TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. US RI Presidente
dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
dr.ssa RG NE Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 539 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a CURIPIPI MAURITIUS, in [...] Parte_1
18/05/1972, con l'Avv. BERTA GIUSEPPE SAMUELE;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a TE ME (PA), in [...] Controparte_1
16/07/1965;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come verbale di udienza del 1.10.25.
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non op- olecontainer ponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_2
[...
, citato e non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più
di sei mesi mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Pre-
sidente del Tribunale nella causa di separazione, omologata con decreto dell'11.7.22 depositato il 18.8.22.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente Parte_2
[...]
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
sistente, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le par-
ti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di , citato e non costitui- Controparte_1
tosi nel presente giudizio;
- 2 -
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pa- olecontainer lermo il 29.6.1991 da , nata a [...] – Mau- Parte_1
ritius in data 18.5.1972 e da , nato a [...] Controparte_1
Mezzagno in data 16.7.1965 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II serie C, Vol. 1988, dell'anno 1991;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Termini Imerese,
in data 18/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RG NE US RI
- 3 -
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. US RI Presidente
dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
dr.ssa RG NE Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 539 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a CURIPIPI MAURITIUS, in [...] Parte_1
18/05/1972, con l'Avv. BERTA GIUSEPPE SAMUELE;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a TE ME (PA), in [...] Controparte_1
16/07/1965;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come verbale di udienza del 1.10.25.
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non op- olecontainer ponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_2
[...
, citato e non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più
di sei mesi mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Pre-
sidente del Tribunale nella causa di separazione, omologata con decreto dell'11.7.22 depositato il 18.8.22.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente Parte_2
[...]
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte re-
sistente, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le par-
ti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia di , citato e non costitui- Controparte_1
tosi nel presente giudizio;
- 2 -
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pa- olecontainer lermo il 29.6.1991 da , nata a [...] – Mau- Parte_1
ritius in data 18.5.1972 e da , nato a [...] Controparte_1
Mezzagno in data 16.7.1965 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte II serie C, Vol. 1988, dell'anno 1991;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Termini Imerese,
in data 18/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RG NE US RI
- 3 -