Art. 8.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, sempreche' detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:
a) finanziamento di esportazioni italiane o di attivita' a queste collegate;
b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;
c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, sempreche' detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:
a) finanziamento di esportazioni italiane o di attivita' a queste collegate;
b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;
c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.