Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13078 del 2025, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato ET UR , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(MAECI) - Ambasciata d'Italia a New Delhi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi del 1/10/2025 di diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BE MA GI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame, è stato impugnato - previa tutela cautelare - il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi del 1/10/2025 di diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. I n esito al riesame disposto dal Collegio con Ordinanza cautelare n. 6545/2025, l’amministrazione convenuta ha rilasciato al lavoratore il visto precedentemente negato.
Considerato
-come - con il rilascio del visto – l’interessato abbia conseguito il bene della vita cui aspirava, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
-infine, di condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato dell’istante è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame - Cfr. Tar Lazio - Sez. V - Quater, n. 3945/2025 – e in esito al remand disposto ex art. 55 cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il MAECI al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.500 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
BE MA GI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MA GI | AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.