TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 24 FEBBRAIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 9620 DELL'ANNO 2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, parte opposta ha depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in data 24 febbraio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9620 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappr. e difesa dall'avv. Antonino Musella, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio (e indirizzo di posta elettronica certificata: , come da mandato in atti Email_1
OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Altamura e Giuseppe Taglialatela, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Napoli alla via Cervantes 55/5, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., depositate per l'udienza del 24 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 15/03/2024 veniva notificato a il decreto ingiuntivo n° Parte_1
1475/2024 del 15/03/2024 (RG n. 3511/2024), emesso dal Tribunale di Napoli, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento in favore della dell'importo di € 10.666,55, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di pellami, come indicato nelle fatture poste a corredo della domanda monitoria.
Contro tale decreto veniva proposta opposizione da parte di con la Parte_1 quale si lamentava la violazione dell'art.91 del d. l. n.18 del 17.03.2020, che prevede: “Il rispetto delle misure di contenimento […] è sempre valutato ai fini dell'esclusione, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."
Nella prospettazione offerta dall'opponente, la richiesta di adempimento sarebbe pertanto contraria al dovere di solidarietà e di buona fede previsto dall'art.2 Cost.
Parte opposta si costituiva a sua volta, lamentando il carattere puramente dilatorio delle eccezioni sollevate dall'opponente, a cui resisteva in fatto e diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto da dichiararsi esecutivo anche in via provvisoria.
Alla prima udienza di trattazione, celebrata in modalità cartolare con note depositate dalla sola opposta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e la causa veniva rinviata, sulla documentazione in atti, per la precisazione delle conclusioni e la discussione alla data odierna, ove viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Appare correttamente raggiunta la prova dell'esistenza del credito di parte attrice, la quale ha allegato documentazione idonea a far emergere l'esistenza di rapporti tra le parti (fatture relative a fornitura di pellame e lettera di compensazione), documentazione peraltro incontestata dall'opponente ( v. fasc. fase monitoria).
Del pari incontestato è l'effettivo svolgimento della prestazione da parte dell'opposta, nonché
l'ammontare del credito vantato;
tali aspetti trovano un adeguato riscontro nella lettera di compensazione allegata al ricorso monitorio, sottoscritta anche da parte opponente (e mai disconosciuta), contenente espressa ricognizione del debito da parte dell'opponente.
Infine, vi è compiuta e incontestata allegazione dell'inadempimento della prestazione dovuta dall'opponente.
A fronte di tali pacifiche emergenze parte opponente non ha comprovato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
La difesa articolata dall'opponente, in parte de qua, infatti non merita accoglimento.
È sì vero che l'art. 91 del d.l. n. 18 del 2020 prevede che il rispetto delle misure di contenimento perviste per far fronte all'epidemia di Coronavirus-19 è preso in considerazione ai fini di valutare l'esclusione della responsabilità del debitore ex artt.1218 c.c. e 1223 c.c. Nel caso di specie, tuttavia, non si rinvengono gli estremi di applicabilità della norma.
Infatti, i crediti per cui è causa sono portati in fatture antecedenti all'aprile 2019 e hanno scadenza non oltre il 30.06.2019; tra tali date e la crisi epidemiologica del marzo 2020 intercorre un arco di tempo che non giustifica l'invocazione della normativa emergenziale per ottenere una dilazione.
Non è superfluo ricordare che il presente giudizio pende ancora nel febbraio 2025: sono pertanto trascorsi quasi 5 anni dall'emanazione della normativa emergenziale, il che rende del tutto inconsistente la difesa dell'opponente, volta a invocare ulteriori dilazioni.
Inoltre, è la stessa opponente che, in un momento successivo al primo lockdown, sottoscrive con l'opposta una lettera di compensazione datata 21.7.2020, data indicata nella summenzionata lettera e mai disconosciuta.
Tale riconoscimento del debito, avvenuto in data posteriore ai noti drammatici fatti svoltisi a partire dal marzo 2020, esclude qualsivoglia possibilità di ritenere che l'opponente abbia diritto ad ulteriori dilazioni, o che la richiesta dell'opposta sia contraria a buona fede o al dettato dell'art.91 del d.l. n. 2018 del 2020.
Non può, difatti, dirsi contraria a buona fede la pretesa del creditore di veder adempiuta la prestazione di cui l'opponente si è riconosciuta espressamente debitrice in un momento già successivo al primo lockdown.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza dell'opponente. La liquidazione è operata come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, all'esigua complessità della controversia e all'effettiva attività processuale espletata (scaglione cause di valore da euro 5201,00 a euro 26.000,00).
Con riguardo alla richiesta, formulata dall'opposta, di condanna dell'opponente ai sensi dell'art 96 c.p.c per lite temeraria, osserva il Giudice che la condotta complessiva dell'opponente, che ha sostanzialmente abbandonato la lite dopo la notifica dell'opposizione non depositando più alcun atto processuale, induce ad escludere la sussistenza dei presupposti per disporne l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1475/2024, già dichiarato esecutivo nel corso del presente procedimento;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente procedura in favore dell'opposta che liquida in euro 2540,00 per compensi di avvocato, oltre a IVA e CPA come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Napoli, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Palumbo, magistrato ordinario in tirocinio.