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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11355 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg. ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. RI AN Giudice relatore
3) Dott.ssa Ciocca Enrica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 17901/2021, trattenuta in decisione con ordinanza istruttoria del 30 aprile 2025, vertente
TRA
, con sede in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 47, Parte_1
in persona del liquidatore p.t. Marco di Modugno, CF e P.IVA: , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma, Via A. Bertoloni n° 55, presso lo studio dell'Avv. Simone Stefanelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 8088052 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE E
1) (CF: , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._1
Via degli Scipioni n°286/a, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Demontis
(CF: , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._2
in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
2) nato a [...] il [...], residente in [...], Voc. Pupigliano n. Parte_2
25, CF: elettivamente domiciliato in Perugia, Via Bartolo nn. C.F._3
10/16, presso lo studio dell'Avv. Bruna Ronconi, dalla quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 075/ 5717996 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento-danni
All'udienza del 15 aprile 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Simone Stefanelli il quale si riportava alla propria istanza per la modifica e/o la revoca dell'ordinanza del 28/06/2024 depositata telematicamente chiedendo la protrazione dell'istruttoria, in particolare a mezzo dell'audizione dei testimoni per capitoli non escussi, ordine di esibizione APA e FISE nonché CTU contabile. In subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione.
Per il Dott. compariva l'Avv. Riccardo De Montis, anche in sostituzione dell'Avv. Bruna CP_1
Ronconi, difensore di parte convenuta, IG. . Parte_2
L'Avv. De Montis, in rappresentanza di entrambi i convenuti, si opponeva alle richieste di parte attrice riportandosi alle eccezioni sul punto già articolate nelle rispettive memorie istruttorie per quanto attinenti l'ordine di esibizione e la richiesta di CTU;
sulla prova testimoniale riteneva la richiesta tardiva e non giustificata anche alla luce della corposa istruttoria già svolta. L'Avv. De Montis precisava le conclusioni per entrambe le parti convenute riportandosi a quelle rispettivamente formulate nelle relative comparse di risposta.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi all'intestato ufficio i IGg. ri , esponendo che: CP_1 Parte_2
- la operante nel settore del commercio di cavalli sportivi, era stata costituita nel 2013 dai Parte_1
IGg.ri , e i quali detenevano rispettivamente il 50 %, Parte_3 Parte_4 Parte_5 il 40 % ed il 10 % delle quote, quali intestatari fiduciari del IG. ; Parte_2
Par
- Il IG. in particolare, aveva detenuto le quote per conto del IG. , a garanzia di un suo Parte_5
pregresso credito verso il medesimo, pari ad oltre € 300.000,00,per prestiti a lui effettuati.;
Par
- all'epoca, infatti, il era privo di redditi, indebitato per oltre 5 milioni di euro e gravato da pignoramenti, insistenti sulle sue proprietà immobiliari di AL e Per_1
- per tali motivi il predetto, non potendo figurare quale socio, era stato, fin dalla costituzione della socio di fatto della stessa;
Parte_1
Par
- in particolare, in data 15.03.2013, il IG. aveva sottoscritto con la Parte_1
un accordo di collaborazione, in ragione del quale gli era stata affidata la gestione dei cavalli della società, concesso l'utilizzo degli stessi per sé e per il figlio , nonché l'uso gratuito di un Per_2
automezzo VAN per il loro trasporto;
Par
- il IG. era stato, inoltre, fondatore ed amministratore di fatto della Associazione Sportiva
Dilettantistica Play Horse LU MB (di seguito, ASD), sin dalla sua costituzione, avvenuta il 10.11.2011, oltre ad essere compagno convivente della IG.ra e suo associato in partecipazione, nonché Persona_3
Presidente p.t. della ASD: tanto sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio:
- al momento della costituzione della la porzione del complesso immobiliare di proprietà Parte_1
Par del IG. , sita ad AL, risultava affittata alla ASD, mentre quella sita a era affittata alla Per_1
legata alla ASD da un accordo di collaborazione;
Parte_6 - oltre all'attività di commercio di cavalli sportivi la aveva svolto attività connesse Parte_1
all'organizzazione di eventi sportivi equestri, in particolare vendita e noleggio di attrezzature equestri provvedendo a:
- noleggiare 160 box per cavalli ed una selleria, posizionati nel centro ippico di ma in uso Persona_3
alla ASD, in base ad un contratto di noleggio di durata quinquennale;
- - acquistare una serie di attrezzature da cucina, a fronte della gestione diretta del servizio di ristorazione, durante i concorsi per conto della ASD;
- noleggiare due parchi ostacoli alla ASD;
- eseguire lavori di rimodellamento del fondo di un primo campo gara, in virtù di un accordo di appalto e di vendita con riserva della proprietà;
- noleggiare alla ASD due tribune;
- nel mese di novembre dell'anno 2015 il IG. , all'epoca Amministratore Unico della Parte_3
, era stato investito da un autobus, rischiando l'amputazione di una gamba ed essendo Parte_1
costretto ad una forzata inattività durante il periodo di ricovero (dal mese di novembre dell'anno 2015 al mese di marzo dell'anno 2016);
Par
- durante tale arco temporale il IG. aveva compiuto una serie di attività, volte ad esautorare il IG. e la di lui figlia e socia, IG.ra , gestendo la Parte_3 Parte_4 contabilità all'insaputa dei soci;
- in particolare il IG. Sed:
- aveva compilato e sottoscritto in difetto di autorizzazione cambiali e assegni sul C/C della Parte_1
con firma artefatta del IG. , del IG. e della IG.ra ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4
a garanzia di operazioni mai deliberate;
- aveva stipulato un contratto di telefonia Vodafone, intestato alla Parte_1
per il cellulare di uso personale e per l'acquisto di dispositivi elettronici, non restituiti alla società;
- aveva commissionato , a carico della alla lavori Parte_1 Controparte_2
di rifacimento dell'impianto di riscaldamento nel complesso immobiliare ad AL, per un importo complessivo di € 41.602,00 oltre IVA;
- aveva sottoscritto un contratto di noleggio di una fotocopiatrice, per esigenze della ASD Playhorse
MB, con la Ditta Dimensione Ufficio s.r.l. e un contratto con Enel Energia per utenze a debito della ASD Par e dello stesso IG. ; - aveva fatto fatturare a carico della anziché della Playhorse LU MB, beneficiaria di Parte_1
tali lavori, dalla Gruppo Biagioli s.r.l., lavori di sistemazione di due campi di gara, per € 20.123,90, in relazione ai quali erano state rilasciate cambiali, con firme false, alla Gruppo Biagioli s.r.l.;
- aveva rilasciato decine di cambiali apocrife a Risea Srl, per complessivi € 71.300,00;
- aveva fatto emettere fatture a nome della per lavori sulle autovetture della IG.ra Parte_1 Per_3
della IG.ra nonché per il noleggio di un natante;
[...] Persona_4
- aveva rilasciato cambiali protestate per l'acquisto di un computer dalla Ditta Rumori;
- si era appropriato indebitamente di beni aziendali, tra cui l'Iveco 65E, targato EB621xB;
- aveva acquistato dispositivi elettronici, a nome della società, mai restituiti;
- aveva distratto pagamenti a favore della ASD e di soggetti cointeressati, tra cui:
- acquisto di trucioli per lettiere, rivenduti dalla ASD, ma fatturati alla Parte_1
- formulari rifiuti intestati alla ASD, ma addebitati alla Parte_1
- utenze elettriche con debiti pregressi della ASD;
Par
le tensioni tra il IG. ed i soci, nonché le difficoltà societarie, avevano indotto il dott. già dal mese di febbraio del 2017, a rassegnare le dimissioni dalla carica Parte_5
di Amministratore;
Par
- il IG. aveva proposto quale nuovo Amministratore prima un suo amico, tale IG. poi se stesso e, da ultimo, il IG. Persona_5 CP_1
- quest'ultimo aveva effettuato diversi finanziamenti, a favore della Parte_1
per una somma complessiva di € 584.000,00, nell'arco temporale di circa 10 mesi, come risultante dagli estratti conto dallo stesso inviati alla socia, IG.ra , nel mese di settembre dell'anno 2017; Parte_4
- tra la ed il IG. infatti, era stato raggiunto un accordo, avente ad oggetto la Parte_1 CP_1
divisione, tra lo stesso e la del 50 % dell'utile derivante dalla vendita dei cavalli, che Parte_1 sarebbero stati comprati in società, al netto del costo sostenuto dal IG. per l'acquisto e delle spese CP_1 sostenute dalla per il mantenimento degli animali, fino alla loro vendita;
Parte_1
- a seguito del raggiungimento di tale accordo, il IG. . i primi giorni del mese CP_1
di marzo dell'anno 2017, aveva chiesto ai soci della di aprire un nuovo conto corrente, a Parte_1
nome della società, presso la , che sarebbe stato destinato esclusivamente alle attività di Controparte_3
compravendita dei cavalli in società con lui;
- il 13.03.2017 il Dott. quale Amministratore p.t. della si era recato ad aprire il Parte_5 Parte_1
nuovo conto corrente n. 711975, sul quale avrebbe dovuto essere rilasciata anche la delega a favore del IG.
che era stato, a tal fine, censito dalla banca;
CP_1
Par
- durante l'anno 2017 I IGg. ri e avevano posto in essere una serie CP_1
di operazioni distrattive del patrimonio della riguardanti l'acquisto Parte_1
di cavalli e dei box per i cavalli, di cui il IG.. si era illegittimamente appropriato CP_1
allo scopo di rientrare dei finanziamenti effettuati alla società;
- in particolare, in base all'accordo summenzionato, nell'anno 2017 erano stati acquistati i seguenti cavalli: , , Diamant de Semelie – Du Chateau Hologne, per Controparte_4 Controparte_5
Pe complessivi € 28.500,00; , , , – , per € 62.500,00; e Controparte_6 Per_6 Per_7 Per_8 CP_7
, con pagamento diretto alla società venditrice, da parte del Dott. per € 240.000,00; CP_8 CP_1
Equidam, acquistato per € 14.050,00, ma senza finanziamenti da parte del CP_1
- soltanto tre cavalli, Verdie – Espresso Dice, Diamant ed Equidam, erano stati regolarmente venduti dalla CP_
a clienti terzi;
Parte_1
Per_1
- Il cavallo invece, era stato ceduto alla figlia del IG. , con fattura CP_7 CP_1
n. 7 C del 16.03.2017, trasmessa via mail il 14.04.2017, per un corrispettivo di € 86.000,00, saldato in compensazione dei crediti, derivanti dai finanziamenti effettuati. - tutti gli altri cavalli erano stati fraudolentemente sottratti alla società dal IG. CP_1
Par con la complicità del IG. ;
Par CP_1
- il 19.09.2017 il IG. aveva inviato via e.mail al commercialista, dott. copia delle fatture di acquisto di sei cavalli olandesi, sostenendo che erano stati acquistati per conto del IG. e riferendo di CP_1
un inesistente deposito cauzionale.;
Par
- tale tesi, in realtà, era smentita dallo stesso IG. il quale, in data 17.04.2017, con riferimento ad un bonifico di € 75.000,00, effettuato il 24.01.2017, aveva affermato che si trattava di un finanziamento alla società e non di un acquisto per suo conto;
Par
- il IG. aveva predisposto, quindi, due fatture false, successivamente consegnate CP_1 al dott.
- la fattura n. 7 C del 16.03.2017, originariamente riferita alla vendita del solo cavallo Lancer, manipolata per includere anche il cavallo IN Z, per un corrispettivo complessivo di € 157.000,00 oltre IVA;
- la Fattura n° 9 C del 20.03.2017, emessa nei confronti della IG.ra , per la vendita Pt_7
di un altro cavallo, , redatta con la descrizione della vendita di cinque cavalli CP_5 per € 130.000,00, pur essendo gli stessi stati acquistati il 29.03.2017;
Par CP_1
- le fatture falsificate erano state lasciate dal presso lo studio del Dott. all'interno di una cartellina contenente altri documenti e risultavano non corrispondenti alle versioni originali;
- Il 24.09.2017 il Dott. , commercialista del IG. aveva trasmesso Per_11 CP_1
CP_1 al Dott. n file excel con:
- l'elenco dei cavalli acquistati in società;
- la distinzione tra cavalli venduti e cavalli ancora da intestare;
- la proposta di attribuire un valore coerente con le fatture falsificate, con l'indicazione del residuo credito del n € 45.960,00; CP_1
- tanto confermava la circostanza che la non avesse partecipato Parte_1
alla vendita degli equini, essendo rimasta estranea alla redazione delle fatture in oggetto, che erano state Par falsificate dal IG. ;
- invero, in data 17.07.2017, il IG. veva: CP_1
- ricevuto un bonifico di € 150.000,00 dal IG. per la vendita Persona_12 del cavallo Hurricane;
- venduto il cavallo IN al cavaliere tedesco er € 250.000,00, come attestato dalle sue Persona_13
partecipazioni alle gare in data 7.09.2017, mentre nel settembre del predetto anno aveva chiesto di comprarlo;
- le fatture false retrodatate al mese di Marzo dell'anno 2017 servivano a sanare l'avvenuta appropriazione indebita e la rivendita a terzi, ovvero la truffa a danno della Parte_1
- con diffida del 09.10.2017, l'Amministratore Unico pro tempore, IG. di Modugno, aveva Per_5
Par contestato l'invio delle fatture contraffatte al IG. , il quale aveva replicato, in data 23.10.2017, ricusando ogni responsabilità;
CP_1
- tuttavia, in data 11.12.2017, il Dott. aveva confermato, via e.mail, la ricezione della Par documentazione irregolare da parte del IG. , segnalando gravi difformità nelle fatture 6/C e 7/C, Par consegnate dal IG. , rispetto a quelle emesse dalla già consegnate al commercialista;
Parte_1 - nel contempo il IG. aveva intestato a proprio nome o a quello della figlia i cavalli CP_1 CP_11
Par acquistati con risorse della sfruttando la disponibilità dei passaporti da parte del IG. ; Parte_1
- dall'APA MB si era ottenuta la conferma che tali cavalli erano stati registrati direttamente a loro nome, senza alcuna transizione intermedia a favore della società e senza rilascio di alcuna documentazione,
a riprova dell'intestazione al IG. per non violare la sua privacy;
CP_1
- in tal modo il IG. era riuscito a vendere i cavalli che non aveva acquistato, continuando a figurare CP_1
quale creditore verso la società, per i finanziamenti erogati a favore della stessa e svuotandone progressivamente il patrimonio aziendale in proprio favore;
- anche la ASD Play horse LU MB era stata coinvolta nei tentativi di falsificazione;
Par
– il IG. aveva prospettato due versioni divergenti della stessa fattura n. 6 del 29.03.2017 per la scuderizzazione dei cavalli:
- una generica di € 2.379,00, con ricevuta di carta di credito, consegnata al commercialista nel mese di aprile del 2017;
- un'altra di € 2.100,00, inviata via mail il 5.10.2017, con ricevuta differente ed aggiunta dei dati dei cavalli e tariffe non presenti nella prima versione;
- in entrambi i casi la data del 20.03.2017 era stata strategicamente indicata come fine della scuderizzazione, per simulare una precedente cessione;
Par
- nel frattempo il IG. aveva realizzato, ad insaputa della società, il sito internet www.playhorse.pro, gestito da una sua collaboratrice, la IG.ra ; Parte_8
- su tale sito, formalmente della (di cui comparivano i dati fiscali e legali), risultavano Parte_1
Per pubblicizzati per la vendita i cavalli , , e , a riprova dell'assenza di precedenti CP_8 CP_5 Per_6
vendite reali;
- con raccomandata del 29.11.2017, l'Amministratore della Parte_1
IG. , aveva intimato al IG. a restituzione dei cavalli indebitamente sottratti;
CP_12 CP_1
- il IG. aveva replicato con generiche contestazioni, in data 21.12.2017, CP_1
ma i movimenti successivi avevano confermato l'avvenuta appropriazione:
Per_
- Il cavallo era stato montato da e , mentre era stato affidato a CP_5 Per_2 CP_13
[...]
