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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34142/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 13.03.2025 in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34142/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARANCINI Parte_1 C.F._1
GIACOMO PIETRO (C.F. - pec CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato in VIA MERCADANTE, 5 21100 VARESE, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, , con il patrocinio dell'avv. BALZOLA STEFANO (C.F. CP_2
; pec: , elettivamente domiciliato in C.F._3 Email_2
CORSO VENEZIA 37 MILANO, presso lo studio del difensore pagina 1 di 18 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTORE Parte_1
Voglia codesto Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel merito, in principalità, accertata e dichiarata la nullità per contrarietà a norme imperative del contratto di Equity Crowdfunding in forza del quale ha acquistato per complessivi Parte_1
40.000,00.= euro, di cui € 2.240,00 a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale di
[...]
e € 37.760.00.= a titolo di sovrapprezzo, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
come in epigrafe generalizzato, rappresentato e difeso, a rientrare nella proprietà Parte_1
delle somme a suo tempo indebitamente sborsate e di cui la convenuta si è indebitamente arricchita, e, per l'effetto, disporne la restituzione ai' sensi dell'art. 2033 cod. civ.; nel merito, altresì, accertata e dichiarata la totale infondatezza dell'azione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del "contratto di consulenza" sottoscritto il 21 gennaio 2020 tra e Parte_1 [...]
promossa da quest'ultima con la nota 11 dicembre 2020, accertare e dichiarare il Controparte_1
diritto di come in epigrafe generalizzato, rappresentato e difeso, a percepire a Parte_1
mente dell'art.
9.2. del "contratto" l'intero "compenso" ivi previsto all'art. 7, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi (che saranno precisati e quantificati nel prosieguo dell'istruttoria) in ragione dell'ingiusta risoluzione del "contratto" de quo e, per l'effetto, disporne la corresponsione all'attore in entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto Parte_1
all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria come per legge;
altresì condannare la Società convenuta alla corresponsione di tutte le spese, onorari professionali inerenti al presente giudizio, con tutti gli accessori, come per legge, e alla restituzione del contributo unificato.
Sentenza munita di provvisoria esecutività, come per legge.
Con ogni ulteriore riserva e salvezza.
In via istruttoria
pagina 2 di 18 Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte. Si rinnovano le seguenti istanze di prova testimoniale.
Capitoli di prova
1. vero o no che nell'estate/autunno del 2019 (d'ora in avanti Parte_1 [...]
ha sottoscritto un mandato di adesione all'operazione di crowdfunding a favore di Parte_1
TM;
2. vero o no che in data 22 ottobre 2019 aveva trasmesso a Controparte_3 [...]
l mandato di adesione controfirmato;
Parte_1
3. vero o no che in data 23 ottobre 2019 Lei aveva inviato a il business plan Parte_1
di TM;
4. vero o no che in data 24 ottobre 2019 Lei, a nome di aveva comunicato a Controparte_3
che, in considerazione dei rapporti tra e gli Parte_1 Parte_1 amministratori dirigenti di TM, in caso di finalizzazione dell'operazione di crowdfunding avrebbe chiesto la provvigione prevista a favore di Controparte_3 Controparte_3
5. vero o no che a far tempo dal 24 ottobre 2019 tenne direttamente i Parte_1 rapporti con TM e finalizzò con TM l'intera operazione;
6. vero o no che ha cominciato a lavorare per CA S.A. di Mendrisio (TI, Parte_1
CH) a far tempo dal mese di febbraio 2020 come rappresentante di TM;
7. vero o no che CA S.A. dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto con TM rescisse il contratto con TM;
8. vero o no che successivamente CA S.A. si rivolse direttamente a Parte_1
principiando a collaborare direttamente con lui;
9. vero o no che, dopo essere stato contattato da di fine di Controparte_4 Controparte_5
verificare il Suo interesse a partecipare all'operazione di crowdfunding a favore di TM, il 18 dicembre 2020 Lei venne convocato nella sede di TM ed il sig. Le propose di Persona_1 investire € 25.000,00. = in TM a fronte della cessione di una partecipazione inferiore all'1% del capitale sociale;
10. vero o no che Le venne assicurato che l'investimento Le sarebbe stato restituito mensilmente sotto forma di corrispettivo di consulenze, pagando fatture alla Sua partita IVA, perdendo un quid limitato alle imposte da pagare sulle 12 fatturazioni previste, al netto del beneficio fiscale derivante dal credito
d'imposta, allora del 30%;
pagina 3 di 18 11. vero o no che, a causa delle Sue condizioni economiche di allora, si risolse a investire €
12.500,00= nell'operazione di crowdfunding a favore di TM;
12. vero o no che – nell'occasione dell'incontro tenutosi con nel dicembre 2020 Controparte_3
alla presenza dei signori e – Le fu detto che avrebbe dovuto Persona_1 CP_2 sottoscrivere un “contratto di consulenza”, e che questo sarebbe stato il veicolo legale per farLa rientrare dal finanziamento erogato a favore di TM con ratei mensili, e che in assenza di prestazioni lavorative sarebbe comunque rientrato del capitale investito;
13. vero o no che a far tempo dal 10 febbraio 2020 (prima riunione di area) Le furono affidati incarichi con funzione di senior sales (INDEED, PRISMI) ricevendo promesse di provvigioni del 50%, al di fuori della restituzione del finanziamento di € 12.500,00=;
14. vero o no che ricevette rassicurazioni da parte degli amministratori di TM a fronte del mancato percepimento di versamenti e corrispettivi per l'opera prestata;
15. vero o no che nell'aprile del 2020 Lei contestò a TM la formulazione dell'art.
9.2 del
“contratto di consulenza” che prevedeva il recesso previa disdetta anticipata di 30 giorni “con l'unico obbligo, in capo alla Committente, di corrispondere al Consulente i compensi per l'opera prestata fino al momento del recesso”, e che tale clausola fu modificata in data 21 aprile, prevedendo la formulazione alternativa della corresponsione di tutto il pattuito in caso di recesso della committente,
e del blocco dei ratei in caso di recesso del “consulente”;
16. vero o no che in una riunione del 6 luglio 2020 dichiarò: che Le avrebbe Persona_1
corrisposto alcunché delle provvigioni promesse per la conclusione dei contratti con INDEED;
che esiste un software esclusivo e brevettato da TM;
che esiste un piano di lavoro dell'attività di
TM; che i compensi previsti dal “contratto di consulenza” sarebbero stati corrisposti a fronte di eventuali utili aziendali generati dal Suo stesso lavoro;
17. vero o no che il 7 luglio 2020 TM Le comunicò la rescissione dei pagamenti, che vennero sospesi;
18. vero che per ragioni di Sue difficoltà economiche Lei riprese a collaborare con TM, sia nella prospettiva di conseguire le provvigioni previste nei diversi compensation plan che Le erano stati proposti, sia per rientrare, attraverso i corrispettivi mensili del “contratto di consulenza”, del finanziamento a suo tempo prestato;
19. vero che, in data 27 novembre 2020, Le fu promesso il pagamento a saldo di tutto quanto previsto dal “contratto di consulenza”, a fronte dell'impegno da parte Sua a “non inoltrare alcuna causa legale, processo, azione civile o penale di qualsiasi genere” nei confronti di TM o dei suoi
pagina 4 di 18 amministratori, nonché a “non assistere o partecipare a nessuna simile azione eventualmente intentata da altri…”;
20. vero o no che Lei ha rifiutato la proposta di pagamento pervenutaLe da TM di ricevere la restituzione dell'intero importo investito a fronte della rinuncia ad alcuna causa legale, azione civile o penale di qualsiasi genere nei confronti di TM, e che da allora non ha più ricevuto alcuna comunicazione e versamento da TM. Si indicano a testimoni: - TO , c/o Controparte_4
per i capitoli 1, 2, 3, 4, 5; - dott.ssa c/o METECA S.A., Controparte_3 Testimone_1
Mendrisio (TI, CH) per i capitoli 6, 7, 8; - TO , via Roccolo, ZA AN (VA) Testimone_2
per tutti i rimanenti capitoli da 9 a 20. Si indicano i medesimi testi per dedurre e testimoniare a prova contraria nei confronti dei testi che la convenuta volesse eventualmente chiamare. Si rinnovano qui appresso i capitoli di prova a prova contraria, da sottoporre ai testi indicati da parte convenuta (la numerazione continua quella dei capitoli di prova formulati con la memoria n. 2 di parte attrice):
21. vero che Lei, dopo aver segnalato a TM il nome di non ha più svolto alcun Parte_1
ruolo nel rapporto tra TM? Parte_1
22. vero o no che la stipulazione di un “contratto di consulenza” a favore di TM proposta ai maggiori investitori nella campagna di crowdfunding lanciata da TM da affiancare alla loro associazione, costituiva “la formula unica nel suo genere (confermata da almeno per CP_3 quanto li riguarda) del contratto con rimborso totale della somma”, come scritto da CP_2
nella mail in data 3 agosto 2020, ore 9.33, che ora Le viene mostrata come allegato n. 35 del fascicolo di parte attrice?
23. vero o no che dal dicembre 2019 al maggio 2020 ha partecipato ad un Parte_1 corso di formazione sull'utilizzo della piattaforma LinkedIn ed ha partecipato ad un tutoring da remoto con tre lezioni dedicate on-line da marzo 2020 a maggio 2020?
24. vero o no che , dopo averLa messa in contatto con ha più CP_2 Parte_1
avuto con Lei contatti di tipo professionale relativi al contratto di consulenza?
25. vero o no che il rapporto di consulenza tra TM e CA S.A. è stato gestito da
[...] fino al momento in cui CA S.A. ha disdetto l'accordo? Parte_1
26. vero o no che CA S.A. disdisse l'accordo con TM e lo proseguì successivamente direttamente con Parte_1
27. quanto ha investito complessivamente (prezzo e sovrapprezzo) nell'acquisto di una quota del capitale sociale di TM? Quale percentuale del capitale sociale di TM Lei ha conseguito?
pagina 5 di 18 28. vero o no che, a fianco del Suo investimento per l'acquisto di una quota del capitale sociale di
TM, Le è stato proposto di sottoscrivere – e Lei ha sottoscritto – un “contratto di consulenza” a favore di TM? di quale durata? di quale ammontare complessivo?
