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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, dr.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 734 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 12.06.2025 e vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maristella Paolì elettivamente domiciliata in
Piazza Martiri d'Ungheria presso la sede municipale del medesimo Comune;
Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ) in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 C.F._1
Edilsud s.a.s. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Controparte_2
Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliato in Viale Pt_1
Feudotto, giusta procura in atti;
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_4 C.F._2 atti, dagli avv.ti Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliato in
Viale Feudotto, giusta procura in atti;
Pt_1 INTERVENUTA
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 maggio 2015, il in persona del Sindaco, suo Parte_1
l.r.p.t., conveniva in giudizio la e lo Controparte_5 Controparte_3 rispettivamente in persona dei loro l.r.p.t., onde accertare e sentir dichiarare la responsabilità delle suddette imprese per l'esecuzione infedele dei lavori realizzati per il recupero del centro storico zona
Carmine e piazza Terranova di e per l'effetto, accertato l'indebito pagamento, Parte_1 condannarle alla restituzione pro quota delle somme illegittimamente percepite nonché al risarcimento del danno all'immagine patito dall'amministrazione de quo e di tutti i danni, patrimoniali e non.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto:
- Con determina n.383 del 21.07.2005 il dirigente del settore 6 lavori pubblici del comune di approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero del centro storico Parte_1 zona Carmine e Piazza Terranova di capoluogo, unitamente al bando di gara e Pt_1 disciplinare di gara;
- A seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto, in favore della Parte_2
, il comune di provvedeva a stipulare
[...] Controparte_6 Parte_1 contratto di appalto Rep. N.189 per un importo complessivo di € 650.506,00;
- Con determinazione n. 327 del 22.6.2006, il Dirigente del settore 6 lavori pubblici del comune di , approvava la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori Parte_1 appaltati e si conveniva atto aggiuntivo al contratto di appalto con maggiorazione dell'importo economico delle opere a complessivi € 706.536,60;
- Con determinazione n. 384 del 3.7.2007, il Dirigente del settore 6 lavori pubblici del comune di , approvava una seconda perizia di variante necessaria per adeguare Parte_1
l'impianto di pubblica illuminazione alle normative di efficienza energetica sugli impianti elettrici e si determinava un nuovo importo contrattuale pari ad € 778.967,20;
- In data 29.8.2007, la mandante Edil Sus s.a.s di comunicava al comune Controparte_1 di di aver ceduto il ramo di azienda alla Parte_1 Controparte_3 - In data 14.11.2008, il Direttore dei Lavori certificava l'ultimazione dei lavori appaltati ed il successivo 21.1.2008 certificava la regolare esecuzione dei lavori;
- In data 6.4.2011 era notificato al Comune di , in qualità di parte offesa dei reati Parte_1 contestati di cui agli art. 356 c.p., avviso di fissazione di udienza preliminare in relazione al procedimento penale n. 1034/2010 R.G.N.R e n. 3413/2010 R.G.G.I.P. pendente presso il
Tribunale di Vibo Valentia con contestuale richiesta di rinvio a giudizio;
In particolare, nei riguardi del legale rappresentante dell' , il GIP Pt_2 Parte_2 contestava il reato di cui all'art. 356 c.p. perché agendo in concorso con altri, commetteva frode nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto datato 3.11.2005 n. 189 di rep., all'atto aggiuntivo n. 92 del 25.07.2007 stipulato tra il Comune di e l' "ing. Parte_1 Pt_2
relativi alla realizzazione dei lavori di recupero del centro storico in Parte_2 zona Carmine e piazza Terranova di quel centro, consistita nella realizzazione parziale e difforme dagli obblighi contrattuali.
Deduceva infine, che in data 20.11.2014 la è stata dichiarata fallita e pertanto, Parte_2
è interesse dell'agente agire in questa sede nei soli riguardi dell'associata (già Controparte_3
. Controparte_5
All'udienza del 01/12/2015, il Giudice Istruttore, in persona del Dott. Alfonso Annunziata, stante l'esito infausto della notifica per entrambe le Imprese sopra specificate, rinviava all'udienza del 19 aprile 2016, in prosieguo di prima udienza, per la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica della in subordine per la rinotifica, nonché per Controparte_5 la rinotifica a Controparte_3
In data 24 marzo 2016, si è costituita in giudizio coniuge del sig. Controparte_4 CP_1
la quale, sul presupposto del regime di separazione dei beni, chiedeva accertarsi la carenza
[...] di legittimazione passiva della Sig.ra e per l'effetto pronunciare provvedimento Controparte_4 di estromissione con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio.