; Per_4 Persona_16 - ad argomentare della parte istante i convenuti avevano sottratto i cavalli acquistati dalla Parte_1
con i finanziamenti del IG. mediante l'utilizzo di fatture false e l'intestazione unilaterale dei cavalli CP_1 presso l'APA MB;
- quanto ai box di proprietà della da questa noleggiati alla ASD, Parte_1
che il IG. aveva proposto di acquistare, a deconto dei propri finanziamenti, CP_1
a favore della società, nel settembre del 2017, gli stessi erano stati pignorati dalla Unicalce SPA, creditrice dell'attrice, (con pignoramento presso terzi notificato al terzo Persona_3
Par convivente del , essendo ubicati nel centro ippico);
Par
- Il IG. , allo scopo di bloccare l'esecuzione sui box, aveva inviato una e.mail alla Unicalce s.p.a., nella quale asseriva che la aveva già venduto i box pignorati ed Parte_1
incassato il relativo importo;
- in data 28.05.2018, l'Avv. Castagna, per conto di Unicalce spA, aveva inoltrato alla Parte_1
una pec, in cui rappresentava che, a fronte del suo legittimo credito, la Unicalce s.p.a. era stata convocata più volte dai carabinieri, per rendere conto di cambiali ricevute, in suo favore, con asserita “firma falsa”, a seguito di denuncia sporta;
Par
- stante l'inefficacia del tentativo del IG. di paralizzare il pignoramento lo stesso aveva sottratto i box Pt_ pignorati in danno della Unicalce s.p.a. e della circostanza appurata dalla IG.ra Parte_1 [...]
, in data 23.05.2018, allorquando si era recata ad AL, insieme all'avv. Elisabetta Tiberi, Pt_4
custode della procedura esecutiva immobiliare, verificando che erano rimasti solo 28 box, rispetto a quelli che lei stessa aveva precedentemente fotografato, in occasione del precedente sopralluogo del 10.04.2018;
Par
- il IG. si era affrettato a far sparire i box, dato che la IG. ra Parte_4
il 4.05.2018 aveva inviato a diversi centri ippici una proposta di vendita dei beni mobili della Parte_1
fra cui i box in oggetto, al fine di poter soddisfare la Unicalce s.p.a., nonché gli altri creditori effettivi
[...] della società;
- la IG.ra era stata quindi contattata dal IG. titolare del centro Stella Maris, Pt_4 Persona_17
il quale le aveva riferito che pochi giorni prima si era recato ad AL e per vedere i 150 box, che Per_1
il IG. gli aveva riferito di avere in giacenza lì, essere di sua proprietà e voler vendere, indicandogli di CP_1
Par contattare il IG. per visionarli e concludere la vendita;
- quindi il IG. veva riferito alla IG.ra : Per_17 Pt_4 Par
- di aver parlato con il IG. , il quale gli aveva chiesto, per l'acquisto,
l'importo di € 850,00 a box. Par
- di aver visto sulla pagina facebook l'annuncio che il IG. vendeva 100 box ben tenuti;
Par
- tali circostanze valevano a dimostrare che i convenuti ( IGg.ri e , in accordo, CP_1
si erano indebitamente appropriati dei box della per poi venderli illegittimamente, sebbene il Parte_1
IG. non li avesse mai comprati, né avesse ricevuto alcuna richiesta o fattura per l'acquisto, avendo CP_1
peraltro riferito, in più occasioni (durante gli incontri, tenutisi nel 2017, presso lo studio del commercialista di non essere interessato all' acquisto degli stessi;
Tes_1
Così ricostruito il fatto la ne inferiva che i convenuti si fossero comportati come soci di Parte_1 fatto della stessa, in quanto, pur non risultando formalmente la loro partecipazione, avevano agito come tali;
- numerosi erano gli elementi documentali, idonei a comprovare la qualità di soci occulti della Parte_1
dei convenuti e l'esistenza dell'affectio societatis:
[...]
1) quanto al IG.. CP_1
- gli ingenti finanziamenti dallo stesso effettuati, pari a ben € 344.000,00, fra il 13.07.2016 ed il 9.05.2017;
- il bonifico dell'01.03.2017, di € 240.000,00 per l'acquisto dei cavalli Lancere IN ex Z, da parte della
Pt_
in favore della venditrice, con causale “ delegazione di pagamento fattura per conto Parte_1 [...]
; Parte_1
- l'accordo circa l'acquisto tramite la e la sua partecipazione alla divisione degli utili relativi Parte_1
a tutte le vendite dei cavalli comprati in società dalla nell'anno 2017; Parte_1
- la richiesta di aprire un conto corrente societario presso la , Controparte_14
che potesse controllare personalmente, da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e di vendita dei cavalli acquistati e da acquistare in società con lui;
Pt_
- la proposta di definire l'esposizione debitoria della nei confronti Parte_1
della Unicalce spa.;
Par 2) quanto al IG. :
- l'aver riconosciuto la qualità di socio occulto, sin dalla costituzione della e l'essersi Parte_1
sempre presentato di fronte ai terzi come socio;
- l'aver concorso in tutte le attività poste in essere dal IG. CP_1 - l'aver assunto obbligazioni a carico della ma nel suo personale interesse ed all'insaputa Parte_1
degli amministratori p.t. e degli altri soci;
- l'essersi sistematicamente ingerito nelle decisioni amministrative, commerciali, contabili della Parte_1
[...]
- l'aver commissionato e fatto realizzare il sito internet: www.playhorse.pro a nome della società attrice;
2) quanto ad entrambi:
- la garanzia personale da loro prestata, a favore dell'Avv. Francesco Vergine, per l'estinzione dei debiti della Parte_1
- l'aver utilizzato il sito internet www.playhorse.pro e la pagina facebook playhorsefarm, sino al
Par 30.10.2017, data della diffida inviata al IG. , per pubblicizzare i cavalli della che il IG. Parte_1
asseriva di aver comprato sin dal marzo 2017, sebbene sulla base delle fatture false redatte dal IG. CP_1
Par ;
- il coinvolgimento personale dei convenuti nella vita societaria, nell'anno 2017, si era concretizzato nella distrazione e sottrazione di beni societari, anche mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per il perseguimento di interessi extrasociali, con danneggiamento del patrimonio della tale da rendere il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori;
Parte_1
- ne derivava la responsabilità risarcitoria di entrambi i convenuti, sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2497 c.c., per avere esercitato, insieme, attività di controllo, indirizzo e direzione sulla Parte_1
da considerarsi socia eterodiretta e subordinata;
[...]
- il modus operandi dei convenuti concretava la costituzione, fra gli stessi, di una società di fatto con i caratteri della holding occulta, per la cui sussistenza la mancata spendita del nome non aveva rilevanza;
- i soci occulti erano, inoltre, responsabili, per abuso di direzione, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 2497 c.c.;
- le condotte distrattive o depauperative del patrimonio sociale, poste in essere dai convenuti, erano, in ogni caso, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, dall'analisi dei bilanci della , riferiti agli anni 2017 e 2018, si evinceva una perdita pari Parte_1
ad € 1.071.368; - quest'ultima, in particolare, teneva conto dei debiti verso il IG. e del venir meno dei cavalli, dei CP_1
box per i cavalli e dei beni di cui si erano appropriati i convenuti;
- le immobilizzazioni materiali erano passate da € 917.869,00 al 31.12.2016 ad € 132.104,00 al 31.12.2017;
- uno dei creditori sociali, la Unicalce s.p.a., aveva presentato istanza di fallimento in danno della società attrice, dinanzi al Tribunale di Roma (NRG: 121/2021);
Par
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la condotta del IG. risultava assimilabile a quella dell'amministratore di fatto della avendo rilasciato a vari fornitori decine di cambiali, Parte_1
senza averne il potere e falsificando la firma dell'amministratore pro tempore, nonché falsificato fatture attive, per favorire l'amica, IG.ra ed il IG. Per_4 CP_1
- tanto esposto la rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia L'Ill. mo Parte_1
Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accertare e dichiarare che è stato amministratore di fatto della dal Parte_2 Parte_1
novembre del 2015, per quanto dedotto nelle premesse del presente atto;
2) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e prodotto nelle premesse del presente atto, che ed sono soci di fatto della Parte_2 CP_1 Parte_1
, ovvero, in subordine, che tra , e la
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1
, si è costituita una società di fatto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti
[...]
e sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie Parte_2 CP_1
della stessa Parte_1
3) accertare e dichiarare che tra ed si è costituita una società di fatto, che ha Parte_2 CP_1
abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, indirizzo e direzione sulla in Parte_1
violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti e sono illimitatamente e solidalmente responsabili Parte_2 CP_1
delle obbligazioni societarie della stessa Parte_1
4) accertare e dichiarare la falsità delle fatture della n. 6 C/2017 Parte_1
alla IGnora fattura 7C/2017 alla IG. ra fattura 9C/2017 Persona_4 Persona_18
al dott. di cui all'Allegato 65 pag. 12,13 e 15 e che le stesse sono state falsificate da CP_1 Pt_2
;
[...] 5) accertare e dichiarare che ed hanno compiuto gli atti distrattivi descritti in Parte_2 CP_1
estensione d'atto in danno della , che hanno causato il depauperamento del Parte_1 patrimonio sociale, consistenti:
a) nell'appropriazione indebita dei cavalli , Van Persona_19 Persona_20 CP_15
Per_ NDs RD, , , , del valore commerciale complessivo Persona_21 CP_8
pari ad € 500.000,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche mediante CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, previa emissione delle fatture false 7C/2017 e 9C/2017, non conformi agli originali, non autorizzate né redatte dall'Amministratore Unico p.t. della ed a sua insaputa, in favore di Parte_1
ed Persona_18 CP_1
b) nell'appropriazione indebita di 150 box per cavalli del valore commerciale pari ad € 127.500,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche a mezzo CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
6) per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti ed Parte_2 CP_1
in solido fra loro, ovvero per quanto di rispettiva spettanza, ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e 2055 c.c. e, quanto a anche come amministratore di fatto Parte_2
ex art. 2476 c.c. comma 1, al risarcimento dei danni in favore della Parte_1
, derivanti dalla distrazione dei cavalli e dei box per cavalli sopra indicati, nella misura pari ad
[...]
