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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 4177/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 24/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. N. 4177/2024 posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'avv. Cristina Schimperna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 (sede presso l'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle CP_1 liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, ha chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto a percepire il trattamento di famiglia (cd. assegno familiare di vedovanza) ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L. 153/88, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.02.2024, e di condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere titolare di pensione cat. SO n. sede 330000 certificato n. 10575133 dal 7.04.2023;
- di aver chiesto con domanda del 27.02.2024 l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, ricorrendone tutti i requisiti;
- di essere nel possesso dei requisiti reddituali previsti dalla norma, come da allegato modello 730;
- di avere l'età di 75 anni e di essere affetta da infermità tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, come attestato da certificato medica del dott.
Persona_1
- che tuttavia la Commissione Medico Legale ometteva di CP_1 convocarla a visita e di effettuare i prescritti accertamenti sanitari, essendo altresì decorsi 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di vedovanza, trovandosi nel possesso tutti i requisititi soggettivi, sanitari e reddituali previsti dalla normativa, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi emolumenti.
L' si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha in particolare dedotto l'insussistenza del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro.
Espletata la CTU medica, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 24/9/2025 mediante il deposito e lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente
, già titolare di pensione ai superstiti n. SO cert. n. Parte_1
10575133, a percepire l'assegno di vedovanza richiesto all' CP_1 con domanda del 27/2/2024, con condanna dell al CP_1 pagamento dei relativi ratei.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di avere l'età di 75 anni e di trovarsi nel possesso dei requisiti soggettivi, sanitari e reddituali previsti dalla normativa vigente, ovvero di essere vedova del coniuge sig. e titolare della relativa CP_2 pensione di riversibilità cat. SO n. 10575133. Ha inoltre allegato di trovarsi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro a causa delle patologie da cui è affetta, come accertato dal certificato del medico di base del dott. Per_1 allegato in atti, e di avere un reddito inferiore ad euro
[...]
27.899,67, come da 730 allegato in atti.
Ha dunque dedotto di avere diritto all'erogazione della prestazione richiesta e che l ha omesso di sottoporla a visita CP_1 medico legale presso la Commissione medica di competenza, pur essendo decorsi i nove mesi dalla presentazione della domanda.
L' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, deducendo in CP_1 particolare la carenza del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro rispetto alle patologie da cui è affetta la ricorrente.
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
La normativa di riferimento per la fattispecie in oggetto è dettata dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito con modificazioni nella L. n. 153 del 1988, che ha istituito gli assegni per il nucleo familiare, i quali, ai sensi del primo comma, sostituiscono ogni trattamento di famiglia previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente, ricorrendo le condizioni previste dal predetto articolo.
Gli assegni per il nucleo familiare sono prestazioni economiche erogate dall a sostegno delle famiglie dei lavoratori CP_1 dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone ed il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Nel dettaglio, i requisiti che il coniuge superstite deve possedere per aver diritto all'assegno di vedovanza sono: essere vedovo, o vedova, di un dipendente pubblico o del settore privato;
essere titolare di pensione di reversibilità; essere riconosciuto inabile a proficuo lavoro (con invalidità al 100%); in alternativa, deve essere titolare di assegno di accompagnamento (per il quale è comunque richiesta l'invalidità al 100%), o aver richiesto uno specifico certificato al proprio medico (SS5) che attesta l'inabilità al lavoro.
Quanto al requisito della “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”, da declinarsi, alla luce della riformulazione di cui all'art. 8 della L. n. 222 del 1984, come
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che possa assumere alcuna rilevanza la verifica, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, del possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. civ. 10953/2016; Cass. civ. n. 8678/2018).
Inoltre, l'art. 19 del DPR 797/55 prevede che: “Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art.3 (corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli) sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9)”.
E' stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio il CTU nominato per l'accertamento del predetto requisito sanitario, all'esito delle indagini peritali condotto, ha accertato che “1) L'Assicurata è stata riscontrata affetta da: “artrosi Parte_1 generalizzata, alluce valgo bilaterale, discopatia lombosacrale a impegno radicolare L4-L5 ed L5-S1 a destra ad attuale moderato impegno funzionale, stenosi della carotide bilaterale, ipotiroidismo da tiroidite cronica autoimmune in trattamento sostitutivo, esiti di pregressa frattura del collo dell'omero destro (2016) trattata con immobilizzazione gessata ad attuale lieve impegno funzionale;
donna di 76 anni in buone condizioni generali”.
2) A causa delle infermità riscontrate, l'Attrice NON si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua.
3) Pertanto, non sussistono i requisiti sanitari per ottenere la prestazione indicata in ricorso”.
Deve osservarsi che il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Alla luce delle risultanze della CTU medico legale, che ha escluso la sussistenza dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere l'attività lavorativa in capo a parte ricorrente, la domanda proposta dalla ricorrente deve ritenersi carente del presupposto relativo al requisito sanitario previsto dalla normativa sopra richiamata al fine del riconoscimento della prestazione richiesta.
Il ricorso pertanto è infondato e non può trovare accoglimento, pe le motivazioni sopra indicate.
Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza CP_1
e la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
4177/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Persona_2 oltre accessori.