In data 3/6/2016 si è costituito in giudizio , il quale contestava in toto quanto Controparte_1 asserito dal Comune di e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto di appalto per quanto di competenza del Sig. ; in subordine, rideterminare la somma la somma oggetto di Controparte_1 restituzione richiesta per quanto ut sopra specificato. - Dichiarare la decadenza e l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento, patrimoniale e non, proposta dal , Parte_1 ex artt. 1667-1669 c.c.; in subordine, riquantificare la relativa somma stante l'eccessività della pretesa risarcitoria per quanto ut sopra specificato.- Rigettare la domanda di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione dell'ente pubblico in quanto inesistente e non provato;
in subordine, riquantificare l'equivalente monetario di modo che si tenga conto della contenuta reazione dei consociati”.
In data 20.12.2016 il Giudice preliminarmente dichiarava la contumacia di , in qualità di CP_7 legale rappresentante della , nonché di , attese la regolarità delle notifiche CP_5 Controparte_8
e concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
In data 26.3.2012 a seguito del decesso del procuratore costituito per i convenuti e CP_1 CP_4 il procedimento veniva interrotto e riassunto dal in data 14.4.2021. Parte_1
Si è costituito nel giudizio riassunto chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione di e l'inammissibilità della Controparte_1 domanda contro di lui proposta;
b) dichiarare la nullità della domanda;
c) dichiarare il difetto di titolarità di e rigettare la domanda contro di lui proposta;
d) condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificandone equitativamente Pt_1 Parte_1
l'ammontare in somma adeguata”.
Si è costituto nel giudizio riassunto chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_4 conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione di e l'inammissibilità della Controparte_1 domanda contro di lui proposta;
b) dichiarare la nullità della domanda;
c) dichiarare il difetto di titolarità di e rigettare la domanda contro di lui proposta;
d) condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificandone equitativamente Pt_1 Parte_1
l'ammontare in somma adeguata”.
La causa, istruita dal precedente giudice istruttore mediante prove testimoniali e CTU veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 12.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, in merito all' opposizione alla trattazione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. ed alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avanzate nelle note a trattazione scritta depositate dalle parti convenute in data 11 giugno 2025, se ne evidenzia la tardività (essendo il termine previsto per le opposizioni di 5 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) e pertanto, non merita accoglimento.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente, va chiarita la natura del contratto in essere tra il e Parte_1 [...]
e- ; tra le parti è stato sottoscritto in data Parte_2 Controparte_5
3.11.2005 un contratto di appalto relativo ai lavori di recupero del centro storico zona Carmine e
Piazza Terranova di capoluogo. Pt_1
L'attore ha agito nel presente giudizio lamentando che nell'ambito della concreta esecuzione dell'appalto, molti lavori di quelli previsti nella progettazione esecutiva non sono stati realizzati, alcuni sono stati realizzati in misura minore rispetto alle quantità previste nella progettazione esecutiva e pagati come se fossero stati realizzati per intero, altri invece sono stati realizzati non osservando le prescrizioni tecniche sia dalla Sovraintendenza sia dall'arte.
Ciò premesso, invocando l'attore la responsabilità contrattuale per inadempimento, nonché la responsabilità per il danno all'immagine ed alla reputazione subito, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie.
Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001
(cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr., a tal proposito, Cass. n. 3373/2010) - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento … ; nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento … gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. 6205/2010).
Ciò chiarito, si deve altresì precisare che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1
e atteso che dalla documentazione prodotta in atti risultano facenti
[...] Controparte_4 parte della compagine societaria della Controparte_5
Va rigettata, altresì, l'eccezione relativa alla nullità della citazione sanata, peraltro, dalla costituzione delle parti e dalle difese ivi rassegnate. Nel merito, all'esito dell'istruttoria svolta, il teste CU , direttore dei lavori Testimone_1 oggetto del contratto di appalto che ci occupa, in merito ai lavori svolti dalla ditta ha dichiarato: “ho effettuato il sopralluogo al termine dei lavori, unitamente al RUP, e ho potuto constatare che erano stati eseguiti a regola d'arte. Anche in relazione alle varianti in corso d'opera”.
Sulla base di quanto accertato dalla testimonianza resa nel corso del giudizio, il Giudice Istruttore ha ritenuto opportuno predisporre CTU per poter, all'esito delle operazioni peritali necessarie, accertare le lavorazioni realmente eseguite e se queste fossero conformi a quanto previsto dal progetto originario e dalle successive varianti.