29. vero o no che il “contratto di consulenza” stipulato contestualmente al Suo investimento/finanziamento in TM risulta concluso – anziché con Lei – con Suo figlio , Per_2
e se sì in ragione di quali specifiche competenze di Suo figlio?
30. vero o no che Lei ha svolto attività di consulenza a favore di TM in esecuzione del “contratto di consulenza” stipulato contestualmente al Suo investimento in TM, e se sì, quali?
31. vero o no che Lei è sempre stata regolarmente retribuita secondo le scadenze e per gli importi concordati con il “contratto di consulenza” affiancato al Suo investimento?
32. vero o no che Lei ha svolto attività di consulenza per conto di TM presso e a favore di soggetti terzi per realizzare l'oggetto sociale di TM, e se sì a favore di chi e svolgendo quale specifica attività?
33. vero o no che Lei ha mai ricevuto alcun compenso da TM consistente in “provvigioni” su Sue attività svolte a favore di terzi soggetti su mandato di TM?
34. vero o no che il valore complessivo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da Lei stipulato con TM corrisponde al valore del Suo investimento in TM?
35. vero o no che Lei ha svolto attività di consulenza a favore di o attività a favore di CP_6 soggetti terzi per realizzare l'oggetto sociale di TM, e se sì a favore di chi e svolgendo quale specifica attività.
Si indicano quali testimoni a prova contraria (per essi valgano gli indirizzi indicati nella memoria n. 2 di parte convenuta)
- , per i capitoli 21 e 22; Controparte_4
- , per il capitolo 23; Testimone_3
- per i capitoli 24, 25 e 26; Testimone_1
- per i capitoli 27, 28, 30, 31, 32, 33; Testimone_4
- , per i medesimi capitoli, e altresì per il capitolo 29; Testimone_5
- , per i medesimi capitoli di Testimone_6 Testimone_4
- per i medesimi capitoli di Testimone_7 Testimone_4
- , per il capitolo 34; Testimone_8
- , via Roccolo, ZA AN (VA), per i medesimi capitoli di Testimone_2 Tes_4
oltre che per quelli di cui alla nostra memoria n. 2;
[...]
- , figlio di , , sul capitolo n. 35. Testimone_9 Testimone_5 CP_7
pagina 6 di 18 Si rinnova la richiesta di ammissione di interrogatorio formale del L.R. di TM sulla seguente circostanza:
▪ Vero o no che nelle fatture nn. 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 emesse da Parte_1 all'indirizzo di di cui all'allegato n. 41 di parte attrice che si Controparte_1 rammostrano, la voce consulenza di cui all'importo di euro 2.500,00= corrisponde al corrispettivo versato da CA SA a favore di CP_6
▪ Vero o no che retrocedeva a favore di una quota pari al 67% del CP_6 Parte_1
corrispettivo versato da CA SA a favore di CP_6
CONLCUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Controparte_1
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
In via principale
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto di Consulenza sottoscritto tra le parti ex art. 1456 c.c. ed ex art. 10 del contratto medesimo, per grave inadempimento del sig. e Parte_1 per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. in conseguenza del Contratto Parte_1
di Consulenza.
- Rigettare in ogni caso ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa.
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero parzialmente accolte le istanze avversarie, accertare che la somma complessivamente corrisposta da TM al sig. in adempimento Parte_1
del Contratto di Consulenza ammonta a Euro 22.345,82.
- Accertare che la somma recuperata dal sig. a titolo di credito d'imposta ammonta a Euro Parte_1
16.000,00.
- Per l'effetto, ridurre la condanna di TM a quanto strettamente provato, con deduzione degli importi già versati e/o recuperati dal sig. Parte_1
In ogni caso
pagina 7 di 18 - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio così come del precedente procedimento monitorio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A.
22% e successive spese occorrende di entrambi i giudizi.
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportuna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2022 l'attore ha convenuto in Parte_1 giudizio la società (d'ora in avanti anche, “TM”) (cfr. doc. 2, Controparte_1
attore) e ha dedotto quanto segue:
o Nel periodo tra il 2019 e il 2020, mediante il portale on line BackToWork, aveva, in qualità di investitore professionale e di esperto nella consulenza aziendale (1), aderito a un'operazione di equity crowdfunding (2) promossa ai sensi del Regolamento Consob 18592/2013, con cui venivano offerte in sottoscrizione quote di partecipazione al capitale sociale di TM (3), start-up innovativa che aveva come programma mettere in contatto imprese del mondo ICT attraverso una piattaforma on-line proprietaria (cfr. doc. 2, attore);
o all'iniziativa avevano aderito svariati investitori, versando complessivamente euro 188.500,00, di cui euro 10.556,00 conferiti a titolo di sottoscrizione del capitale sociale ed euro 177.944,00 imputati a sopraprezzo e iscritti nell'apposita riserva di patrimonio netto;
da parte sua aveva versato euro 2.240,00 per la sottoscrizione dello 0,835% capitale sociale, con un sovrapprezzo di euro 37.760,00, per un totale di € 40.000,00;
o l'operazione, pur simulando un investimento in capitale di rischio, costituiva in realtà un finanziamento prestato alla società con accordo di restituzione. I manager della srl, infatti, anche mediante un contratto di consulenza simulato (4) (doc. 9, attore) si erano impegnati a restituire interamente l'importo versato in società (cfr. docc. 8, 27, attore); o dopo un iniziale adempimento, a partire dal mese di settembre 2020 la società aveva interrotto inopinatamente i versamenti in pagamento delle fatture emesse sulla base del contratto di consulenza (nonostante l'accordo prevedesse espressamente che il corrispettivo sarebbe stato versato “à forfait”, a prescindere dalle consulenze effettivamente prestate), probabilmente perché egli era diventato troppo ingombrante per le società, in quanto esperto del settore e più autorevole degli amministratori nei confronti dei clienti. Successivamente, con comunicazione dell'11 dicembre 2020, TM, esercitando la facoltà espressamente prevista dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10, si era sciolta dal contratto di consulenza asseritamente per la presunta interruzione dell'attività professionale nei confronti della società (cfr. doc. 12, attore). Decideva, a questo punto, di chiedere a mezzo del proprio difensore la restituzione della somma di 40.000 € investita nella società, oltre al versamento dei compensi maturati e fatturati per il periodo settembre-novembre 2020, pari a 7.320 €, nonché quelli dovuti per il restante periodo di contratto (26.840 €) per complessivi 74.160 € (cfr. doc. 13, attore).
Sulla base di questi fatti l'attore ha dedotto in principalità la nullità per contrarietà a norme imperative avendo realizzato la campagna di equity Crowdfunding in forza del quale aveva sottoscritto l'aumento di capitale deliberato da TM per complessivi euro 40.000,00 attività di raccolta di risparmio, espressamente inibita dalla normativa di settore a soggetti non bancari (cfr. art. 11, d. lgs. 385/1993, d'ora in poi semplicemente “TUB”); la difesa dell'attore ha sostenuto che con la campagna di Equity crowdfunding era stata effettuata una raccolta del risparmio con sollecitazione al pubblico per un investimento finanziario garantito;
che si sia trattato di una raccolta del risparmio e non di una operazione di investimento in equity sarebbe dimostrato da una serie di elementi, tra cui lo sproporzionato sovrapprezzo imposto alla sottoscrizione di capitale sociale di per sé nominalmente esiguo, la stipulazione con la società di un contratto di consulenza della durata di due anni con la previsione di un compenso pari al capitale investito maggiorato di poco più di euro 2.000,00.
Come conseguenza della domanda di nullità del contratto l'attore ha chiesto la condanna della società alla restituzione della somma investita di euro 40.000 ex art 2033 c.c..
In subordine ha proposto, previo accertamento della infondatezza della dedotta risoluzione del contratto di consulenza, la condanna della società a versargli tutto il corrispettivo pattuito.
pagina 9 di 18 Con comparsa di risposta depositata il 21 febbraio 2023 per l'udienza del 14 marzo 2025 (5),
[...]
(TM) ha contestato la fondatezza delle domande concludendo per il Controparte_1
rigetto, con condanna ex art. 96 cpc nei confronti del Parte_1
In particolare la difesa della convenuta ha dedotto che:
o a seguito di trattative intercorse con in considerazione dell'esperienza da Parte_1 questi maturata nell'ambito della consulenza aziendale, la società aveva manifestato la disponibilità a remunerare l'attore non solo attraverso la partecipazione agli utili societari, ma anche attraverso il pagamento di compensi per l'attività professionale che l'attore avrebbe svolto. Egli, in particolare, avrebbe dovuto compiere le seguenti attività nell'interesse dell'azienda: (i) definire politiche di crescita e sviluppo del business;
(ii) supportare i manager nell'analisi dei fabbisogni e nelle successive attività di value creation; (iii) definire piani di comunicazione ed employer branding (iv) identificare e acquisire nuovi prospect per la società
(cfr. art. 2, contratto di consulenza);
o la possibilità di stipulare un contratto di consulenza, aggiuntivo all'investimento, era stata offerta solo a un numero esiguo di investitori, tra cui figurava l'attore. L'operazione in questione, tuttavia, era rimasta principalmente un investimento nel capitale di rischio, con esclusione della garanzia di rimborso di quanto versato (cfr. p. 2, prospetto informativo doc. 3, convenuta), ma con la possibilità di essere “ripagat[o] di quanto conferito a titolo di investimento (…) non solo tramite la valorizzazione delle quote acquisite in qualità di soci[o], ma anche attraverso il proficuo svolgimento dell'(…) attività di consulenza, per cui avrebbe ottenuto i relativi compensi” (cfr. p. 16, comparsa di risposta);
o il contratto di consulenza, lungi dall'essere simulato, era stato, quindi, fino alla sua risoluzione pienamente valido ed efficace tra le parti. Le prestazioni di consulenza da svolgersi a carico dei soci aderenti all'operazione di equity crowdfunding (cfr. docc.5a, 5b, 5c, 5d), nelle intenzioni della società, sarebbero infatti risultate determinanti per l'espansione commerciale di TM
e, più in generale, per il successo dell'iniziativa imprenditoriale;
o nel corso del 2020 dopo l'iniziale adempimento contrattuale, aveva inopinatamente Parte_1
interrotto le proprie prestazioni consulenziali nei confronti della società, continuando, allo stesso tempo, a emettere fatture per attività professionale mai prestata (cfr. doc.
