliana, ente impositore, pur evocato in giudizio, non si costituiva. Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta emerge che le cartelle presupposte sono state notificate mediante procedura ex art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa;
in particolare, per la cartella n. 29320220038197321000 risulta spedita raccomandata informativa in data 21.03.2024, con perfezionamento per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione. Le cartelle devono pertanto ritenersi ritualmente notificate e, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive.
Ne consegue che le eventuali contestazioni relative alla debenza del tributo o a decadenze/prescrizioni maturate anteriormente alla notificazione delle cartelle non sono più scrutinabili in questa sede, potendo il sindacato del giudice estendersi esclusivamente ai vizi propri dell'intimazione o a fatti estintivi sopravvenuti.
L'intimazione n. 29320259018877621000 risulta notificata a mezzo raccomandata spedita il 09.06.2025 e restituita per compiuta giacenza;
ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982, la notifica si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. L'atto reca l'indicazione del responsabile del procedimento e contiene gli elementi essenziali richiesti dalla normativa vigente;
non risulta alcun concreto pregiudizio difensivo, avendo il ricorrente tempestivamente esercitato il diritto di difesa.
Quanto alla prescrizione, la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale;
tuttavia, le cartelle risultano notificate nel dicembre 2023 e nell'aprile 2024, mentre l'intimazione è intervenuta nel giugno 2025, in epoca anteriore al decorso del termine prescrizionale successivo alla notificazione delle cartelle. Non risulta pertanto maturata alcuna prescrizione successiva.
La tassa automobilistica costituisce tributo proprio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/1982 conv. in L. 53/1983 e dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana;
il contraddittorio risulta correttamente instaurato anche nei confronti dell'ente impositore, la cui mancata costituzione non incide sulla decisione.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. X, in composizione monocratica,
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € 700,00 oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026