Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6363/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Miceli , dall'avv. Fabio Ganci , dall'avv. Nicola Zampieri e dall'avv.
Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente del di e dal Dott. ssa CP_3 CP_2
Elisa Cesaro, dipendente dello stesso , domiciliati presso l' CP_1 Controparte_4
, Via Coazze n. 18;
[...]
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/07/2024 la sig.ra ha esposto di Parte_1 aver lavorato, nell'a.s. 2019/2020 e in parte del 2020/2021, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per 1
174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del
CCNL del 15.03.2001.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando la sussistenza del diritto per la docente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
1. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il conteggio Controparte_1
contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 576,18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
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2. Le spese di lite
In merito alle spese di lite, occorre dare atto che parte ricorrente ha proposto due distinti ricorsi contro il a distanza di soli cinque giorni, entrambi Controparte_1
assegnati allo scrivente magistrato.
Il primo ricorso, iscritto il 12.7.2024 al n. 6229/2024 RGL, avente ad oggetto la domanda di assegnazione della carta del docente per gli aa.ss. dal 2021/2022 al
2023/2024 è stato definito con sentenza in data 2.4.2025.
Il secondo ricorso, oggetto della presente causa, è stato iscritto il 17.7.2024 al n.
6363/2024 RGL e ha ad oggetto il pagamento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Solo con la presente decisione è stato possibile rilevare la duplicazione dei ricorsi, rispetto a crediti tutti già maturati al momento dell'iscrizione del ricorso più risalente.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, le spese di lite vengono compensate nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1 c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue, e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), e ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie, come sottoposto alle parti all'udienza di discussione, la domanda oggetto del presente procedimento avrebbe potuto formare oggetto di quello precedente e già definito (RGL n. 6229/2024) e ciò ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo (ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL
[...]
15.3.2001 la somma lorda di € 576,18 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3 2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 09/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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