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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
con il proc. dom. avv. Giacomo Durante Parte_1
- appellante -
e
con il proc. dom. avv. Massimo Di Franco CP_1
e
HDI Assicurazioni spa, con il proc. dom. avv. Ilaria Carassale
- appellati -
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n.1659/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di Genova, pubblicata il 16.10.2024, emessa a definizione del giudizio introdotto da nei confronti del e della di lui compagnia CP_1 Pt_1
assicurativa HDI Ass.ni spa per ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito a una caduta occorsagli mentre era alla guida del proprio motociclo, in tesi
1 cagionata dalla presenza sulla strada di una sostanza oleosa proveniente da veicolo di proprietà del . In effetti, nel costituirsi in giudizio, il affermava che Pt_1 Pt_1
la mattina dell'incidente un veicolo di sua proprietà aveva perso liquido antigelo e acqua presenti nel radiatore, così che - abitando poco distante - aveva provveduto a pulire i luoghi con segatura e sabbia.
Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace, ritenendo che l'intervento di
“pulizia” attuato dal avesse interrotto il nesso causale tra la circolazione Pt_1
stradale del di lui veicolo e il sinistro occorso al , e ritenuto altresì che la CP_1
caduta fosse stata determinata proprio dalla condotta di inadeguata pulizia attuata dal , condannava solo il predetto al risarcimento dei danni, ritenendo non Pt_1
operativa la copertura assicurativa di HDI.
Con il proprio appello impugnava la decisione del giudice di pace Parte_1
- affermando che la decisione impugnata era illogica, e comunque avulsa delle risultanze istruttorie, nella parte in cui aveva ritenuto che la condotta di pulizia del avesse cagionato il sinistro e interrotto il nesso causale rispetto alla Pt_1
perdita di liquido refrigerante che si era in precedenza verificata;
- evidenziando che la decisione impugnata era andata ultra petita nel ritenere non operante la garanzia assicurativa pur in difetto di alcuna contestazione al riguardo da parte di HDI.
Su detti presupposti, parte appellante concludeva domandando procedersi a integrale riforma della sentenza impugnata, condannandosi HDI, in forza del rapporto di assicurazione, al risarcimento del danno in favore del . CP_1
2 HDI si costituiva in appello evidenziando a) che la caduta del andava CP_1
ricondotta semplicemente alla pioggia battente in corso al momento del sinistro;
b) che in ogni caso il sinistro non poteva essere ricondotto alla circolazione stradale del veicolo di proprietà del e assicurato da HDI. Pt_1
Su detti presupposti, HDI concludeva domandando il rigetto dell'appello e di qualsiasi domanda svolta nei propri confronti.
si costituiva a propria volta nel giudizio di appello nulla osservando CP_1
in ordine alla questione della riconducibilità, o meno, del sinistro alla circolazione stradale, limitandosi a chiedere la conferma dell'accertamento della responsabilità
del per il sinistro occorsogli;
allo stesso modo concludeva con riferimento Pt_1
al vizio di ultrapetizione oggetto delle doglianze di parte appellante.
* * * * *
Considerato che
- sulla base degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, deve affermarsi che a) la mattina del sinistro il veicolo di proprietà del e assicurato per la responsabilità civile da HDI ha perso sulla sede Pt_1
stradale del liquido refrigerante e antigelo, proprio nel luogo in cui dopo qualche ora il è caduto;
b) il è caduto a causa della scarsa CP_1 CP_1
aderenza del fondo stradale determinata dalla compresenza dei residui del menzionato materiale oleoso/liquido refrigerante e della pioggia battente in corso (cfr. teste “Ho visto la sostanza per terra e ho capito che era Tes_1
liquido refrigerante di un radiatore;
l'asfalto era molto bagnato e per tutta la
larghezza della strada … un passante mi ha detto che l'aveva perduto una
3 vettura”); al riguardo, la ctu svolta in primo grado offre elementi di chiara conferma della “scivolosità” della predetta sostanza e del pericoloso connubio che si determina in caso di pioggia: “Questa sostanza è pericolosa e può
essere dormiente, cioè con asfalto asciutto non provoca nulla, con asfalto
bagnato si riattiva e lo rende molto scivoloso” (pag.4 ctu Remus);
- deve pertanto affermarsi - in senso divergente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - che la caduta occorsa al mentre era alla guida del CP_1
proprio motociclo è stata determinata, con certezza, dalla presenza sul fondo stradale di liquido proveniente dal veicolo di proprietà del e assicurato Pt_1
presso HDI;
- trattandosi, in tutta evidenza, di un evento riconducibile alla circolazione del veicolo in questione, la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha accertato la responsabilità del proprietario del predetto veicolo, il ma Pt_1
va riformata nella parte in cui ha - in modo erroneo rispetto alle risultanze processuali, e comunque in difetto di alcuna eccezione o contestazione svolta da alcuna delle parti - escluso la concorrente responsabilità di HDI;
- va in particolare accolta la domanda, svolta dal in primo grado e in Pt_1
appello, di condanna di HDI a manlevarlo, in forza del contratto di assicurazione, dalla propria obbligazione risarcitoria;
- l'esito processuale impone la riforma della decisione di primo grado anche in punto spese di lite, dovendo per un verso porsi a carico solidale di Pt_1
e di HDI Assicurazioni spa le spese di ctu, come liquidate in corso di
[...]
giudizio; per altro verso condannarsi in solido e HDI alla Parte_1
4 rifusione delle spese in questione, come liquidate dal giudice di pace, in favore di;
quanto al giudizio di appello, l'esito processuale impone, CP_1
secondo la soccombenza, la condanna di HDI alla rifusione delle spese di causa in favore di e di , secondo la liquidazione Parte_1 CP_1
operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.1659/2024 del
Giudice di Pace di Genova - confermato l'accertamento della responsabilità di per l'incidente per cui è causa e la di lui condanna a risarcire Parte_1
con il pagamento dell'importo complessivo di euro 7.400,00 - CP_1
condanna HDI Assicurazioni spa in solido con al predetto Parte_1
pagamento;
- condanna HDI Assicurazioni spa a manlevare dal pagamento di Parte_1
ogni somma che lo stesso è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento e spese di lite, in forza della presente sentenza;
- pone in via definitiva a carico solidale di e di HDI Assicurazioni Parte_1
spa le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
- condanna in solido e HDI Assicurazioni spa a rifondere le spese Parte_1
di lite del giudizio di primo grado, come in detta sede liquidate, in favore di
; CP_1
5 - condanna HDI Assicurazioni spa a rifondere a e le CP_1 Parte_1
spese del giudizio di appello;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(D.Min. Giust. n.147/2022) e considerati gli importi minimi in virtù della limitata complessità della controversia - si liquidano per ciascuno dei sopra menzionati soggetti in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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