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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Martina Castaldo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 13.10.2025 ai sensi dell'art 281 sexiex comma 2, nella causa avente n.
950/2024 R.G.; causa pendente tra:
la P.Iva corrente in Locri, via Tevere 36, Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Paolo Pellicano 03 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sebastiano Musmeci, CF: che la C.F._1 rappresenta e difende
ATTORE
con sede in Bovalino (RC), Via Parte_3
LD OR (P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Salvatore e domicilata– ai Parte_3 fini del presente giudizio – in Reggio Calabria (RC), Via presso lo studio dell'Avv.
AN CO sito in Reggio Calabria Via Pasquale Andiloro, n. 11
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa, con procura stesa in calce al Controparte_1 presente atto, dall'Avv. Francesco NAPOLI (C.F.: ), CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto, in Palmi, via F. Cilea, N° 53;
CONVENUTO
E
, IN PERSONA DEL SUO L.R.P.T. Controparte_2
NONCHÈ CONTRO , , E CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Parte_3
CONVENUTI NON COSTITUITI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il giudizio di merito a cognizione piena dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma,
c.p.c., spiegata con ricorso depositato dai debitori esecutati in data 22.07.2024 nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 42/2015 R.G.E.
2. In sintesi La in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore si è aggiudicata in data 28.02.2025 per il prezzo base di euro
194.400,00 il lotto 05 della procedura esecutiva immobiliare 42/2015 pendente innanzi al sopra intestato Tribunale tra contro Controparte_1 [...]
con sede in Bovalino (RC), Via LD OR (P. IVA: Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_2 CP_3
, e . Controparte_4 Controparte_5 Parte_3
A seguito di formulazione di istanza da parte dell'aggiudicatario di rimessione in termini per il versamento del saldo prezzo depositata in data 24.06.2024 (con scadenza del termine prevista per il 27.06.2025), il giudice dell'esecuzione in data
01.07.2024, ha autorizzato la rimessione in termini fissando quale nuova data di saldo prezzo il giorno 16 settembre 2024.
Avverso tale provvedimento hanno proposto opposizione agli atti ex art. 617 c.
2.c.p.c i debitori esecutati con la quale chiedevano preliminarmente la sospensione della procedura esecutiva con riferimento al lotto 5 oltre alla decadenza dell'aggiudicatario con consequenziale pronuncia di perdita della cauzione a titolo di multa, la celebrazione di una nuova vendita, l'assunzione di tutti i provvedimenti di cui all'art. 618 c.p.c. e la condanna alle spese di causa oltre iva e cpa.
Si è costituita in giudizio con comparsa di intervento volontario La Parte_1 chiedendo principalmente l'integrale rigetto dell'opposizione in quanto
[...] infondata, illegittima e nulla.
Il Giudice dell'Esecuzione - a scioglimento della riserva dell'udienza del 05.09.2024 – si è pronunciato sospendendo gli effetti dell'ordinanza di rimessione in termini dell'01.07.2024 emessa in favore della (aggiudicataria del Parte_1 lotto 05) con la quale la stessa era stata autorizzata a versare il saldo prezzo entro la data del 16.09.2024, con conseguente condanna del creditore procedente e della
5 al pagamento in solido delle spese e competenze Parte_4 della fase cautelare del giudizio di opposizione, assegnando alla parte interessata il termine perentorio fino al 31 ottobre 2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con ricorso in riassunzione depositato in data 15.10.2024 l'odierna attrice ha introdotto il giudizio di merito, eccependo la validità e Parte_1 completezza delle prove a sostegno dell'ordinanza di rimessione in termini, la mancata rappresentazione in sede di opposizione di elementi ostativi alla remissione, la nullità dell'opposizione per mancata considerazione dell'aggiudicataria quale parte del giudizio.
