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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UR DR RI MA, Presidente
NE AN, RE
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1189/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001700 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4141/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.02.2024 parte ricorrente impugna l'avviso di presa in carico relativo all' accertamento n. TXNTXNM001700 , con il quale l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Catania, in persona del
Direttore, per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del Direttore, inoltrava l'avviso di presa in carico (Documento 29377202300025547000 Riferimento 89323018198587000000) di ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 21.039,64= (di cui Euro 9.976,00= per IRPEF, ADD.COM, ADD. REG.) con riferimento all'anno 2017.
Eccepisce:
1. Omessa od irregolare notificazione dell'atto prodromico.
Nel merito chiede provvedimenti di annullamento , anche ai sensi e per gli effetti degli artt.10 quater e 10 quinquies L.212/2000.
Si costituisce ADE che In via preliminare e assorbente questa D.P. di Catania deduce la inammissibilità del ricorso per mancanza di autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico dell'accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/92.
L'Ufficio evidenzia che la comunicazione di presa in carico in oggetto, e il ruolo ivi indicato riguardano l'avviso di accertamento esecutivo n. TXNM001700/2019, il quale – contrariamente a ciò che afferma controparte -
è stato regolarmente e tempestivamente notificato al medesimo in data 27.03.2023. e conclude chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità.
Con memorie depositate il 14.11.2025 parte ricorrente evidenzia che l'Amministrazione costituitasi in giudizio ha prodotto copia di cartolina di ricevimento di notifica del documento n. 572724510699 avvenuta il
27.03.2023 e che tale numero di documento non corrisponde al numero dell'avviso di accertamento di cui l'amministrazione pretende fornire prova di regolare notifica .
Si dà atto che non è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene ritualmente chiamata in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico sollevata da ADE non è meritevole di accoglimento.
La stessa Agenzia delle Entrate evidenzia che tale comunicazione non può essere autonomamente impugnata in quanto non rientra tra gli atti impugnabili autonomamente elencati nell'art.19 del D.lgs. n.546/52. ma lo diviene solo nel caso in cui il contribuente dimostri di non avere ricevuto la regolare notifica dell'accertamento esecutivo. Orbene come evidenziato dallo stesso ricorrente ,la copia di cartolina di ricevimento di notifica del documento n. 572724510699 avvenuta il 27.03.2023 non è riconducibile all'avviso di accertamento n. TXNTXNM001700 di cui l'amministrazione pretende fornire prova di regolare notifica.
Pertanto, la censura di omessa od irregolare notificazione dell'atto prodromico va accolta, non avendo l'Agenzia dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. TXNTXNM001700.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Novembre 2025. IL PRESIDENTE IL RELATORE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UR DR RI MA, Presidente
NE AN, RE
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1189/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001700 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4141/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.02.2024 parte ricorrente impugna l'avviso di presa in carico relativo all' accertamento n. TXNTXNM001700 , con il quale l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Catania, in persona del
Direttore, per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del Direttore, inoltrava l'avviso di presa in carico (Documento 29377202300025547000 Riferimento 89323018198587000000) di ingiunzione di pagamento dell'importo di Euro 21.039,64= (di cui Euro 9.976,00= per IRPEF, ADD.COM, ADD. REG.) con riferimento all'anno 2017.
Eccepisce:
1. Omessa od irregolare notificazione dell'atto prodromico.
Nel merito chiede provvedimenti di annullamento , anche ai sensi e per gli effetti degli artt.10 quater e 10 quinquies L.212/2000.
Si costituisce ADE che In via preliminare e assorbente questa D.P. di Catania deduce la inammissibilità del ricorso per mancanza di autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico dell'accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/92.
L'Ufficio evidenzia che la comunicazione di presa in carico in oggetto, e il ruolo ivi indicato riguardano l'avviso di accertamento esecutivo n. TXNM001700/2019, il quale – contrariamente a ciò che afferma controparte -
è stato regolarmente e tempestivamente notificato al medesimo in data 27.03.2023. e conclude chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità.
Con memorie depositate il 14.11.2025 parte ricorrente evidenzia che l'Amministrazione costituitasi in giudizio ha prodotto copia di cartolina di ricevimento di notifica del documento n. 572724510699 avvenuta il
27.03.2023 e che tale numero di documento non corrisponde al numero dell'avviso di accertamento di cui l'amministrazione pretende fornire prova di regolare notifica .
Si dà atto che non è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene ritualmente chiamata in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico sollevata da ADE non è meritevole di accoglimento.
La stessa Agenzia delle Entrate evidenzia che tale comunicazione non può essere autonomamente impugnata in quanto non rientra tra gli atti impugnabili autonomamente elencati nell'art.19 del D.lgs. n.546/52. ma lo diviene solo nel caso in cui il contribuente dimostri di non avere ricevuto la regolare notifica dell'accertamento esecutivo. Orbene come evidenziato dallo stesso ricorrente ,la copia di cartolina di ricevimento di notifica del documento n. 572724510699 avvenuta il 27.03.2023 non è riconducibile all'avviso di accertamento n. TXNTXNM001700 di cui l'amministrazione pretende fornire prova di regolare notifica.
Pertanto, la censura di omessa od irregolare notificazione dell'atto prodromico va accolta, non avendo l'Agenzia dato prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. TXNTXNM001700.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 Novembre 2025. IL PRESIDENTE IL RELATORE