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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 285 del 2017 R.G., pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Messina ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opponente-
e
(C.F./P.IVA n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 531 del 2016 (proc. n. 1572 del
2016 R.G.).
A sostegno della domanda, la difesa dell'opponente ha dedotto:
-la violazione dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
-la violazione dell'art. 1260 c.c. e l'inesigibilità del credito;
1 -l'indeterminatezza del credito.
Con comparsa depositata in data 14 giugno 2017 si è costituita in giudizio la parte opposta.
In data 21 giugno 2017, il Tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In data 6 luglio 2019, il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU avanzata dalla parte opponente e ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 novembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
***
Preliminarmente, va evidenziato che, secondo l'insegnamento tracciato dalla
Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n.
13533 del 2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Pertanto, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare 2 esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione, asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che l'opposizione sia parzialmente fondata nei termini di seguito dettagliati.
-Sulla omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. non ha contestato né la conclusione del contratto posto a Parte_1
fondamento del credito né la dazione del prestito. L'opponente ha, invece, dedotto di non avere ricevuto la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Dall'esame degli atti del presente giudizio e del procedimento monitorio emerge:
-che l'art. 8 delle condizioni generali fa riferimento alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
-che la parte opposta ha depositato la lettera, datata 30 aprile 2012, con la quale Compass S.p.a. avrebbe comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
-che non ha depositato la prova che tale comunicazione sia Controparte_1
stata ricevuta da Parte_1
Quindi, gli interessi moratori non possono essere calcolati da quella data
(aprile 2012).
Tuttavia, come è noto: “La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (cfr. 3 Cass. Civ. n. 20042 del 2020).
Nel caso di specie:
-in data 18 giugno 2014, la parte opponente ha ricevuto la comunicazione di avvenuta cessione del credito;
-tale comunicazione equivale alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
-pertanto, da quella data decorrono senza dubbio gli interessi di mora nella misura del 12% annuo.
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato.
Tanto non impedisce l'accertamento del credito (per come richiesto dalla parte opposta) che, in assenza di altri elementi e tenuto conto del perimetro delle domande proposte, è pari a euro 25.850,21 (quota capitale euro
16.680,05 più euro 9.170,16 a titolo di rate scadute e non pagate), oltre interessi calcolati, applicando il tasso pattuito del 12% annuo sulla somma di euro 16.680,05, dalla data del 18 giugno 2014 fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (7 ottobre 2016), oltre i successivi interessi di mora al tasso del 12% annuo da calcolarsi sul solo capitale di euro 16.680,05 fino all'effettivo soddisfo.
Sul punto, va rilevato che la parte opponente non ha dimostrato di essere debitore di una quota capitale e di rate scadute di diverso ammontare.
-Sulla inesigibilità del credito.
La difesa di parte opponente ha dedotto che il credito è inesigibile in quanto:
avrebbe emesso 74 cambiali al fine di rimborsare il prestito;
Parte_1
-sarebbe intervenuta “una novazione mediante sostituzione dell'originario rapporto con una nuova obbligazione”;
-“buona parte dei predetti titoli, seppur materialmente detenuti dall'intermediario finanziario, non erano ancora scaduti al momento della cessione” (cfr. memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. depositata dalla parte opponente).
Ebbene, tali prospettazioni sono totalmente sprovviste di prova e l'eccezione 4 non può trovare accoglimento.
Infatti:
-non risulta dimostrata documentalmente l'emissione di 74 cambiali;
-non risulta dimostrato che, alla data della cessione, le stesse non fossero scadute;
-inoltre, come già precisato nell'ordinanza del 21 giugno 2017, le cambiali
“sono dei titoli di credito e quindi l'eventuale consegna dei medesimi alla cedente non ha né determinato un adempimento da parte del ceduto, né una novazione dell'originario rapporto”.
-Sull'indeterminatezza del credito.
L'eccezione è infondata.
La parte opposta ha dimostrato la composizione del credito e la stessa non è stata puntualmente contestata dalla parte opponente attraverso l'indicazione di circostanze concrete.
Pertanto, una volta esclusa la parte di interessi relativa al periodo che va dal
30 aprile 2012 al 18 giugno 2014, generiche e astratte sono le ulteriori argomentazioni relative agli interessi a fronte della documentazione prodotta e delle difese rassegnate sul punto dalla parte opposta, che non sono state contestate in modo specifico dalla parte opponente.
A conforto della conclusione che precede va evidenziato che - secondo il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso da questo giudice (cfr.
Cass. Civ. n. 19597 del 2020): “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. 5 Nel caso di specie, l'opponente: non ha individuato il periodo di riferimento e la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia;
non ha depositato alcuna documentazione a sostegno delle doglianze articolate sul punto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Tenuto conto dell'esito della lite, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 285 del 2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 531 del 2016 (proc. n. 1572 del 2016 R.G.);
-condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 25.850,21 (quota capitale euro 16.680,05 più euro 9.170,16 a titolo di rate scadute e non pagate), oltre interessi calcolati, applicando il tasso pattuito del 12% annuo sulla somma di euro 16.680,05, dalla data del 18 giugno 2014 fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (7 ottobre 2016), oltre i successivi interessi di mora al tasso del 12% annuo da calcolarsi sul solo capitale di euro 16.680,05 fino all'effettivo soddisfo;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 2 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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