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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3434/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3434/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
EL (C.F.: ) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parabita (LE) alla Via Provinciale Matino n. 5, in persona del l.r.p.t, quale società
incorporante per atto a rogito Notaio Controparte_2 Persona_1
del 18.10.2016, rep. n. 36386, registrato a Casarano in pari data al n. 8908, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Varricchio (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione in appello - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. rep. 1639/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 6.11.2018, adiva il Tribunale di Parte_1
Benevento lamentando che:
- quale intestatario del conto corrente bancario n. IT47N0526275340CC1310101484 acceso presso la dal 13.9.1982, aveva ripetutamente richiesto di ricevere, in copia, il Controparte_1
contratto originario di conto corrente, quello di apertura di credito, le originarie convenzioni determinative del tasso ultralegale, di commissioni e di valute, i contratti successivi e gli estratti conto dall'apertura al 29.6.2017;
- a causa dell'inerzia della banca, aveva richiesto l'emissione di un'ingiunzione di consegna;
- notificato in data 8.2.2018 il decreto ingiuntivo n. 74/2018, la aveva inviato al difensore, a CP_1
mezzo p.e.c. del 6.3.2018, gli estratti conto da luglio 2007 a dicembre 2017, comunicando che lo stesso avrebbe potuto ritirare gli altri documenti in filiale;
Parte_1
- in data 19.3.2018 erano stati consegnati ad esso ricorrente “i documenti relativi all'apertura di
credito in conto corrente e relativi documenti di sintesi – c/c 101484 del 24.2.2005, del 30.06.2009,
del 15.11.2010 e del 16.06.2016, nonché gli estratti conto del c/c 101484 dal 01.10.2016 al
31.12.2017”;
- in data 17.5.2018 veniva notificato alla atto di precetto con cui era Controparte_1
intimata la consegna della documentazione mancante, ma la adempiva solo parzialmente, CP_1
sicché in data 18.7.2018 veniva effettuato pignoramento mobiliare, che rimaneva infruttuoso atteso che il direttore p.t. della filiale di Foglianise aveva dichiarato che gli estratti conto anteriori al
30.6.2007 non erano più reperibili, essendo trascorso il termine decennale, e che erano in corso le ricerche del contratto di c/c n. IT47N0526275340CC1310101484 presso l'archivio della sede centrale della banca.
Assumeva il ricorrente che:
a) a norma dell'art. 117 T.U.B., il contratto di conto corrente deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e consegnato al cliente sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, qualora ne faccia richiesta;
ebbene, poiché la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, in quanto l'art. 119 T.U.B. si riferisce solo alla documentazione bancaria (cioè
agli estratti conto), in mancanza di prova scritta relativa all'esistenza del contratto di conto corrente bancario, difettava il titolo per addebitare al correntista gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e le spese per le operazioni contabili;
b) il rifiuto della consegna dei documenti sul presupposto che fossero ultradecennali era illegittimo e contrario alla buona fede contrattuale;
c) la mancata produzione di tutti gli estratti conto imponeva di effettuare il calcolo dei rapporti di dare/avere partendo dal cd. saldo zero.
Ebbene, poiché dalla perizia effettuata era emerso che esso istante aveva pagato alla
[...]
, limitatamente al decennio 2007/2017, la somma di euro 72.637,97 a titolo di Controparte_1
interessi, c.m.s., spese e altre commissioni, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed inefficacia del conto corrente bancario n.
IT47N0526275340CC1310101484, con conseguente illegittimità/nullità delle condizioni applicate;
2) condannare la banca alla restituzione della somma di euro 72.637,97, indebitamente percepita a titolo di c.m.s., interessi, spese e commissioni nel decennio 2007/2017, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
3) condannare la banca al pagamento della somma di euro 180.000,00, quale risarcimento dei danni subiti per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale, nonché per interessi, c.m.s., spese e commissioni percepite senza alcun titolo dall'apertura del conto corrente;
4) condannare la banca al pagamento delle spese di lite, tenendo conto anche del mancato riscontro all'invito a aderire alla negoziazione assistita.
Notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva la
[...]
, deducendo che: Controparte_1
- il ritardo nella consegna della documentazione disponibile, dovuto ai problemi sorti per effetto dello spostamento di tutta la documentazione di archivio nella sede centrale in Puglia a seguito della fusione per incorporazione, era stato sanzionato con l'emissione del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle relative spese e non sussisteva un danno aquiliano diverso ed ulteriore rispetto ai pretesi obblighi restitutori contrattuali;
- la richiesta dell'originale contratto del 1982, ricercato invano negli archivi, e degli estratti conto anteriori al 30.6.2007 era illegittima in diritto ed impossibile in fatto, come riscontrato anche dall'Ufficiale giudiziario, poiché era stata già consegnata tutta la documentazione reperita;
- era inesistente l'obbligo di rendiconto del rapporto sin dal suo inizio e indipendentemente dal termine dei dieci anni, tenuto conto che il aveva ricevuto una copia del contratto stesso e Parte_1
periodicamente l'estratto conto e, essendo un imprenditore commerciale, aveva l'obbligo di custodire la documentazione inserita nella propria contabilità e, comunque, l'onere di conservarla per poterla utilizzare in giudizio;
- la mancanza del contratto del 1982 non implicava che non vi fosse una regolamentazione obbligante, tenuto conto che i rapporti erano stati disciplinati dalle aperture di credito succedutesi nel tempo;
- era onere del correntista, attore nella ripetizione d'indebito, provare il titolo dell'indebito,
producendo i relativi estratti conto e, in caso di inadempimento di tale onere, occorreva considerare il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile;
- in ogni caso, erano stati regolarmente pattuiti i tassi di interesse, la loro medesima periodicità nella capitalizzazione e la commissione di massimo scoperto;
- era prescritto il diritto del correntista alla ripetizione di tutte le competenze addebitate in conto sino al primo trimestre 2007, in quanto pagate a mezzo di versamenti solutori.
Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza rep. n. 1639/2019, comunicata in data 18.6.2019, il Tribunale di Benevento così
decideva: “1) rigetta ogni domanda;
2) condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per Controparte_3
compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa
come per legge”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- il ricorrente non aveva adempiuto l'onere della prova, in quanto non aveva depositato tutta la documentazione bancaria relativa all'andamento del rapporto;
- la mancata consegna del contratto di conto corrente da parte della era dovuta ad CP_1
impossibilità oggettiva della prestazione, non disponendo più essa resistente della documentazione richiesta, trattandosi di un rapporto instaurato trentacinque anni prima;
- ai sensi dell'art. 119 T.U.B., l'obbligo di conservazione dei documenti in capo alla era CP_1
limitato al decennio e, entro tale limite temporale, risultava rispettato, non potendosi ritenere sussistente un obbligo di conservazione a tempo indeterminato;
- anche a volere aderire alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la banca avrebbe dovuto consegnare i documenti in considerazione dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede,
imposti alle parti di un rapporto obbligatorio, doveva evidenziarsi che detti doveri erano reciproci,
per cui, se la banca doveva adeguarsi alle richieste del cliente, anche quest'ultimo doveva astenersi da richieste di difficile realizzazione se azionabili in tempi molto più prossimi rispetto all'instaurazione del rapporto e doveva imputare a sé medesimo lo smarrimento della documentazione;
- le spese seguivano la soccombenza ed erano liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'effettiva attività svolta. § 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato il 15.7.2018 ed iscritto a ruolo il 19.7.2019, Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, affidandolo ad un unico motivo, con cui veniva attinto l'intero corpo motivazionale, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare
e dichiarare la illegittimità/nullità ed inefficacia del contratto di conto corrente bancario n.
IT47N0526275340CC1310101484 per inesistenza del contratto del conto corrente bancario nonché
per inosservanza della forma scritta del contratto di conto corrente (ex art. 117 T.U.B.) per
mancanza di esibizione e consegna del contratto di conto corrente;
Accertare e dichiarare la
illegittimità/nullità ed inefficacia delle condizioni applicate al contratto di conto corrente bancario
n. IT47N0526275340CC1310101484 (ex art. 117 T.U.B.) nonché di tutti i rapporti successivi e
connessi allo stesso (aperture di credito, ecc); Condannare la in persona Controparte_1
del direttore p.t., corrente in Foglianise (BN) alla P.zza Fiamme Gialle n. 1, P.Iva , P.IVA_1
per inesistenza del contratto di conto corrente bancario, non essendo lo stesso mai stato
consegnato e per inosservanza della forma scritta dello stesso, alla restituzione della somma di €
72.637,97 quale somma percepita a titolo di interessi, spese e commissioni nel decennio 2007/2017
(come da perizia depositata in atti nel produzione di parte in primo grado) oltre interessi maturati
e maturandi fino alla data del soddisfo;
Condannare in persona del Controparte_1
direttore p.t., corrente in Foglianise (BN) alla P.zza Fiamme Gialle n.1, P.Iva al P.IVA_1
pagamento della somma di € 180.000,00 quale risarcimento danni per la violazione dell'obbligo di
trasparenza e buona fede contrattuale dell'istituto bancario nonché per interessi, spese e
commissioni percepite dallo stesso istituto di credito per oltre un ventennio senza alcun titolo o per
la maggior o minore somma da quantificarsi da parte della che risulterà di giustizia;
CP_4
Condannare la convenuta alla restituzione degli importi liquidati a titolo di spese di lite in CP_1
ordinanza a favore della se versati, nonché al pagamento delle spese e competenze CP_1
professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cnap, tenendo conto anche del mancato riscontro all'invito ad aderire alla negoziazione assistita, fatto salvo ogni altro
diritto”.
La , costituendosi, dichiarava, in primis, di opporsi alle domande nuove o Controparte_1
modificate e deduceva l'infondatezza dell'appello, reiterando l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutorie.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 12.12.2019, il Collegio onerava le parti di esperire la procedura di mediazione e rinviava per la verifica del suo esito all'udienza del 15.10.2020.
Rinviata d'ufficio la suddetta udienza al 2.3.2023, stante l'esito negativo della procedura, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni prima al 9.5.2024 e poi al 13.2.2025.
Trasmesso il fascicolo alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della
Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.6.2025,
poi sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su richiesta dell'appellata.
Con ordinanza comunicata il 27.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Con un unico articolato motivo, l'appellante ha dedotto molteplici censure, che possono così
sintetizzarsi:
1) omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente bancario, “essendo lo
stesso inesistente, con conseguente nullità delle attività successive alla instaurazione dello stesso,
con effetti restitutori nonché risarcitori del danno in capo all'attore”;
2) errata assimilazione del contratto di conto corrente alla documentazione bancaria di cui all'art. bancarie compiute negli ultimi dieci anni;
3) errata motivazione dell'insussistenza, in capo ad esso del diritto ad ottenere copia del Parte_1
contratto, in quanto l'art. 117 T.U.B. prevede l'obbligo di stipulazione del contratto per iscritto, a pena di nullità, e di consegna di un esemplare al cliente, il quale ha diritto ad ottenerne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, anche se ha smarrito il documento, atteso che quello alla copia del contratto di conto corrente è un diritto autonomo, nascente dall'obbligo da parte della di eseguire il contratto secondo buona fede;
peraltro, poiché il diritto alla CP_1
consegna del suddetto contratto era stato consacrato nel decreto ingiuntivo non opposto l'ordinanza impugnata non poteva pronunciarsi sulla documentazione richiesta con il ricorso monitorio;
4) errore nel ritenere che il diritto alla consegna della copia fosse esercitabile entro il periodo di dieci anni, essendo la banca obbligata a conservare il contratto anche dopo la cessazione del rapporto, per un decennio dalla chiusura del conto, non potendo il cliente azionare nessun diritto successivamente. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe potuto rilevare la nullità del contratto anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., siccome la non lo aveva depositato. CP_1
Tali essendo le doglianze dell'appellante, si osserva che, effettivamente, il primo giudice ha omesso di pronunziarsi sulla nullità del contratto di conto corrente, per cui ricorre il vizio di omessa pronunzia. Nondimeno, l'assunto che il contratto sia nullo siccome non stipulato per iscritto, in violazione dell'art. 117 T.U.B., è infondato, atteso che l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, L. 154/1992 e,
successivamente, recepito dall'art. 117 D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.), per cui risulta inapplicabile al contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulato nel 1982, quando la normativa vigente non imponeva la forma scritta a pena di nullità. Pertanto, anche in mancanza del documento contrattuale, il rapporto deve ritenersi validamente instaurato, essendo necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti solo ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, così come di commissioni e spese. Ciò posto, malgrado la cessazione del rapporto costituisca condizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, la quale non può essere proposta se esso è ancora aperto, l'appellante non ha allegato che il rapporto è cessato, né ha dedotto, al fine della declaratoria della nullità, specifici profili di illegittimità delle singole clausole contrattuali relative non solo al contratto originario del 1982, ma anche a quelli successivamente stipulati, che, seppure prodotti da controparte ed astrattamente utilizzabili ai fini del decidere in base al principio dell'acquisizione probatoria, non esoneravano il dall'onere di allegazione. Parte_1
Ebbene, poiché l'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza di addebiti non dovuti e non ha prodotto la documentazione contabile necessaria per ricostruire l'andamento del conto (avendo perfino omesso di depositare la documentazione contabile ricevuta da controparte dopo la notifica del decreto ingiuntivo), le censure da lui dedotte non sono idonee a sovvertire l'esito cui è pervenuto il primo giudice, con l'effetto che il gravame va dichiarato inammissibile.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 12.12.2019 si è risolta in un mero rinvio.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide: a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in Parte_1
euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 24.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
119 T.U.B., che non è applicabile al contratto di conto corrente, riguardando singole operazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3434/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
EL (C.F.: ) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Parabita (LE) alla Via Provinciale Matino n. 5, in persona del l.r.p.t, quale società
incorporante per atto a rogito Notaio Controparte_2 Persona_1
del 18.10.2016, rep. n. 36386, registrato a Casarano in pari data al n. 8908, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Varricchio (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione in appello - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. rep. 1639/2019 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 6.11.2018, adiva il Tribunale di Parte_1
Benevento lamentando che:
- quale intestatario del conto corrente bancario n. IT47N0526275340CC1310101484 acceso presso la dal 13.9.1982, aveva ripetutamente richiesto di ricevere, in copia, il Controparte_1
contratto originario di conto corrente, quello di apertura di credito, le originarie convenzioni determinative del tasso ultralegale, di commissioni e di valute, i contratti successivi e gli estratti conto dall'apertura al 29.6.2017;
- a causa dell'inerzia della banca, aveva richiesto l'emissione di un'ingiunzione di consegna;
- notificato in data 8.2.2018 il decreto ingiuntivo n. 74/2018, la aveva inviato al difensore, a CP_1
mezzo p.e.c. del 6.3.2018, gli estratti conto da luglio 2007 a dicembre 2017, comunicando che lo stesso avrebbe potuto ritirare gli altri documenti in filiale;
Parte_1
- in data 19.3.2018 erano stati consegnati ad esso ricorrente “i documenti relativi all'apertura di
credito in conto corrente e relativi documenti di sintesi – c/c 101484 del 24.2.2005, del 30.06.2009,
del 15.11.2010 e del 16.06.2016, nonché gli estratti conto del c/c 101484 dal 01.10.2016 al
31.12.2017”;
- in data 17.5.2018 veniva notificato alla atto di precetto con cui era Controparte_1
intimata la consegna della documentazione mancante, ma la adempiva solo parzialmente, CP_1
sicché in data 18.7.2018 veniva effettuato pignoramento mobiliare, che rimaneva infruttuoso atteso che il direttore p.t. della filiale di Foglianise aveva dichiarato che gli estratti conto anteriori al
30.6.2007 non erano più reperibili, essendo trascorso il termine decennale, e che erano in corso le ricerche del contratto di c/c n. IT47N0526275340CC1310101484 presso l'archivio della sede centrale della banca.
Assumeva il ricorrente che:
a) a norma dell'art. 117 T.U.B., il contratto di conto corrente deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e consegnato al cliente sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, qualora ne faccia richiesta;
ebbene, poiché la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, in quanto l'art. 119 T.U.B. si riferisce solo alla documentazione bancaria (cioè
agli estratti conto), in mancanza di prova scritta relativa all'esistenza del contratto di conto corrente bancario, difettava il titolo per addebitare al correntista gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e le spese per le operazioni contabili;
b) il rifiuto della consegna dei documenti sul presupposto che fossero ultradecennali era illegittimo e contrario alla buona fede contrattuale;
c) la mancata produzione di tutti gli estratti conto imponeva di effettuare il calcolo dei rapporti di dare/avere partendo dal cd. saldo zero.
Ebbene, poiché dalla perizia effettuata era emerso che esso istante aveva pagato alla
[...]
, limitatamente al decennio 2007/2017, la somma di euro 72.637,97 a titolo di Controparte_1
interessi, c.m.s., spese e altre commissioni, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed inefficacia del conto corrente bancario n.
IT47N0526275340CC1310101484, con conseguente illegittimità/nullità delle condizioni applicate;
2) condannare la banca alla restituzione della somma di euro 72.637,97, indebitamente percepita a titolo di c.m.s., interessi, spese e commissioni nel decennio 2007/2017, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
3) condannare la banca al pagamento della somma di euro 180.000,00, quale risarcimento dei danni subiti per violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale, nonché per interessi, c.m.s., spese e commissioni percepite senza alcun titolo dall'apertura del conto corrente;
4) condannare la banca al pagamento delle spese di lite, tenendo conto anche del mancato riscontro all'invito a aderire alla negoziazione assistita.
Notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva la
[...]
, deducendo che: Controparte_1
- il ritardo nella consegna della documentazione disponibile, dovuto ai problemi sorti per effetto dello spostamento di tutta la documentazione di archivio nella sede centrale in Puglia a seguito della fusione per incorporazione, era stato sanzionato con l'emissione del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle relative spese e non sussisteva un danno aquiliano diverso ed ulteriore rispetto ai pretesi obblighi restitutori contrattuali;
- la richiesta dell'originale contratto del 1982, ricercato invano negli archivi, e degli estratti conto anteriori al 30.6.2007 era illegittima in diritto ed impossibile in fatto, come riscontrato anche dall'Ufficiale giudiziario, poiché era stata già consegnata tutta la documentazione reperita;
- era inesistente l'obbligo di rendiconto del rapporto sin dal suo inizio e indipendentemente dal termine dei dieci anni, tenuto conto che il aveva ricevuto una copia del contratto stesso e Parte_1
periodicamente l'estratto conto e, essendo un imprenditore commerciale, aveva l'obbligo di custodire la documentazione inserita nella propria contabilità e, comunque, l'onere di conservarla per poterla utilizzare in giudizio;
- la mancanza del contratto del 1982 non implicava che non vi fosse una regolamentazione obbligante, tenuto conto che i rapporti erano stati disciplinati dalle aperture di credito succedutesi nel tempo;
- era onere del correntista, attore nella ripetizione d'indebito, provare il titolo dell'indebito,
producendo i relativi estratti conto e, in caso di inadempimento di tale onere, occorreva considerare il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile;
- in ogni caso, erano stati regolarmente pattuiti i tassi di interesse, la loro medesima periodicità nella capitalizzazione e la commissione di massimo scoperto;
- era prescritto il diritto del correntista alla ripetizione di tutte le competenze addebitate in conto sino al primo trimestre 2007, in quanto pagate a mezzo di versamenti solutori.
Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza rep. n. 1639/2019, comunicata in data 18.6.2019, il Tribunale di Benevento così
decideva: “1) rigetta ogni domanda;
2) condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per Controparte_3
compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'IVA ed alla Cassa
come per legge”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- il ricorrente non aveva adempiuto l'onere della prova, in quanto non aveva depositato tutta la documentazione bancaria relativa all'andamento del rapporto;
- la mancata consegna del contratto di conto corrente da parte della era dovuta ad CP_1
impossibilità oggettiva della prestazione, non disponendo più essa resistente della documentazione richiesta, trattandosi di un rapporto instaurato trentacinque anni prima;
- ai sensi dell'art. 119 T.U.B., l'obbligo di conservazione dei documenti in capo alla era CP_1
limitato al decennio e, entro tale limite temporale, risultava rispettato, non potendosi ritenere sussistente un obbligo di conservazione a tempo indeterminato;
- anche a volere aderire alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la banca avrebbe dovuto consegnare i documenti in considerazione dei doveri di solidarietà, correttezza e buona fede,
imposti alle parti di un rapporto obbligatorio, doveva evidenziarsi che detti doveri erano reciproci,
per cui, se la banca doveva adeguarsi alle richieste del cliente, anche quest'ultimo doveva astenersi da richieste di difficile realizzazione se azionabili in tempi molto più prossimi rispetto all'instaurazione del rapporto e doveva imputare a sé medesimo lo smarrimento della documentazione;
- le spese seguivano la soccombenza ed erano liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'effettiva attività svolta. § 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato il 15.7.2018 ed iscritto a ruolo il 19.7.2019, Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, affidandolo ad un unico motivo, con cui veniva attinto l'intero corpo motivazionale, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare
e dichiarare la illegittimità/nullità ed inefficacia del contratto di conto corrente bancario n.
IT47N0526275340CC1310101484 per inesistenza del contratto del conto corrente bancario nonché
per inosservanza della forma scritta del contratto di conto corrente (ex art. 117 T.U.B.) per
mancanza di esibizione e consegna del contratto di conto corrente;
Accertare e dichiarare la
illegittimità/nullità ed inefficacia delle condizioni applicate al contratto di conto corrente bancario
n. IT47N0526275340CC1310101484 (ex art. 117 T.U.B.) nonché di tutti i rapporti successivi e
connessi allo stesso (aperture di credito, ecc); Condannare la in persona Controparte_1
del direttore p.t., corrente in Foglianise (BN) alla P.zza Fiamme Gialle n. 1, P.Iva , P.IVA_1
per inesistenza del contratto di conto corrente bancario, non essendo lo stesso mai stato
consegnato e per inosservanza della forma scritta dello stesso, alla restituzione della somma di €
72.637,97 quale somma percepita a titolo di interessi, spese e commissioni nel decennio 2007/2017
(come da perizia depositata in atti nel produzione di parte in primo grado) oltre interessi maturati
e maturandi fino alla data del soddisfo;
Condannare in persona del Controparte_1
direttore p.t., corrente in Foglianise (BN) alla P.zza Fiamme Gialle n.1, P.Iva al P.IVA_1
pagamento della somma di € 180.000,00 quale risarcimento danni per la violazione dell'obbligo di
trasparenza e buona fede contrattuale dell'istituto bancario nonché per interessi, spese e
commissioni percepite dallo stesso istituto di credito per oltre un ventennio senza alcun titolo o per
la maggior o minore somma da quantificarsi da parte della che risulterà di giustizia;
CP_4
Condannare la convenuta alla restituzione degli importi liquidati a titolo di spese di lite in CP_1
ordinanza a favore della se versati, nonché al pagamento delle spese e competenze CP_1
professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cnap, tenendo conto anche del mancato riscontro all'invito ad aderire alla negoziazione assistita, fatto salvo ogni altro
diritto”.
La , costituendosi, dichiarava, in primis, di opporsi alle domande nuove o Controparte_1
modificate e deduceva l'infondatezza dell'appello, reiterando l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutorie.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 12.12.2019, il Collegio onerava le parti di esperire la procedura di mediazione e rinviava per la verifica del suo esito all'udienza del 15.10.2020.
Rinviata d'ufficio la suddetta udienza al 2.3.2023, stante l'esito negativo della procedura, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni prima al 9.5.2024 e poi al 13.2.2025.
Trasmesso il fascicolo alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della
Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.6.2025,
poi sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., su richiesta dell'appellata.
Con ordinanza comunicata il 27.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Con un unico articolato motivo, l'appellante ha dedotto molteplici censure, che possono così
sintetizzarsi:
1) omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di conto corrente bancario, “essendo lo
stesso inesistente, con conseguente nullità delle attività successive alla instaurazione dello stesso,
con effetti restitutori nonché risarcitori del danno in capo all'attore”;
2) errata assimilazione del contratto di conto corrente alla documentazione bancaria di cui all'art. bancarie compiute negli ultimi dieci anni;
3) errata motivazione dell'insussistenza, in capo ad esso del diritto ad ottenere copia del Parte_1
contratto, in quanto l'art. 117 T.U.B. prevede l'obbligo di stipulazione del contratto per iscritto, a pena di nullità, e di consegna di un esemplare al cliente, il quale ha diritto ad ottenerne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, anche se ha smarrito il documento, atteso che quello alla copia del contratto di conto corrente è un diritto autonomo, nascente dall'obbligo da parte della di eseguire il contratto secondo buona fede;
peraltro, poiché il diritto alla CP_1
consegna del suddetto contratto era stato consacrato nel decreto ingiuntivo non opposto l'ordinanza impugnata non poteva pronunciarsi sulla documentazione richiesta con il ricorso monitorio;
4) errore nel ritenere che il diritto alla consegna della copia fosse esercitabile entro il periodo di dieci anni, essendo la banca obbligata a conservare il contratto anche dopo la cessazione del rapporto, per un decennio dalla chiusura del conto, non potendo il cliente azionare nessun diritto successivamente. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe potuto rilevare la nullità del contratto anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., siccome la non lo aveva depositato. CP_1
Tali essendo le doglianze dell'appellante, si osserva che, effettivamente, il primo giudice ha omesso di pronunziarsi sulla nullità del contratto di conto corrente, per cui ricorre il vizio di omessa pronunzia. Nondimeno, l'assunto che il contratto sia nullo siccome non stipulato per iscritto, in violazione dell'art. 117 T.U.B., è infondato, atteso che l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, L. 154/1992 e,
successivamente, recepito dall'art. 117 D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.), per cui risulta inapplicabile al contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulato nel 1982, quando la normativa vigente non imponeva la forma scritta a pena di nullità. Pertanto, anche in mancanza del documento contrattuale, il rapporto deve ritenersi validamente instaurato, essendo necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti solo ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, così come di commissioni e spese. Ciò posto, malgrado la cessazione del rapporto costituisca condizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, la quale non può essere proposta se esso è ancora aperto, l'appellante non ha allegato che il rapporto è cessato, né ha dedotto, al fine della declaratoria della nullità, specifici profili di illegittimità delle singole clausole contrattuali relative non solo al contratto originario del 1982, ma anche a quelli successivamente stipulati, che, seppure prodotti da controparte ed astrattamente utilizzabili ai fini del decidere in base al principio dell'acquisizione probatoria, non esoneravano il dall'onere di allegazione. Parte_1
Ebbene, poiché l'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza di addebiti non dovuti e non ha prodotto la documentazione contabile necessaria per ricostruire l'andamento del conto (avendo perfino omesso di depositare la documentazione contabile ricevuta da controparte dopo la notifica del decreto ingiuntivo), le censure da lui dedotte non sono idonee a sovvertire l'esito cui è pervenuto il primo giudice, con l'effetto che il gravame va dichiarato inammissibile.
§ 4. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91,
comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 12.12.2019 si è risolta in un mero rinvio.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide: a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in Parte_1
euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 24.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
119 T.U.B., che non è applicabile al contratto di conto corrente, riguardando singole operazioni