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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2058/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2058/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO Parte_1 C.F._1 SOFIA e dell'avv. DESIDERIO ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARTELLACCI DANIELE APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 495/23 il Tribunale di Bologna condannava a Parte_1
pagare a euro 3.017,00 a titolo di risarcimento ex art. 1590 cc Controparte_1
dei danni presenti nell'immobile a lei locato al momento del rilascio;
condannava la a rifondere le spese di lite liquidate in euro 6.000,00. Pt_1
pagina 1 di 3 Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo che, in parziale Pt_1
riforma della decisione, le spese di lite venissero compensate in tutto o in parte, e che le spese dell'ATP fossero in ogni caso post a carico della locatrice.
La si costituiva eccependo la tardività dell'appello e in ogni caso la CP_1
sua infondatezza.
La causa veniva decisa in esito all'udienza del 28.3.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)L'appello è inammissibile poiché tardivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata notificata il 7.4.2023.
Il ricorso in appello è stato depositato il 27.12.2023 e dunque ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 cpc.
L'appellante ha affermato di avere ritenuto applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 cpc con decorrenza dalla ordinanza del 25.5.2023 di correzione di errore materiale della sentenza, con la quale il Tribunale – che in motivazione aveva scritto <Spese CTU, liquidate come in atti, a definitivo carico di
[...]
ha disposto l'inserimento di tale statuizione nel dispositivo. Parte_1
Orbene, l'art. 288 u.c. cpc prevede che <Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione>>.
Nel caso di specie, l'appello per la parte che non riguarda le spese di CTU, avrebbe dovuto senz'altro essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza.
Ma l'impugnazione è tardiva anche nella parte relativa alle spese di CTU. Infatti, la S.C. insegna che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione,
pagina 2 di 3 interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. 8863/18, 19959/23).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la semplice omissione, nel dispositivo, della statuizione relativa alle spese di CTU contenuta invece nella motivazione contestuale della sentenza pronunciata ex art. 429 c1 prima parte cpc, sia stato errore inidoneo ad ingenerare qualsiasi dubbio sulla decisione, talché il termine per impugnare è rimasto quello originario.
3)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 495/23 del Tribunale di Bologna.
Condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Bologna, 28.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2058/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO Parte_1 C.F._1 SOFIA e dell'avv. DESIDERIO ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARTELLACCI DANIELE APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 495/23 il Tribunale di Bologna condannava a Parte_1
pagare a euro 3.017,00 a titolo di risarcimento ex art. 1590 cc Controparte_1
dei danni presenti nell'immobile a lei locato al momento del rilascio;
condannava la a rifondere le spese di lite liquidate in euro 6.000,00. Pt_1
pagina 1 di 3 Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo che, in parziale Pt_1
riforma della decisione, le spese di lite venissero compensate in tutto o in parte, e che le spese dell'ATP fossero in ogni caso post a carico della locatrice.
La si costituiva eccependo la tardività dell'appello e in ogni caso la CP_1
sua infondatezza.
La causa veniva decisa in esito all'udienza del 28.3.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)L'appello è inammissibile poiché tardivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata notificata il 7.4.2023.
Il ricorso in appello è stato depositato il 27.12.2023 e dunque ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 325 cpc.
L'appellante ha affermato di avere ritenuto applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 cpc con decorrenza dalla ordinanza del 25.5.2023 di correzione di errore materiale della sentenza, con la quale il Tribunale – che in motivazione aveva scritto <Spese CTU, liquidate come in atti, a definitivo carico di
[...]
ha disposto l'inserimento di tale statuizione nel dispositivo. Parte_1
Orbene, l'art. 288 u.c. cpc prevede che <Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione>>.
Nel caso di specie, l'appello per la parte che non riguarda le spese di CTU, avrebbe dovuto senz'altro essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza.
Ma l'impugnazione è tardiva anche nella parte relativa alle spese di CTU. Infatti, la S.C. insegna che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione,
pagina 2 di 3 interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. 8863/18, 19959/23).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la semplice omissione, nel dispositivo, della statuizione relativa alle spese di CTU contenuta invece nella motivazione contestuale della sentenza pronunciata ex art. 429 c1 prima parte cpc, sia stato errore inidoneo ad ingenerare qualsiasi dubbio sulla decisione, talché il termine per impugnare è rimasto quello originario.
3)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 495/23 del Tribunale di Bologna.
Condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Bologna, 28.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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