Art. 298.
(Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro).
Il decreto di sequestro, a cura dell'intendente di finanza, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato, se possibile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene sequestrato.
Se il decreto ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci d'ipoteca, esso e' inoltre trascritto, a cura dell'intendente di finanza, presso l'ufficio delle ipoteche. La trascrizione non e' soggetta a tassa o ad altra spesa.
Le stesse formalita' si osservano nel caso di annullamento o revoca del sequestro.
(Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro).
Il decreto di sequestro, a cura dell'intendente di finanza, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e notificato, se possibile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene sequestrato.
Se il decreto ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci d'ipoteca, esso e' inoltre trascritto, a cura dell'intendente di finanza, presso l'ufficio delle ipoteche. La trascrizione non e' soggetta a tassa o ad altra spesa.
Le stesse formalita' si osservano nel caso di annullamento o revoca del sequestro.