€ 627.500,00, ovvero alla diversa maggiore o minore misura che risulterà provata anche mediante CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre alla somma ritenuta di giustizia per l'indebito utilizzo dei cavalli a decorrere dalla loro distrazione, oltre all'ulteriore risarcimento per i danni patiti e patendi per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) accertare e dichiarare che , previa consulenza tecnica d'ufficio grafologica di cui si chiede sin Parte_2
d'ora l'ammissione, ha compilato e sottoscritto le cambiali di cui agli allegati n. 50 e 52 senza il potere di agire per conto della e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso è obbligato cambiariamente Parte_1
come se avesse firmato in proprio ex art. 11 del R.D. n. 1669/1993;
8) accertare e dichiarare che si è indebitamente appropriato della somma Parte_2
di € 2.500,00 per la vendita del cavallo Antares di Vallerano alla IG. ra di cui alla fattura Persona_22
8C/2017, condannando lo stesso a risarcire detta somma alla , oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
9) accertare e dichiarare che ha simulato la vendita della cavalla all'Avv. Francesco Parte_2 Pt_9
Vergine, inducendo la ad emettere allo stesso la fattura n. 19 del 18.04.2016 ed a pagare in Parte_1 favore della le successive spese per il mantenimento della cavalla sulla base di Controparte_16
un inesistente accordo in conto vendita con il IG. Vergine per complessivi € 3.562,40, infine distraendo e appropriandosi indebitamente della cavalla per il valore di € 23.000,00; per l'effetto, di quanto Pt_9 appena esposto, condannare a risarcire alla il danno pari Parte_2 Parte_1
ad € 23.000,00, per il valore della cavalla, ad € 3.562,40 per spese per il suo mantenimento, ad € 10.000,00 per indebito utilizzo della cavalla a decorrere dal 18.04.2016 ovvero della diversa somma di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
10) accertare e dichiarare che si è indebitamente appropriato del cavallo “Diamant Parte_2
de Semelie- Du Chateau Hologne” di proprietà della che ha illegittimamente venduto al IG. Parte_1
allo scopo di permutarlo con il cavallo Jersey per procurare a sé ed alla IGnora Persona_23 [...] ingiusto profitto e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla il Per_4 Parte_1
valore del cavallo al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 10.000,00, ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
11) accertare e dichiarare che ha simulato la cessione del cavallo Parte_2
Jersey di proprietà del Dott. , facendo redigere senza autorizzazione dell'amministratore Persona_23 della società fattura di vendita della a prima per il 50 % della proprietà del Parte_1 Persona_4 cavallo e poi del 100 %, redigendo la fattura falsa 6 C/2017 di cui all'allegato n. 65 pag. 12;
12) accertare e dichiarare che si è appropriato del cavallo ,dopo averlo ricevuto Parte_2 CP_17
dalla IG.ra , alla quale ha consegnato all'insaputa dei soci ed amministratori della Persona_24 [...]
il cavallo TE IT e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla il Parte_1 Parte_1
Per valore del cavallo ovvero del cavallo TE al momento dell'appropriazione indebita, pari CP_17
ad € 9.500,00 ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
13) accertare e dichiarare che si è indebitamente appropriato della somma Parte_2
di € 1.800,00 spettante alla per la vendita di ostacoli a e che ha Parte_1 Persona_26
concordato con lo stesso in danno della società la riduzione del prezzo di vendita da € 7.000,00 ad € 3.800,00 e per l'effetto condannarlo a risarcire alla Parte_1
il valore di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
[...]
14) accertare e dichiarare che attraverso l'abusivo riempimento di distinte Parte_2 di prelievo e bonifico firmate in bianco, si è indebitamente appropriato della somma di € 4.900,00 per contanti oltre ad aver disposto bonifici illegittimi in favore della compagna per € 8.000,00 ed Persona_3
in favore della , per € 4.000,00 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in Controparte_16 favore della della somma complessiva di € 16.900,00 ovvero della diversa Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
15) accertare e dichiarare che ha omesso di restituire i dispositivi Iphone e Ipad di proprietà Parte_2 della usandoli indebitamente fino alla data di messa a disposizione degli stessi e, per Parte_1
l'effetto, condannarlo a pagare alla la somma di € 2.000,00 ovvero la diversa Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge.”
Con comparsa di risposta, con formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva il IG. chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: CP_1
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, per i motivi sopra indicati ed illustrati, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti del Dott. con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o CP_1
infondata e comunque non provata;
in via riconvenzionale, condannare la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. della somma di € 45.960,00, oltre interessi CP_1
legali;
in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni il convenuto esponeva che:
1) sulla richiesta ad esso convenuto di prestiti in denaro alla Parte_1
- nel mese di novembre dell'anno 2015 esso convenuto si era rivolto al IG. , ex istruttore di equitazione del Professor , nonché cliente da oltre Parte_3
dieci anni della figlia dello stesso, , di professione avvocato, per trovare un Pt_4
acquirente per un cavallo, OR, rivelatosi inidoneo rispetto al tipo di monta della figlia di esso convenuto, ; Per_10
- il IG. aveva individuato, tra i propri clienti, la signora Parte_10
ed il prezzo della vendita dell'equino era stato stabilito in € 50.000,00; - successivamente esso convenuto aveva acquistato il cavallo IV, in prova, con riserva di gradimento, cioè con diritto di restituzione e rientro del pagamento qualora il cavallo non fosse risultato di gradimento.;
- quindi, in data 25.11.2015, esso convenuto aveva effettuato il bonifico di € 30.000,00, con causale “acquisto cavallo IV”;
- dopo qualche mese, tuttavia, esso convenuto aveva deciso di non acquistare il cavallo IV e la gli aveva restituito la somma complessiva Parte_1
di € 80.000,00 (ovvero, il prezzo di vendita del cavallo OR ed il prezzo d'acquisto del cavallo IV);
- alla fine del mese di ottobre dell'anno 2016 il IG. si era rivolto ad esso convenuto, su asserita richiesta della IG.ra , per chiedere se fosse Parte_4
disponibile a concedere urgentemente un prestito per l'importo di € 45.000,00, da bonificare sul c/c della al fine di scongiurare dei protesti Parte_1
ai danni della società, promettendo la restituzione della somma;
- esso convenuto, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al IG. , Pt_4
reduce da un grave incidente stradale, aveva acconsentìto corrispondendo la somma di € 45.000,00, mediante bonifico bancario a favore della società,
a titolo gratuito;
- in data 27.12.2016 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico dell'importo di
€ 52.000,00, a favore della ,con causale “prestito infruttifero”, Parte_1
sottolineando la necessità di un rapido rientro dei prestiti effettuati;
2) sulla richiesta di acquisto dei cavalli da parte della Parte_1
- Il IG. aveva proposto ad esso convenuto di erogare € 75.000,00 a favore della società, al fine di consentire l'acquisto di alcuni cavalli in Olanda, che sarebbero stati utili per le esigenze della figlia di esso convenuto, , dedita Per_10
alle competizioni equestri;
- tali cavalli erano stati acquistati con la formula “riserva di gradimento”, di modo che, se non fossero risultati idonei per le esigenze della figlia , sarebbero stati Per_10
rapidamente rivenduti a terzi dalla con prospettive Parte_1
di guadagno, tali da consentire la restituzione di quasi tutti gli importi prestati alla società; - esso convenuto aveva aderito alla richiesta, effettuando un bonifico in data
23.01.2017;
- dei cavalli selezionati dal IG, , solo uno, , era stato considerato idoneo CP_5
per le esigenze della figlia , mentre gli altri erano stati rivenduti a terzi, Per_10
consentendo alla un incasso di € 75.000,00, a fronte di spese Parte_1
di acquisto per € 28.500,00;
- la differenza di € 46.500,00, tuttavia, non era stata utilizzata per ripianare parte dell'esposizione debitoria nei confronti di esso convenuto;
- durante un incontro tenutosi ad AL, nel mese di febbraio dell'anno 2017, il IG. e la IG.ra avevano rassicurato esso convenuto che sarebbe stato Pt_4
rimborsato dei precedenti prestiti, mediante cessione di cavalli di qualità, che la
[...]
si era impegnata ad importare, a condizione che ne pagasse una parte del Parte_1
prezzo, mediante nuove erogazioni;
- esso convenuto , quindi, aveva acconsento a chiudere l'operazione, effettuando un bonifico di € 240.000,00 in data 01.03.2017, con causale “delegazione di pagamento da parte di , alla Stal Possenti VOF, per l'acquisto Parte_1
di due cavalli: e Casinjio, che erano stati intestati ad esso convenuto CP_7
ed allo stesso fatturati;
Il successivo 9.03.2017 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico di € 116.000,00, con causale prestito infruttifero, destinato all'acquisto di altri cavalli:
, , ed dei quali il primo, intestato all'altra figlia di esso Per_6 Per_27
convenuto e gli altri tre ad esso convenuto;
3) sull'acquisto dei box-cavalli da parte di esso convenuto:
- in data 8.05.2017 esso convenuto aveva effettuato un bonifico di € 26.000,00
a favore della con causale “saldo acquisto box”, per l'acquisto Parte_1
di 150 box per cavalli;
- la differenza tra il reale valore degli stessi (€ 91.500,00) ed il prezzo proposto ad esso convenuto(€ 26.000,00), ovvero € 65.500,00, sarebbe andata a deconto dei debiti pregressi della società, nei confronti dell'acquirente;
- nonostante i ripetuti solleciti da parte di esso convenuto per ottenere l'emissione della fattura riguardante la vendita dei box e la restituzione dei propri crediti, ancora in essere nei confronti della società, la era rimasta inadempiente;
Parte_1 - alla fine del mese di novembre dell'anno 2017 esso convenuto aveva ricevuto dall'A.U. di dell'epoca, sig. Parte_1 Persona_29
marito della IG.ra , una diffida, a mezzo raccomandata del 29.11.2017, Pt_4
in cui gli era stata ascritta l'appropriazione indebita di alcuni cavalli, acquistati dalla società, l'irregolare vendita dei medesimi, il danno per la Parte_1
a seguito di tale comportamento distrattivo, a fronte della posizione di presunto socio di fatto della società;
- esso convenuto aveva contestato gli addebiti con raccomandata del 15.12. 2017, riservandosi di agire nei confronti della società, per recuperare i propri crediti, quantificati dal suo commercialista Dott. di concerto CP_18
con il commercialista della famiglia , Dott. in € 45.960,00; Pt_4 CP_10
- fra esso convenuto, i componenti della la famiglia e la Pt_4 Parte_1
non vi era stato alcun rapporto, sino alla data di ricezione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 17.03.2021, ovvero a distanza di più di tre anni.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, in data 27.05. 2021, si costituiva il sig. , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande formulate da e, per l'effetto, rigettarle;
accertare e dichiarare Parte_1
la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc di e, per l'effetto, Parte_1
condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc;
con vittoria di spese di lite”.
A fondamento delle domande esposte esso convenuto rappresentava che:
- siccome risultante dal contratto di collaborazione e di sponsorizzazione del 15.05.2013, esso convenuto era un collaboratore tecnico-commerciale della società, che aveva messo a disposizione della stessa la propria competenza professionale, quale cavaliere esperto e rinomato commerciante di cavalli;
- peraltro esso convenuto non aveva alcuna disponibilità economica da investire nella trovandosi in una situazione di sovra-indebitamento, Parte_1
con assoggettamento del proprio patrimonio immobiliare ad esecuzione forzata, pendente dinanzi al Tribunale di Terni (RG: 53/2016); - come ampiamente documentato, nell'anno 2013, la famiglia aveva tentato Pt_4
di rilevare la proprietà dell'azienda agraria del sig. , nell'ambito di una procedura di sovra-indebitamento, dallo stesso avviata, ma poi dichiarata inammissibile;
successivamente, nel mese di agosto dell'anno 2015, per mezzo dell'Azienda Agricola
La Casella S.r.l., di cui i IGg. ri erano soci, gli stessi avevano stipulato con Pt_4
esso convenuto un contratto di affitto di fondo rustico di durata quindicinale, avente ad oggetto una superficie di oltre 22 ettari di terra e svariati fabbricati ( compresa l'abitazione di esso convenuto, che gli era stata lasciata in uso), al canone di € 6.000,00 annui;
- a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2013, dopo la costituzione della
[...]
i IGg.ri e avevano effettuato l'acquisto Parte_1 Parte_3 Parte_4
della strumentazione mobile necessaria ad organizzare eventi ippici e cinofli all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto;
. da quel momento I IGg.ri e avevano cominciato a Parte_3 Parte_4
presentarsi ai terzi come proprietari del compendio immobiliare di esso convenuto, tanto che, sin dall'inizio del 2013, il IG. aveva adibito a sua abitazione Pt_4
privata un immobile, situato all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto, che utilizzava per seguire le attività della Parte_1
- in tale contesto la IG.ra era l'unica ad occuparsi della contabilità Pt_4
della società, provvedendo ad emettere le fatture di vendita e a ricevere quelle di acquisto, sin dal 2013 e fino al settembre del 2017, ovvero anche dopo l'infortunio occorso al IG. nel novembre del 2015; Pt_4
- sin dal mese di febbraio del 2013, e fino alla metà dell'anno 2017,
i IGg.ri e , per il tramite di e Parte_3 Parte_4 Parte_1
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Playhorse LU MB, avevano organizzato circa due concorsi ippici al mese, per tutti i mesi dell'anno, nonché eventi cinofili, centri estivi ed altre manifestazioni culturali, legati al mondo dell'equitazione, all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto;
- tali eventi erano stati formalmente organizzati e gestiti dall'Associazione Sportiva
Dilettantistica, con cui la aveva stipulato diversi contratti Parte_1
di noleggio, affinchè formalmente risultasse che gli eventi erano di matrice dilettantistica e per poter fruire dell'agevolato trattamento fiscale al quale erano assoggettati i pertinenti introiti economici;
- di fatto la IG.ra aveva gestito autonomamente anche l Pt_4 Controparte_16
essendo titolare anche di poteri di firma sui conti correnti bancari
[...]
alla stessa concessi dal Presidente CP_19
- detratti i costi sostenuti l'utile medio di ogni singolo concorso si aggirava intorno ai 15.000,00 euro e tutti gli incassi erano stati gestiti dalla IG.ra ; Pt_4
-l'unica amministratrice di fatto della era la IG.ra , Controparte_20 Pt_4
non essendovi alcun indice rivelatore dell'esistenza di una società di fatto, supposta da parte attrice, attesa l'assenza di un patto sociale tra i presunti membri della stessa, di un fondo comune, di un vincolo di collaborazione e della ripartizione dei guadagni e delle perdite;
- parte attrice, inoltre, non aveva reso in atti la prova della presunta falsificazione delle cambiali e delle fatture, nonché dell'asserita sottrazione di cavalli.
Sviluppatosi il contraddittorio, in esito all'udienza del 22.06.2021, il Giudice concedeva i termini per memorie e repliche ex art. 183, comma 6 c.p.c. .
Il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del Dott. d rinviava la causa per CP_1
l'espletamento del suddetto incombente all'udienza del 4.04.2022, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio.
Successivamente all'interrogatorio formale del Dott. erano ammesse CP_1
le prove testimoniali articolate dalle parti con rinvio della causa all'udienza del 05.12.2022 per l'escussione dei testimoni indotti dalle parti.
