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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 150/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Manuela Mencattini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Manuela Mencattini;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 20/01/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ai genitori che Per_1 Per_2 assumeranno concordemente le principali decisioni relative all'educazione, salute ed istruzione dei bambini. La casa familiare sita in Via della Repubblica n. 158, Rosignano Marittimo (Li) censita al catasto Fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al foglio 76, particella 731, subalterno 612, graffata alla particella 1238, subalterno 603, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 987,72, rimarrà assegnata al IG. e in Parte_1 essa continueranno a risiedere i figli minori insieme con il padre. Riguardo alla loro gestione si da' atto che entrambi i genitori lavorano su turni e sono abituati a gestire autonomamente i bambini. Per questo si propone il seguente calendario che prevede la permanenza paritaria dei figli con entrambi i ricorrenti. In particolare dal lunedi al mercoledì i bambini staranno con la mamma;
dal giovedì al sabato staranno con il padre;
la domenica verrà trascorsa alternativamente una settimana con la mamma ed una settimana con il padre. Inoltre i bambini trascorreranno sette giorni durante le feste natalizie con il padre e sette con la madre. Il padre poi trascorrerà con i figli quindici giorni di vacanza durante le ferie estive, anche non consecutivi, giorni che i genitori individueranno di comune accordo. Allo stesso modo i bambini trascorreranno uguali periodi di ferie con la madre. Il giorno di Natale, Pasqua e compleanno ad anni alterni, un anno con la madre e un anno con il padre. Vista la tenera età dei figli, l'introduzione di questa nuova gestione avverrà gradualmente e nel rispetto delle esigenze dei minori;
entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati e a collaborare nell'accudimento dei bambini.
2) Il mantenimento ordinario dei figli, visti i tempi paritetici di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, avverrà in forma diretta per cui nessun contributo economico viene previsto a favore dell'uno o dell'altro genitore.
3) Con riferimento alle spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio Sanitario Nazionale), scolastiche come ad esempio e non esaustivamente, l'iscrizione e/o tasse scolastiche, libri, corredo scolastico di inizio anno, gite programmate dalla scuola, eventuali ripetizioni, corsi di specializzazione, e quelle sportive, relative ad entrambi i figli, opportunamente documentate, e concordate se necessario, e per la individuazione delle quali le parti fanno riferimento alle linee guida elaborate dal CNF, si stabilisce che esse saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
4) Gli assegni unici saranno percepiti al 50% tra i due genitori.
5) Con riferimento alla casa familiare sita, come detto, in Via della Repubblica n. 158, Rosignano Marittimo (Li) i ricorrenti, nel quadro delle condizioni complessive dei loro rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione consensuale della presente crisi familiare, stabiliscono quanto segue: la IG.ra si CP_1 impegna irrevocabilmente a cedere al IG. che si impegna Parte_1 irrevocabilmente ad accettare, la propria quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Via della Repubblica n. 158, Rosignano Marittimo (Li) censito al catasto Fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al foglio 76, particella 731, subalterno 612, graffata alla particella 1238, subalterno 603, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 987,72, comprese la corrispondente quota indivisa e indivisibile sulle parti comuni del fabbricato, annessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive qualora esistenti e comunque tutto ciò che al bene stesso è rilevante e attinente alla quota di proprietà acquistata con rogito Notaio Dott. in data Persona_3
25/10/2022, repertorio n. 146.012, registrato a Livorno il 31/10/2022 al numero 10363. Il passaggio di proprietà, che non comporterà la corresponsione di alcuna somma di denaro, dovrà essere effettuato entro tre mesi dal provvedimento del Tribunale di Livorno che definirà la presente procedura. Le spese notarili relative al rogito saranno a carico delle parti in ugual misura. A far data dal suddetto passaggio di proprietà, il IG. si Parte_1 impegna tramite accollo interno a pagare per intero le rate di mutuo residue. La IG.ra dichiara di non aver niente da pretendere a titolo restitutorio per le somme versate sino ad oggi a titolo di mutuo per l'acquisto della casa e pertanto le stesse non saranno ripetibili.
6) La IG.ra ercherà una nuova abitazione per sé e per i bambini e rilascerà la casa familiare entro il termine del 31/01/2025. A partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e fino alla data del 31/01/2025 i genitori applicheranno il regime di frequentazione con i bambini di cui al punto n. 1 alternandosi nella abitazione familiare di Via della Repubblica. Ovvero la IG.ra starà nella abitazione CP_1 familiare con i bambini dal lunedì al mercoledì; il IG. dal giovedì Parte_1 al sabato;
la domenica alternate.
