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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.584/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/08/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 04/07/2023 n. Pt_1 Controparte_1
1219/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate, ex D.M. n°55/2014, in euro 2.906,00, oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti M.R. Ancona e Vincenzo Palumbo;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell' Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/08/2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 04/07/2023 n. Pt_1 Controparte_1
1219/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate, ex D.M. n°55/2014, in euro 2.906,00, oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti M.R. Ancona e Vincenzo Palumbo;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell' Parte_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 12/12/2025.
IL PRESIDENTE Dott. Caterina Mainolfi