Quindi, escussi molteplici testimoni, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, con ordinanza del 28.06.2024, il Giudice, ritenendo esaurita l'istruttoria, respingeva le invocazioni inerenti gli ordini di esibizione ai terzi e la richiesta di ammissione di CTU, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025.
In esito a quest'ultima udienza veniva adottata la riserva sulla richiesta di parte attrice di modifica dell'ordinanza del 28.06.2024.
Con ordinanza del 30.04.2025 il Giudice, respingendo le ulteriori istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via istruttoria deve essere disattesa l'istanza di svolgimento di attività orale suppletiva, a fronte della mole di riscontri raccolti, nonché di acquisire evidenze documentali atteso che le stesse avrebbero dovuto essere apportate dalla difesa di parte attrice ( oltre che non apparendo essere rilevanti ai fini di causa).
Nel merito ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) in relazione alla domanda, volta all'accertamento che Il IG. è stato amministratore di fatto della con decorrenza dal mese di novembre 2015: Parte_1
occorre prendere atto che la difesa della parte attrice, all'esito della espletata istruttoria, non ha fornito i pertinenti riscontri della tesi prospettata.
Mette conto rammentare che, in osservanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività stessa.
Anche in riferimento ai c.d. delitti fallimentari, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multis Cass. Pen. n. 34381/2022), è tradizionalmente orientata nel senso di ritenere che la figura dell'amministratore di fatto comporti l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di co-gestione della società, quali:
1) ricezione di deleghe conferite in fondamentali settori dell'attività d'impresa;
2) diretta partecipazione alla gestione della attività societaria;
3) endemica inerzia dell'amministratore di diritto;
4) mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori stabili, risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.
Sulla scorta di tali coordinate interpretative la giurisprudenza di legittimità ha postulato il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, non meramente episodico o occasionale, di tutti i poteri tipici, inerenti alla qualifica o alla funzione, o anche soltanto di alcuni di essi;
in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati”.
In ambito civilistico si segnalano due recenti arresti della giurisprudenza di merito (uno dei quali Tribunale di Venezia del 09.09.24 n. 3077 ), che hanno individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto, nella compresenza di tre elementi, quali:
1) carenza di un'investitura assembleare;
2) attività di gestione svolta in modo continuativo, non episodico o occasionale;
3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.
La prova della veste di amministratore di fatto implica, quindi, l'accertamento della sussistenza di una congerie di indici sintomatici convergenti dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in ogni fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività societaria, quali esemplificativamente,:
a) i rapporti con i lavoratori dipendenti, con i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare;
b) la presenza di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori strategici dell'attività d'impresa.
A fronte dei superiori insegnamenti, con riferimento alla posizione del IG. , nella vicenda per cui è causa, non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto.
Segnatamente, sin dall'inizio dell'anno 2015 fino al mese di settembre del 2017, il IG. ha collaborato con la in qualità di tecnico addetto Parte_1
al settore del commercio, occupandosi di monta e di allevamento dei cavalli e della selezione dei cavalli da acquistare, che, successivamente, venivano messi in vendita sempre in nome e per conto della Parte_1
In esecuzione del contratto di collaborazione e di sponsorizzazione stipulato tra la richiamata società ed il IG. , era la IG.ra a impartire direttive al Pt_4
collaboratore, in ordine all'acquisto ed alla vendita degli equini, come confermato, in esito all'espletata prova orale, dai seguenti testimoni: IGg.ri , Testimone_2
Testimone_3 Tes_4
Il IG. non aveva poteri direttivi e di gestione della era privo di Parte_1
poteri di firma e sprovvisto di delega di funzioni.
Nel corso dell'istruttoria è vieppiù emerso che il predetto convenuto provvedeva alla consegna delle fatture passive della società presso lo studio del commercialista di fiducia della Dott. mentre la IG. ra faceva pervenire Parte_1 CP_10 Pt_4
presso il cennato studio le fatture attive della società.
La circostanza, dedotta dal teste di parte attrice, secondo cui il IG. avrebbe licenziato verbalmente un collaboratore della non è idonea, da sé Parte_1
sola, a configurare la connotazione di quell'attività di gestione, continuativa e non occasionale, tale da concretare la qualifica di amministratore di fatto.
Deve, per l'effetto, presumersi che tale licenziamento verbale sia stato intimato in esecuzione delle direttive della IG. ra , l'unica che avrebbe potuto Pt_4
revocare la inefficace determinazione ( il che non è occorso nel caso oggetto di indagine).
E' del pari emerso che la IG.ra è stata l'unica ad occuparsi, Pt_4
pur con l'ausilio dei propri collaboratori, della contabilità societaria, come confermato dai testimoni: IGg.ri , , Testimone_2 Testimone_5 [...]
Tes_3 Tes_4
2) In ordine alla domanda volta alla declaratoria della qualifica di entrambi i convenuti
( IG. e IG. quali soci di fatto della o, Parte_2 CP_1 Parte_1
in subordine, della costituzione di una società di fatto tra le predette persone fisiche e la
: Parte_1
come noto ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la presenza di una pluralità di elementi, indicati nella disposizione di cui all'art. 2247 c.c., quali:
i) sotto il profilo oggettivo;
- il conferimento di beni e/o servizi, finalizzato alla realizzazione di un fondo comune;
- l'esercizio congiunto di un'attività economica;
- l'alea comune dei guadagni e delle perdite;
il vincolo di collaborazione in previsione dello svolgimento dell'attività;
ii) sotto il profilo soggettivo: - l' “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e la creazione di un vincolo volto teleologicamente al raggiungimento di un obiettivo comune.
Fruendo dei superiori parametri gioca evidenziare che:
- non è stata provata la esistenza di alcun indice rivelatore della costituzione del vincolo societario tra i convenuti e la difettando segnatamente Parte_1
la prova dell'accordo avente ad oggetto la partecipazione dei IGg.ri e CP_1
alla divisione degli utili, relativi a tutte le vendite dei cavalli, acquistati dalla Parte_1
nell'anno 2017;
[...]
- da un lato il IG. non ha mai partecipato alla distribuzione di alcun utile e qualsiasi importo, dallo stesso incassato per conto della società, è stato fatto pervenire, tramite il commercialista societario, Dott. alla CP_10 Parte_1
– d'altro canto, quanto ai rapporti tra il IG. ed il IG. è emerso che CP_1
il primo si limitava a selezionare i cavalli che venivano acquistati dal secondo, senza mai interferire nell'acquisto degli equini e/o nel finanziamento della società, anche perché impossibilitato in tal senso, in quanto gravemente indebitato;
- in relazione ad ulteriore ma connesso profilo le operazioni poste in essere dal IG. non valgono a qualificare lo stesso socio di fatto della CP_1 Parte_1
tanto considerato che:
a) la richiesta di aprire e supervisionare un nuovo conto corrente societario presso la , da destinarsi esclusivamente alle Controparte_14
operazioni di acquisto e vendita dei cavalli acquistati e da acquistare, non ha avuto seguito.
Ed invero, nel corso dell'espletata prova testimoniale, è emerso che il IG. CP_1
non si è mai presentato in filiale e che non ha mai movimentato il conto corrente, che è sempre rimasto inattivo.
- la delega in favore del IG. sul conto corrente della società non è mai stata CP_1
operativa, non avendo mai il medesimo firmato la relativa modulistica (specimen di firma, modulo di delega, privacy);
b) quanto ai bonifici effettuati dal IG. in favore della occorre CP_1 Parte_1
precisare che gli stessi non sono configurabili quali finanziamenti da parte del socio “di fatto” trattandosi di rimesse operate a titolo di mutuo ad opera di un soggetto non avvinto dal vincolo societario;
- a tal fine, infatti, è necessario che i pretesi finanziamenti figurino nel bilancio, fra le passività, alla voce “Debiti verso soci per finanziamenti”;
- tale voce contabile contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma in relazione ai quali sussiste l'obbligo di restituzione;
- non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano stati effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione;
-l'elemento dirimente per considerare il debito della società da finanziamento-soci e non da altra causale( mutuo ad opera di terzi, non soci) deve essere individuato nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate;
- per questa tipologia di versamenti l'eventuale transito a patrimonio netto necessita della esplicitazione di preventiva rinuncia dei soci ad esercitare il diritto alla restituzione di quanto versato, trasformando il finanziamento in apporto di capitale, non suscettibile di restituzione;
orbene, dall'analisi dei bilanci della , degli anni 2017 e Parte_1
2018, non è dato rinvenire la voce “Debiti verso soci per finanziamenti”, sì da fondare il convincimento che i versamenti effettuati dal IG. qualificati dallo stesso prestiti CP_1
infruttiferi, non risultino essere stati effettuati dal medesimo, quale socio, ancorchè di fatto, della Parte_1
- sulla natura del finanziamento soci a favore della società si è espressa di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 6 Giugno 2024, n. 16122) confermando il principio per cui il finanziamento di un socio a favore della società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale soltanto se si alleghi e si riscontri che la fonte di tale obbligazione derivi da una deliberazione riferibile alla società; in difetto il rapporto con la società è individuabile in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma non è invocabile alcun rapporto sociale.
Alla luce di tali coordinate esegetiche le somme versate dal IG. a favore CP_1
della non sono qualificabili “finanziamento soci”, bensì somme Parte_1
mutuate ad opera di terzo, operazione lecita a condizione che tra le parti sia stata concordata la causa del versamento e le modalità di restituzione.
- le considerazioni svolte valgono a ritenere priva di fondamento la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra i convenuti e la , e, Parte_1 conseguentemente, di una società di fatto, tra i primi, che abbia abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, direzione e indirizzo sulla società;
- al riguardo giova rilevare che la direzione e il coordinamento costituisce un quid pluris rispetto al controllo societario, di cui all'art. 2359 c.c., essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente in un flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, avente ad oggetto momenti significativi della vita della società etero-diretta.
Il requisito della etero-direzione non è ravvisabile in presenza di singoli e sporadici atti di esercizio del controllo.
Nel caso in parola, non ravvisandosi gli elementi costitutivi di una società di fatto tra i convenuti, essendo il IG. un mero esecutore di direttive impartite dall'Amministrazione della non è rinvenibile un rapporto di controllo e/o Parte_1
etero-direzione, per di più, abusiva, tra i convenuti e la società attrice.
Deve, pertanto, escludersi, che i convenuti siano responsabili, ai sensi degli articoli 2497
c.c. e/o 2043 c.c. e 2055 c.c. dei danni occorsi alla società, quantificati in € 627.500,00, asseritamente derivanti dalla distrazione di cavalli e dei box- cavalli.
3) Infondata, in difetto di prova, è la domanda volta all'accertamento della circostanza che il IG. avrebbe compilato le cambiali di cui agli allegati 50 e 52, con la conseguenza che lo stesso sarebbe obbligato cambiariamente, come se avesse firmato in proprio ex art. 11 R.D. n. 1669/1993.
4) Parimenti prive di sostegno probatorio risultano le domande attoree volte a veder condannato il IG. :
a) a titolo di risarcimento dei danni per essersi indebitamente appropriato dei cavalli di proprietà della Parte_1
b) alla restituzione della somma di € 16.900,00, per essersi indebitamente appropriato della somma di € € 4.900,00 per contanti, nonché per avere disposto bonifici illegittimi a favore della compagna per € 8.000,00 ed a favore della , Persona_3 Controparte_16
per € 4.000,00;
c) al pagamento della somma di € 2.000,00 per non aver restituito i dispositivi Iphone e Ipad di proprietà della usandoli indebitamente, fino alla data di messa a disposizione degli Parte_1
stessi. Parte attrice, infatti, non ha reso in atti la prova della falsificazione, da parte Par del IG. , delle fatture: N. 6C/2017, relativa alla vendita del cavallo Jersey alla IG.ra
[...]
N. 7C del 16.03.2017, emessa per la vendita a dei cavalli e;
Per_4 Persona_18 CP_7 Per_30 la n. 9 C del 19.06.2017, avente ad oggetto la vendita al Dott. dei cavalli , , CP_1 CP_5 Per_27
Per_ Per
, e;
n. 6 del 29.03.2017, emessa dalla ASD Playhorse MB a Per_6 Controparte_21
5) Quanto alla domanda riconvenzionale sollevata dal IG. a stessa risulta priva di CP_1
idoneo riscontro probatorio, essendo fondata su una relazione del commercialista di fiducia del medesimo, asseritamente concordata con il tecnico contabile della ed in assenza di un accordo a monte tra le parti, in ordine ai Parte_1
termini ed alla modalità di restituzione delle somme versate dal convenuto in favore della società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo secondo il principio del c.d. decisum, dovendo tenersi conto con riferimento alla posizione del IG. ella reiezione della proposta documentale. CP_1
Non si ravvisano i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea;
respinge, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dal IG. CP_1
condanna la parte attrice alla refusione in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, che si quantificano in € 16.000,00 in favore del IG. ed in € 13.000,00 in favore del IG. il tutto Parte_2 CP_1 oltre rimborso forfettario, spese generali, 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge.
Così deciso il 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Roma. Il Giudice Estensore
Dott. RI AN
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE
Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg. ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. RI AN Giudice relatore
3) Dott.ssa Ciocca Enrica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 17901/2021, trattenuta in decisione con ordinanza istruttoria del 30 aprile 2025, vertente
TRA
, con sede in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 47, Parte_1
in persona del liquidatore p.t. Marco di Modugno, CF e P.IVA: , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma, Via A. Bertoloni n° 55, presso lo studio dell'Avv. Simone Stefanelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 8088052 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE E
1) (CF: , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 C.F._1
Via degli Scipioni n°286/a, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Demontis
(CF: , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._2
in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
2) nato a [...] il [...], residente in [...], Voc. Pupigliano n. Parte_2
25, CF: elettivamente domiciliato in Perugia, Via Bartolo nn. C.F._3
10/16, presso lo studio dell'Avv. Bruna Ronconi, dalla quale è rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 075/ 5717996 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento-danni
All'udienza del 15 aprile 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Simone Stefanelli il quale si riportava alla propria istanza per la modifica e/o la revoca dell'ordinanza del 28/06/2024 depositata telematicamente chiedendo la protrazione dell'istruttoria, in particolare a mezzo dell'audizione dei testimoni per capitoli non escussi, ordine di esibizione APA e FISE nonché CTU contabile. In subordine precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione.