Il g.i. ha fissato la prima udienza e assegnato un termine per la notifica del ricorso a tutte le parti, nel termine previsto la notifica del ricorso è stata effettuata da parte ricorrente solo nei confronti della società Parte_3
e non anche nei confronti degli altri debitori esecutati e del creditore
[...] procedente e di quello intervenuto, per tanto, con provvedimento del 11.12.2024 il g.i., ritenuto necessario integrare il contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c. ha stabilito quale termine perentorio per la notifica del ricorso in riassunzione e dei successivi provvedimenti a tutte le parti costituite nella fase sommaria dell'opposizione il giorno 30.01.2025.
Si è costituito in giudizio per i debitori esecutati la sola Parte_3 che ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità della
[...] causa per inesistenza, assenza o erroneità della notifica che genera l'inesistenza della stessa e il passaggio in giudicato dell'ordinanza di sospensione, non avendo parte attrice provveduto alla notifica nei confronti degli altri debitori presso il procuratore ma personalmente alle parti e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
Si è inoltre costituito in giudizio la creditrice procedente la CP_1 CP_1 quale ha reso noto il suo “disinteresse” nella procedura in questione avendo solo interesse a che venga garantito il prosieguo della procedura esecutiva onde non pregiudicare i diritti di credito della stessa.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale mediante l'acquisizione dei fascicoli collegati alla presente procedura e all'udienza del 13.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies comma 3.
4. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudicante di far uso, nel caso di specie, del cd. criterio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutino, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 29523/2008 nonché, da ultimo, Cass. Civ. SS.UU.
12002/2014). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione di un diritto della parte di avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 24883/2008).
La sentenza, quale atto tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
5. Nel caso in analisi l'oggetto di interesse di parte attorea è ottenere la conservazione degli effetti della ordinanza di rimessione in termini dell'01.07.2024, a fronte della sospensione intervenuta in data 10.09.2024.
Preliminarmente appare necessaria un'analisi dell'istituto della rimessione in termini e la sua applicabilità al caso in analisi.
Con riguardo alla sua applicabilità in caso di impossibilità di rispettare il termine stabilito nell'ordinanza di vendita per il versamento del saldo prezzo, bisogna precisare che dall'insieme delle disposizioni dettate sul pagamento del prezzo di aggiudicazione, non ci sono margini di discrezionalità sulla possibilità di autorizzare una proroga in quanto appare chiaro che il termine fissato per il versamento del saldo prezzo abbia natura perentoria.
La ratio della perentorietà del termine va ricercata nella necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni iniziali del procedimento di vendita oltre all'uguaglianza e parità di condizioni per tutti i potenziali partecipanti. Sul punto la
Suprema Corte afferma che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Cass.29.05.2015 n. 11171; Cass. 07.05.2015 n. 9255, Cass. 10.10.2023 n.
30159/23).
Nel caso in analisi il g.e., previa riqualifica dell'istanza di proroga quale istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art 153 comma II, ha inizialmente ritenuto applicabile tale istituto in quanto “le difficoltà prospettate e documentate dall'aggiudicataria, non dipendenti da costei, unitamente alla relativamente elevata somma da corrispondere e al periodo in cui il finanziamento deve essere ottenuto, giustificano una rimessione in termini nella misura chiesta”. In sostanza, premessa la perentorietà del termine previsto per il versamento del saldo, quindi improrogabile, ha ritenuto di poter concedere una rimessione in termini ritenendo sussistenti il requisito della non imputabilità del richiedente. Tale conclusione non ha trovato poi conferma in sede di opposizione agli atti.
Preliminarmente si ritiene di condividere quanto ritenuto dal g.e. in ordine alla possibilità di applicare l'istituto della rimessione in termini previsto dall'art 153 comma II c.p.c. anche a situazioni esterne al giudizio di cognizione, coerentemente a quanto previsto dal principio costituzionale del giusto processo.
Tale norma prevede che “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.”.