Frosinone, 25/09/2025 Il Giudice Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 24/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. N. 4177/2024 posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'avv. Cristina Schimperna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4 (sede presso l'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle CP_1 liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, ha chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto a percepire il trattamento di famiglia (cd. assegno familiare di vedovanza) ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L. 153/88, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.02.2024, e di condannare l' al CP_1 pagamento dei relativi ratei, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere titolare di pensione cat. SO n. sede 330000 certificato n. 10575133 dal 7.04.2023;
- di aver chiesto con domanda del 27.02.2024 l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, ricorrendone tutti i requisiti;
- di essere nel possesso dei requisiti reddituali previsti dalla norma, come da allegato modello 730;
- di avere l'età di 75 anni e di essere affetta da infermità tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, come attestato da certificato medica del dott.
Persona_1
- che tuttavia la Commissione Medico Legale ometteva di CP_1 convocarla a visita e di effettuare i prescritti accertamenti sanitari, essendo altresì decorsi 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di vedovanza, trovandosi nel possesso tutti i requisititi soggettivi, sanitari e reddituali previsti dalla normativa, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi emolumenti.
L' si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha in particolare dedotto l'insussistenza del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro.
Espletata la CTU medica, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 24/9/2025 mediante il deposito e lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente
, già titolare di pensione ai superstiti n. SO cert. n. Parte_1
10575133, a percepire l'assegno di vedovanza richiesto all' CP_1 con domanda del 27/2/2024, con condanna dell al CP_1 pagamento dei relativi ratei.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto di avere l'età di 75 anni e di trovarsi nel possesso dei requisiti soggettivi, sanitari e reddituali previsti dalla normativa vigente, ovvero di essere vedova del coniuge sig. e titolare della relativa CP_2 pensione di riversibilità cat. SO n. 10575133. Ha inoltre allegato di trovarsi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro a causa delle patologie da cui è affetta, come accertato dal certificato del medico di base del dott. Per_1 allegato in atti, e di avere un reddito inferiore ad euro
[...]
27.899,67, come da 730 allegato in atti.
Ha dunque dedotto di avere diritto all'erogazione della prestazione richiesta e che l ha omesso di sottoporla a visita CP_1 medico legale presso la Commissione medica di competenza, pur essendo decorsi i nove mesi dalla presentazione della domanda.
L' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, deducendo in CP_1 particolare la carenza del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro rispetto alle patologie da cui è affetta la ricorrente.
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
La normativa di riferimento per la fattispecie in oggetto è dettata dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito con modificazioni nella L. n. 153 del 1988, che ha istituito gli assegni per il nucleo familiare, i quali, ai sensi del primo comma, sostituiscono ogni trattamento di famiglia previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente, ricorrendo le condizioni previste dal predetto articolo.
Gli assegni per il nucleo familiare sono prestazioni economiche erogate dall a sostegno delle famiglie dei lavoratori CP_1 dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone ed il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. Nel dettaglio, i requisiti che il coniuge superstite deve possedere per aver diritto all'assegno di vedovanza sono: essere vedovo, o vedova, di un dipendente pubblico o del settore privato;
essere titolare di pensione di reversibilità; essere riconosciuto inabile a proficuo lavoro (con invalidità al 100%); in alternativa, deve essere titolare di assegno di accompagnamento (per il quale è comunque richiesta l'invalidità al 100%), o aver richiesto uno specifico certificato al proprio medico (SS5) che attesta l'inabilità al lavoro.
Quanto al requisito della “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”, da declinarsi, alla luce della riformulazione di cui all'art. 8 della L. n. 222 del 1984, come
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che possa assumere alcuna rilevanza la verifica, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, del possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. civ. 10953/2016; Cass. civ. n. 8678/2018).
Inoltre, l'art. 19 del DPR 797/55 prevede che: “Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art.3 (corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli) sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9)”.
E' stata quindi disposta una CTU medico legale sulla persona della ricorrente.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio il CTU nominato per l'accertamento del predetto requisito sanitario, all'esito delle indagini peritali condotto, ha accertato che “1) L'Assicurata è stata riscontrata affetta da: “artrosi Parte_1 generalizzata, alluce valgo bilaterale, discopatia lombosacrale a impegno radicolare L4-L5 ed L5-S1 a destra ad attuale moderato impegno funzionale, stenosi della carotide bilaterale, ipotiroidismo da tiroidite cronica autoimmune in trattamento sostitutivo, esiti di pregressa frattura del collo dell'omero destro (2016) trattata con immobilizzazione gessata ad attuale lieve impegno funzionale;
donna di 76 anni in buone condizioni generali”.
2) A causa delle infermità riscontrate, l'Attrice NON si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua.
3) Pertanto, non sussistono i requisiti sanitari per ottenere la prestazione indicata in ricorso”.
Deve osservarsi che il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Alla luce delle risultanze della CTU medico legale, che ha escluso la sussistenza dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere l'attività lavorativa in capo a parte ricorrente, la domanda proposta dalla ricorrente deve ritenersi carente del presupposto relativo al requisito sanitario previsto dalla normativa sopra richiamata al fine del riconoscimento della prestazione richiesta.
Il ricorso pertanto è infondato e non può trovare accoglimento, pe le motivazioni sopra indicate.
Le spese di lite, stante i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili e le spese di CTU sono poste a carico dell' , e liquidate tenendo in considerazione la completezza CP_1
e la complessità dell'accertamento peritale e il disposto supplemento di CTU.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
4177/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Respinge il ricorso;
b) Nulla sulle spese di lite;
c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Persona_2 oltre accessori.
Frosinone, 25/09/2025 Il Giudice Rossella Giusi Pastore