Per il Dott. compariva l'Avv. Riccardo De Montis, anche in sostituzione dell'Avv. Bruna CP_1
Ronconi, difensore di parte convenuta, IG. . Parte_2
L'Avv. De Montis, in rappresentanza di entrambi i convenuti, si opponeva alle richieste di parte attrice riportandosi alle eccezioni sul punto già articolate nelle rispettive memorie istruttorie per quanto attinenti l'ordine di esibizione e la richiesta di CTU;
sulla prova testimoniale riteneva la richiesta tardiva e non giustificata anche alla luce della corposa istruttoria già svolta. L'Avv. De Montis precisava le conclusioni per entrambe le parti convenute riportandosi a quelle rispettivamente formulate nelle relative comparse di risposta.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi all'intestato ufficio i IGg. ri , esponendo che: CP_1 Parte_2
- la operante nel settore del commercio di cavalli sportivi, era stata costituita nel 2013 dai Parte_1
IGg.ri , e i quali detenevano rispettivamente il 50 %, Parte_3 Parte_4 Parte_5 il 40 % ed il 10 % delle quote, quali intestatari fiduciari del IG. ; Parte_2
Par
- Il IG. in particolare, aveva detenuto le quote per conto del IG. , a garanzia di un suo Parte_5
pregresso credito verso il medesimo, pari ad oltre € 300.000,00,per prestiti a lui effettuati.;
Par
- all'epoca, infatti, il era privo di redditi, indebitato per oltre 5 milioni di euro e gravato da pignoramenti, insistenti sulle sue proprietà immobiliari di AL e Per_1
- per tali motivi il predetto, non potendo figurare quale socio, era stato, fin dalla costituzione della socio di fatto della stessa;
Parte_1
Par
- in particolare, in data 15.03.2013, il IG. aveva sottoscritto con la Parte_1
un accordo di collaborazione, in ragione del quale gli era stata affidata la gestione dei cavalli della società, concesso l'utilizzo degli stessi per sé e per il figlio , nonché l'uso gratuito di un Per_2
automezzo VAN per il loro trasporto;
Par
- il IG. era stato, inoltre, fondatore ed amministratore di fatto della Associazione Sportiva
Dilettantistica Play Horse LU MB (di seguito, ASD), sin dalla sua costituzione, avvenuta il 10.11.2011, oltre ad essere compagno convivente della IG.ra e suo associato in partecipazione, nonché Persona_3
Presidente p.t. della ASD: tanto sino alla data di ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio:
- al momento della costituzione della la porzione del complesso immobiliare di proprietà Parte_1
Par del IG. , sita ad AL, risultava affittata alla ASD, mentre quella sita a era affittata alla Per_1
legata alla ASD da un accordo di collaborazione;
Parte_6 - oltre all'attività di commercio di cavalli sportivi la aveva svolto attività connesse Parte_1
all'organizzazione di eventi sportivi equestri, in particolare vendita e noleggio di attrezzature equestri provvedendo a:
- noleggiare 160 box per cavalli ed una selleria, posizionati nel centro ippico di ma in uso Persona_3
alla ASD, in base ad un contratto di noleggio di durata quinquennale;
- - acquistare una serie di attrezzature da cucina, a fronte della gestione diretta del servizio di ristorazione, durante i concorsi per conto della ASD;
- noleggiare due parchi ostacoli alla ASD;
- eseguire lavori di rimodellamento del fondo di un primo campo gara, in virtù di un accordo di appalto e di vendita con riserva della proprietà;
- noleggiare alla ASD due tribune;
- nel mese di novembre dell'anno 2015 il IG. , all'epoca Amministratore Unico della Parte_3
, era stato investito da un autobus, rischiando l'amputazione di una gamba ed essendo Parte_1
costretto ad una forzata inattività durante il periodo di ricovero (dal mese di novembre dell'anno 2015 al mese di marzo dell'anno 2016);
Par
- durante tale arco temporale il IG. aveva compiuto una serie di attività, volte ad esautorare il IG. e la di lui figlia e socia, IG.ra , gestendo la Parte_3 Parte_4 contabilità all'insaputa dei soci;
- in particolare il IG. Sed:
- aveva compilato e sottoscritto in difetto di autorizzazione cambiali e assegni sul C/C della Parte_1
con firma artefatta del IG. , del IG. e della IG.ra ,
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_4
a garanzia di operazioni mai deliberate;
- aveva stipulato un contratto di telefonia Vodafone, intestato alla Parte_1
per il cellulare di uso personale e per l'acquisto di dispositivi elettronici, non restituiti alla società;
- aveva commissionato , a carico della alla lavori Parte_1 Controparte_2
di rifacimento dell'impianto di riscaldamento nel complesso immobiliare ad AL, per un importo complessivo di € 41.602,00 oltre IVA;
- aveva sottoscritto un contratto di noleggio di una fotocopiatrice, per esigenze della ASD Playhorse
MB, con la Ditta Dimensione Ufficio s.r.l. e un contratto con Enel Energia per utenze a debito della ASD Par e dello stesso IG. ; - aveva fatto fatturare a carico della anziché della Playhorse LU MB, beneficiaria di Parte_1
tali lavori, dalla Gruppo Biagioli s.r.l., lavori di sistemazione di due campi di gara, per € 20.123,90, in relazione ai quali erano state rilasciate cambiali, con firme false, alla Gruppo Biagioli s.r.l.;
- aveva rilasciato decine di cambiali apocrife a Risea Srl, per complessivi € 71.300,00;
- aveva fatto emettere fatture a nome della per lavori sulle autovetture della IG.ra Parte_1 Per_3
della IG.ra nonché per il noleggio di un natante;
[...] Persona_4
- aveva rilasciato cambiali protestate per l'acquisto di un computer dalla Ditta Rumori;
- si era appropriato indebitamente di beni aziendali, tra cui l'Iveco 65E, targato EB621xB;
- aveva acquistato dispositivi elettronici, a nome della società, mai restituiti;
- aveva distratto pagamenti a favore della ASD e di soggetti cointeressati, tra cui:
- acquisto di trucioli per lettiere, rivenduti dalla ASD, ma fatturati alla Parte_1
- formulari rifiuti intestati alla ASD, ma addebitati alla Parte_1
- utenze elettriche con debiti pregressi della ASD;
Par
le tensioni tra il IG. ed i soci, nonché le difficoltà societarie, avevano indotto il dott. già dal mese di febbraio del 2017, a rassegnare le dimissioni dalla carica Parte_5
di Amministratore;
Par
- il IG. aveva proposto quale nuovo Amministratore prima un suo amico, tale IG. poi se stesso e, da ultimo, il IG. Persona_5 CP_1
- quest'ultimo aveva effettuato diversi finanziamenti, a favore della Parte_1
per una somma complessiva di € 584.000,00, nell'arco temporale di circa 10 mesi, come risultante dagli estratti conto dallo stesso inviati alla socia, IG.ra , nel mese di settembre dell'anno 2017; Parte_4
- tra la ed il IG. infatti, era stato raggiunto un accordo, avente ad oggetto la Parte_1 CP_1
divisione, tra lo stesso e la del 50 % dell'utile derivante dalla vendita dei cavalli, che Parte_1 sarebbero stati comprati in società, al netto del costo sostenuto dal IG. per l'acquisto e delle spese CP_1 sostenute dalla per il mantenimento degli animali, fino alla loro vendita;
Parte_1
- a seguito del raggiungimento di tale accordo, il IG. . i primi giorni del mese CP_1
di marzo dell'anno 2017, aveva chiesto ai soci della di aprire un nuovo conto corrente, a Parte_1
nome della società, presso la , che sarebbe stato destinato esclusivamente alle attività di Controparte_3
compravendita dei cavalli in società con lui;
- il 13.03.2017 il Dott. quale Amministratore p.t. della si era recato ad aprire il Parte_5 Parte_1
nuovo conto corrente n. 711975, sul quale avrebbe dovuto essere rilasciata anche la delega a favore del IG.
che era stato, a tal fine, censito dalla banca;
CP_1
Par
- durante l'anno 2017 I IGg. ri e avevano posto in essere una serie CP_1
di operazioni distrattive del patrimonio della riguardanti l'acquisto Parte_1
di cavalli e dei box per i cavalli, di cui il IG.. si era illegittimamente appropriato CP_1
allo scopo di rientrare dei finanziamenti effettuati alla società;
- in particolare, in base all'accordo summenzionato, nell'anno 2017 erano stati acquistati i seguenti cavalli: , , Diamant de Semelie – Du Chateau Hologne, per Controparte_4 Controparte_5
Pe complessivi € 28.500,00; , , , – , per € 62.500,00; e Controparte_6 Per_6 Per_7 Per_8 CP_7
, con pagamento diretto alla società venditrice, da parte del Dott. per € 240.000,00; CP_8 CP_1
Equidam, acquistato per € 14.050,00, ma senza finanziamenti da parte del CP_1
- soltanto tre cavalli, Verdie – Espresso Dice, Diamant ed Equidam, erano stati regolarmente venduti dalla CP_
a clienti terzi;
Parte_1
Per_1
- Il cavallo invece, era stato ceduto alla figlia del IG. , con fattura CP_7 CP_1
n. 7 C del 16.03.2017, trasmessa via mail il 14.04.2017, per un corrispettivo di € 86.000,00, saldato in compensazione dei crediti, derivanti dai finanziamenti effettuati. - tutti gli altri cavalli erano stati fraudolentemente sottratti alla società dal IG. CP_1
Par con la complicità del IG. ;
Par CP_1
- il 19.09.2017 il IG. aveva inviato via e.mail al commercialista, dott. copia delle fatture di acquisto di sei cavalli olandesi, sostenendo che erano stati acquistati per conto del IG. e riferendo di CP_1
un inesistente deposito cauzionale.;
Par
- tale tesi, in realtà, era smentita dallo stesso IG. il quale, in data 17.04.2017, con riferimento ad un bonifico di € 75.000,00, effettuato il 24.01.2017, aveva affermato che si trattava di un finanziamento alla società e non di un acquisto per suo conto;
Par
- il IG. aveva predisposto, quindi, due fatture false, successivamente consegnate CP_1 al dott.
- la fattura n. 7 C del 16.03.2017, originariamente riferita alla vendita del solo cavallo Lancer, manipolata per includere anche il cavallo IN Z, per un corrispettivo complessivo di € 157.000,00 oltre IVA;
- la Fattura n° 9 C del 20.03.2017, emessa nei confronti della IG.ra , per la vendita Pt_7
di un altro cavallo, , redatta con la descrizione della vendita di cinque cavalli CP_5 per € 130.000,00, pur essendo gli stessi stati acquistati il 29.03.2017;
Par CP_1
- le fatture falsificate erano state lasciate dal presso lo studio del Dott. all'interno di una cartellina contenente altri documenti e risultavano non corrispondenti alle versioni originali;
- Il 24.09.2017 il Dott. , commercialista del IG. aveva trasmesso Per_11 CP_1
CP_1 al Dott. n file excel con:
- l'elenco dei cavalli acquistati in società;
- la distinzione tra cavalli venduti e cavalli ancora da intestare;
- la proposta di attribuire un valore coerente con le fatture falsificate, con l'indicazione del residuo credito del n € 45.960,00; CP_1
- tanto confermava la circostanza che la non avesse partecipato Parte_1
alla vendita degli equini, essendo rimasta estranea alla redazione delle fatture in oggetto, che erano state Par falsificate dal IG. ;
- invero, in data 17.07.2017, il IG. veva: CP_1
- ricevuto un bonifico di € 150.000,00 dal IG. per la vendita Persona_12 del cavallo Hurricane;
- venduto il cavallo IN al cavaliere tedesco er € 250.000,00, come attestato dalle sue Persona_13
partecipazioni alle gare in data 7.09.2017, mentre nel settembre del predetto anno aveva chiesto di comprarlo;
- le fatture false retrodatate al mese di Marzo dell'anno 2017 servivano a sanare l'avvenuta appropriazione indebita e la rivendita a terzi, ovvero la truffa a danno della Parte_1
- con diffida del 09.10.2017, l'Amministratore Unico pro tempore, IG. di Modugno, aveva Per_5
Par contestato l'invio delle fatture contraffatte al IG. , il quale aveva replicato, in data 23.10.2017, ricusando ogni responsabilità;
CP_1
- tuttavia, in data 11.12.2017, il Dott. aveva confermato, via e.mail, la ricezione della Par documentazione irregolare da parte del IG. , segnalando gravi difformità nelle fatture 6/C e 7/C, Par consegnate dal IG. , rispetto a quelle emesse dalla già consegnate al commercialista;
Parte_1 - nel contempo il IG. aveva intestato a proprio nome o a quello della figlia i cavalli CP_1 CP_11
Par acquistati con risorse della sfruttando la disponibilità dei passaporti da parte del IG. ; Parte_1
- dall'APA MB si era ottenuta la conferma che tali cavalli erano stati registrati direttamente a loro nome, senza alcuna transizione intermedia a favore della società e senza rilascio di alcuna documentazione,
a riprova dell'intestazione al IG. per non violare la sua privacy;
CP_1
- in tal modo il IG. era riuscito a vendere i cavalli che non aveva acquistato, continuando a figurare CP_1
quale creditore verso la società, per i finanziamenti erogati a favore della stessa e svuotandone progressivamente il patrimonio aziendale in proprio favore;
- anche la ASD Play horse LU MB era stata coinvolta nei tentativi di falsificazione;
Par
– il IG. aveva prospettato due versioni divergenti della stessa fattura n. 6 del 29.03.2017 per la scuderizzazione dei cavalli:
- una generica di € 2.379,00, con ricevuta di carta di credito, consegnata al commercialista nel mese di aprile del 2017;
- un'altra di € 2.100,00, inviata via mail il 5.10.2017, con ricevuta differente ed aggiunta dei dati dei cavalli e tariffe non presenti nella prima versione;
- in entrambi i casi la data del 20.03.2017 era stata strategicamente indicata come fine della scuderizzazione, per simulare una precedente cessione;
Par
- nel frattempo il IG. aveva realizzato, ad insaputa della società, il sito internet www.playhorse.pro, gestito da una sua collaboratrice, la IG.ra ; Parte_8
- su tale sito, formalmente della (di cui comparivano i dati fiscali e legali), risultavano Parte_1
Per pubblicizzati per la vendita i cavalli , , e , a riprova dell'assenza di precedenti CP_8 CP_5 Per_6
vendite reali;
- con raccomandata del 29.11.2017, l'Amministratore della Parte_1
IG. , aveva intimato al IG. a restituzione dei cavalli indebitamente sottratti;
CP_12 CP_1
- il IG. aveva replicato con generiche contestazioni, in data 21.12.2017, CP_1
ma i movimenti successivi avevano confermato l'avvenuta appropriazione:
Per_
- Il cavallo era stato montato da e , mentre era stato affidato a CP_5 Per_2 CP_13
[...]