14a,b,c,d,e,f,g,h,i, convenuta), costringendo la società, dopo l'iniziale sospensione del pagamento dei compensi decisa in consiglio di amministrazione (cfr. doc. 12, convenuta), a 5 Fissata dall'attore al 20 gennaio 2023 nel suo atto di citazione, l'udienza è stata differita al 14 marzo 2023 dal GI con decreto del 20 ottobre 2022 pagina 10 di 18 procedere infine alla risoluzione contrattuale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (cfr. docc. 12, attore, 17, convenuta);
o il recesso unilaterale di TM dal contratto di consulenza era giustificato dal perdurante inadempimento dell'attore ai propri obblighi professionali, nonostante i tentativi fatti dai manager della società di trovare una soluzione per mantenere l'efficacia dell'accordo, proponendo a nuovi incarichi che gli consentissero di continuare a percepire la Parte_1
somma stabilita in contratto quale corrispettivo, da lui ripetutamente rifiutati (cfr. mail CP_2
del 9.10.2020 doc. 13, convenuta).
[...]
Dopo lo scambio delle comparse introduttive, nell'udienza di prima trattazione del 14 marzo 2023 il
GI, rilevata la rituale costituzione delle parti, ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, cpc per il deposito delle memorie intermedie, rinviando all'udienza del 20 giugno 2023 per decidere sulle istanze istruttorie.
Nella prima memoria intermedia l'attore ha contestato quanto dedotto dalla convenuta e, in particolare, di aver rifiutato incarichi offerti dalla società; ha sottolineato infatti come gli fossero state Parte_1 offerte solo possibili collaborazioni “come agente di commercio (non consulenziali)” che egli aveva declinato in quanto non consone alla sua professionalità (cfr. p. 5, prima memoria istruttoria).
Nella stessa memoria ha inoltre modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle dedotte Parte_1 in citazione, chiedendo: (i) “nel merito, in principalità, accertata e dichiarata la nullità per contrarietà a norme imperative del contratto di Equity Crowdfunding (…) accertare e dichiarare il diritto di (…) a rientrare nella proprietà delle somme a suo tempo indebitamente Parte_1 sborsate e di cui la convenuta si è indebitamente arricchita, e, per l'effetto, disporne la restituzione ai' sensi dell'art. 2033 cod. civ.; (ii) nel merito, altresì, accertata e dichiarata la totale infondatezza dell'azione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del contratto di consulenza sottoscritto il 21 settembre
2020 tra e (…), accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 Controparte_1 [...]
(…) a percepire a mente dell'art.
9.2. del contratto l'intero compenso ivi previsto all'art. 7, Parte_1 nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi (…) in ragione dell'ingiusta risoluzione del contratto de quo e, per l'effetto, disporne la corresponsione all'attore . Parte_1
La convenuta da parte sua, nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cpc, ha ribadito come e , manager di TM, avessero a più riprese proposto all'attore Persona_3 Persona_1
pagina 11 di 18 diverse soluzioni per evitare il suo inadempimento contrattuale, come emergerebbe peraltro dalla trascrizione della video call del 30 novembre 2020 (cfr. doc. 20, convenuta).
Nell'ambito dell'udienza del 20 giugno 2023 è stata posta alle parti la questione della possibile contrarietà dell'operazione al disposto dell'art. 2265 c.c., che vieta il patto leonino, concedendo un termine per il deposito di memorie difensive sul punto, rinviando per la decisione delle prove all'udienza del 28 novembre 2023. Entrambe le parti hanno contestato, con varie argomentazioni, che l'operazione di equity crowdfunding per come disegnata violasse il divieto di patto leonino. La circostanza sarebbe confermata, a opinione della convenuta, dal rilievo per cui “nel caso in cui si
[fossero verificate] delle perdite che [avessero intaccato] il capitale sociale la riduzione [avrebbe colpito] anche la partecipazione del socio fino ad azzerarla del tutto nel caso di perdita Parte_1 integrale del capitale” (cfr. p. 4, memoria integrativa del 30 ottobre 2023).
Nell'udienza del 28 novembre 2023 il GI ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 novembre 2024.
In sede di udienza il 26 novembre 2024, dopo la precisazione delle conclusioni da parte dei difensori delle parti, il GI ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio, assegnando i termini per il deposito delle memorie finali ai sensi dell'art. 190 cpc.
Nella propria comparsa conclusionale ha chiarito che tra la domanda di nullità della Parte_1 sottoscrizione dell'aumento di capitale e quella di adempimento del contratto di consulenza non sussiste un rapporto di subordinazione, essendo domande autonome che riguardano “contratti diversi, stipulati in diverse atmosfere economico-giuridiche, con clausole e oggetti del tutto differenti, affetti da differenti vizi” (cfr. p. 4, comparsa conclusionale, attore).
***
L'attore deduce nei suoi atti difensivi la nullità per contrarietà a norme imperative Parte_1
della sottoscrizione effettuata attraverso portale on line dell'aumento di capitale sociale deliberato da con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della Controparte_1
somma versata di 40.000 euro;
contemporaneamente egli chiede la condanna di TM all'adempimento del contratto di consulenza del 21 gennaio 2020 e, dunque, alla corresponsione del compenso non ancora versato per prestazioni professionali (quantificato nella lettera del 4 gennaio
2021, doc. 13, in euro 34.160). pagina 12 di 18 Gli indici sintomatici della nullità dell'operazione in violazione del divieto a soggetti non bancari di esercitare raccolta di risparmio tra il pubblico (art. 11, comma 1, d.lgs. n 385/1993) sarebbero costituiti, da una parte, dalla sproporzione tra il capitale imputato a conferimento, assai esiguo rispetto alla percentuale di capitale contabilizzato a titolo di riserva sopraprezzo , dall'altra, dalla corrispondenza tra l'entità del versamento e la somma che avrebbe dovuto essere corrisposta all'attore in due anni, formalmente per attività professionale, in realtà in restituzione del versamento (cfr. p, 2-3, atto di citazione).
La convenuta ha contestato radicalmente la tesi attorea, deducendo la piena legittimità dell'operazione societaria – regolarmente deliberata e attuata secondo la disciplina applicabile in materia di equity crowdfunding – eccependo l'intervenuta risoluzione del contratto di consulenza per grave inadempimento dell'attore. Essa, nelle sue memorie, ha ricordato di aver sospeso i pagamenti nel settembre 2020 solo dopo che l'attore aveva manifestato la sua intenzione di non voler collaborare più continuativamente con TGTCM, (cfr. pp. 17, ss., comparsa di risposta), dovendosi dunque considerare intervenuto l'inadempimento dell'attore alle sue obbligazioni contrattuali (precisate agli artt. 3 e 4 del contratto di consulenza, doc. 9, attore).
Il DL 179/2012 convertito in legge 221/2012, disciplina delle start up innovative, prevede all'art 30 la possibilità che esse si finanzino tramite piattaforme di Equity Crowdfunding;
si tratta di un sistema di ricerca di investitori attraverso piattaforme online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up. La disciplina attualmente è completata dal Tuf, art
50 quinquies e dal Reg 22720/2023 adottato ai sensi degli artt 4 sexies.1 e 100 ter Tuf e in CP_8
attuazione del Reg UE 1503/20206, vigila sulle piattaforme di equity crowdfunding, alla data CP_8
dei fatti Reg 18592/2013. CP_8
Il servizio è reso di enti professionali, autorizzati, inseriti in albi, soggetti a controllo, ed è finalizzato alla raccolta di capitali offrendo al pubblico la possibilità di investire a rischio in capitale di società, va quindi escluso che questa attività possa essere ricondotta all'attività riservata alle banche di raccolta del risparmio ex art 11 Tub finalizzata alla costituzione di fondi con obbligo di rimborso.
L'attore non ha segnalato alcun elemento che possa essere sussunto in un vizio o in irregolarità della prestazione del servizio di crowfunding reso da né alcuna significatività può Controparte_3
assurgere l'elevato sovrapprezzo in relazione all'aumento di capitale, trattandosi di elemento pubblicizzato e accettato da che, quale investitore istituzionale evidentemente in grado di Parte_1
comprendere il significato della proposta diffusa tramite il portale, ha liberamente accettato. 6 Relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese pagina 13 di 18 L'attore ha però sostenuto che, poiché aveva raggiunto con gli amministratore di TM l'accordo che la somma versata a sottoscrizione dell'aumento di capitale sarebbe stata restituita sotto forma di compenso per un servizio di consulenza, in fatto la campagna di equity crowdfunding condotta da
è stata un'attività di raccolta del risparmio ex art 11 Tub, vietata a Controparte_3 Controparte_3
e a TM.
Invero, anche ad ammettere un impegno alla restituzione delle somme versate in esito alla sottoscrizione del capitale sociale deliberato dalla start up, la vicenda sarebbe inerente la sfera dell'aderente all'aumento di capitale e della società start up, non della società di Controparte_9
e della sua attività.
[...]
Detto ciò deve valutarsi la dedotta invalidità per simulazione, secondo le allegazioni della difesa dell'attore, della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte di avendo voluto le Parte_1
parti, investitore e società, concludere un contratto di finanziamento con obbligo di restituzione7.
In fatto va escluso questo accordo di simulazione e va escluso che con la conclusione del Parte_1
contratto di consulenza abbia frainteso la causa del suo investimento o voluto fare un mutuo credendo o pattuendo di investire con obbligo della società alla restituzione. Sul punto pare al Tribunale insuperabile il contenuto della mail inviata agli amministratori della società da il 9 Parte_1
settembre 2020 quando comunicava di aver concluso un contratto di consulenza con la società CA di Mendrisio8 e nell'occasione dichiarava “ …tranquilli…non sparisco…come maggior apportatore di capitali e, soprattutto, come “investitore istituzionale” garante verso della qualità CP_8 dell'investimento effettuato in crowdfunding, cercherò comunque di seguire gli sviluppi del Business di tgtMc, apportando la mia esperienza nell'analisi delle situazioni aziendali nelle sedi più appropriate.
Grazie a tutti per la collaborazione”. (doc. 5 conv).
Ma più in generale sulla prospettata simulazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale si possono svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.
pagina 14 di 18 L'aumento di capitale costituisce una fattispecie unitaria ma complessa, articolata nella delibera assembleare (di natura organizzativa ma idonea a esprimere una proposta negoziale) e nella successiva adesione del socio mediante sottoscrizione (con funzione di adesione al contratto di società).
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima” (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2013, n. 17467).
Secondo la Corte di legittimità in tema di aumento di capitale deliberato dall'assemblea di una società capitalistica, non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l'amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all'esecuzione della deliberazione, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.
Ne discende che la simulazione del conferimento presupporrebbe un accordo simulatorio che dovrebbe coinvolgere l'assemblea dei soci, a mezzo di apposita delibera, circostanza che nella specie non è neppure allegata e, comunque, non sarebbe configurabile.
La delibera assunta dai soci di TM del 31.10.2019 (doc.2 conv) non è stata revocata dall'assemblea o impugnata dal socio attore, né risultano profili di invalidità del procedimento di aumento del capitale, che è stato eseguito in conformità alla normativa di settore all'epoca in vigore..
Tali conclusioni trovano riscontro in ulteriori considerazioni.
La unitarietà della operazione di aumento di capitale esclude che si possa configurare la natura simulata della fase di adesione con riferimento ad una singola posizione e ciò sia che si abbia un aumento di capitale scindibile sia inscindibile.
La dichiarazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, se è conforme a quanto stabilito nella delibera validamente assunta di aumento di capitale sociale dall'assemblea dei soci, è atto negoziale caratterizzato dalla volontà i cui effetti però sono del tutto tipizzati e stabiliti dalla normativa di settore.
Una volta che la fattispecie dell'aumento di capitale sia giunta a conclusione deve escludersi la possibilità di porre nel nulla l'operazione, il capitale sociale, una volta concluso il procedimento e pagina 15 di 18 modificato l'atto costitutivo sul nuovo valore di capitale indicato dalla delibera, può essere ridotto per scelta societaria soltanto nei modi, con i limiti e le cautele previsti dalla legge ex art 2445 c.c. e art
2482 c.c.
A ciò si aggiunga che il principio di effettività del capitale sociale e la tutela dei terzi ostano a che si possa configurare la simulazione della fattispecie dell'aumento di capitale, una volta perfezionata l'operazione. La dichiarazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale è dichiarazione negoziale formale a effetto vincolato ex lege che è quello di ingresso nella società o di aumento della partecipazione corrispondente al valore di capitale sottoscritto e versato.
Così come la Corte di legittimità è consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità della simulazione del contratto sociale (Cass nn. 29700/2019, 6100/2003, 3666/1997), va altresì esclusa l'ammissibilità della simulazione del negozio di adesione all'aumento di capitale sociale validamente deliberato in considerazione delle formalità che assistono tutto il procedimento e dell'impatto che ciò ha sull'organizzazione sociale. Anche la disciplina dell'illecito di cui all'art 2632 c.c. non annovera tra le modalità di realizzazione della formazione fittizia del capitale la simulazione della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, con il che se ne conclude che, una volta che l'aumento di capitale è sottoscritto e versato, l'effetto conseguito è reale, non ne è configurabile un altro che discenda da un diverso e contrario accordo con la società. Completata la procedura dell'aumento di capitale sociale, (i) il sottoscrittore se terzo, acquisto la status di socio, se già socio aumenta la sua partecipazione, (ii) il capitale è aumentato con l'emissione delle nuove azioni o quota, (iii) il versamento è investimento a rischio, senza diritto alla restituzione fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, tanto che ogni altra restituzione dei conferimenti configura l'illecito ex art 2626 c.c..
Dunque, in campo societario la rilevanza dello scostamento tra volontà e dichiarazione è ridotto rispetto all'ambito della disciplina generale dei contratti, a rafforzamento della tutela della struttura organizzativa dell'ente e dell'affidamento dei terzi.
Per le considerazioni che precedono la domanda di nullità della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale non può dunque trovare accoglimento.
Quanto al contratto di consulenza, va osservato che si trattava di contratto effettivamente volto alla prestazione di attività professionale, come confermato dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti (si veda tra le tante la mail di a del 9.10.2020, doc. 13, convenuta) (9). In tali CP_2 Parte_1 9 Nella comunicazione telematica il Presidente del consiglio di amministrazione di TGTCM scrive: “ , (…) la cosa Pt_1 importante rimane lo spirito e la natura e i contenuti del contratto. (…) Non puoi fare un finto investimento. È assurdo. C'è un contratto di collaborazione che implica impegni da entrambi le parti. La mia proposta di collaborazione è presto detta. pagina 16 di 18 scambi, infatti, si evince che l'attività consulenziale era effettivamente occasionata, ma non strumentale né fittizia, alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e finalizzata a creare un volano positivo potenzialmente idoneo a far crescere la società attraverso la prestazione professionale di alcuni soci investitori;
in occasione dell'adesione all'aumento era stata offerta all'attore in ragione del suo profilo professionale la possibilità di collaborazione con previsione di compenso ma non tale da elidere il rischio economico connesso all'operazione di investimento in equity. Nessun collegamento negoziale in senso tecnico si ravvisa tra sottoscrizione dell'aumento di capitale che trovava causa nella delibera della società di aumento del capitale sociale scindibile e con sovrapprezzo e la conclusione del contratto di consulenza tra società e la cui causa concreta stava appunto nell'apporto di Parte_1
consulenza del tipo indicata nel contratto al fine di sviluppare l'attività di impresa della start up nell'ottica di conseguimento del suo oggetto sociale.
Si ritiene infine che tale situazione contrattuale non si ponga in contrasto con l'art. 2265 c.c., come correttamente evidenziato dalla convenuta, atteso che l'attore ha sempre conservato il rischio tipico derivante dalla partecipazione sociale, essendo pacifico che, in caso di perdite rilevanti ex artt. 2446 e
2447 c.c., il capitale conferito sarebbe comunque andato perduto (cfr. pp. 3-4, memoria TM del
30.10.2023).
Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei compensi previsti dall'art. 9 del contratto di consulenza, essa risulta parimenti infondata.
La società ha esercitato l'11.12.2020 (doc. 12 attore) la facoltà ex art 1456 c.c. di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 10 del contratto, in ragione della cessazione di ogni attività professionale da parte dell'attore, il quale – con e-mail del 9 settembre 2020 – aveva manifestato l'intenzione di collaborare con altra società e, successivamente, non ha più svolto alcuna prestazione;
il contenuto della conversazione del 30 novembre 2020 (doc. 20 convenuta), conferma in modo dirimente la protratta inattività dell'attore per il periodo in questione. Nella stessa occasione, peraltro, ha ammesso espressamente con valenza confessoria di non aver svolto alcuna Parte_1 attività dopo l'estate 2020, sminuendo egli stesso la portata del contratto sottoscritto e rifiutando le ulteriori proposte di collaborazione formulate dalla società. Tale documentazione attesta la gravità e rilevanza dell'inadempimento ed esclude qualsiasi obbligo di pagamento a carico della società committente, che si è sciolta legittimamente dal contratto di consulenza.
Per le suesposte ragioni reputa il Tribunale che le domande attoree vadano rigettate.
Ricavati del tempo per lavorare per Tgtmc, con obiettivi in termini di impegni di tempo e fatturato che fissiamo assieme. Noi di quello abbiamo bisogno di lavoro per far crescere l'azienda.” pagina 17 di 18 Si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'attore ex art 96 co 1 cpc in ragione del fatto che egli ha agito in giudizio per sostenere di aver effettuato in accordo con la società un investimento garantito e non un investimento in equity quando invece era assolutamente consapevole, anche in ragione della sua qualifica di investitore professionale, della infondatezza di questa prospettazione e della natura del suo investimento in capitale di rischio, così come risulta dal doc. 5 di parte convenuta;
in ragione di ciò l'attore va condannato al pagamento in favore della convenuta di una somma che va calibrata ragionevolmente nella misura pari a circa ¼ dei compensi riconosciuti a titolo di rimborso spese e determinata in euro 2800,00 (Cass 2019 17902).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore e a favore della Parte_1 convenuta come liquidate in dispositivo Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Accoglie la domanda ex art 96 cpc e condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di euro
2800,00;
Condanna l'attore a rimborsare alla parte convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per onorari (di cui euro 2552 per studio, euro 1628 fase introduttiva, euro 2835 trattazione/istruttoria, euro 4253 fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Milano, 13 marzo- 18 aprile 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 24, comma 2, del Regolamento Consob 18592/2013 impone che ai fini della validità dell'offerta di quote di partecipazione al capitale di rischio di società mediante piattaforme online (c.d. equity crowdfunding) una quota minima del
5% sia sottoscritta da un investitore professionale 2 Cfr. ordine di investimento (cfr., doc. 5, attore) e distinte di pagamento effettuato da il 20 gennaio 2020 (doc. Parte_1 6, attore) 3 Cfr. delibera di TM del 31 ottobre 2019 avente all'ordine del giorno l'aumento di capitale sociale a pagamento da offrirsi in sottoscrizione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci attraverso piattaforme di equity crowdfunding (il verbale della delibera è stato prodotto dalla convenuta come allegato alla comparsa di risposta, doc. 2, TM). 4 “il cui compenso/corrispettivo mascherava la precisa rateizzazione del pattuito rimborso del (…) finanziamento raccolto” (p. 7-8, atto di citazione) pagina 8 di 18 7 L'attore in citazione parla di simulazione a pagina 3,4,5,6, 10; in memoria n. 1 alle pagine 3,5,11. 8 TM aveva sottoscritto con un contratto per il riconoscimento di compensi professionali, collegato al Parte_1
Consultacy Agreement siglato tra TM e CA S.A. di Mendrisio tramite il quale veniva pattuita la corresponsione di un compenso al consulente (doc.7 convenuta). A settembre 2020 il contratto TM si scioglie e CA Parte_1 conclude in via autonoma un contratto con che questi comunica a TM (doc. 5 conv). Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 13.03.2025 in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.ssa Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34142/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARANCINI Parte_1 C.F._1
GIACOMO PIETRO (C.F. - pec CodiceFiscale_2 Email_1
elettivamente domiciliato in VIA MERCADANTE, 5 21100 VARESE, presso lo studio del difensore
ATTORE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, , con il patrocinio dell'avv. BALZOLA STEFANO (C.F. CP_2
; pec: , elettivamente domiciliato in C.F._3 Email_2
CORSO VENEZIA 37 MILANO, presso lo studio del difensore pagina 1 di 18 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTORE Parte_1
Voglia codesto Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel merito, in principalità, accertata e dichiarata la nullità per contrarietà a norme imperative del contratto di Equity Crowdfunding in forza del quale ha acquistato per complessivi Parte_1
40.000,00.= euro, di cui € 2.240,00 a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale di
[...]
e € 37.760.00.= a titolo di sovrapprezzo, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_1
come in epigrafe generalizzato, rappresentato e difeso, a rientrare nella proprietà Parte_1
delle somme a suo tempo indebitamente sborsate e di cui la convenuta si è indebitamente arricchita, e, per l'effetto, disporne la restituzione ai' sensi dell'art. 2033 cod. civ.; nel merito, altresì, accertata e dichiarata la totale infondatezza dell'azione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del "contratto di consulenza" sottoscritto il 21 gennaio 2020 tra e Parte_1 [...]
promossa da quest'ultima con la nota 11 dicembre 2020, accertare e dichiarare il Controparte_1
diritto di come in epigrafe generalizzato, rappresentato e difeso, a percepire a Parte_1
mente dell'art.
9.2. del "contratto" l'intero "compenso" ivi previsto all'art. 7, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi (che saranno precisati e quantificati nel prosieguo dell'istruttoria) in ragione dell'ingiusta risoluzione del "contratto" de quo e, per l'effetto, disporne la corresponsione all'attore in entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto Parte_1
all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria come per legge;
altresì condannare la Società convenuta alla corresponsione di tutte le spese, onorari professionali inerenti al presente giudizio, con tutti gli accessori, come per legge, e alla restituzione del contributo unificato.
Sentenza munita di provvisoria esecutività, come per legge.
Con ogni ulteriore riserva e salvezza.
In via istruttoria
pagina 2 di 18 Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte. Si rinnovano le seguenti istanze di prova testimoniale.
Capitoli di prova
1. vero o no che nell'estate/autunno del 2019 (d'ora in avanti Parte_1 [...]
ha sottoscritto un mandato di adesione all'operazione di crowdfunding a favore di Parte_1
TM;
2. vero o no che in data 22 ottobre 2019 aveva trasmesso a Controparte_3 [...]
l mandato di adesione controfirmato;
Parte_1
3. vero o no che in data 23 ottobre 2019 Lei aveva inviato a il business plan Parte_1
di TM;
4. vero o no che in data 24 ottobre 2019 Lei, a nome di aveva comunicato a Controparte_3
che, in considerazione dei rapporti tra e gli Parte_1 Parte_1 amministratori dirigenti di TM, in caso di finalizzazione dell'operazione di crowdfunding avrebbe chiesto la provvigione prevista a favore di Controparte_3 Controparte_3
5. vero o no che a far tempo dal 24 ottobre 2019 tenne direttamente i Parte_1 rapporti con TM e finalizzò con TM l'intera operazione;
6. vero o no che ha cominciato a lavorare per CA S.A. di Mendrisio (TI, Parte_1
CH) a far tempo dal mese di febbraio 2020 come rappresentante di TM;
7. vero o no che CA S.A. dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto con TM rescisse il contratto con TM;
8. vero o no che successivamente CA S.A. si rivolse direttamente a Parte_1
principiando a collaborare direttamente con lui;
9. vero o no che, dopo essere stato contattato da di fine di Controparte_4 Controparte_5
verificare il Suo interesse a partecipare all'operazione di crowdfunding a favore di TM, il 18 dicembre 2020 Lei venne convocato nella sede di TM ed il sig. Le propose di Persona_1 investire € 25.000,00. = in TM a fronte della cessione di una partecipazione inferiore all'1% del capitale sociale;
10. vero o no che Le venne assicurato che l'investimento Le sarebbe stato restituito mensilmente sotto forma di corrispettivo di consulenze, pagando fatture alla Sua partita IVA, perdendo un quid limitato alle imposte da pagare sulle 12 fatturazioni previste, al netto del beneficio fiscale derivante dal credito
d'imposta, allora del 30%;
pagina 3 di 18 11. vero o no che, a causa delle Sue condizioni economiche di allora, si risolse a investire €
12.500,00= nell'operazione di crowdfunding a favore di TM;
12. vero o no che – nell'occasione dell'incontro tenutosi con nel dicembre 2020 Controparte_3
alla presenza dei signori e – Le fu detto che avrebbe dovuto Persona_1 CP_2 sottoscrivere un “contratto di consulenza”, e che questo sarebbe stato il veicolo legale per farLa rientrare dal finanziamento erogato a favore di TM con ratei mensili, e che in assenza di prestazioni lavorative sarebbe comunque rientrato del capitale investito;
13. vero o no che a far tempo dal 10 febbraio 2020 (prima riunione di area) Le furono affidati incarichi con funzione di senior sales (INDEED, PRISMI) ricevendo promesse di provvigioni del 50%, al di fuori della restituzione del finanziamento di € 12.500,00=;
14. vero o no che ricevette rassicurazioni da parte degli amministratori di TM a fronte del mancato percepimento di versamenti e corrispettivi per l'opera prestata;
15. vero o no che nell'aprile del 2020 Lei contestò a TM la formulazione dell'art.
9.2 del
“contratto di consulenza” che prevedeva il recesso previa disdetta anticipata di 30 giorni “con l'unico obbligo, in capo alla Committente, di corrispondere al Consulente i compensi per l'opera prestata fino al momento del recesso”, e che tale clausola fu modificata in data 21 aprile, prevedendo la formulazione alternativa della corresponsione di tutto il pattuito in caso di recesso della committente,
e del blocco dei ratei in caso di recesso del “consulente”;
16. vero o no che in una riunione del 6 luglio 2020 dichiarò: che Le avrebbe Persona_1
corrisposto alcunché delle provvigioni promesse per la conclusione dei contratti con INDEED;
che esiste un software esclusivo e brevettato da TM;
che esiste un piano di lavoro dell'attività di
TM; che i compensi previsti dal “contratto di consulenza” sarebbero stati corrisposti a fronte di eventuali utili aziendali generati dal Suo stesso lavoro;
17. vero o no che il 7 luglio 2020 TM Le comunicò la rescissione dei pagamenti, che vennero sospesi;
18. vero che per ragioni di Sue difficoltà economiche Lei riprese a collaborare con TM, sia nella prospettiva di conseguire le provvigioni previste nei diversi compensation plan che Le erano stati proposti, sia per rientrare, attraverso i corrispettivi mensili del “contratto di consulenza”, del finanziamento a suo tempo prestato;
19. vero che, in data 27 novembre 2020, Le fu promesso il pagamento a saldo di tutto quanto previsto dal “contratto di consulenza”, a fronte dell'impegno da parte Sua a “non inoltrare alcuna causa legale, processo, azione civile o penale di qualsiasi genere” nei confronti di TM o dei suoi
pagina 4 di 18 amministratori, nonché a “non assistere o partecipare a nessuna simile azione eventualmente intentata da altri…”;
20. vero o no che Lei ha rifiutato la proposta di pagamento pervenutaLe da TM di ricevere la restituzione dell'intero importo investito a fronte della rinuncia ad alcuna causa legale, azione civile o penale di qualsiasi genere nei confronti di TM, e che da allora non ha più ricevuto alcuna comunicazione e versamento da TM. Si indicano a testimoni: - TO , c/o Controparte_4
per i capitoli 1, 2, 3, 4, 5; - dott.ssa c/o METECA S.A., Controparte_3 Testimone_1
Mendrisio (TI, CH) per i capitoli 6, 7, 8; - TO , via Roccolo, ZA AN (VA) Testimone_2
per tutti i rimanenti capitoli da 9 a 20. Si indicano i medesimi testi per dedurre e testimoniare a prova contraria nei confronti dei testi che la convenuta volesse eventualmente chiamare. Si rinnovano qui appresso i capitoli di prova a prova contraria, da sottoporre ai testi indicati da parte convenuta (la numerazione continua quella dei capitoli di prova formulati con la memoria n. 2 di parte attrice):
21. vero che Lei, dopo aver segnalato a TM il nome di non ha più svolto alcun Parte_1
ruolo nel rapporto tra TM? Parte_1
22. vero o no che la stipulazione di un “contratto di consulenza” a favore di TM proposta ai maggiori investitori nella campagna di crowdfunding lanciata da TM da affiancare alla loro associazione, costituiva “la formula unica nel suo genere (confermata da almeno per CP_3 quanto li riguarda) del contratto con rimborso totale della somma”, come scritto da CP_2
nella mail in data 3 agosto 2020, ore 9.33, che ora Le viene mostrata come allegato n. 35 del fascicolo di parte attrice?
23. vero o no che dal dicembre 2019 al maggio 2020 ha partecipato ad un Parte_1 corso di formazione sull'utilizzo della piattaforma LinkedIn ed ha partecipato ad un tutoring da remoto con tre lezioni dedicate on-line da marzo 2020 a maggio 2020?
24. vero o no che , dopo averLa messa in contatto con ha più CP_2 Parte_1
avuto con Lei contatti di tipo professionale relativi al contratto di consulenza?
25. vero o no che il rapporto di consulenza tra TM e CA S.A. è stato gestito da
[...] fino al momento in cui CA S.A. ha disdetto l'accordo? Parte_1
26. vero o no che CA S.A. disdisse l'accordo con TM e lo proseguì successivamente direttamente con Parte_1
27. quanto ha investito complessivamente (prezzo e sovrapprezzo) nell'acquisto di una quota del capitale sociale di TM? Quale percentuale del capitale sociale di TM Lei ha conseguito?
pagina 5 di 18 28. vero o no che, a fianco del Suo investimento per l'acquisto di una quota del capitale sociale di
TM, Le è stato proposto di sottoscrivere – e Lei ha sottoscritto – un “contratto di consulenza” a favore di TM? di quale durata? di quale ammontare complessivo?
29. vero o no che il “contratto di consulenza” stipulato contestualmente al Suo investimento/finanziamento in TM risulta concluso – anziché con Lei – con Suo figlio , Per_2
e se sì in ragione di quali specifiche competenze di Suo figlio?
30. vero o no che Lei ha svolto attività di consulenza a favore di TM in esecuzione del “contratto di consulenza” stipulato contestualmente al Suo investimento in TM, e se sì, quali?
31. vero o no che Lei è sempre stata regolarmente retribuita secondo le scadenze e per gli importi concordati con il “contratto di consulenza” affiancato al Suo investimento?
32. vero o no che Lei ha svolto attività di consulenza per conto di TM presso e a favore di soggetti terzi per realizzare l'oggetto sociale di TM, e se sì a favore di chi e svolgendo quale specifica attività?
33. vero o no che Lei ha mai ricevuto alcun compenso da TM consistente in “provvigioni” su Sue attività svolte a favore di terzi soggetti su mandato di TM?
34. vero o no che il valore complessivo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da Lei stipulato con TM corrisponde al valore del Suo investimento in TM?
35. vero o no che Lei ha svolto attività di consulenza a favore di o attività a favore di CP_6 soggetti terzi per realizzare l'oggetto sociale di TM, e se sì a favore di chi e svolgendo quale specifica attività.
Si indicano quali testimoni a prova contraria (per essi valgano gli indirizzi indicati nella memoria n. 2 di parte convenuta)
- , per i capitoli 21 e 22; Controparte_4
- , per il capitolo 23; Testimone_3
- per i capitoli 24, 25 e 26; Testimone_1
- per i capitoli 27, 28, 30, 31, 32, 33; Testimone_4
- , per i medesimi capitoli, e altresì per il capitolo 29; Testimone_5
- , per i medesimi capitoli di Testimone_6 Testimone_4
- per i medesimi capitoli di Testimone_7 Testimone_4
- , per il capitolo 34; Testimone_8
- , via Roccolo, ZA AN (VA), per i medesimi capitoli di Testimone_2 Tes_4
oltre che per quelli di cui alla nostra memoria n. 2;
[...]
- , figlio di , , sul capitolo n. 35. Testimone_9 Testimone_5 CP_7
pagina 6 di 18 Si rinnova la richiesta di ammissione di interrogatorio formale del L.R. di TM sulla seguente circostanza:
▪ Vero o no che nelle fatture nn. 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 emesse da Parte_1 all'indirizzo di di cui all'allegato n. 41 di parte attrice che si Controparte_1 rammostrano, la voce consulenza di cui all'importo di euro 2.500,00= corrisponde al corrispettivo versato da CA SA a favore di CP_6
▪ Vero o no che retrocedeva a favore di una quota pari al 67% del CP_6 Parte_1
corrispettivo versato da CA SA a favore di CP_6
CONLCUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA Controparte_1
[...]
Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
In via principale
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del Contratto di Consulenza sottoscritto tra le parti ex art. 1456 c.c. ed ex art. 10 del contratto medesimo, per grave inadempimento del sig. e Parte_1 per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. in conseguenza del Contratto Parte_1
di Consulenza.
- Rigettare in ogni caso ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa.
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero parzialmente accolte le istanze avversarie, accertare che la somma complessivamente corrisposta da TM al sig. in adempimento Parte_1
del Contratto di Consulenza ammonta a Euro 22.345,82.
- Accertare che la somma recuperata dal sig. a titolo di credito d'imposta ammonta a Euro Parte_1
16.000,00.
- Per l'effetto, ridurre la condanna di TM a quanto strettamente provato, con deduzione degli importi già versati e/o recuperati dal sig. Parte_1
In ogni caso
pagina 7 di 18 - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio così come del precedente procedimento monitorio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A.
22% e successive spese occorrende di entrambi i giudizi.
- condannare parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportuna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2022 l'attore ha convenuto in Parte_1 giudizio la società (d'ora in avanti anche, “TM”) (cfr. doc. 2, Controparte_1
attore) e ha dedotto quanto segue:
o Nel periodo tra il 2019 e il 2020, mediante il portale on line BackToWork, aveva, in qualità di investitore professionale e di esperto nella consulenza aziendale (1), aderito a un'operazione di equity crowdfunding (2) promossa ai sensi del Regolamento Consob 18592/2013, con cui venivano offerte in sottoscrizione quote di partecipazione al capitale sociale di TM (3), start-up innovativa che aveva come programma mettere in contatto imprese del mondo ICT attraverso una piattaforma on-line proprietaria (cfr. doc. 2, attore);
o all'iniziativa avevano aderito svariati investitori, versando complessivamente euro 188.500,00, di cui euro 10.556,00 conferiti a titolo di sottoscrizione del capitale sociale ed euro 177.944,00 imputati a sopraprezzo e iscritti nell'apposita riserva di patrimonio netto;
da parte sua aveva versato euro 2.240,00 per la sottoscrizione dello 0,835% capitale sociale, con un sovrapprezzo di euro 37.760,00, per un totale di € 40.000,00;
o l'operazione, pur simulando un investimento in capitale di rischio, costituiva in realtà un finanziamento prestato alla società con accordo di restituzione. I manager della srl, infatti, anche mediante un contratto di consulenza simulato (4) (doc. 9, attore) si erano impegnati a restituire interamente l'importo versato in società (cfr. docc. 8, 27, attore); o dopo un iniziale adempimento, a partire dal mese di settembre 2020 la società aveva interrotto inopinatamente i versamenti in pagamento delle fatture emesse sulla base del contratto di consulenza (nonostante l'accordo prevedesse espressamente che il corrispettivo sarebbe stato versato “à forfait”, a prescindere dalle consulenze effettivamente prestate), probabilmente perché egli era diventato troppo ingombrante per le società, in quanto esperto del settore e più autorevole degli amministratori nei confronti dei clienti. Successivamente, con comunicazione dell'11 dicembre 2020, TM, esercitando la facoltà espressamente prevista dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10, si era sciolta dal contratto di consulenza asseritamente per la presunta interruzione dell'attività professionale nei confronti della società (cfr. doc. 12, attore). Decideva, a questo punto, di chiedere a mezzo del proprio difensore la restituzione della somma di 40.000 € investita nella società, oltre al versamento dei compensi maturati e fatturati per il periodo settembre-novembre 2020, pari a 7.320 €, nonché quelli dovuti per il restante periodo di contratto (26.840 €) per complessivi 74.160 € (cfr. doc. 13, attore).
Sulla base di questi fatti l'attore ha dedotto in principalità la nullità per contrarietà a norme imperative avendo realizzato la campagna di equity Crowdfunding in forza del quale aveva sottoscritto l'aumento di capitale deliberato da TM per complessivi euro 40.000,00 attività di raccolta di risparmio, espressamente inibita dalla normativa di settore a soggetti non bancari (cfr. art. 11, d. lgs. 385/1993, d'ora in poi semplicemente “TUB”); la difesa dell'attore ha sostenuto che con la campagna di Equity crowdfunding era stata effettuata una raccolta del risparmio con sollecitazione al pubblico per un investimento finanziario garantito;
che si sia trattato di una raccolta del risparmio e non di una operazione di investimento in equity sarebbe dimostrato da una serie di elementi, tra cui lo sproporzionato sovrapprezzo imposto alla sottoscrizione di capitale sociale di per sé nominalmente esiguo, la stipulazione con la società di un contratto di consulenza della durata di due anni con la previsione di un compenso pari al capitale investito maggiorato di poco più di euro 2.000,00.
Come conseguenza della domanda di nullità del contratto l'attore ha chiesto la condanna della società alla restituzione della somma investita di euro 40.000 ex art 2033 c.c..
In subordine ha proposto, previo accertamento della infondatezza della dedotta risoluzione del contratto di consulenza, la condanna della società a versargli tutto il corrispettivo pattuito.
pagina 9 di 18 Con comparsa di risposta depositata il 21 febbraio 2023 per l'udienza del 14 marzo 2025 (5),
[...]
(TM) ha contestato la fondatezza delle domande concludendo per il Controparte_1
rigetto, con condanna ex art. 96 cpc nei confronti del Parte_1
In particolare la difesa della convenuta ha dedotto che:
o a seguito di trattative intercorse con in considerazione dell'esperienza da Parte_1 questi maturata nell'ambito della consulenza aziendale, la società aveva manifestato la disponibilità a remunerare l'attore non solo attraverso la partecipazione agli utili societari, ma anche attraverso il pagamento di compensi per l'attività professionale che l'attore avrebbe svolto. Egli, in particolare, avrebbe dovuto compiere le seguenti attività nell'interesse dell'azienda: (i) definire politiche di crescita e sviluppo del business;
(ii) supportare i manager nell'analisi dei fabbisogni e nelle successive attività di value creation; (iii) definire piani di comunicazione ed employer branding (iv) identificare e acquisire nuovi prospect per la società
(cfr. art. 2, contratto di consulenza);
o la possibilità di stipulare un contratto di consulenza, aggiuntivo all'investimento, era stata offerta solo a un numero esiguo di investitori, tra cui figurava l'attore. L'operazione in questione, tuttavia, era rimasta principalmente un investimento nel capitale di rischio, con esclusione della garanzia di rimborso di quanto versato (cfr. p. 2, prospetto informativo doc. 3, convenuta), ma con la possibilità di essere “ripagat[o] di quanto conferito a titolo di investimento (…) non solo tramite la valorizzazione delle quote acquisite in qualità di soci[o], ma anche attraverso il proficuo svolgimento dell'(…) attività di consulenza, per cui avrebbe ottenuto i relativi compensi” (cfr. p. 16, comparsa di risposta);
o il contratto di consulenza, lungi dall'essere simulato, era stato, quindi, fino alla sua risoluzione pienamente valido ed efficace tra le parti. Le prestazioni di consulenza da svolgersi a carico dei soci aderenti all'operazione di equity crowdfunding (cfr. docc.5a, 5b, 5c, 5d), nelle intenzioni della società, sarebbero infatti risultate determinanti per l'espansione commerciale di TM
e, più in generale, per il successo dell'iniziativa imprenditoriale;
o nel corso del 2020 dopo l'iniziale adempimento contrattuale, aveva inopinatamente Parte_1
interrotto le proprie prestazioni consulenziali nei confronti della società, continuando, allo stesso tempo, a emettere fatture per attività professionale mai prestata (cfr. doc.
14a,b,c,d,e,f,g,h,i, convenuta), costringendo la società, dopo l'iniziale sospensione del pagamento dei compensi decisa in consiglio di amministrazione (cfr. doc. 12, convenuta), a 5 Fissata dall'attore al 20 gennaio 2023 nel suo atto di citazione, l'udienza è stata differita al 14 marzo 2023 dal GI con decreto del 20 ottobre 2022 pagina 10 di 18 procedere infine alla risoluzione contrattuale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (cfr. docc. 12, attore, 17, convenuta);
o il recesso unilaterale di TM dal contratto di consulenza era giustificato dal perdurante inadempimento dell'attore ai propri obblighi professionali, nonostante i tentativi fatti dai manager della società di trovare una soluzione per mantenere l'efficacia dell'accordo, proponendo a nuovi incarichi che gli consentissero di continuare a percepire la Parte_1
somma stabilita in contratto quale corrispettivo, da lui ripetutamente rifiutati (cfr. mail CP_2
del 9.10.2020 doc. 13, convenuta).
[...]
Dopo lo scambio delle comparse introduttive, nell'udienza di prima trattazione del 14 marzo 2023 il
GI, rilevata la rituale costituzione delle parti, ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, cpc per il deposito delle memorie intermedie, rinviando all'udienza del 20 giugno 2023 per decidere sulle istanze istruttorie.
Nella prima memoria intermedia l'attore ha contestato quanto dedotto dalla convenuta e, in particolare, di aver rifiutato incarichi offerti dalla società; ha sottolineato infatti come gli fossero state Parte_1 offerte solo possibili collaborazioni “come agente di commercio (non consulenziali)” che egli aveva declinato in quanto non consone alla sua professionalità (cfr. p. 5, prima memoria istruttoria).
Nella stessa memoria ha inoltre modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle dedotte Parte_1 in citazione, chiedendo: (i) “nel merito, in principalità, accertata e dichiarata la nullità per contrarietà a norme imperative del contratto di Equity Crowdfunding (…) accertare e dichiarare il diritto di (…) a rientrare nella proprietà delle somme a suo tempo indebitamente Parte_1 sborsate e di cui la convenuta si è indebitamente arricchita, e, per l'effetto, disporne la restituzione ai' sensi dell'art. 2033 cod. civ.; (ii) nel merito, altresì, accertata e dichiarata la totale infondatezza dell'azione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del contratto di consulenza sottoscritto il 21 settembre
2020 tra e (…), accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 Controparte_1 [...]
(…) a percepire a mente dell'art.
9.2. del contratto l'intero compenso ivi previsto all'art. 7, Parte_1 nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi (…) in ragione dell'ingiusta risoluzione del contratto de quo e, per l'effetto, disporne la corresponsione all'attore . Parte_1
La convenuta da parte sua, nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cpc, ha ribadito come e , manager di TM, avessero a più riprese proposto all'attore Persona_3 Persona_1
pagina 11 di 18 diverse soluzioni per evitare il suo inadempimento contrattuale, come emergerebbe peraltro dalla trascrizione della video call del 30 novembre 2020 (cfr. doc. 20, convenuta).
Nell'ambito dell'udienza del 20 giugno 2023 è stata posta alle parti la questione della possibile contrarietà dell'operazione al disposto dell'art. 2265 c.c., che vieta il patto leonino, concedendo un termine per il deposito di memorie difensive sul punto, rinviando per la decisione delle prove all'udienza del 28 novembre 2023. Entrambe le parti hanno contestato, con varie argomentazioni, che l'operazione di equity crowdfunding per come disegnata violasse il divieto di patto leonino. La circostanza sarebbe confermata, a opinione della convenuta, dal rilievo per cui “nel caso in cui si
[fossero verificate] delle perdite che [avessero intaccato] il capitale sociale la riduzione [avrebbe colpito] anche la partecipazione del socio fino ad azzerarla del tutto nel caso di perdita Parte_1 integrale del capitale” (cfr. p. 4, memoria integrativa del 30 ottobre 2023).
Nell'udienza del 28 novembre 2023 il GI ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 novembre 2024.
In sede di udienza il 26 novembre 2024, dopo la precisazione delle conclusioni da parte dei difensori delle parti, il GI ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio, assegnando i termini per il deposito delle memorie finali ai sensi dell'art. 190 cpc.
Nella propria comparsa conclusionale ha chiarito che tra la domanda di nullità della Parte_1 sottoscrizione dell'aumento di capitale e quella di adempimento del contratto di consulenza non sussiste un rapporto di subordinazione, essendo domande autonome che riguardano “contratti diversi, stipulati in diverse atmosfere economico-giuridiche, con clausole e oggetti del tutto differenti, affetti da differenti vizi” (cfr. p. 4, comparsa conclusionale, attore).
***
L'attore deduce nei suoi atti difensivi la nullità per contrarietà a norme imperative Parte_1
della sottoscrizione effettuata attraverso portale on line dell'aumento di capitale sociale deliberato da con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della Controparte_1
somma versata di 40.000 euro;
contemporaneamente egli chiede la condanna di TM all'adempimento del contratto di consulenza del 21 gennaio 2020 e, dunque, alla corresponsione del compenso non ancora versato per prestazioni professionali (quantificato nella lettera del 4 gennaio
2021, doc. 13, in euro 34.160). pagina 12 di 18 Gli indici sintomatici della nullità dell'operazione in violazione del divieto a soggetti non bancari di esercitare raccolta di risparmio tra il pubblico (art. 11, comma 1, d.lgs. n 385/1993) sarebbero costituiti, da una parte, dalla sproporzione tra il capitale imputato a conferimento, assai esiguo rispetto alla percentuale di capitale contabilizzato a titolo di riserva sopraprezzo , dall'altra, dalla corrispondenza tra l'entità del versamento e la somma che avrebbe dovuto essere corrisposta all'attore in due anni, formalmente per attività professionale, in realtà in restituzione del versamento (cfr. p, 2-3, atto di citazione).
La convenuta ha contestato radicalmente la tesi attorea, deducendo la piena legittimità dell'operazione societaria – regolarmente deliberata e attuata secondo la disciplina applicabile in materia di equity crowdfunding – eccependo l'intervenuta risoluzione del contratto di consulenza per grave inadempimento dell'attore. Essa, nelle sue memorie, ha ricordato di aver sospeso i pagamenti nel settembre 2020 solo dopo che l'attore aveva manifestato la sua intenzione di non voler collaborare più continuativamente con TGTCM, (cfr. pp. 17, ss., comparsa di risposta), dovendosi dunque considerare intervenuto l'inadempimento dell'attore alle sue obbligazioni contrattuali (precisate agli artt. 3 e 4 del contratto di consulenza, doc. 9, attore).
Il DL 179/2012 convertito in legge 221/2012, disciplina delle start up innovative, prevede all'art 30 la possibilità che esse si finanzino tramite piattaforme di Equity Crowdfunding;
si tratta di un sistema di ricerca di investitori attraverso piattaforme online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up. La disciplina attualmente è completata dal Tuf, art
50 quinquies e dal Reg 22720/2023 adottato ai sensi degli artt 4 sexies.1 e 100 ter Tuf e in CP_8
attuazione del Reg UE 1503/20206, vigila sulle piattaforme di equity crowdfunding, alla data CP_8
dei fatti Reg 18592/2013. CP_8
Il servizio è reso di enti professionali, autorizzati, inseriti in albi, soggetti a controllo, ed è finalizzato alla raccolta di capitali offrendo al pubblico la possibilità di investire a rischio in capitale di società, va quindi escluso che questa attività possa essere ricondotta all'attività riservata alle banche di raccolta del risparmio ex art 11 Tub finalizzata alla costituzione di fondi con obbligo di rimborso.
L'attore non ha segnalato alcun elemento che possa essere sussunto in un vizio o in irregolarità della prestazione del servizio di crowfunding reso da né alcuna significatività può Controparte_3
assurgere l'elevato sovrapprezzo in relazione all'aumento di capitale, trattandosi di elemento pubblicizzato e accettato da che, quale investitore istituzionale evidentemente in grado di Parte_1
comprendere il significato della proposta diffusa tramite il portale, ha liberamente accettato. 6 Relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese pagina 13 di 18 L'attore ha però sostenuto che, poiché aveva raggiunto con gli amministratore di TM l'accordo che la somma versata a sottoscrizione dell'aumento di capitale sarebbe stata restituita sotto forma di compenso per un servizio di consulenza, in fatto la campagna di equity crowdfunding condotta da
è stata un'attività di raccolta del risparmio ex art 11 Tub, vietata a Controparte_3 Controparte_3
e a TM.
Invero, anche ad ammettere un impegno alla restituzione delle somme versate in esito alla sottoscrizione del capitale sociale deliberato dalla start up, la vicenda sarebbe inerente la sfera dell'aderente all'aumento di capitale e della società start up, non della società di Controparte_9
e della sua attività.
[...]
Detto ciò deve valutarsi la dedotta invalidità per simulazione, secondo le allegazioni della difesa dell'attore, della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte di avendo voluto le Parte_1
parti, investitore e società, concludere un contratto di finanziamento con obbligo di restituzione7.
In fatto va escluso questo accordo di simulazione e va escluso che con la conclusione del Parte_1
contratto di consulenza abbia frainteso la causa del suo investimento o voluto fare un mutuo credendo o pattuendo di investire con obbligo della società alla restituzione. Sul punto pare al Tribunale insuperabile il contenuto della mail inviata agli amministratori della società da il 9 Parte_1
settembre 2020 quando comunicava di aver concluso un contratto di consulenza con la società CA di Mendrisio8 e nell'occasione dichiarava “ …tranquilli…non sparisco…come maggior apportatore di capitali e, soprattutto, come “investitore istituzionale” garante verso della qualità CP_8 dell'investimento effettuato in crowdfunding, cercherò comunque di seguire gli sviluppi del Business di tgtMc, apportando la mia esperienza nell'analisi delle situazioni aziendali nelle sedi più appropriate.
Grazie a tutti per la collaborazione”. (doc. 5 conv).
Ma più in generale sulla prospettata simulazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale si possono svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.
pagina 14 di 18 L'aumento di capitale costituisce una fattispecie unitaria ma complessa, articolata nella delibera assembleare (di natura organizzativa ma idonea a esprimere una proposta negoziale) e nella successiva adesione del socio mediante sottoscrizione (con funzione di adesione al contratto di società).
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima” (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2013, n. 17467).
Secondo la Corte di legittimità in tema di aumento di capitale deliberato dall'assemblea di una società capitalistica, non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l'amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all'esecuzione della deliberazione, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.
Ne discende che la simulazione del conferimento presupporrebbe un accordo simulatorio che dovrebbe coinvolgere l'assemblea dei soci, a mezzo di apposita delibera, circostanza che nella specie non è neppure allegata e, comunque, non sarebbe configurabile.
La delibera assunta dai soci di TM del 31.10.2019 (doc.2 conv) non è stata revocata dall'assemblea o impugnata dal socio attore, né risultano profili di invalidità del procedimento di aumento del capitale, che è stato eseguito in conformità alla normativa di settore all'epoca in vigore..
Tali conclusioni trovano riscontro in ulteriori considerazioni.
La unitarietà della operazione di aumento di capitale esclude che si possa configurare la natura simulata della fase di adesione con riferimento ad una singola posizione e ciò sia che si abbia un aumento di capitale scindibile sia inscindibile.
La dichiarazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, se è conforme a quanto stabilito nella delibera validamente assunta di aumento di capitale sociale dall'assemblea dei soci, è atto negoziale caratterizzato dalla volontà i cui effetti però sono del tutto tipizzati e stabiliti dalla normativa di settore.
Una volta che la fattispecie dell'aumento di capitale sia giunta a conclusione deve escludersi la possibilità di porre nel nulla l'operazione, il capitale sociale, una volta concluso il procedimento e pagina 15 di 18 modificato l'atto costitutivo sul nuovo valore di capitale indicato dalla delibera, può essere ridotto per scelta societaria soltanto nei modi, con i limiti e le cautele previsti dalla legge ex art 2445 c.c. e art
2482 c.c.
A ciò si aggiunga che il principio di effettività del capitale sociale e la tutela dei terzi ostano a che si possa configurare la simulazione della fattispecie dell'aumento di capitale, una volta perfezionata l'operazione. La dichiarazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale è dichiarazione negoziale formale a effetto vincolato ex lege che è quello di ingresso nella società o di aumento della partecipazione corrispondente al valore di capitale sottoscritto e versato.
Così come la Corte di legittimità è consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità della simulazione del contratto sociale (Cass nn. 29700/2019, 6100/2003, 3666/1997), va altresì esclusa l'ammissibilità della simulazione del negozio di adesione all'aumento di capitale sociale validamente deliberato in considerazione delle formalità che assistono tutto il procedimento e dell'impatto che ciò ha sull'organizzazione sociale. Anche la disciplina dell'illecito di cui all'art 2632 c.c. non annovera tra le modalità di realizzazione della formazione fittizia del capitale la simulazione della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, con il che se ne conclude che, una volta che l'aumento di capitale è sottoscritto e versato, l'effetto conseguito è reale, non ne è configurabile un altro che discenda da un diverso e contrario accordo con la società. Completata la procedura dell'aumento di capitale sociale, (i) il sottoscrittore se terzo, acquisto la status di socio, se già socio aumenta la sua partecipazione, (ii) il capitale è aumentato con l'emissione delle nuove azioni o quota, (iii) il versamento è investimento a rischio, senza diritto alla restituzione fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, tanto che ogni altra restituzione dei conferimenti configura l'illecito ex art 2626 c.c..
Dunque, in campo societario la rilevanza dello scostamento tra volontà e dichiarazione è ridotto rispetto all'ambito della disciplina generale dei contratti, a rafforzamento della tutela della struttura organizzativa dell'ente e dell'affidamento dei terzi.
Per le considerazioni che precedono la domanda di nullità della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale non può dunque trovare accoglimento.
Quanto al contratto di consulenza, va osservato che si trattava di contratto effettivamente volto alla prestazione di attività professionale, come confermato dal contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti (si veda tra le tante la mail di a del 9.10.2020, doc. 13, convenuta) (9). In tali CP_2 Parte_1 9 Nella comunicazione telematica il Presidente del consiglio di amministrazione di TGTCM scrive: “ , (…) la cosa Pt_1 importante rimane lo spirito e la natura e i contenuti del contratto. (…) Non puoi fare un finto investimento. È assurdo. C'è un contratto di collaborazione che implica impegni da entrambi le parti. La mia proposta di collaborazione è presto detta. pagina 16 di 18 scambi, infatti, si evince che l'attività consulenziale era effettivamente occasionata, ma non strumentale né fittizia, alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e finalizzata a creare un volano positivo potenzialmente idoneo a far crescere la società attraverso la prestazione professionale di alcuni soci investitori;
in occasione dell'adesione all'aumento era stata offerta all'attore in ragione del suo profilo professionale la possibilità di collaborazione con previsione di compenso ma non tale da elidere il rischio economico connesso all'operazione di investimento in equity. Nessun collegamento negoziale in senso tecnico si ravvisa tra sottoscrizione dell'aumento di capitale che trovava causa nella delibera della società di aumento del capitale sociale scindibile e con sovrapprezzo e la conclusione del contratto di consulenza tra società e la cui causa concreta stava appunto nell'apporto di Parte_1
consulenza del tipo indicata nel contratto al fine di sviluppare l'attività di impresa della start up nell'ottica di conseguimento del suo oggetto sociale.
Si ritiene infine che tale situazione contrattuale non si ponga in contrasto con l'art. 2265 c.c., come correttamente evidenziato dalla convenuta, atteso che l'attore ha sempre conservato il rischio tipico derivante dalla partecipazione sociale, essendo pacifico che, in caso di perdite rilevanti ex artt. 2446 e
2447 c.c., il capitale conferito sarebbe comunque andato perduto (cfr. pp. 3-4, memoria TM del
30.10.2023).
Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei compensi previsti dall'art. 9 del contratto di consulenza, essa risulta parimenti infondata.
La società ha esercitato l'11.12.2020 (doc. 12 attore) la facoltà ex art 1456 c.c. di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 10 del contratto, in ragione della cessazione di ogni attività professionale da parte dell'attore, il quale – con e-mail del 9 settembre 2020 – aveva manifestato l'intenzione di collaborare con altra società e, successivamente, non ha più svolto alcuna prestazione;
il contenuto della conversazione del 30 novembre 2020 (doc. 20 convenuta), conferma in modo dirimente la protratta inattività dell'attore per il periodo in questione. Nella stessa occasione, peraltro, ha ammesso espressamente con valenza confessoria di non aver svolto alcuna Parte_1 attività dopo l'estate 2020, sminuendo egli stesso la portata del contratto sottoscritto e rifiutando le ulteriori proposte di collaborazione formulate dalla società. Tale documentazione attesta la gravità e rilevanza dell'inadempimento ed esclude qualsiasi obbligo di pagamento a carico della società committente, che si è sciolta legittimamente dal contratto di consulenza.
Per le suesposte ragioni reputa il Tribunale che le domande attoree vadano rigettate.
Ricavati del tempo per lavorare per Tgtmc, con obiettivi in termini di impegni di tempo e fatturato che fissiamo assieme. Noi di quello abbiamo bisogno di lavoro per far crescere l'azienda.” pagina 17 di 18 Si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'attore ex art 96 co 1 cpc in ragione del fatto che egli ha agito in giudizio per sostenere di aver effettuato in accordo con la società un investimento garantito e non un investimento in equity quando invece era assolutamente consapevole, anche in ragione della sua qualifica di investitore professionale, della infondatezza di questa prospettazione e della natura del suo investimento in capitale di rischio, così come risulta dal doc. 5 di parte convenuta;
in ragione di ciò l'attore va condannato al pagamento in favore della convenuta di una somma che va calibrata ragionevolmente nella misura pari a circa ¼ dei compensi riconosciuti a titolo di rimborso spese e determinata in euro 2800,00 (Cass 2019 17902).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore e a favore della Parte_1 convenuta come liquidate in dispositivo Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Accoglie la domanda ex art 96 cpc e condanna l'attore a pagare alla convenuta la somma di euro
2800,00;
Condanna l'attore a rimborsare alla parte convenuta Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per onorari (di cui euro 2552 per studio, euro 1628 fase introduttiva, euro 2835 trattazione/istruttoria, euro 4253 fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Milano, 13 marzo- 18 aprile 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 24, comma 2, del Regolamento Consob 18592/2013 impone che ai fini della validità dell'offerta di quote di partecipazione al capitale di rischio di società mediante piattaforme online (c.d. equity crowdfunding) una quota minima del
5% sia sottoscritta da un investitore professionale 2 Cfr. ordine di investimento (cfr., doc. 5, attore) e distinte di pagamento effettuato da il 20 gennaio 2020 (doc. Parte_1 6, attore) 3 Cfr. delibera di TM del 31 ottobre 2019 avente all'ordine del giorno l'aumento di capitale sociale a pagamento da offrirsi in sottoscrizione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci attraverso piattaforme di equity crowdfunding (il verbale della delibera è stato prodotto dalla convenuta come allegato alla comparsa di risposta, doc. 2, TM). 4 “il cui compenso/corrispettivo mascherava la precisa rateizzazione del pattuito rimborso del (…) finanziamento raccolto” (p. 7-8, atto di citazione) pagina 8 di 18 7 L'attore in citazione parla di simulazione a pagina 3,4,5,6, 10; in memoria n. 1 alle pagine 3,5,11. 8 TM aveva sottoscritto con un contratto per il riconoscimento di compensi professionali, collegato al Parte_1
Consultacy Agreement siglato tra TM e CA S.A. di Mendrisio tramite il quale veniva pattuita la corresponsione di un compenso al consulente (doc.7 convenuta). A settembre 2020 il contratto TM si scioglie e CA Parte_1 conclude in via autonoma un contratto con che questi comunica a TM (doc. 5 conv). Parte_1