Si tratta, evidentemente, di un istituto eccezionale dell'ordinamento giuridico che viene concesso solo in presenza di una situazione di “assoluta impossibilità” di rispettare il termine perentorio, non anche di una condizione di impossibilità relativa o di un'oggettiva difficoltà.
Con riferimento alla “causa non imputabile” la Suprema Corte ha precisato che
“l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine regolata dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c. deve avere carattere di impedimento assoluto” e “"non può risolversi in una mancanza di diligenza", deve essere riferibile “ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (arg. ex Cass., ord., n. 27726 del 3/12/2020; Cass., sez. un., n. 27773 del 4/12/2020; Cass., n. 3340 del 10/02/2021)” (Cass. Civ. n. 25228/2023; cfr. anche Cass. Civ. n. 19384/2023), e deve essere “in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. I, 23 novembre 2018,
n.30512, cit.; Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482)” (Cass. Civ. SS.UU. n.
27773/2020).
6. Tanto chiarito occorre verificare se nel caso in analisi sia possibile ritenere sussistente la causa non imputabile così come definita grazie ai numerosi interventi giurisprudenziali.
Il termine previsto dall'avviso di vendita per il versamento del saldo prezzo è di 120 giorni dall'aggiudicazione, precisamente entro il 27.06.2024.
Dagli atti di causa si legge che l'aggiudicazione del lotto 5 è avvenuta in data 28 febbraio 2024 e dal 29 marzo 2024 l'aggiudicataria si è attivata per il reperimento dei capitali necessari al pagamento del saldo prezzo.
La documentazione presentata a sostegno dell'istanza di proroga (riqualificata remissione in termini) (all 1) consiste in: -una mail inviata dal mediatore creditizio incaricato del 24 giugno 2024, in cui si parla genericamente di una “pre-valutazione” positiva di un finanziamento da settecentomila euro, a una richiesta di finanziamento di un milione di euro la cui documentazione dell'investimento parziale si dice essere stata invita la settimana precedente (per cui nella seconda meta del mese di giugno); - incarico di mediazione creditizia datato 29.03.2025.
Tale documentazione non appare sufficiente a ritenere sussistente una impossibilità assoluta di rispettare il termine perentorio previsto nella lex specialis per due ordini di ragioni:
1. la somma necessaria a saldare il prezzo di aggiudicazione risulta pari ad € 174.960,00 oltre alle spese post-vendita e non alla ben più importante cifra richiesta ai fini di investimento di cui si legge sia nella mail del mediatore che nell'incarico di mediazione creditizia;
2. I tempi con cui l'aggiudicataria si è attivata non risultano tempestivi essendo trascorso un intero mese dopo l'aggiudicazione.
Tali elementi impediscono di fatto di accertare la mancanza di colpa in assenza di ulteriore documentazione a sostegno sia con riferimento alla tardività della richiesta di finanziamento che con riguardo alla somma richiesta per il finanziamento.
L'importanza del finanziamento, in termini di somme richieste, incide sicuramente sulla tipologia di istruttoria da effettuare, certamente più articolata, e quindi sulle tempistiche di concessione dello stesso.
Non si ritiene, inoltre, neanche rilevante che vi sia stata una “pre valutazione positiva” in quanto non la stessa risulta comunque ben distante dalla fase di erogazione della somma richiesta (tant'è che non risulta ancora neanche individuato l'istituto a cui rivolgersi).
Parte attrice adduce la mancata rappresentazione, da parte degli opponenti odierni convenuti, del concreto potere lesivo del mancato rispetto del termine perentorio, non avendo partecipato alla gara altri soggetti interessati.
In realtà, come si è già avuto modo di precisare, la perentorietà del termine serve a garantire l'immutabilità delle condizioni iniziali del subprocedimento di vendita, che circoscrivono, di fatto, anche le determinazioni dei potenziali offerenti, per tanto non si ritiene necessario dare prova del concreto potere lesivo che deriverebbe della rimessione in termini.