; Per_4 Persona_16 - ad argomentare della parte istante i convenuti avevano sottratto i cavalli acquistati dalla Parte_1
con i finanziamenti del IG. mediante l'utilizzo di fatture false e l'intestazione unilaterale dei cavalli CP_1 presso l'APA MB;
- quanto ai box di proprietà della da questa noleggiati alla ASD, Parte_1
che il IG. aveva proposto di acquistare, a deconto dei propri finanziamenti, CP_1
a favore della società, nel settembre del 2017, gli stessi erano stati pignorati dalla Unicalce SPA, creditrice dell'attrice, (con pignoramento presso terzi notificato al terzo Persona_3
Par convivente del , essendo ubicati nel centro ippico);
Par
- Il IG. , allo scopo di bloccare l'esecuzione sui box, aveva inviato una e.mail alla Unicalce s.p.a., nella quale asseriva che la aveva già venduto i box pignorati ed Parte_1
incassato il relativo importo;
- in data 28.05.2018, l'Avv. Castagna, per conto di Unicalce spA, aveva inoltrato alla Parte_1
una pec, in cui rappresentava che, a fronte del suo legittimo credito, la Unicalce s.p.a. era stata convocata più volte dai carabinieri, per rendere conto di cambiali ricevute, in suo favore, con asserita “firma falsa”, a seguito di denuncia sporta;
Par
- stante l'inefficacia del tentativo del IG. di paralizzare il pignoramento lo stesso aveva sottratto i box Pt_ pignorati in danno della Unicalce s.p.a. e della circostanza appurata dalla IG.ra Parte_1 [...]
, in data 23.05.2018, allorquando si era recata ad AL, insieme all'avv. Elisabetta Tiberi, Pt_4
custode della procedura esecutiva immobiliare, verificando che erano rimasti solo 28 box, rispetto a quelli che lei stessa aveva precedentemente fotografato, in occasione del precedente sopralluogo del 10.04.2018;
Par
- il IG. si era affrettato a far sparire i box, dato che la IG. ra Parte_4
il 4.05.2018 aveva inviato a diversi centri ippici una proposta di vendita dei beni mobili della Parte_1
fra cui i box in oggetto, al fine di poter soddisfare la Unicalce s.p.a., nonché gli altri creditori effettivi
[...] della società;
- la IG.ra era stata quindi contattata dal IG. titolare del centro Stella Maris, Pt_4 Persona_17
il quale le aveva riferito che pochi giorni prima si era recato ad AL e per vedere i 150 box, che Per_1
il IG. gli aveva riferito di avere in giacenza lì, essere di sua proprietà e voler vendere, indicandogli di CP_1
Par contattare il IG. per visionarli e concludere la vendita;
- quindi il IG. veva riferito alla IG.ra : Per_17 Pt_4 Par
- di aver parlato con il IG. , il quale gli aveva chiesto, per l'acquisto,
l'importo di € 850,00 a box. Par
- di aver visto sulla pagina facebook l'annuncio che il IG. vendeva 100 box ben tenuti;
Par
- tali circostanze valevano a dimostrare che i convenuti ( IGg.ri e , in accordo, CP_1
si erano indebitamente appropriati dei box della per poi venderli illegittimamente, sebbene il Parte_1
IG. non li avesse mai comprati, né avesse ricevuto alcuna richiesta o fattura per l'acquisto, avendo CP_1
peraltro riferito, in più occasioni (durante gli incontri, tenutisi nel 2017, presso lo studio del commercialista di non essere interessato all' acquisto degli stessi;
Tes_1
Così ricostruito il fatto la ne inferiva che i convenuti si fossero comportati come soci di Parte_1 fatto della stessa, in quanto, pur non risultando formalmente la loro partecipazione, avevano agito come tali;
- numerosi erano gli elementi documentali, idonei a comprovare la qualità di soci occulti della Parte_1
dei convenuti e l'esistenza dell'affectio societatis:
[...]
1) quanto al IG.. CP_1
- gli ingenti finanziamenti dallo stesso effettuati, pari a ben € 344.000,00, fra il 13.07.2016 ed il 9.05.2017;
- il bonifico dell'01.03.2017, di € 240.000,00 per l'acquisto dei cavalli Lancere IN ex Z, da parte della
Pt_
in favore della venditrice, con causale “ delegazione di pagamento fattura per conto Parte_1 [...]
; Parte_1
- l'accordo circa l'acquisto tramite la e la sua partecipazione alla divisione degli utili relativi Parte_1
a tutte le vendite dei cavalli comprati in società dalla nell'anno 2017; Parte_1
- la richiesta di aprire un conto corrente societario presso la , Controparte_14
che potesse controllare personalmente, da destinarsi esclusivamente alle operazioni di acquisto e di vendita dei cavalli acquistati e da acquistare in società con lui;
Pt_
- la proposta di definire l'esposizione debitoria della nei confronti Parte_1
della Unicalce spa.;
Par 2) quanto al IG. :
- l'aver riconosciuto la qualità di socio occulto, sin dalla costituzione della e l'essersi Parte_1
sempre presentato di fronte ai terzi come socio;
- l'aver concorso in tutte le attività poste in essere dal IG. CP_1 - l'aver assunto obbligazioni a carico della ma nel suo personale interesse ed all'insaputa Parte_1
degli amministratori p.t. e degli altri soci;
- l'essersi sistematicamente ingerito nelle decisioni amministrative, commerciali, contabili della Parte_1
[...]
- l'aver commissionato e fatto realizzare il sito internet: www.playhorse.pro a nome della società attrice;
2) quanto ad entrambi:
- la garanzia personale da loro prestata, a favore dell'Avv. Francesco Vergine, per l'estinzione dei debiti della Parte_1
- l'aver utilizzato il sito internet www.playhorse.pro e la pagina facebook playhorsefarm, sino al
Par 30.10.2017, data della diffida inviata al IG. , per pubblicizzare i cavalli della che il IG. Parte_1
asseriva di aver comprato sin dal marzo 2017, sebbene sulla base delle fatture false redatte dal IG. CP_1
Par ;
- il coinvolgimento personale dei convenuti nella vita societaria, nell'anno 2017, si era concretizzato nella distrazione e sottrazione di beni societari, anche mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture false, per il perseguimento di interessi extrasociali, con danneggiamento del patrimonio della tale da rendere il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori;
Parte_1
- ne derivava la responsabilità risarcitoria di entrambi i convenuti, sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2497 c.c., per avere esercitato, insieme, attività di controllo, indirizzo e direzione sulla Parte_1
da considerarsi socia eterodiretta e subordinata;
[...]
- il modus operandi dei convenuti concretava la costituzione, fra gli stessi, di una società di fatto con i caratteri della holding occulta, per la cui sussistenza la mancata spendita del nome non aveva rilevanza;
- i soci occulti erano, inoltre, responsabili, per abuso di direzione, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 2497 c.c.;
- le condotte distrattive o depauperative del patrimonio sociale, poste in essere dai convenuti, erano, in ogni caso, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto, dall'analisi dei bilanci della , riferiti agli anni 2017 e 2018, si evinceva una perdita pari Parte_1
ad € 1.071.368; - quest'ultima, in particolare, teneva conto dei debiti verso il IG. e del venir meno dei cavalli, dei CP_1
box per i cavalli e dei beni di cui si erano appropriati i convenuti;
- le immobilizzazioni materiali erano passate da € 917.869,00 al 31.12.2016 ad € 132.104,00 al 31.12.2017;
- uno dei creditori sociali, la Unicalce s.p.a., aveva presentato istanza di fallimento in danno della società attrice, dinanzi al Tribunale di Roma (NRG: 121/2021);
Par
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la condotta del IG. risultava assimilabile a quella dell'amministratore di fatto della avendo rilasciato a vari fornitori decine di cambiali, Parte_1
senza averne il potere e falsificando la firma dell'amministratore pro tempore, nonché falsificato fatture attive, per favorire l'amica, IG.ra ed il IG. Per_4 CP_1
- tanto esposto la rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia L'Ill. mo Parte_1
Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accertare e dichiarare che è stato amministratore di fatto della dal Parte_2 Parte_1
novembre del 2015, per quanto dedotto nelle premesse del presente atto;
2) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto e prodotto nelle premesse del presente atto, che ed sono soci di fatto della Parte_2 CP_1 Parte_1
, ovvero, in subordine, che tra , e la
[...] Parte_2 CP_1 Parte_1
, si è costituita una società di fatto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti
[...]
e sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni societarie Parte_2 CP_1
della stessa Parte_1
3) accertare e dichiarare che tra ed si è costituita una società di fatto, che ha Parte_2 CP_1
abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, indirizzo e direzione sulla in Parte_1
violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i convenuti e sono illimitatamente e solidalmente responsabili Parte_2 CP_1
delle obbligazioni societarie della stessa Parte_1
4) accertare e dichiarare la falsità delle fatture della n. 6 C/2017 Parte_1
alla IGnora fattura 7C/2017 alla IG. ra fattura 9C/2017 Persona_4 Persona_18
al dott. di cui all'Allegato 65 pag. 12,13 e 15 e che le stesse sono state falsificate da CP_1 Pt_2
;
[...] 5) accertare e dichiarare che ed hanno compiuto gli atti distrattivi descritti in Parte_2 CP_1
estensione d'atto in danno della , che hanno causato il depauperamento del Parte_1 patrimonio sociale, consistenti:
a) nell'appropriazione indebita dei cavalli , Van Persona_19 Persona_20 CP_15
Per_ NDs RD, , , , del valore commerciale complessivo Persona_21 CP_8
pari ad € 500.000,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche mediante CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, previa emissione delle fatture false 7C/2017 e 9C/2017, non conformi agli originali, non autorizzate né redatte dall'Amministratore Unico p.t. della ed a sua insaputa, in favore di Parte_1
ed Persona_18 CP_1
b) nell'appropriazione indebita di 150 box per cavalli del valore commerciale pari ad € 127.500,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata anche a mezzo CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
6) per l'effetto di quanto sopra, condannare i convenuti ed Parte_2 CP_1
in solido fra loro, ovvero per quanto di rispettiva spettanza, ex art. 2497 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e 2055 c.c. e, quanto a anche come amministratore di fatto Parte_2
ex art. 2476 c.c. comma 1, al risarcimento dei danni in favore della Parte_1
, derivanti dalla distrazione dei cavalli e dei box per cavalli sopra indicati, nella misura pari ad
[...]
€ 627.500,00, ovvero alla diversa maggiore o minore misura che risulterà provata anche mediante CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre alla somma ritenuta di giustizia per l'indebito utilizzo dei cavalli a decorrere dalla loro distrazione, oltre all'ulteriore risarcimento per i danni patiti e patendi per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
7) accertare e dichiarare che , previa consulenza tecnica d'ufficio grafologica di cui si chiede sin Parte_2
d'ora l'ammissione, ha compilato e sottoscritto le cambiali di cui agli allegati n. 50 e 52 senza il potere di agire per conto della e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso è obbligato cambiariamente Parte_1
come se avesse firmato in proprio ex art. 11 del R.D. n. 1669/1993;
8) accertare e dichiarare che si è indebitamente appropriato della somma Parte_2
di € 2.500,00 per la vendita del cavallo Antares di Vallerano alla IG. ra di cui alla fattura Persona_22
8C/2017, condannando lo stesso a risarcire detta somma alla , oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
9) accertare e dichiarare che ha simulato la vendita della cavalla all'Avv. Francesco Parte_2 Pt_9
Vergine, inducendo la ad emettere allo stesso la fattura n. 19 del 18.04.2016 ed a pagare in Parte_1 favore della le successive spese per il mantenimento della cavalla sulla base di Controparte_16
un inesistente accordo in conto vendita con il IG. Vergine per complessivi € 3.562,40, infine distraendo e appropriandosi indebitamente della cavalla per il valore di € 23.000,00; per l'effetto, di quanto Pt_9 appena esposto, condannare a risarcire alla il danno pari Parte_2 Parte_1
ad € 23.000,00, per il valore della cavalla, ad € 3.562,40 per spese per il suo mantenimento, ad € 10.000,00 per indebito utilizzo della cavalla a decorrere dal 18.04.2016 ovvero della diversa somma di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
10) accertare e dichiarare che si è indebitamente appropriato del cavallo “Diamant Parte_2
de Semelie- Du Chateau Hologne” di proprietà della che ha illegittimamente venduto al IG. Parte_1
allo scopo di permutarlo con il cavallo Jersey per procurare a sé ed alla IGnora Persona_23 [...] ingiusto profitto e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla il Per_4 Parte_1
valore del cavallo al momento dell'appropriazione indebita, pari ad € 10.000,00, ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
11) accertare e dichiarare che ha simulato la cessione del cavallo Parte_2
Jersey di proprietà del Dott. , facendo redigere senza autorizzazione dell'amministratore Persona_23 della società fattura di vendita della a prima per il 50 % della proprietà del Parte_1 Persona_4 cavallo e poi del 100 %, redigendo la fattura falsa 6 C/2017 di cui all'allegato n. 65 pag. 12;
12) accertare e dichiarare che si è appropriato del cavallo ,dopo averlo ricevuto Parte_2 CP_17
dalla IG.ra , alla quale ha consegnato all'insaputa dei soci ed amministratori della Persona_24 [...]
il cavallo TE IT e, per l'effetto, condannarlo a risarcire alla il Parte_1 Parte_1
Per valore del cavallo ovvero del cavallo TE al momento dell'appropriazione indebita, pari CP_17
ad € 9.500,00 ovvero al diverso valore che sarà accertato mediante CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione e/o da liquidarsi anche in via equitativa ad opera del Giudicante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
13) accertare e dichiarare che si è indebitamente appropriato della somma Parte_2
di € 1.800,00 spettante alla per la vendita di ostacoli a e che ha Parte_1 Persona_26
concordato con lo stesso in danno della società la riduzione del prezzo di vendita da € 7.000,00 ad € 3.800,00 e per l'effetto condannarlo a risarcire alla Parte_1
il valore di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
[...]
14) accertare e dichiarare che attraverso l'abusivo riempimento di distinte Parte_2 di prelievo e bonifico firmate in bianco, si è indebitamente appropriato della somma di € 4.900,00 per contanti oltre ad aver disposto bonifici illegittimi in favore della compagna per € 8.000,00 ed Persona_3
in favore della , per € 4.000,00 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in Controparte_16 favore della della somma complessiva di € 16.900,00 ovvero della diversa Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
15) accertare e dichiarare che ha omesso di restituire i dispositivi Iphone e Ipad di proprietà Parte_2 della usandoli indebitamente fino alla data di messa a disposizione degli stessi e, per Parte_1
l'effetto, condannarlo a pagare alla la somma di € 2.000,00 ovvero la diversa Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge.”
Con comparsa di risposta, con formulazione di domanda riconvenzionale, si costituiva il IG. chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: CP_1
“ piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, per i motivi sopra indicati ed illustrati, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa: In via principale, rigettare ogni domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti del Dott. con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o CP_1
infondata e comunque non provata;
in via riconvenzionale, condannare la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, in favore del Dott. della somma di € 45.960,00, oltre interessi CP_1
legali;
in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, per lite temeraria ex art. 96 cpc;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni il convenuto esponeva che:
1) sulla richiesta ad esso convenuto di prestiti in denaro alla Parte_1
- nel mese di novembre dell'anno 2015 esso convenuto si era rivolto al IG. , ex istruttore di equitazione del Professor , nonché cliente da oltre Parte_3
dieci anni della figlia dello stesso, , di professione avvocato, per trovare un Pt_4
acquirente per un cavallo, OR, rivelatosi inidoneo rispetto al tipo di monta della figlia di esso convenuto, ; Per_10
- il IG. aveva individuato, tra i propri clienti, la signora Parte_10
ed il prezzo della vendita dell'equino era stato stabilito in € 50.000,00; - successivamente esso convenuto aveva acquistato il cavallo IV, in prova, con riserva di gradimento, cioè con diritto di restituzione e rientro del pagamento qualora il cavallo non fosse risultato di gradimento.;
- quindi, in data 25.11.2015, esso convenuto aveva effettuato il bonifico di € 30.000,00, con causale “acquisto cavallo IV”;
- dopo qualche mese, tuttavia, esso convenuto aveva deciso di non acquistare il cavallo IV e la gli aveva restituito la somma complessiva Parte_1
di € 80.000,00 (ovvero, il prezzo di vendita del cavallo OR ed il prezzo d'acquisto del cavallo IV);
- alla fine del mese di ottobre dell'anno 2016 il IG. si era rivolto ad esso convenuto, su asserita richiesta della IG.ra , per chiedere se fosse Parte_4
disponibile a concedere urgentemente un prestito per l'importo di € 45.000,00, da bonificare sul c/c della al fine di scongiurare dei protesti Parte_1
ai danni della società, promettendo la restituzione della somma;
- esso convenuto, in virtù del rapporto di amicizia che lo legava al IG. , Pt_4
reduce da un grave incidente stradale, aveva acconsentìto corrispondendo la somma di € 45.000,00, mediante bonifico bancario a favore della società,
a titolo gratuito;
- in data 27.12.2016 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico dell'importo di
€ 52.000,00, a favore della ,con causale “prestito infruttifero”, Parte_1
sottolineando la necessità di un rapido rientro dei prestiti effettuati;
2) sulla richiesta di acquisto dei cavalli da parte della Parte_1
- Il IG. aveva proposto ad esso convenuto di erogare € 75.000,00 a favore della società, al fine di consentire l'acquisto di alcuni cavalli in Olanda, che sarebbero stati utili per le esigenze della figlia di esso convenuto, , dedita Per_10
alle competizioni equestri;
- tali cavalli erano stati acquistati con la formula “riserva di gradimento”, di modo che, se non fossero risultati idonei per le esigenze della figlia , sarebbero stati Per_10
rapidamente rivenduti a terzi dalla con prospettive Parte_1
di guadagno, tali da consentire la restituzione di quasi tutti gli importi prestati alla società; - esso convenuto aveva aderito alla richiesta, effettuando un bonifico in data
23.01.2017;
- dei cavalli selezionati dal IG, , solo uno, , era stato considerato idoneo CP_5
per le esigenze della figlia , mentre gli altri erano stati rivenduti a terzi, Per_10
consentendo alla un incasso di € 75.000,00, a fronte di spese Parte_1
di acquisto per € 28.500,00;
- la differenza di € 46.500,00, tuttavia, non era stata utilizzata per ripianare parte dell'esposizione debitoria nei confronti di esso convenuto;
- durante un incontro tenutosi ad AL, nel mese di febbraio dell'anno 2017, il IG. e la IG.ra avevano rassicurato esso convenuto che sarebbe stato Pt_4
rimborsato dei precedenti prestiti, mediante cessione di cavalli di qualità, che la
[...]
si era impegnata ad importare, a condizione che ne pagasse una parte del Parte_1
prezzo, mediante nuove erogazioni;
- esso convenuto , quindi, aveva acconsento a chiudere l'operazione, effettuando un bonifico di € 240.000,00 in data 01.03.2017, con causale “delegazione di pagamento da parte di , alla Stal Possenti VOF, per l'acquisto Parte_1
di due cavalli: e Casinjio, che erano stati intestati ad esso convenuto CP_7
ed allo stesso fatturati;
Il successivo 9.03.2017 esso convenuto aveva effettuato un altro bonifico di € 116.000,00, con causale prestito infruttifero, destinato all'acquisto di altri cavalli:
, , ed dei quali il primo, intestato all'altra figlia di esso Per_6 Per_27
convenuto e gli altri tre ad esso convenuto;
3) sull'acquisto dei box-cavalli da parte di esso convenuto:
- in data 8.05.2017 esso convenuto aveva effettuato un bonifico di € 26.000,00
a favore della con causale “saldo acquisto box”, per l'acquisto Parte_1
di 150 box per cavalli;
- la differenza tra il reale valore degli stessi (€ 91.500,00) ed il prezzo proposto ad esso convenuto(€ 26.000,00), ovvero € 65.500,00, sarebbe andata a deconto dei debiti pregressi della società, nei confronti dell'acquirente;
- nonostante i ripetuti solleciti da parte di esso convenuto per ottenere l'emissione della fattura riguardante la vendita dei box e la restituzione dei propri crediti, ancora in essere nei confronti della società, la era rimasta inadempiente;
Parte_1 - alla fine del mese di novembre dell'anno 2017 esso convenuto aveva ricevuto dall'A.U. di dell'epoca, sig. Parte_1 Persona_29
marito della IG.ra , una diffida, a mezzo raccomandata del 29.11.2017, Pt_4
in cui gli era stata ascritta l'appropriazione indebita di alcuni cavalli, acquistati dalla società, l'irregolare vendita dei medesimi, il danno per la Parte_1
a seguito di tale comportamento distrattivo, a fronte della posizione di presunto socio di fatto della società;
- esso convenuto aveva contestato gli addebiti con raccomandata del 15.12. 2017, riservandosi di agire nei confronti della società, per recuperare i propri crediti, quantificati dal suo commercialista Dott. di concerto CP_18
con il commercialista della famiglia , Dott. in € 45.960,00; Pt_4 CP_10
- fra esso convenuto, i componenti della la famiglia e la Pt_4 Parte_1
non vi era stato alcun rapporto, sino alla data di ricezione della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 17.03.2021, ovvero a distanza di più di tre anni.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, in data 27.05. 2021, si costituiva il sig. , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutte le domande formulate da e, per l'effetto, rigettarle;
accertare e dichiarare Parte_1
la responsabilità per lite temeraria ex art. 96 cpc di e, per l'effetto, Parte_1
condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 cpc;
con vittoria di spese di lite”.
A fondamento delle domande esposte esso convenuto rappresentava che:
- siccome risultante dal contratto di collaborazione e di sponsorizzazione del 15.05.2013, esso convenuto era un collaboratore tecnico-commerciale della società, che aveva messo a disposizione della stessa la propria competenza professionale, quale cavaliere esperto e rinomato commerciante di cavalli;
- peraltro esso convenuto non aveva alcuna disponibilità economica da investire nella trovandosi in una situazione di sovra-indebitamento, Parte_1
con assoggettamento del proprio patrimonio immobiliare ad esecuzione forzata, pendente dinanzi al Tribunale di Terni (RG: 53/2016); - come ampiamente documentato, nell'anno 2013, la famiglia aveva tentato Pt_4
di rilevare la proprietà dell'azienda agraria del sig. , nell'ambito di una procedura di sovra-indebitamento, dallo stesso avviata, ma poi dichiarata inammissibile;
successivamente, nel mese di agosto dell'anno 2015, per mezzo dell'Azienda Agricola
La Casella S.r.l., di cui i IGg. ri erano soci, gli stessi avevano stipulato con Pt_4
esso convenuto un contratto di affitto di fondo rustico di durata quindicinale, avente ad oggetto una superficie di oltre 22 ettari di terra e svariati fabbricati ( compresa l'abitazione di esso convenuto, che gli era stata lasciata in uso), al canone di € 6.000,00 annui;
- a decorrere dal mese di febbraio dell'anno 2013, dopo la costituzione della
[...]
i IGg.ri e avevano effettuato l'acquisto Parte_1 Parte_3 Parte_4
della strumentazione mobile necessaria ad organizzare eventi ippici e cinofli all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto;
. da quel momento I IGg.ri e avevano cominciato a Parte_3 Parte_4
presentarsi ai terzi come proprietari del compendio immobiliare di esso convenuto, tanto che, sin dall'inizio del 2013, il IG. aveva adibito a sua abitazione Pt_4
privata un immobile, situato all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto, che utilizzava per seguire le attività della Parte_1
- in tale contesto la IG.ra era l'unica ad occuparsi della contabilità Pt_4
della società, provvedendo ad emettere le fatture di vendita e a ricevere quelle di acquisto, sin dal 2013 e fino al settembre del 2017, ovvero anche dopo l'infortunio occorso al IG. nel novembre del 2015; Pt_4
- sin dal mese di febbraio del 2013, e fino alla metà dell'anno 2017,
i IGg.ri e , per il tramite di e Parte_3 Parte_4 Parte_1
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Playhorse LU MB, avevano organizzato circa due concorsi ippici al mese, per tutti i mesi dell'anno, nonché eventi cinofili, centri estivi ed altre manifestazioni culturali, legati al mondo dell'equitazione, all'interno della proprietà immobiliare di esso convenuto;
- tali eventi erano stati formalmente organizzati e gestiti dall'Associazione Sportiva
Dilettantistica, con cui la aveva stipulato diversi contratti Parte_1
di noleggio, affinchè formalmente risultasse che gli eventi erano di matrice dilettantistica e per poter fruire dell'agevolato trattamento fiscale al quale erano assoggettati i pertinenti introiti economici;
- di fatto la IG.ra aveva gestito autonomamente anche l Pt_4 Controparte_16
essendo titolare anche di poteri di firma sui conti correnti bancari
[...]
alla stessa concessi dal Presidente CP_19
- detratti i costi sostenuti l'utile medio di ogni singolo concorso si aggirava intorno ai 15.000,00 euro e tutti gli incassi erano stati gestiti dalla IG.ra ; Pt_4
-l'unica amministratrice di fatto della era la IG.ra , Controparte_20 Pt_4
non essendovi alcun indice rivelatore dell'esistenza di una società di fatto, supposta da parte attrice, attesa l'assenza di un patto sociale tra i presunti membri della stessa, di un fondo comune, di un vincolo di collaborazione e della ripartizione dei guadagni e delle perdite;
- parte attrice, inoltre, non aveva reso in atti la prova della presunta falsificazione delle cambiali e delle fatture, nonché dell'asserita sottrazione di cavalli.
Sviluppatosi il contraddittorio, in esito all'udienza del 22.06.2021, il Giudice concedeva i termini per memorie e repliche ex art. 183, comma 6 c.p.c. .
Il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del Dott. d rinviava la causa per CP_1
l'espletamento del suddetto incombente all'udienza del 4.04.2022, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio.