7) L'auto Citroen C4 targata ER210GT rimarrà di esclusiva proprietà del IG. in quanto a lui esclusivamente intestata. Parte_1
8) Con riguardo al conto corrente cointestato presso Banca Monte dei Paschi di Siena le parti dichiarano di averlo già chiuso e diviso i risparmi e di non aver nulla da pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
9) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco nulla osta per il rilascio dei passaporti dei minori.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 150/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Manuela Mencattini;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Manuela Mencattini;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 20/01/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.04.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.04.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse dei minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento dei figli. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nel modo che segue:
1) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ai genitori che Per_1 Per_2 assumeranno concordemente le principali decisioni relative all'educazione, salute ed istruzione dei bambini. La casa familiare sita in Via della Repubblica n. 158, Rosignano Marittimo (Li) censita al catasto Fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al foglio 76, particella 731, subalterno 612, graffata alla particella 1238, subalterno 603, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 987,72, rimarrà assegnata al IG. e in Parte_1 essa continueranno a risiedere i figli minori insieme con il padre. Riguardo alla loro gestione si da' atto che entrambi i genitori lavorano su turni e sono abituati a gestire autonomamente i bambini. Per questo si propone il seguente calendario che prevede la permanenza paritaria dei figli con entrambi i ricorrenti. In particolare dal lunedi al mercoledì i bambini staranno con la mamma;
dal giovedì al sabato staranno con il padre;
la domenica verrà trascorsa alternativamente una settimana con la mamma ed una settimana con il padre. Inoltre i bambini trascorreranno sette giorni durante le feste natalizie con il padre e sette con la madre. Il padre poi trascorrerà con i figli quindici giorni di vacanza durante le ferie estive, anche non consecutivi, giorni che i genitori individueranno di comune accordo. Allo stesso modo i bambini trascorreranno uguali periodi di ferie con la madre. Il giorno di Natale, Pasqua e compleanno ad anni alterni, un anno con la madre e un anno con il padre. Vista la tenera età dei figli, l'introduzione di questa nuova gestione avverrà gradualmente e nel rispetto delle esigenze dei minori;
entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati e a collaborare nell'accudimento dei bambini.
2) Il mantenimento ordinario dei figli, visti i tempi paritetici di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, avverrà in forma diretta per cui nessun contributo economico viene previsto a favore dell'uno o dell'altro genitore.
3) Con riferimento alle spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio Sanitario Nazionale), scolastiche come ad esempio e non esaustivamente, l'iscrizione e/o tasse scolastiche, libri, corredo scolastico di inizio anno, gite programmate dalla scuola, eventuali ripetizioni, corsi di specializzazione, e quelle sportive, relative ad entrambi i figli, opportunamente documentate, e concordate se necessario, e per la individuazione delle quali le parti fanno riferimento alle linee guida elaborate dal CNF, si stabilisce che esse saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
4) Gli assegni unici saranno percepiti al 50% tra i due genitori.
5) Con riferimento alla casa familiare sita, come detto, in Via della Repubblica n. 158, Rosignano Marittimo (Li) i ricorrenti, nel quadro delle condizioni complessive dei loro rapporti patrimoniali, quale elemento funzionale ed essenziale ai fini della risoluzione consensuale della presente crisi familiare, stabiliscono quanto segue: la IG.ra si CP_1 impegna irrevocabilmente a cedere al IG. che si impegna Parte_1 irrevocabilmente ad accettare, la propria quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Via della Repubblica n. 158, Rosignano Marittimo (Li) censito al catasto Fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al foglio 76, particella 731, subalterno 612, graffata alla particella 1238, subalterno 603, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 987,72, comprese la corrispondente quota indivisa e indivisibile sulle parti comuni del fabbricato, annessi, accessioni, pertinenze, parti condominiali, servitù attive e passive qualora esistenti e comunque tutto ciò che al bene stesso è rilevante e attinente alla quota di proprietà acquistata con rogito Notaio Dott. in data Persona_3
25/10/2022, repertorio n. 146.012, registrato a Livorno il 31/10/2022 al numero 10363. Il passaggio di proprietà, che non comporterà la corresponsione di alcuna somma di denaro, dovrà essere effettuato entro tre mesi dal provvedimento del Tribunale di Livorno che definirà la presente procedura. Le spese notarili relative al rogito saranno a carico delle parti in ugual misura. A far data dal suddetto passaggio di proprietà, il IG. si Parte_1 impegna tramite accollo interno a pagare per intero le rate di mutuo residue. La IG.ra dichiara di non aver niente da pretendere a titolo restitutorio per le somme versate sino ad oggi a titolo di mutuo per l'acquisto della casa e pertanto le stesse non saranno ripetibili.
6) La IG.ra ercherà una nuova abitazione per sé e per i bambini e rilascerà la casa familiare entro il termine del 31/01/2025. A partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e fino alla data del 31/01/2025 i genitori applicheranno il regime di frequentazione con i bambini di cui al punto n. 1 alternandosi nella abitazione familiare di Via della Repubblica. Ovvero la IG.ra starà nella abitazione CP_1 familiare con i bambini dal lunedì al mercoledì; il IG. dal giovedì Parte_1 al sabato;
la domenica alternate.
7) L'auto Citroen C4 targata ER210GT rimarrà di esclusiva proprietà del IG. in quanto a lui esclusivamente intestata. Parte_1
8) Con riguardo al conto corrente cointestato presso Banca Monte dei Paschi di Siena le parti dichiarano di averlo già chiuso e diviso i risparmi e di non aver nulla da pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
9) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco nulla osta per il rilascio dei passaporti dei minori.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 10.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai