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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7353/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti IORIO DANIELE , FERRONI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO SOCRATE MARIA e CAMPOCHIARO FRANCESCO, con elezione di domicilio in PIAZZA ARMANDO DIAZ, 7 20123 MILANO
Opponente contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GARGIULO Controparte_1 P.IVA_2
GAETANO, DE SILVA PAOLO, ANTONIO CHIAROLANZA E CARLO MARSICO e con elezione di domicilio presso gli indirizzi telematici degli avv.ti suddetti
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate rispettivamente il 8.1.2025 ed il 7.1.2025
.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso in data 7.1.2023 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 488/2023 con il quale ha ingiunto alla società l pagamento della Parte_1 somma di euro 50.093,39, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di prezzo per la fornitura di prodotti alimentari.
Ha proposto opposizione la società contestando la pretesa creditoria e chiedendo: “ In Parte_1 via principale: - accertare e dichiarare, la nullità e/o comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 488/2023 emesso in data 7 gennaio 2023 e, conseguentemente, revocare il citato decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a In ogni Parte_1 Controparte_1 caso: - con vittoria di spese.”
Ha resistito la società opponente ed ha chiesto: “ 1) In rito e preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. dell'opposto d.i. per l'intero importo ingiunto ovvero, quantomeno parziale limitatamente alle somme non contestate;
2) Rigettare, in ogni caso, l'avversa opposizione poiché, in via preliminare, inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché, nel merito, totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, con conseguente integrale conferma dell'opposto d.i. n. 488/2023, reso dal Tribunale di Milano, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
3) In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento, in favore della comparente e per le dedotte causali, della somma di € 50.093,39 fatta salva la maggiore o minore somma che Codesto On.le Tribunale riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa l'istruttoria orale, all'udienza del 15.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
La società opposta ha offerto documenti idonei alla prova del credito in fase monitoria con la produzione delle fatture emesse nei confronti della società opponente a fronte della fornitura di prodotti alimentari e di copia autentica notarile delle proprie scritture contabili che attesta la regolare registrazione delle anzidetta fatture ( doc. 3 del fascicolo monitorio ).
La società opponente ha genericamente contestato il credito, eccependo, sotto il profilo probatorio, l'inidoneità della fatture alla prova del credito, in quanto documenti unilaterali pagina 2 di 4 provenienti dalla parte creditrice, affermando che le prestazioni esposte nelle fatture non sarebbero mai state rese in favore della società opponente e che i beni non sarebbero mai stati ordinati né i prezzi pattuiti, e contestando a norma dell'art. 2712 c.c. la conformità delle fatture in quanto prodotte in copia fotostatica.
Costituendosi in giudizio la società opposta ha prodotto con riferimento a ciascuna delle fatture le bolle di consegna della merce, con ciò assolvendo pienamente l'onere della prova, dimostrando la regolare consegna di tutta la merce oggetto delle fatture azionate in giudizio. Tali documenti non sono stati contestati dalla società opponente.
Tanto meno quest'ultima, a fronte della regolare consegna delle merce, ha mai mosso in corso di rapporto contestazioni circa gli ordini effettuati ed i prezzi pattuiti.
Le contestazioni svolte nel giudizio sono assolutamente generiche, così da potersi ritenere compiutamente provato il rapporto intercorso tra le parti ed il suo regolare adempimento da parte della società opposta ( art. 115 comma 1° c.p.c. ).
Le fatture sono state contestate, a norma degli artt. 2712 e 2719 “ in quanto prodotte in copia fotostatica “( cfr p. 7 dell'atto di citazione in opposizione ).
Osserva il Tribunale che a norma dell' art. 2712 c.c. le copia fotostatiche fanno piena prova dei fatti in esse rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità all'originale.
La società opponente non ha disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche delle fatture all'originale, essendo la doglianza circoscritta al fatto che la prova del credito fosse supportata da un documento costituito da una copia fotostatica anziché da un documento originale.
La contestazione relativa a “ evidenti anomalie rinvenibili “ nelle copie ( cfr p. 7 della comparsa di risposta ) è talmente generica da non assurgere a disconoscimento della copia fotostatica ( cfr ex multis sentenza della Corte di Cassazione n. 16557/2019 nella quale si afferma “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni “ ).
Del resto tutte le fatture sono riportate nell'estratto autentico notarile della società opposta, documento che ne attesta l'autenticità.
pagina 3 di 4 Per le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 488/ 2023 emesso dal Tribunale di Milano il 7.1.2023.
In applicazione del principio della soccombenza, la società opponente va condannata a rifondere alla società opposta le spese del giudizio come liquidate in dispositivo a norma del d.m.
127/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 488/ 2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 7.1.2023. condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa ed Iva.