Successivamente all'interrogatorio formale del Dott. erano ammesse CP_1
le prove testimoniali articolate dalle parti con rinvio della causa all'udienza del 05.12.2022 per l'escussione dei testimoni indotti dalle parti.
Quindi, escussi molteplici testimoni, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza, con ordinanza del 28.06.2024, il Giudice, ritenendo esaurita l'istruttoria, respingeva le invocazioni inerenti gli ordini di esibizione ai terzi e la richiesta di ammissione di CTU, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2025.
In esito a quest'ultima udienza veniva adottata la riserva sulla richiesta di parte attrice di modifica dell'ordinanza del 28.06.2024.
Con ordinanza del 30.04.2025 il Giudice, respingendo le ulteriori istanze istruttorie, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via istruttoria deve essere disattesa l'istanza di svolgimento di attività orale suppletiva, a fronte della mole di riscontri raccolti, nonché di acquisire evidenze documentali atteso che le stesse avrebbero dovuto essere apportate dalla difesa di parte attrice ( oltre che non apparendo essere rilevanti ai fini di causa).
Nel merito ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
1) in relazione alla domanda, volta all'accertamento che Il IG. è stato amministratore di fatto della con decorrenza dal mese di novembre 2015: Parte_1
occorre prendere atto che la difesa della parte attrice, all'esito della espletata istruttoria, non ha fornito i pertinenti riscontri della tesi prospettata.
Mette conto rammentare che, in osservanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, la prova della veste di amministratore di fatto presuppone l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva e commerciale dell'attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale dell'attività stessa.
Anche in riferimento ai c.d. delitti fallimentari, la giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multis Cass. Pen. n. 34381/2022), è tradizionalmente orientata nel senso di ritenere che la figura dell'amministratore di fatto comporti l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di co-gestione della società, quali:
1) ricezione di deleghe conferite in fondamentali settori dell'attività d'impresa;
2) diretta partecipazione alla gestione della attività societaria;
3) endemica inerzia dell'amministratore di diritto;
4) mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori stabili, risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.
Sulla scorta di tali coordinate interpretative la giurisprudenza di legittimità ha postulato il principio di diritto secondo cui: “ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, non meramente episodico o occasionale, di tutti i poteri tipici, inerenti alla qualifica o alla funzione, o anche soltanto di alcuni di essi;
in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati”.
In ambito civilistico si segnalano due recenti arresti della giurisprudenza di merito (uno dei quali Tribunale di Venezia del 09.09.24 n. 3077 ), che hanno individuato gli elementi identificativi della figura dell'amministratore di fatto, nella compresenza di tre elementi, quali:
1) carenza di un'investitura assembleare;
2) attività di gestione svolta in modo continuativo, non episodico o occasionale;
3) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.
La prova della veste di amministratore di fatto implica, quindi, l'accertamento della sussistenza di una congerie di indici sintomatici convergenti dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in ogni fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività societaria, quali esemplificativamente,:
a) i rapporti con i lavoratori dipendenti, con i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare;
b) la presenza di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in settori strategici dell'attività d'impresa.
A fronte dei superiori insegnamenti, con riferimento alla posizione del IG. , nella vicenda per cui è causa, non si ravvisano i presupposti per l'attribuzione al medesimo della qualifica di amministratore di fatto.
Segnatamente, sin dall'inizio dell'anno 2015 fino al mese di settembre del 2017, il IG. ha collaborato con la in qualità di tecnico addetto Parte_1
al settore del commercio, occupandosi di monta e di allevamento dei cavalli e della selezione dei cavalli da acquistare, che, successivamente, venivano messi in vendita sempre in nome e per conto della Parte_1
In esecuzione del contratto di collaborazione e di sponsorizzazione stipulato tra la richiamata società ed il IG. , era la IG.ra a impartire direttive al Pt_4
collaboratore, in ordine all'acquisto ed alla vendita degli equini, come confermato, in esito all'espletata prova orale, dai seguenti testimoni: IGg.ri , Testimone_2
Testimone_3 Tes_4
Il IG. non aveva poteri direttivi e di gestione della era privo di Parte_1
poteri di firma e sprovvisto di delega di funzioni.
Nel corso dell'istruttoria è vieppiù emerso che il predetto convenuto provvedeva alla consegna delle fatture passive della società presso lo studio del commercialista di fiducia della Dott. mentre la IG. ra faceva pervenire Parte_1 CP_10 Pt_4
presso il cennato studio le fatture attive della società.
La circostanza, dedotta dal teste di parte attrice, secondo cui il IG. avrebbe licenziato verbalmente un collaboratore della non è idonea, da sé Parte_1
sola, a configurare la connotazione di quell'attività di gestione, continuativa e non occasionale, tale da concretare la qualifica di amministratore di fatto.
Deve, per l'effetto, presumersi che tale licenziamento verbale sia stato intimato in esecuzione delle direttive della IG. ra , l'unica che avrebbe potuto Pt_4
revocare la inefficace determinazione ( il che non è occorso nel caso oggetto di indagine).
E' del pari emerso che la IG.ra è stata l'unica ad occuparsi, Pt_4
pur con l'ausilio dei propri collaboratori, della contabilità societaria, come confermato dai testimoni: IGg.ri , , Testimone_2 Testimone_5 [...]
Tes_3 Tes_4
2) In ordine alla domanda volta alla declaratoria della qualifica di entrambi i convenuti
( IG. e IG. quali soci di fatto della o, Parte_2 CP_1 Parte_1
in subordine, della costituzione di una società di fatto tra le predette persone fisiche e la
: Parte_1
come noto ai fini della configurabilità di una società di fatto è necessaria la presenza di una pluralità di elementi, indicati nella disposizione di cui all'art. 2247 c.c., quali:
i) sotto il profilo oggettivo;
- il conferimento di beni e/o servizi, finalizzato alla realizzazione di un fondo comune;
- l'esercizio congiunto di un'attività economica;
- l'alea comune dei guadagni e delle perdite;
il vincolo di collaborazione in previsione dello svolgimento dell'attività;
ii) sotto il profilo soggettivo: - l' “affectio societatis”, ossia la volontà di collaborazione e la creazione di un vincolo volto teleologicamente al raggiungimento di un obiettivo comune.
Fruendo dei superiori parametri gioca evidenziare che:
- non è stata provata la esistenza di alcun indice rivelatore della costituzione del vincolo societario tra i convenuti e la difettando segnatamente Parte_1
la prova dell'accordo avente ad oggetto la partecipazione dei IGg.ri e CP_1
alla divisione degli utili, relativi a tutte le vendite dei cavalli, acquistati dalla Parte_1
nell'anno 2017;
[...]
- da un lato il IG. non ha mai partecipato alla distribuzione di alcun utile e qualsiasi importo, dallo stesso incassato per conto della società, è stato fatto pervenire, tramite il commercialista societario, Dott. alla CP_10 Parte_1
– d'altro canto, quanto ai rapporti tra il IG. ed il IG. è emerso che CP_1
il primo si limitava a selezionare i cavalli che venivano acquistati dal secondo, senza mai interferire nell'acquisto degli equini e/o nel finanziamento della società, anche perché impossibilitato in tal senso, in quanto gravemente indebitato;
- in relazione ad ulteriore ma connesso profilo le operazioni poste in essere dal IG. non valgono a qualificare lo stesso socio di fatto della CP_1 Parte_1
tanto considerato che:
a) la richiesta di aprire e supervisionare un nuovo conto corrente societario presso la , da destinarsi esclusivamente alle Controparte_14
operazioni di acquisto e vendita dei cavalli acquistati e da acquistare, non ha avuto seguito.
Ed invero, nel corso dell'espletata prova testimoniale, è emerso che il IG. CP_1
non si è mai presentato in filiale e che non ha mai movimentato il conto corrente, che è sempre rimasto inattivo.
- la delega in favore del IG. sul conto corrente della società non è mai stata CP_1
operativa, non avendo mai il medesimo firmato la relativa modulistica (specimen di firma, modulo di delega, privacy);
b) quanto ai bonifici effettuati dal IG. in favore della occorre CP_1 Parte_1
precisare che gli stessi non sono configurabili quali finanziamenti da parte del socio “di fatto” trattandosi di rimesse operate a titolo di mutuo ad opera di un soggetto non avvinto dal vincolo societario;
- a tal fine, infatti, è necessario che i pretesi finanziamenti figurino nel bilancio, fra le passività, alla voce “Debiti verso soci per finanziamenti”;
- tale voce contabile contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma in relazione ai quali sussiste l'obbligo di restituzione;
- non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti siano stati effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione;
-l'elemento dirimente per considerare il debito della società da finanziamento-soci e non da altra causale( mutuo ad opera di terzi, non soci) deve essere individuato nel diritto dei soci, previsto contrattualmente, alla restituzione delle somme versate;
- per questa tipologia di versamenti l'eventuale transito a patrimonio netto necessita della esplicitazione di preventiva rinuncia dei soci ad esercitare il diritto alla restituzione di quanto versato, trasformando il finanziamento in apporto di capitale, non suscettibile di restituzione;
orbene, dall'analisi dei bilanci della , degli anni 2017 e Parte_1
2018, non è dato rinvenire la voce “Debiti verso soci per finanziamenti”, sì da fondare il convincimento che i versamenti effettuati dal IG. qualificati dallo stesso prestiti CP_1
infruttiferi, non risultino essere stati effettuati dal medesimo, quale socio, ancorchè di fatto, della Parte_1
- sulla natura del finanziamento soci a favore della società si è espressa di recente la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 6 Giugno 2024, n. 16122) confermando il principio per cui il finanziamento di un socio a favore della società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale soltanto se si alleghi e si riscontri che la fonte di tale obbligazione derivi da una deliberazione riferibile alla società; in difetto il rapporto con la società è individuabile in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma non è invocabile alcun rapporto sociale.
Alla luce di tali coordinate esegetiche le somme versate dal IG. a favore CP_1
della non sono qualificabili “finanziamento soci”, bensì somme Parte_1
mutuate ad opera di terzo, operazione lecita a condizione che tra le parti sia stata concordata la causa del versamento e le modalità di restituzione.
- le considerazioni svolte valgono a ritenere priva di fondamento la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra i convenuti e la , e, Parte_1 conseguentemente, di una società di fatto, tra i primi, che abbia abusivamente ed illecitamente esercitato attività di controllo, direzione e indirizzo sulla società;
- al riguardo giova rilevare che la direzione e il coordinamento costituisce un quid pluris rispetto al controllo societario, di cui all'art. 2359 c.c., essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente in un flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, avente ad oggetto momenti significativi della vita della società etero-diretta.
Il requisito della etero-direzione non è ravvisabile in presenza di singoli e sporadici atti di esercizio del controllo.
Nel caso in parola, non ravvisandosi gli elementi costitutivi di una società di fatto tra i convenuti, essendo il IG. un mero esecutore di direttive impartite dall'Amministrazione della non è rinvenibile un rapporto di controllo e/o Parte_1
etero-direzione, per di più, abusiva, tra i convenuti e la società attrice.
Deve, pertanto, escludersi, che i convenuti siano responsabili, ai sensi degli articoli 2497
c.c. e/o 2043 c.c. e 2055 c.c. dei danni occorsi alla società, quantificati in € 627.500,00, asseritamente derivanti dalla distrazione di cavalli e dei box- cavalli.
3) Infondata, in difetto di prova, è la domanda volta all'accertamento della circostanza che il IG. avrebbe compilato le cambiali di cui agli allegati 50 e 52, con la conseguenza che lo stesso sarebbe obbligato cambiariamente, come se avesse firmato in proprio ex art. 11 R.D. n. 1669/1993.
4) Parimenti prive di sostegno probatorio risultano le domande attoree volte a veder condannato il IG. :
a) a titolo di risarcimento dei danni per essersi indebitamente appropriato dei cavalli di proprietà della Parte_1
b) alla restituzione della somma di € 16.900,00, per essersi indebitamente appropriato della somma di € € 4.900,00 per contanti, nonché per avere disposto bonifici illegittimi a favore della compagna per € 8.000,00 ed a favore della , Persona_3 Controparte_16
per € 4.000,00;
c) al pagamento della somma di € 2.000,00 per non aver restituito i dispositivi Iphone e Ipad di proprietà della usandoli indebitamente, fino alla data di messa a disposizione degli Parte_1
stessi. Parte attrice, infatti, non ha reso in atti la prova della falsificazione, da parte Par del IG. , delle fatture: N. 6C/2017, relativa alla vendita del cavallo Jersey alla IG.ra
[...]
N. 7C del 16.03.2017, emessa per la vendita a dei cavalli e;
Per_4 Persona_18 CP_7 Per_30 la n. 9 C del 19.06.2017, avente ad oggetto la vendita al Dott. dei cavalli , , CP_1 CP_5 Per_27
Per_ Per
, e;
n. 6 del 29.03.2017, emessa dalla ASD Playhorse MB a Per_6 Controparte_21
5) Quanto alla domanda riconvenzionale sollevata dal IG. a stessa risulta priva di CP_1
idoneo riscontro probatorio, essendo fondata su una relazione del commercialista di fiducia del medesimo, asseritamente concordata con il tecnico contabile della ed in assenza di un accordo a monte tra le parti, in ordine ai Parte_1
termini ed alla modalità di restituzione delle somme versate dal convenuto in favore della società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo secondo il principio del c.d. decisum, dovendo tenersi conto con riferimento alla posizione del IG. ella reiezione della proposta documentale. CP_1
Non si ravvisano i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea;
respinge, altresì, la domanda riconvenzionale formulata dal IG. CP_1
condanna la parte attrice alla refusione in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, che si quantificano in € 16.000,00 in favore del IG. ed in € 13.000,00 in favore del IG. il tutto Parte_2 CP_1 oltre rimborso forfettario, spese generali, 15 %, compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge.
Così deciso il 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Roma. Il Giudice Estensore
Dott. RI AN
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo