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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6239/2020 R.G.A.C.
CON OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace – risarcimento danni;
TRA
C.F.: , elettivamente domiciliato in Poggiomarino Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Ascolese n. 15, presso lo studio dell'avv. Borrelli Olimpia, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta a margine all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
APPELLANTE
E
quale Impresa designata per il F.G.V.S., in persona dei l.r.p.t., C.F. Controparte_1
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Nocera Inferiore alla via G. Matteotti n. 46, presso lo studio dell'avv. Crescenzo
Vincenzo, giusta procura generale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2024, parte appellante si riportava a tutto quanto dedotto nei precedenti verbali di trattazione scritta e Parte_1
nei propri atti e scritti difensivi. Avendo provveduto con le precedenti note al deposito di certificazione rilasciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata attestante il mancato ritrovamento del fascicolo di primo grado e dei verbali di causa del giudizio di primo grado relativi all'udienza del 05/02/2018 in cui veniva espletata la prova testimoniale, sulla cui valutazione operata dal Magistrato di prime cure si fonda l'appello promosso, non avendo controparte proposto appello incidentale, chiedeva introitarsi la causa a sentenza con i termini 190. Impugnava ogni avverso dedotto e prodotto nonché le conclusioni formulate dalla convenuta e si Controparte_1 riportava alle conclusioni tutte rassegante nell'atto di appello.
Parte appellata si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e a tutte le Controparte_1
eccezioni sollevate impugnando altresì tutti gli scritti avversi in quanto infondati in fatto ed in diritto. Insisteva in via preliminare per l'accoglimento delle seguenti richieste: di dichiarare il gravame inammissibile ai sensi del novello art. 348 bis e ter;
sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per l'introduzione di documentazione nuova, domande nuove e nuovi mezzi di prova;
nel merito ed in via subordinata, rigettare il proposto appello in quanto infondato, in fatto e in diritto, pretestuoso e contraddittorio e confermare integralmente la sentenza n. 2277/2020 resa dal Giudice di Pace di TORRE ANNUNZIATA - dr.ssa
Patrizia GRILLO del 13.03.2020 e pubblicata in pari data 13.05.2020 e non notificata;
condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali del giudizio. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, chiedeva introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui riteneva non provata la domanda risarcitoria proposta a causa dell'errata valutazione degli elementi probatori, in violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.
A tal uopo, parte appellante deduceva che con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la Controparte_1
quale impresa designata per la regione Campania alla Gestione Fondo di Garanzia delle
[...]
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 283, lettera a) e 284 del D.Lgs. 209/05, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 31.08.15 alle ore 16:50 circa in Poggiomarino (NA), allorquando Parte_1
nel percorrere a piedi Via Sorrentino in direzione Via Ascolese, sul margine sinistro della carreggiata, veniva urtato da un autoveicolo Fiat TO, di colore blu scuro, proveniente dal senso opposto di marcia a velocità sostenuta.
Nel dettaglio, il conducente dell'autoveicolo si stringeva eccessivamente a destra attingendo il pedone con la parte posteriore lato destro del veicolo e provocandogli lesioni tali da recarsi al Presidio di Pronto Soccorso di Boscotrecase (NA), ove veniva diagnosticato “Flc reg frontale sx contusione spalla gomito e ginocchio sinistro”, come da referto medico n. 2015/40753.
In seguito al sinistro, il conducente dell'autoveicolo danneggiante non si fermava per prestare soccorso ma proseguiva la sua corsa.
Il danneggiato costituiva in mora la quale impresa designata per la Controparte_2
regione Campania alla Gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e la Consap s.p.a., in persona dei l.r.p.t., ai sensi degli artt. 283, lett. a), e 284, del D.Lgs. 209/05, senza ottenere riscontro alcuno;
pertanto, avanzava la domanda risarcitoria in via giudiziale presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Torre Annunziata.
Nel giudizio di primo grado, costituitasi ritualmente in giudizio l'impresa assicuratrice, in persona dei l.r.p.t., veniva espletata la prova testimoniale e c.t.u. medica, all'esito delle quali, il giudice di prime cure rigettava la domanda poiché carente di fondamento probatorio ai sensi degli artt. 2697,
2043, 2054 c.c. e 116 c.p.c., con condanna dell'attore soccombente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte liquidate in € 800,00, oltre oneri accessori ex lege, ponendo definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte soccombente.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure riteneva non provata la dinamica del sinistro in ragione della lacunosità e genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso dell'istruttoria.
Tanto dedotto, parte appellante chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado condannando la
, in persona dei l.r.p.t., al versamento in suo favore della somma pari ad € Controparte_1
5.632,90 o la diversa somma ritenuta equa dal giudice oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Il tutto oltre condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio l'impresa assicuratrice, in persona dei l.r.p.t., impugnando l'atto di appello ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in ragione dei nuovi fatti dedotti nel presente grado di giudizio attinenti alla quantificazione delle lesioni;
in subordine e nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria poiché destituita di fondamento probatorio.
Dunque, l'appellata instava per la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione in appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; ancora in via di estremo subordine e nel merito, per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Ricostruito il fascicolo di primo grado ad opera della parte diligente, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (01.12.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(13.05.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(07.12.2020).
Sempre in via preliminare, va precisato che l'appello come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante principale ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. indicando specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto sia, da ultimo, la proposta di decisione alternativa avanzata al Giudice dell'impugnazione.
Va poi disattesa, sempre in rito, l'eccezione di difetto di procura peraltro sollevata soltanto nella memoria di replica, da parte dell'appellante. Invero, come è dato evincere dalla documentazione allegata al fascicolo telematico, in uno alla procura alle liti, risulta prodotto anche il richiamato allegato “A” relativo all'elenco dei procuratori cui veniva conferita procura, recante nominativo dell'avv. Vincenzo Crescenzo, .
Ancora va premesso che la presente decisione, in mancanza del fascicolo di primo grado il cui mancato rinvenimento veniva attestato dal funzionario della cancelleria dell'Ufficio del Giudice di
Pace in data 6 giugno 2023, viene assunta sulla scorta degli atti di primo grado come ricostruiti nel contraddittorio fra le parti ed in mancanza di eccezioni od osservazioni in tal senso da parte delle stesse;
le parti, del resto, insistendo per la decisione, hanno ritenuto correttamente acquisite le copie degli atti e ricostruito il fascicolo del primo grado di giudizio di talchè questo giudice può porre a fondamento della propria decisione tale documentazione.
Venendo, dunque, al merito del gravame, l'appellante chiedeva dichiararsi la fondatezza della domanda risarcitoria proposta in base agli elementi probatori agli atti del giudizio, e segnatamente, in virtù delle dichiarazioni testimoniali e della c.t.u. medica allegata.
Tale motivo è infondato.
Invero, va condivisa la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie sulla scorta delle argomentazioni che seguono.
In primo luogo, le dichiarazioni rese dall'unico teste attoreo, , escusso in data Testimone_1
05.02.2018, risultano generiche e lacunose rispetto alla dinamica del sinistro ed in particolare rispetto all'urto diretto asseritamente avvenuto tra l'autoveicolo pirata e l'attore ed all'urto indiretto avvenuto tra l'attore stesso ed il muro posta alla sinistra della carreggiata, lungo il quale l'attore ed il teste si muovevano.
Difatti, la dichiarazione del teste circa l'impatto diretto tra l'autoveicolo ed il pedone, (“la Fiat
TO urtava il pedone con la propria fiancata destra”), implica dei danni diretti agli arti destri del soggetto investito causati dall'urto diretto tra l'autoveicolo e l'attore, che, tuttavia, non vengono allegati né tantomeno provati. Viceversa, dalla documentazione medica agli atti del giudizio, emergono solo dei danni agli arti sinistri e parte sinistra del volto, derivanti, presumibilmente dall'urto indiretto del pedone contro il muro, ma non è dato comprendere se vi sia stato effettivamente un urto diretto tra autoveicolo e attore oppure sia stato determinante dal punto di vista causale il comportamento dell'attore nel tentativo di scansare l'autoveicolo proveniente dal senso opposto di marcia. Sotto questo profilo, le dichiarazioni testimoniali sono lacunose e generiche, così come la c.t.u. medica, la quale si limita ad affermare la astratta riconducibilità delle lesioni al sinistro descritto nell'atto di citazione, ma non specifica la compatibilità eziologica nel caso concreto tra l'urto diretto ed i danni diretti (non specificati) e l'urto indiretto ed i danni indiretti.
Dunque, non risulta adempiuto l'onere probatorio posto in capo al danneggiato e di conseguenza,
l'appello va rigettato.
I restanti motivi in rito e nel merito restano assorbiti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alle tariffe minime dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso fra 1.101,00 e
5.200,00 euro), stante la natura della questione trattata.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello per le causali di cui in motivazione;
b) pone le spese di lite a carico di liquidate in complessivi € 1.278,00 per compensi Parte_1
(pari ad € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase di trattazione ed € 426,00 per fase conclusionale) oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Torre Annunziata, in data 28.03.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6239/2020 R.G.A.C.
CON OGGETTO appello avverso sentenza giudice di pace – risarcimento danni;
TRA
C.F.: , elettivamente domiciliato in Poggiomarino Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Ascolese n. 15, presso lo studio dell'avv. Borrelli Olimpia, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta a margine all'atto di citazione del primo grado di giudizio;
APPELLANTE
E
quale Impresa designata per il F.G.V.S., in persona dei l.r.p.t., C.F. Controparte_1
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Nocera Inferiore alla via G. Matteotti n. 46, presso lo studio dell'avv. Crescenzo
Vincenzo, giusta procura generale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2024, parte appellante si riportava a tutto quanto dedotto nei precedenti verbali di trattazione scritta e Parte_1
nei propri atti e scritti difensivi. Avendo provveduto con le precedenti note al deposito di certificazione rilasciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata attestante il mancato ritrovamento del fascicolo di primo grado e dei verbali di causa del giudizio di primo grado relativi all'udienza del 05/02/2018 in cui veniva espletata la prova testimoniale, sulla cui valutazione operata dal Magistrato di prime cure si fonda l'appello promosso, non avendo controparte proposto appello incidentale, chiedeva introitarsi la causa a sentenza con i termini 190. Impugnava ogni avverso dedotto e prodotto nonché le conclusioni formulate dalla convenuta e si Controparte_1 riportava alle conclusioni tutte rassegante nell'atto di appello.
Parte appellata si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e a tutte le Controparte_1
eccezioni sollevate impugnando altresì tutti gli scritti avversi in quanto infondati in fatto ed in diritto. Insisteva in via preliminare per l'accoglimento delle seguenti richieste: di dichiarare il gravame inammissibile ai sensi del novello art. 348 bis e ter;
sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per l'introduzione di documentazione nuova, domande nuove e nuovi mezzi di prova;
nel merito ed in via subordinata, rigettare il proposto appello in quanto infondato, in fatto e in diritto, pretestuoso e contraddittorio e confermare integralmente la sentenza n. 2277/2020 resa dal Giudice di Pace di TORRE ANNUNZIATA - dr.ssa
Patrizia GRILLO del 13.03.2020 e pubblicata in pari data 13.05.2020 e non notificata;
condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali del giudizio. Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, chiedeva introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui riteneva non provata la domanda risarcitoria proposta a causa dell'errata valutazione degli elementi probatori, in violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.
A tal uopo, parte appellante deduceva che con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la Controparte_1
quale impresa designata per la regione Campania alla Gestione Fondo di Garanzia delle
[...]
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 283, lettera a) e 284 del D.Lgs. 209/05, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 31.08.15 alle ore 16:50 circa in Poggiomarino (NA), allorquando Parte_1
nel percorrere a piedi Via Sorrentino in direzione Via Ascolese, sul margine sinistro della carreggiata, veniva urtato da un autoveicolo Fiat TO, di colore blu scuro, proveniente dal senso opposto di marcia a velocità sostenuta.
Nel dettaglio, il conducente dell'autoveicolo si stringeva eccessivamente a destra attingendo il pedone con la parte posteriore lato destro del veicolo e provocandogli lesioni tali da recarsi al Presidio di Pronto Soccorso di Boscotrecase (NA), ove veniva diagnosticato “Flc reg frontale sx contusione spalla gomito e ginocchio sinistro”, come da referto medico n. 2015/40753.
In seguito al sinistro, il conducente dell'autoveicolo danneggiante non si fermava per prestare soccorso ma proseguiva la sua corsa.
Il danneggiato costituiva in mora la quale impresa designata per la Controparte_2
regione Campania alla Gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e la Consap s.p.a., in persona dei l.r.p.t., ai sensi degli artt. 283, lett. a), e 284, del D.Lgs. 209/05, senza ottenere riscontro alcuno;
pertanto, avanzava la domanda risarcitoria in via giudiziale presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Torre Annunziata.
Nel giudizio di primo grado, costituitasi ritualmente in giudizio l'impresa assicuratrice, in persona dei l.r.p.t., veniva espletata la prova testimoniale e c.t.u. medica, all'esito delle quali, il giudice di prime cure rigettava la domanda poiché carente di fondamento probatorio ai sensi degli artt. 2697,
2043, 2054 c.c. e 116 c.p.c., con condanna dell'attore soccombente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte liquidate in € 800,00, oltre oneri accessori ex lege, ponendo definitivamente le spese di C.T.U. a carico della parte soccombente.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure riteneva non provata la dinamica del sinistro in ragione della lacunosità e genericità delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso dell'istruttoria.
Tanto dedotto, parte appellante chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado condannando la
, in persona dei l.r.p.t., al versamento in suo favore della somma pari ad € Controparte_1
5.632,90 o la diversa somma ritenuta equa dal giudice oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. Il tutto oltre condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio l'impresa assicuratrice, in persona dei l.r.p.t., impugnando l'atto di appello ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in ragione dei nuovi fatti dedotti nel presente grado di giudizio attinenti alla quantificazione delle lesioni;
in subordine e nel merito, l'infondatezza della domanda risarcitoria poiché destituita di fondamento probatorio.
Dunque, l'appellata instava per la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione in appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., in subordine ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; ancora in via di estremo subordine e nel merito, per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Ricostruito il fascicolo di primo grado ad opera della parte diligente, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (01.12.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado
(13.05.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(07.12.2020).
Sempre in via preliminare, va precisato che l'appello come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante principale ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. indicando specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto sia, da ultimo, la proposta di decisione alternativa avanzata al Giudice dell'impugnazione.
Va poi disattesa, sempre in rito, l'eccezione di difetto di procura peraltro sollevata soltanto nella memoria di replica, da parte dell'appellante. Invero, come è dato evincere dalla documentazione allegata al fascicolo telematico, in uno alla procura alle liti, risulta prodotto anche il richiamato allegato “A” relativo all'elenco dei procuratori cui veniva conferita procura, recante nominativo dell'avv. Vincenzo Crescenzo, .
Ancora va premesso che la presente decisione, in mancanza del fascicolo di primo grado il cui mancato rinvenimento veniva attestato dal funzionario della cancelleria dell'Ufficio del Giudice di
Pace in data 6 giugno 2023, viene assunta sulla scorta degli atti di primo grado come ricostruiti nel contraddittorio fra le parti ed in mancanza di eccezioni od osservazioni in tal senso da parte delle stesse;
le parti, del resto, insistendo per la decisione, hanno ritenuto correttamente acquisite le copie degli atti e ricostruito il fascicolo del primo grado di giudizio di talchè questo giudice può porre a fondamento della propria decisione tale documentazione.
Venendo, dunque, al merito del gravame, l'appellante chiedeva dichiararsi la fondatezza della domanda risarcitoria proposta in base agli elementi probatori agli atti del giudizio, e segnatamente, in virtù delle dichiarazioni testimoniali e della c.t.u. medica allegata.
Tale motivo è infondato.
Invero, va condivisa la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie sulla scorta delle argomentazioni che seguono.
In primo luogo, le dichiarazioni rese dall'unico teste attoreo, , escusso in data Testimone_1
05.02.2018, risultano generiche e lacunose rispetto alla dinamica del sinistro ed in particolare rispetto all'urto diretto asseritamente avvenuto tra l'autoveicolo pirata e l'attore ed all'urto indiretto avvenuto tra l'attore stesso ed il muro posta alla sinistra della carreggiata, lungo il quale l'attore ed il teste si muovevano.
Difatti, la dichiarazione del teste circa l'impatto diretto tra l'autoveicolo ed il pedone, (“la Fiat
TO urtava il pedone con la propria fiancata destra”), implica dei danni diretti agli arti destri del soggetto investito causati dall'urto diretto tra l'autoveicolo e l'attore, che, tuttavia, non vengono allegati né tantomeno provati. Viceversa, dalla documentazione medica agli atti del giudizio, emergono solo dei danni agli arti sinistri e parte sinistra del volto, derivanti, presumibilmente dall'urto indiretto del pedone contro il muro, ma non è dato comprendere se vi sia stato effettivamente un urto diretto tra autoveicolo e attore oppure sia stato determinante dal punto di vista causale il comportamento dell'attore nel tentativo di scansare l'autoveicolo proveniente dal senso opposto di marcia. Sotto questo profilo, le dichiarazioni testimoniali sono lacunose e generiche, così come la c.t.u. medica, la quale si limita ad affermare la astratta riconducibilità delle lesioni al sinistro descritto nell'atto di citazione, ma non specifica la compatibilità eziologica nel caso concreto tra l'urto diretto ed i danni diretti (non specificati) e l'urto indiretto ed i danni indiretti.
Dunque, non risulta adempiuto l'onere probatorio posto in capo al danneggiato e di conseguenza,
l'appello va rigettato.
I restanti motivi in rito e nel merito restano assorbiti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alle tariffe minime dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso fra 1.101,00 e
5.200,00 euro), stante la natura della questione trattata.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello per le causali di cui in motivazione;
b) pone le spese di lite a carico di liquidate in complessivi € 1.278,00 per compensi Parte_1
(pari ad € 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase di trattazione ed € 426,00 per fase conclusionale) oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Torre Annunziata, in data 28.03.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello