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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/10/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A. 2344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa MA NT Presidente Rel.
Dott. Maria Teresa Brena Consigliera
Dott. Irene Lupo Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. Gabriele Bricchi, Avv. Parte_1 P.IVA_1
UC EC, Avv. Alessia Molteni e Avv. Federico Maffeis, tutti del Foro di Milano, con elezione di domicilio presso i predetti avvocati, con studio Pirola Pennuto Zei & Associati in
Milano - APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Curatore AVV. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata e da autorizzazione del Giudice Delegato del
23.02.2022, dall'Avv. Lamberto Lambertini, presso il cui Studio ha eletto domicilio
- APPELLATO
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Guerrini CP_3 P.IVA_2 del Foro di Roma, con elezione di domicilio presso il suo Studio
-INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6555/2024, pubblicata il
01/07/2024, in materia di “Dell'azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”.
IN FATTO E DIRITTO pagina 1 di 2 La Corte dà atto che, all'udienza collegiale fissata ex art.350 bis in data 15 maggio 2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 2 ottobre 2025 ex art. 309 c.p.c.; anche in tale udienza nessuno è comparso e, pertanto, la Corte ha assunto la causa in riserva.
A scioglimento della riserva nella Camera di Consiglio in data 2 ottobre 2025, la Corte osserva che l'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto
2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
A norma dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., ne consegue l'estinzione del giudizio che dev'essere dichiarata con sentenza del Collegio, con cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 2 ottobre 2025.
Presidente relatrice
MA NT
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa MA NT Presidente Rel.
Dott. Maria Teresa Brena Consigliera
Dott. Irene Lupo Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. Gabriele Bricchi, Avv. Parte_1 P.IVA_1
UC EC, Avv. Alessia Molteni e Avv. Federico Maffeis, tutti del Foro di Milano, con elezione di domicilio presso i predetti avvocati, con studio Pirola Pennuto Zei & Associati in
Milano - APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Curatore AVV. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, come da procura allegata e da autorizzazione del Giudice Delegato del
23.02.2022, dall'Avv. Lamberto Lambertini, presso il cui Studio ha eletto domicilio
- APPELLATO
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Guerrini CP_3 P.IVA_2 del Foro di Roma, con elezione di domicilio presso il suo Studio
-INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6555/2024, pubblicata il
01/07/2024, in materia di “Dell'azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”.
IN FATTO E DIRITTO pagina 1 di 2 La Corte dà atto che, all'udienza collegiale fissata ex art.350 bis in data 15 maggio 2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 2 ottobre 2025 ex art. 309 c.p.c.; anche in tale udienza nessuno è comparso e, pertanto, la Corte ha assunto la causa in riserva.
A scioglimento della riserva nella Camera di Consiglio in data 2 ottobre 2025, la Corte osserva che l'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181», il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto
2008, n. 133, prevede che, «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
A norma dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., ne consegue l'estinzione del giudizio che dev'essere dichiarata con sentenza del Collegio, con cancellazione della causa dal ruolo.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 2 ottobre 2025.
Presidente relatrice
MA NT
pagina 2 di 2