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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, G.O.P. dott.ssa Ivana Bonfiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 17 ottobre
2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini, promossa da
(C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
e nello studio dell'Avv. Grazia Gringeri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti. opponente contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Vincenzo
La Cava, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
Opposta
e
, c.f. in persona del suo amministratore p.t. Controparte_2 Parte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Di Re dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti.
Terzo chiamato avente ad oggetto: opposizione a precetto.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, lo ha proposto opposizione avvero l'atto Pt_1 di precetto notificato dall' in data 12.01.2017, all'opponente, nella qualità di CP_1 condomino moroso, con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €. 11.770,25, quale importo pro quota scaturente dal decreto ingiuntivo n. 713/11 dei 19.04.-
04.05.2011, reso esecutivo per mancata opposizione, con cui il “ 5 Controparte_2 Parte_4
è stato ingiunto al pagamento in favore dell' della somma di €. 47.140,25 oltre
[...] CP_1 interessi, nonché le spese della procedura liquidate in complessive €. 949,53.
Questi i motivi di opposizione:
1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ISTITUTO OPPONENTE.
2) ILLEGITTIMITA' E/O INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO.
GENERICITA' ED INDETERMINATEZZA DELLE SOMME PRECETTATE.
3) ILLEGITTIMITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO OPPOSTO PER
CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
Chiedeva, pertanto:
1.Preliminarmente, sospendere l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., sussistendone i gravi motivi. CP_
2. Autorizzare la chiamata in causa del 25 , in persona CP_2 Controparte_3 dell'amministratore pro-tempore, a manleva, per le ragioni di cui in narrativa.
3. Ritenere e dichiarare fondata la presente opposizione stante l'illegittimità e
l'inammissibilità della azione giuridica promossa dall' , per le causali di cui in CP_1 narrativa.
4. Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimo ed inefficace l'atto di precetto notificato in data 12.01.2017 e, conseguentemente, dichiararlo nullo o annullarlo, nonché dichiarare privi di effetto gli atti che, eventualmente, ne siano seguiti, per le causali di cui in narrativa.
5. Con riserva di articolare mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c.
6. Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 aprile 2017 si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione CP_1
“dell'esecuzione e dell'esecutività del titolo”, sempre in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità di tutte le questioni sollevate dalla controparte, concernenti il merito dell'opposizione al precetto de quo;
nel merito, che venga accertata e dichiarata la legittimità e ammissibilità del precetto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il 5 Controparte_2 Parte_3 il quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva conseguentemente l'estromissione; inoltre, che venga accertato e dichiarato che debitore principale delle somme è l' considerato che gli altri condomini proprietari sono stati già Pt_1 gravati e onerati delle spese delle singole procedure esecutive, definite con le transazioni, per l'effetto, chiedeva che l'eventuale escussione del Condominio a opera dell' potrà essere CP_1 solo successiva e sussidiaria a quella dell a norma dell'art. 63 Disp. Att. c.c., con la Pt_1 condanna dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina alle spese e compensi del presente procedimento.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto opposto, istruita la causa, con l'interrogatorio formale del COORDINATORE pro tempore dello e con la Pt_1 prova testimoniale, il procedimento subiva una serie di rinvii su richiesta di tutte le parti, per trattative di bonario componimento, indi, all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su richiesta dei procuratori delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, dopo il deposito di note conclusive, trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e dunque, va rigettata.
In via preliminare occorre precisare che non vi sono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, per come richiesto dall'opponente e dal terzo chiamato nelle note conclusive depositate in fase decisoria, tenuto conto che sul punto non vi è stata l'adesione dell'opposta, la quale, peraltro, contesta che l'opponente abbia corrisposto quanto intimato nell'atto di precetto e dunque, ribadisce l'esistenza del credito.
A questo riguardo si deve ritenere che l'opponente, rivestendo la qualità processuale e sostanziale di attore, non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione in favore dell' della somma di cui all'atto di precetto opposto pari ad CP_1
€. 11.780,60, di cui €. 11.402,67 per sorte capitale ed €. 377,93 per spese legali, giusta determina
n. 197 dell'11 luglio 2017 come da comunicazione trasmessa al legale dell ed allegata alle CP_1 note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 06.03.2025.
La comunicazione, nello specifico, così recita: l'importo ….verrà accreditato sul conto corrente….intestato all . CP_1
Nessun altro documento parte opponente produce per dimostrare di aver estinto il debito.
La comunicazione, pertanto, non costituisce da sola prova certa dell'avvenuto pagamento, considerato peraltro, la contestazione dell sul punto. CP_1
La comunicazione dell' , ribadita in sede di note conclusive, invece, ha valore di CP_1 ricognizione di debito. Pertanto, il motivo di cui al punto 2 va rigettato.
Parte opposta, inoltre, ha dimostrato in via documentale di aver notificato allo il decreto Pt_1 ingiuntivo che costituisce il titolo dell'intimata esecuzione, in data 8 aprile 2014.
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di cui ai punti 1 e 3 afferenti vizi riguardanti fatti antecedenti la formazione del titolo, che, dunque, avrebbero dovuto essere fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Va rigettata, da ultimo, la domanda di manleva nei confronti del , in primo luogo, per CP_2 le considerazioni sopra spiegate e inoltre, tenuto conto che il terzo chiamato ha dimostrato in via documentale di aver comunicato all'opposto la lista dei condomini morosi e di essersi attivato per riscuotere il debito dai suddetti e che l'unico debito residuato è quello in capo allo Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
824/2017 R.G. così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Condanna l'opponente alle spese processuali nei confronti dell'opposto e del terzo chiamato, liquidate in € 5.077,00 a titolo di compenso, per ciascuno, oltre spese generali e accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che hanno reso la dichiarazione.
Così deciso in Messina il 22 ottobre 2025.
La G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, G.O.P. dott.ssa Ivana Bonfiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 824/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 17 ottobre
2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, senza assegnazione di termini, promossa da
(C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
e nello studio dell'Avv. Grazia Gringeri che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti. opponente contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Vincenzo
La Cava, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
Opposta
e
, c.f. in persona del suo amministratore p.t. Controparte_2 Parte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Di Re dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti.
Terzo chiamato avente ad oggetto: opposizione a precetto.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, lo ha proposto opposizione avvero l'atto Pt_1 di precetto notificato dall' in data 12.01.2017, all'opponente, nella qualità di CP_1 condomino moroso, con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €. 11.770,25, quale importo pro quota scaturente dal decreto ingiuntivo n. 713/11 dei 19.04.-
04.05.2011, reso esecutivo per mancata opposizione, con cui il “ 5 Controparte_2 Parte_4
è stato ingiunto al pagamento in favore dell' della somma di €. 47.140,25 oltre
[...] CP_1 interessi, nonché le spese della procedura liquidate in complessive €. 949,53.
Questi i motivi di opposizione:
1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ISTITUTO OPPONENTE.
2) ILLEGITTIMITA' E/O INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO.
GENERICITA' ED INDETERMINATEZZA DELLE SOMME PRECETTATE.
3) ILLEGITTIMITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI PRECETTO OPPOSTO PER
CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
Chiedeva, pertanto:
1.Preliminarmente, sospendere l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., sussistendone i gravi motivi. CP_
2. Autorizzare la chiamata in causa del 25 , in persona CP_2 Controparte_3 dell'amministratore pro-tempore, a manleva, per le ragioni di cui in narrativa.
3. Ritenere e dichiarare fondata la presente opposizione stante l'illegittimità e
l'inammissibilità della azione giuridica promossa dall' , per le causali di cui in CP_1 narrativa.
4. Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimo ed inefficace l'atto di precetto notificato in data 12.01.2017 e, conseguentemente, dichiararlo nullo o annullarlo, nonché dichiarare privi di effetto gli atti che, eventualmente, ne siano seguiti, per le causali di cui in narrativa.
5. Con riserva di articolare mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c.
6. Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 aprile 2017 si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione CP_1
“dell'esecuzione e dell'esecutività del titolo”, sempre in via preliminare, l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità di tutte le questioni sollevate dalla controparte, concernenti il merito dell'opposizione al precetto de quo;
nel merito, che venga accertata e dichiarata la legittimità e ammissibilità del precetto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il 5 Controparte_2 Parte_3 il quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva conseguentemente l'estromissione; inoltre, che venga accertato e dichiarato che debitore principale delle somme è l' considerato che gli altri condomini proprietari sono stati già Pt_1 gravati e onerati delle spese delle singole procedure esecutive, definite con le transazioni, per l'effetto, chiedeva che l'eventuale escussione del Condominio a opera dell' potrà essere CP_1 solo successiva e sussidiaria a quella dell a norma dell'art. 63 Disp. Att. c.c., con la Pt_1 condanna dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina alle spese e compensi del presente procedimento.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto opposto, istruita la causa, con l'interrogatorio formale del COORDINATORE pro tempore dello e con la Pt_1 prova testimoniale, il procedimento subiva una serie di rinvii su richiesta di tutte le parti, per trattative di bonario componimento, indi, all'udienza del 7 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su richiesta dei procuratori delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, dopo il deposito di note conclusive, trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e dunque, va rigettata.
In via preliminare occorre precisare che non vi sono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, per come richiesto dall'opponente e dal terzo chiamato nelle note conclusive depositate in fase decisoria, tenuto conto che sul punto non vi è stata l'adesione dell'opposta, la quale, peraltro, contesta che l'opponente abbia corrisposto quanto intimato nell'atto di precetto e dunque, ribadisce l'esistenza del credito.
A questo riguardo si deve ritenere che l'opponente, rivestendo la qualità processuale e sostanziale di attore, non ha assolto al proprio onere probatorio di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione in favore dell' della somma di cui all'atto di precetto opposto pari ad CP_1
€. 11.780,60, di cui €. 11.402,67 per sorte capitale ed €. 377,93 per spese legali, giusta determina
n. 197 dell'11 luglio 2017 come da comunicazione trasmessa al legale dell ed allegata alle CP_1 note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 06.03.2025.
La comunicazione, nello specifico, così recita: l'importo ….verrà accreditato sul conto corrente….intestato all . CP_1
Nessun altro documento parte opponente produce per dimostrare di aver estinto il debito.
La comunicazione, pertanto, non costituisce da sola prova certa dell'avvenuto pagamento, considerato peraltro, la contestazione dell sul punto. CP_1
La comunicazione dell' , ribadita in sede di note conclusive, invece, ha valore di CP_1 ricognizione di debito. Pertanto, il motivo di cui al punto 2 va rigettato.
Parte opposta, inoltre, ha dimostrato in via documentale di aver notificato allo il decreto Pt_1 ingiuntivo che costituisce il titolo dell'intimata esecuzione, in data 8 aprile 2014.
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di cui ai punti 1 e 3 afferenti vizi riguardanti fatti antecedenti la formazione del titolo, che, dunque, avrebbero dovuto essere fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Va rigettata, da ultimo, la domanda di manleva nei confronti del , in primo luogo, per CP_2 le considerazioni sopra spiegate e inoltre, tenuto conto che il terzo chiamato ha dimostrato in via documentale di aver comunicato all'opposto la lista dei condomini morosi e di essersi attivato per riscuotere il debito dai suddetti e che l'unico debito residuato è quello in capo allo Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
824/2017 R.G. così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Condanna l'opponente alle spese processuali nei confronti dell'opposto e del terzo chiamato, liquidate in € 5.077,00 a titolo di compenso, per ciascuno, oltre spese generali e accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che hanno reso la dichiarazione.
Così deciso in Messina il 22 ottobre 2025.
La G.O.P.
Dott.ssa Ivana Bonfiglio