Milano, il 8.4.2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7353/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti IORIO DANIELE , FERRONI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO SOCRATE MARIA e CAMPOCHIARO FRANCESCO, con elezione di domicilio in PIAZZA ARMANDO DIAZ, 7 20123 MILANO
Opponente contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GARGIULO Controparte_1 P.IVA_2
GAETANO, DE SILVA PAOLO, ANTONIO CHIAROLANZA E CARLO MARSICO e con elezione di domicilio presso gli indirizzi telematici degli avv.ti suddetti
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza depositate rispettivamente il 8.1.2025 ed il 7.1.2025
.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso in data 7.1.2023 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 488/2023 con il quale ha ingiunto alla società l pagamento della Parte_1 somma di euro 50.093,39, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di prezzo per la fornitura di prodotti alimentari.
Ha proposto opposizione la società contestando la pretesa creditoria e chiedendo: “ In Parte_1 via principale: - accertare e dichiarare, la nullità e/o comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 488/2023 emesso in data 7 gennaio 2023 e, conseguentemente, revocare il citato decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a In ogni Parte_1 Controparte_1 caso: - con vittoria di spese.”
Ha resistito la società opponente ed ha chiesto: “ 1) In rito e preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. dell'opposto d.i. per l'intero importo ingiunto ovvero, quantomeno parziale limitatamente alle somme non contestate;
2) Rigettare, in ogni caso, l'avversa opposizione poiché, in via preliminare, inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché, nel merito, totalmente infondata, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, con conseguente integrale conferma dell'opposto d.i. n. 488/2023, reso dal Tribunale di Milano, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
3) In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento, in favore della comparente e per le dedotte causali, della somma di € 50.093,39 fatta salva la maggiore o minore somma che Codesto On.le Tribunale riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa l'istruttoria orale, all'udienza del 15.1.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
La società opposta ha offerto documenti idonei alla prova del credito in fase monitoria con la produzione delle fatture emesse nei confronti della società opponente a fronte della fornitura di prodotti alimentari e di copia autentica notarile delle proprie scritture contabili che attesta la regolare registrazione delle anzidetta fatture ( doc. 3 del fascicolo monitorio ).
La società opponente ha genericamente contestato il credito, eccependo, sotto il profilo probatorio, l'inidoneità della fatture alla prova del credito, in quanto documenti unilaterali pagina 2 di 4 provenienti dalla parte creditrice, affermando che le prestazioni esposte nelle fatture non sarebbero mai state rese in favore della società opponente e che i beni non sarebbero mai stati ordinati né i prezzi pattuiti, e contestando a norma dell'art. 2712 c.c. la conformità delle fatture in quanto prodotte in copia fotostatica.
Costituendosi in giudizio la società opposta ha prodotto con riferimento a ciascuna delle fatture le bolle di consegna della merce, con ciò assolvendo pienamente l'onere della prova, dimostrando la regolare consegna di tutta la merce oggetto delle fatture azionate in giudizio. Tali documenti non sono stati contestati dalla società opponente.
Tanto meno quest'ultima, a fronte della regolare consegna delle merce, ha mai mosso in corso di rapporto contestazioni circa gli ordini effettuati ed i prezzi pattuiti.
Le contestazioni svolte nel giudizio sono assolutamente generiche, così da potersi ritenere compiutamente provato il rapporto intercorso tra le parti ed il suo regolare adempimento da parte della società opposta ( art. 115 comma 1° c.p.c. ).
Le fatture sono state contestate, a norma degli artt. 2712 e 2719 “ in quanto prodotte in copia fotostatica “( cfr p. 7 dell'atto di citazione in opposizione ).
Osserva il Tribunale che a norma dell' art. 2712 c.c. le copia fotostatiche fanno piena prova dei fatti in esse rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità all'originale.
La società opponente non ha disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche delle fatture all'originale, essendo la doglianza circoscritta al fatto che la prova del credito fosse supportata da un documento costituito da una copia fotostatica anziché da un documento originale.
La contestazione relativa a “ evidenti anomalie rinvenibili “ nelle copie ( cfr p. 7 della comparsa di risposta ) è talmente generica da non assurgere a disconoscimento della copia fotostatica ( cfr ex multis sentenza della Corte di Cassazione n. 16557/2019 nella quale si afferma “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni “ ).
Del resto tutte le fatture sono riportate nell'estratto autentico notarile della società opposta, documento che ne attesta l'autenticità.
pagina 3 di 4 Per le ragioni esposte, deve respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 488/ 2023 emesso dal Tribunale di Milano il 7.1.2023.
In applicazione del principio della soccombenza, la società opponente va condannata a rifondere alla società opposta le spese del giudizio come liquidate in dispositivo a norma del d.m.
127/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 488/ 2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 7.1.2023. condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, cpa ed Iva.
Milano, il 8.4.2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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