Art. 6.
Le commissioni esaminatrici da nominarsi, per ogni concorso, con decreto del Presidente della Corte, sono cosi' composte:
a) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera direttiva, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui due primi referendari o referendari della Corte dei conti, un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione ed un docente universitario di materia oggetto di prova di esame.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti;
b) ((per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali e' valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti))
c) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera esecutiva, da un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui tre impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docente della materia oggetto della prova pratica od un esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sara' svolta la prova stessa.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale;
d) per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria, da cinque impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti, dei quali uno, con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione, con funzioni di presidente, e gli altri quattro, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale.
La commissione stessa sara' integrata, per gli esami di idoneita' tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.
Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato di carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione, e costituito da due impiegati di carriera direttiva e da un segretario scelto tra gli impiegati di carriera direttiva o di concetto.
Gli impiegati nominati presidenti, membri e segretari dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.
Le commissioni esaminatrici da nominarsi, per ogni concorso, con decreto del Presidente della Corte, sono cosi' composte:
a) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera direttiva, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente e da altri quattro membri, di cui due primi referendari o referendari della Corte dei conti, un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione ed un docente universitario di materia oggetto di prova di esame.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti;
b) ((per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera di concetto, da un consigliere o da un vice procuratore generale della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui un primo referendario o referendario della Corte dei conti, due impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado docente di uno degli insegnamenti per i quali e' valida la classe di abilitazione concernente discipline e tecniche commerciali ed aziendali.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti))
c) per i concorsi di ammissione e di passaggio alla carriera esecutiva, da un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da altri quattro membri, di cui tre impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione ed un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria di secondo grado docente della materia oggetto della prova pratica od un esperto nell'uso dei mezzi meccanici ed elettronici sui quali sara' svolta la prova stessa.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale;
d) per i concorsi di ammissione alla carriera ausiliaria, da cinque impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti, dei quali uno, con qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto di segreteria o direttore capo aggiunto di revisione, con funzioni di presidente, e gli altri quattro, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica non inferiore a segretario principale o revisore principale.
La commissione stessa sara' integrata, per gli esami di idoneita' tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.
Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce, per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato di carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o direttore di revisione, e costituito da due impiegati di carriera direttiva e da un segretario scelto tra gli impiegati di carriera direttiva o di concetto.
Gli impiegati nominati presidenti, membri e segretari dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.