7. Alla luce delle conclusioni a cui si è giunti l'opposizione va accolta e va annullato il provvedimento del 1.07.2024 del g.e. con il quale si è disposta la rimessione in termini dell'aggiudicatario del lotto n.5;
8. Le spese di lite della fase a cognizione ordinaria seguono la soccombenza di parte attorea e si liquidano come in dispositivo a carico di costei e in favore di
[...] ai sensi della tabella n. 10 allegata al Parte_3
d.m. n. 55/2014, parametri minimi (la questione esaminata non è particolarmente complessa), fasi di studio, introduttiva e decisionale (la fase istruttoria non ha avuto luogo), lo scaglione in base al quale si deve determinare il compenso è quello da €
5.200,01 a € 26.000,00 in quanto l'accoglimento dell'opposizione riguarda esclusivamente il lotto n. 5, in particolare la sola aggiudicazione ottenuta da
[...]
e comporta nell'immediato soltanto l'incameramento della Parte_1 cauzione, pari a € 19.440,00.
Sussistano invece le condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese nei rapporti con tenuto Controparte_1 conto che la stessa si è costituita in giudizio solo per ribadire il suo interesse alla soddisfazione del credito da cui origina la procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto ANNULLA il provvedimento del
1.07.2024 del g.e. con il quale si è disposta la rimessione in termini dell'aggiudicatario del lotto 5;
• CONDANNA la a rifondere in favore di Parte_5 [...] alla refusione delle spese di lite Parte_3 della presente fase a cognizione ordinaria sostenute da quest' ultima, liquidate in complessivi € 1.149,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• COMPENSA le spese nei rapporti con Controparte_1
• DISPONE la restituzione del fascicolo n. 927/12 R.G.E. alla cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni con copia della presente sentenza. Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data 11.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Castaldo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Martina Castaldo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 13.10.2025 ai sensi dell'art 281 sexiex comma 2, nella causa avente n.
950/2024 R.G.; causa pendente tra:
la P.Iva corrente in Locri, via Tevere 36, Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Paolo Pellicano 03 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sebastiano Musmeci, CF: che la C.F._1 rappresenta e difende
ATTORE
con sede in Bovalino (RC), Via Parte_3
LD OR (P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Salvatore e domicilata– ai Parte_3 fini del presente giudizio – in Reggio Calabria (RC), Via presso lo studio dell'Avv.
AN CO sito in Reggio Calabria Via Pasquale Andiloro, n. 11
CONVENUTO
E
rappresentata e difesa, con procura stesa in calce al Controparte_1 presente atto, dall'Avv. Francesco NAPOLI (C.F.: ), CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto, in Palmi, via F. Cilea, N° 53;
CONVENUTO
E
, IN PERSONA DEL SUO L.R.P.T. Controparte_2
NONCHÈ CONTRO , , E CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Parte_3
CONVENUTI NON COSTITUITI
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare come il presente procedimento abbia ad oggetto il giudizio di merito a cognizione piena dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma,
c.p.c., spiegata con ricorso depositato dai debitori esecutati in data 22.07.2024 nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 42/2015 R.G.E.
2. In sintesi La in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore si è aggiudicata in data 28.02.2025 per il prezzo base di euro
194.400,00 il lotto 05 della procedura esecutiva immobiliare 42/2015 pendente innanzi al sopra intestato Tribunale tra contro Controparte_1 [...]
con sede in Bovalino (RC), Via LD OR (P. IVA: Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_2 CP_3
, e . Controparte_4 Controparte_5 Parte_3
A seguito di formulazione di istanza da parte dell'aggiudicatario di rimessione in termini per il versamento del saldo prezzo depositata in data 24.06.2024 (con scadenza del termine prevista per il 27.06.2025), il giudice dell'esecuzione in data
01.07.2024, ha autorizzato la rimessione in termini fissando quale nuova data di saldo prezzo il giorno 16 settembre 2024.
