Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1763
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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In tema di insinuazione tardiva al passivo, la mancata costituzione nel termine di cinque giorni dalla udienza fissata dal giudice delegato - e non da quella di eventuale rinvio d'ufficio o di effettiva trattazione della causa - comporta la decadenza dell'istante dalla possibilità di riproporre la domanda, da ritenersi abbandonata. Nè può assumere efficacia sanante la costituzione in giudizio del curatore, la quale potrebbe ritenersi rilevante ai fini della sanatoria dell'inosservanza del termine stabilito per la notificazione - la cui finalità consiste nella instaurazione del contraddittorio tra le parti - in virtù del principio per cui nessuna nullità processuale può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ma non anche ai fini della sanatoria dell'inosservanza del diverso, ed autonomamente rilevante, termine imposto per la iscrizione a ruolo, il cui scopo non è identificabile con quello cui è preordinata la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1763
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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