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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4814/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4814/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Parte_2
RESISTENTI
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 13.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CRISTANI LAURA Parte_1
Per , nessuno è comparso CP_1 Controparte_1 Per , nessuno è comparso. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Cristani chiede che venga dichiarata la contumacia dei resistenti e conclude come in atti e precisa che ad oggi la morosità accumulata ammonta ad euro 6.600,00 di cui € 600,00 a titolo di oneri accessori forfetari.
Il Giudice dichiara la contumacia dei resistenti e dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente. Il verbale viene chiuso alle ore 14.00.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a[...]
IO RO n. 1, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Laura CodiceFiscale_1
Cristani del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] il [...], Parte_2
c.f. , già residente a[...]; resistente CodiceFiscale_2
nata a [...]à (Brasile) il 3.03.1991, Controparte_1
c.f. , già residente a[...]; resistente CodiceFiscale_3
iscritta al n. 4814/25 R.G.
pagina 2 di 5
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato ai resistenti a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità degli intimati predetti, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
25.08.2023, per grave inadempimento degli stessi, in quanto non avevano più corrisposto i canoni di locazione venuti a maturazione, da ottobre 2024 a giugno 2025 per un totale di € 4.950,00 di cui euro
450,00 per spese condominiali forfetarie, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che le parti resistenti dopo il mutamento del rito non si erano costituite e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma pagina 3 di 5 contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 25.08.2023, per grave inadempimento dei resistenti, per l'effetto, ordina agli stessi stessa il rilascio immediato dell'immobile sito ad OL condotto in locazione e li condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 6.000,00 per i canoni non corrisposti, fino a settembre 2025 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 25.08.2023 per grave inadempimento dei conduttori;
per l'effetto, ordina ai sigg.ri e di Parte_2 Controparte_1
rilasciare immediatamente l'immobile sito ad OL in via Nogarole n. 17/f;
condanna i predetti, in solido, al pagamento in favore del sig. della somma pari ad Parte_1
euro 6.600,00 per i canoni non corrisposti da ottobre 2024 a settembre 2025, e per le spese accessorie forfetarie oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 condanna i sigg.ri e al pagamento Parte_2 Controparte_1
dell'indennità di occupazione pari ad € 500,00 mensili, dall'ottobre 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna i resistenti, in solido, alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 2.985,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, l'8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4814/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Parte_2
RESISTENTI
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 13.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CRISTANI LAURA Parte_1
Per , nessuno è comparso CP_1 Controparte_1 Per , nessuno è comparso. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Cristani chiede che venga dichiarata la contumacia dei resistenti e conclude come in atti e precisa che ad oggi la morosità accumulata ammonta ad euro 6.600,00 di cui € 600,00 a titolo di oneri accessori forfetari.
Il Giudice dichiara la contumacia dei resistenti e dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente. Il verbale viene chiuso alle ore 14.00.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a[...]
IO RO n. 1, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Laura CodiceFiscale_1
Cristani del Foro di Verona;
ricorrente;
contro
:
nato a [...] il [...], Parte_2
c.f. , già residente a[...]; resistente CodiceFiscale_2
nata a [...]à (Brasile) il 3.03.1991, Controparte_1
c.f. , già residente a[...]; resistente CodiceFiscale_3
iscritta al n. 4814/25 R.G.
pagina 2 di 5
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato ai resistenti a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità degli intimati predetti, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
25.08.2023, per grave inadempimento degli stessi, in quanto non avevano più corrisposto i canoni di locazione venuti a maturazione, da ottobre 2024 a giugno 2025 per un totale di € 4.950,00 di cui euro
450,00 per spese condominiali forfetarie, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che le parti resistenti dopo il mutamento del rito non si erano costituite e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma pagina 3 di 5 contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 25.08.2023, per grave inadempimento dei resistenti, per l'effetto, ordina agli stessi stessa il rilascio immediato dell'immobile sito ad OL condotto in locazione e li condanna al pagamento, in favore del ricorrente della somma pari ad € 6.000,00 per i canoni non corrisposti, fino a settembre 2025 ed alla rifusione allo stesso delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 25.08.2023 per grave inadempimento dei conduttori;
per l'effetto, ordina ai sigg.ri e di Parte_2 Controparte_1
rilasciare immediatamente l'immobile sito ad OL in via Nogarole n. 17/f;
condanna i predetti, in solido, al pagamento in favore del sig. della somma pari ad Parte_1
euro 6.600,00 per i canoni non corrisposti da ottobre 2024 a settembre 2025, e per le spese accessorie forfetarie oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
pagina 4 di 5 condanna i sigg.ri e al pagamento Parte_2 Controparte_1
dell'indennità di occupazione pari ad € 500,00 mensili, dall'ottobre 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna i resistenti, in solido, alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 2.985,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, l'8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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