Avverso tale provvedimento hanno proposto opposizione agli atti ex art. 617 c.
2.c.p.c i debitori esecutati con la quale chiedevano preliminarmente la sospensione della procedura esecutiva con riferimento al lotto 5 oltre alla decadenza dell'aggiudicatario con consequenziale pronuncia di perdita della cauzione a titolo di multa, la celebrazione di una nuova vendita, l'assunzione di tutti i provvedimenti di cui all'art. 618 c.p.c. e la condanna alle spese di causa oltre iva e cpa.
Si è costituita in giudizio con comparsa di intervento volontario La Parte_1 chiedendo principalmente l'integrale rigetto dell'opposizione in quanto
[...] infondata, illegittima e nulla.
Il Giudice dell'Esecuzione - a scioglimento della riserva dell'udienza del 05.09.2024 – si è pronunciato sospendendo gli effetti dell'ordinanza di rimessione in termini dell'01.07.2024 emessa in favore della (aggiudicataria del Parte_1 lotto 05) con la quale la stessa era stata autorizzata a versare il saldo prezzo entro la data del 16.09.2024, con conseguente condanna del creditore procedente e della
5 al pagamento in solido delle spese e competenze Parte_4 della fase cautelare del giudizio di opposizione, assegnando alla parte interessata il termine perentorio fino al 31 ottobre 2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con ricorso in riassunzione depositato in data 15.10.2024 l'odierna attrice ha introdotto il giudizio di merito, eccependo la validità e Parte_1 completezza delle prove a sostegno dell'ordinanza di rimessione in termini, la mancata rappresentazione in sede di opposizione di elementi ostativi alla remissione, la nullità dell'opposizione per mancata considerazione dell'aggiudicataria quale parte del giudizio.
Il g.i. ha fissato la prima udienza e assegnato un termine per la notifica del ricorso a tutte le parti, nel termine previsto la notifica del ricorso è stata effettuata da parte ricorrente solo nei confronti della società Parte_3
e non anche nei confronti degli altri debitori esecutati e del creditore
[...] procedente e di quello intervenuto, per tanto, con provvedimento del 11.12.2024 il g.i., ritenuto necessario integrare il contraddittorio ai sensi dell'art 102 c.p.c. ha stabilito quale termine perentorio per la notifica del ricorso in riassunzione e dei successivi provvedimenti a tutte le parti costituite nella fase sommaria dell'opposizione il giorno 30.01.2025.
Si è costituito in giudizio per i debitori esecutati la sola Parte_3 che ha rilevato preliminarmente l'improcedibilità della
[...] causa per inesistenza, assenza o erroneità della notifica che genera l'inesistenza della stessa e il passaggio in giudicato dell'ordinanza di sospensione, non avendo parte attrice provveduto alla notifica nei confronti degli altri debitori presso il procuratore ma personalmente alle parti e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
Si è inoltre costituito in giudizio la creditrice procedente la CP_1 CP_1 quale ha reso noto il suo “disinteresse” nella procedura in questione avendo solo interesse a che venga garantito il prosieguo della procedura esecutiva onde non pregiudicare i diritti di credito della stessa.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale mediante l'acquisizione dei fascicoli collegati alla presente procedura e all'udienza del 13.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies comma 3.
4. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudicante di far uso, nel caso di specie, del cd. criterio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutino, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ. SS.UU. n. 29523/2008 nonché, da ultimo, Cass. Civ. SS.UU.
12002/2014). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione di un diritto della parte di avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 24883/2008).
La sentenza, quale atto tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
5. Nel caso in analisi l'oggetto di interesse di parte attorea è ottenere la conservazione degli effetti della ordinanza di rimessione in termini dell'01.07.2024, a fronte della sospensione intervenuta in data 10.09.2024.
Preliminarmente appare necessaria un'analisi dell'istituto della rimessione in termini e la sua applicabilità al caso in analisi.
Con riguardo alla sua applicabilità in caso di impossibilità di rispettare il termine stabilito nell'ordinanza di vendita per il versamento del saldo prezzo, bisogna precisare che dall'insieme delle disposizioni dettate sul pagamento del prezzo di aggiudicazione, non ci sono margini di discrezionalità sulla possibilità di autorizzare una proroga in quanto appare chiaro che il termine fissato per il versamento del saldo prezzo abbia natura perentoria.
La ratio della perentorietà del termine va ricercata nella necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni iniziali del procedimento di vendita oltre all'uguaglianza e parità di condizioni per tutti i potenziali partecipanti. Sul punto la
Suprema Corte afferma che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte (Cass.29.05.2015 n. 11171; Cass. 07.05.2015 n. 9255, Cass. 10.10.2023 n.
30159/23).
Nel caso in analisi il g.e., previa riqualifica dell'istanza di proroga quale istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art 153 comma II, ha inizialmente ritenuto applicabile tale istituto in quanto “le difficoltà prospettate e documentate dall'aggiudicataria, non dipendenti da costei, unitamente alla relativamente elevata somma da corrispondere e al periodo in cui il finanziamento deve essere ottenuto, giustificano una rimessione in termini nella misura chiesta”. In sostanza, premessa la perentorietà del termine previsto per il versamento del saldo, quindi improrogabile, ha ritenuto di poter concedere una rimessione in termini ritenendo sussistenti il requisito della non imputabilità del richiedente. Tale conclusione non ha trovato poi conferma in sede di opposizione agli atti.
Preliminarmente si ritiene di condividere quanto ritenuto dal g.e. in ordine alla possibilità di applicare l'istituto della rimessione in termini previsto dall'art 153 comma II c.p.c. anche a situazioni esterne al giudizio di cognizione, coerentemente a quanto previsto dal principio costituzionale del giusto processo.
Tale norma prevede che “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.”.
Si tratta, evidentemente, di un istituto eccezionale dell'ordinamento giuridico che viene concesso solo in presenza di una situazione di “assoluta impossibilità” di rispettare il termine perentorio, non anche di una condizione di impossibilità relativa o di un'oggettiva difficoltà.
Con riferimento alla “causa non imputabile” la Suprema Corte ha precisato che
“l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine regolata dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c. deve avere carattere di impedimento assoluto” e “"non può risolversi in una mancanza di diligenza", deve essere riferibile “ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (arg. ex Cass., ord., n. 27726 del 3/12/2020; Cass., sez. un., n. 27773 del 4/12/2020; Cass., n. 3340 del 10/02/2021)” (Cass. Civ. n. 25228/2023; cfr. anche Cass. Civ. n. 19384/2023), e deve essere “in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. I, 23 novembre 2018,
n.30512, cit.; Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482)” (Cass. Civ. SS.UU. n.
27773/2020).
6. Tanto chiarito occorre verificare se nel caso in analisi sia possibile ritenere sussistente la causa non imputabile così come definita grazie ai numerosi interventi giurisprudenziali.
Il termine previsto dall'avviso di vendita per il versamento del saldo prezzo è di 120 giorni dall'aggiudicazione, precisamente entro il 27.06.2024.
Dagli atti di causa si legge che l'aggiudicazione del lotto 5 è avvenuta in data 28 febbraio 2024 e dal 29 marzo 2024 l'aggiudicataria si è attivata per il reperimento dei capitali necessari al pagamento del saldo prezzo.
La documentazione presentata a sostegno dell'istanza di proroga (riqualificata remissione in termini) (all 1) consiste in: -una mail inviata dal mediatore creditizio incaricato del 24 giugno 2024, in cui si parla genericamente di una “pre-valutazione” positiva di un finanziamento da settecentomila euro, a una richiesta di finanziamento di un milione di euro la cui documentazione dell'investimento parziale si dice essere stata invita la settimana precedente (per cui nella seconda meta del mese di giugno); - incarico di mediazione creditizia datato 29.03.2025.
Tale documentazione non appare sufficiente a ritenere sussistente una impossibilità assoluta di rispettare il termine perentorio previsto nella lex specialis per due ordini di ragioni:
1. la somma necessaria a saldare il prezzo di aggiudicazione risulta pari ad € 174.960,00 oltre alle spese post-vendita e non alla ben più importante cifra richiesta ai fini di investimento di cui si legge sia nella mail del mediatore che nell'incarico di mediazione creditizia;
2. I tempi con cui l'aggiudicataria si è attivata non risultano tempestivi essendo trascorso un intero mese dopo l'aggiudicazione.
Tali elementi impediscono di fatto di accertare la mancanza di colpa in assenza di ulteriore documentazione a sostegno sia con riferimento alla tardività della richiesta di finanziamento che con riguardo alla somma richiesta per il finanziamento.
L'importanza del finanziamento, in termini di somme richieste, incide sicuramente sulla tipologia di istruttoria da effettuare, certamente più articolata, e quindi sulle tempistiche di concessione dello stesso.
Non si ritiene, inoltre, neanche rilevante che vi sia stata una “pre valutazione positiva” in quanto non la stessa risulta comunque ben distante dalla fase di erogazione della somma richiesta (tant'è che non risulta ancora neanche individuato l'istituto a cui rivolgersi).
Parte attrice adduce la mancata rappresentazione, da parte degli opponenti odierni convenuti, del concreto potere lesivo del mancato rispetto del termine perentorio, non avendo partecipato alla gara altri soggetti interessati.
In realtà, come si è già avuto modo di precisare, la perentorietà del termine serve a garantire l'immutabilità delle condizioni iniziali del subprocedimento di vendita, che circoscrivono, di fatto, anche le determinazioni dei potenziali offerenti, per tanto non si ritiene necessario dare prova del concreto potere lesivo che deriverebbe della rimessione in termini.
7. Alla luce delle conclusioni a cui si è giunti l'opposizione va accolta e va annullato il provvedimento del 1.07.2024 del g.e. con il quale si è disposta la rimessione in termini dell'aggiudicatario del lotto n.5;
8. Le spese di lite della fase a cognizione ordinaria seguono la soccombenza di parte attorea e si liquidano come in dispositivo a carico di costei e in favore di
[...] ai sensi della tabella n. 10 allegata al Parte_3
d.m. n. 55/2014, parametri minimi (la questione esaminata non è particolarmente complessa), fasi di studio, introduttiva e decisionale (la fase istruttoria non ha avuto luogo), lo scaglione in base al quale si deve determinare il compenso è quello da €
5.200,01 a € 26.000,00 in quanto l'accoglimento dell'opposizione riguarda esclusivamente il lotto n. 5, in particolare la sola aggiudicazione ottenuta da
[...]
e comporta nell'immediato soltanto l'incameramento della Parte_1 cauzione, pari a € 19.440,00.
Sussistano invece le condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese nei rapporti con tenuto Controparte_1 conto che la stessa si è costituita in giudizio solo per ribadire il suo interesse alla soddisfazione del credito da cui origina la procedura esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto ANNULLA il provvedimento del
1.07.2024 del g.e. con il quale si è disposta la rimessione in termini dell'aggiudicatario del lotto 5;
• CONDANNA la a rifondere in favore di Parte_5 [...] alla refusione delle spese di lite Parte_3 della presente fase a cognizione ordinaria sostenute da quest' ultima, liquidate in complessivi € 1.149,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• COMPENSA le spese nei rapporti con Controparte_1
• DISPONE la restituzione del fascicolo n. 927/12 R.G.E. alla cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni con copia della presente sentenza. Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data 11.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Castaldo