Orbene, il C.T.U. Ing. nel proprio elaborato peritale in merito al primo quesito ossia alla Persona_1 conformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto originario e dalle successive varianti, sia in ordine al tipo di interventi che ai materiali utilizzati ha accertato: “ la maggior parte delle variazioni rispetto al progetto esecutivo è stata proposta dal direttore dei lavori, geom. Tes_1
in accordo con il R.U.P. del Comune di , arch. ed accettata
[...] Parte_1 Persona_2 dalle imprese appaltatrici;
in via Conte d'Apice è stata inserita in contabilità la pietra lavorata a puntillo, mentre è stata posata la più economica pietra basalto bocciardato di spessore 4 cm, per cui
è stato contabilizzato un lavoro non eseguito e di costo pari a € 28.837,43; non si comprende dove siano finiti i 1.194,34 mq di pietra di proprietà comunale rimossa, che aveva le caratteristiche per essere riutilizza ma che non è stata oggetto di contabilizzazione, con un danno nei confronti del
Comune di di € 50.162,28; sono state messe in opera dalle imprese appaltatrici 32 Parte_1 caditoie in ghisa sferoidale con classe di carrabilità minima C 250 in luogo di 32 griglie con classe di carrabilità minima pari a D 400, per cui è stato contabilizzato un lavoro non eseguito a regola
d'arte, per un danno complessivo patito dal Comune di pari a € 5.021,20; solo una Parte_1 parte di Piazza Terranova è stata pavimentata con nuovi mattoni, mentre in un'altra porzione di circa
138,00 mq sono stati lasciati i vecchi mattoni, per questo motivo, sono stati contabilizzati in eccesso
138,00 mq di mattoni per un costo di € 3.588,00 di lavori non eseguiti, a cui vanno aggiunti i costi della demolizione e del massetto (la prima non è avvenuta ed il secondo non è stato realizzato), per un costo di € 2.603,80 e, quindi un totale di lavori non eseguiti pari ad € 6.191,80; poiché vi è stato un ammanco di materiale, complessivamente pari a 1.194,34 mq (superficie di basalto che andava recuperata, ripulita e posta nuovamente ad opus incertum) e che tale superficie è stata pavimentata in parte con pietra lavorata a puntillo, per una superficie di 974,34 mq (al prezzo di € 92,00/mq) ed in parte con basalto bocciardato, su vico Lamia per una superficie di 220,00 mq (al prezzo di €
55,00/mq), e che per la restante parte non si è proceduto alla ripavimentazione (via Marzano), il danno subito dal è pari a € 51.577,00 per maggiori oneri”. Parte_1 Il CTU al quesito relativo alla correttezza dei lavori eseguiti ha accertato che “ Alla luce di quanto riportato nella risposta al secondo quesito, le appaltatrici, a parere del sottoscritto, hanno percepito dei pagamenti anche per lavori non eseguiti o eseguiti in difformità rispetto al contratto: € 28.837,43 per la posa di basalto bocciardato in luogo della pietra con lavorazione a puntillo;
€ 6.191,80 per i mancati interventi sulla pavimentazione in listelli di cotto di Piazza Terranova. Per un totale di €
35.029,23 contabilizzati in eccesso”.
Il CTU al quesito relativo ai danni subiti dal comune di a seguito dell'eventuale esatto Parte_1 non adempimento ha accertato che “Oltre alla contabilizzazione di interventi non effettuati, si aggiunge un danno patito dal di . In particolare: € 50.162,28 per il mancato Pt_1 Parte_1 recupero dell'antica pietra lavica, contabilizzata come se fosse stata effettivamente ripulita e resa idonea alla posa;
€ 5.021,20 per il mancato inserimento delle griglie di raccolta delle acque aventi la classe di carrabilità D 400;€ 51.577,00 per via della sostituzione della pavimentazione di progetto
(pietra con lavorazione a puntillo) con differenti tipologie. Per un totale di € 106.760,48 di danni subiti dal Ricapitolando si hanno: € 35.029,23 contabilizzati in eccesso;
€ 106.760,48 di Pt_1 danni subiti dal Comune. Per un totale di € 141.789,71 subito da parte attrice.(cfr. Pag.84 elaborato peritale )”.
Le conclusioni della consulenza tecnica vanno condivise, poiché palesano un attento esame della documentazione prodotta in atti ed una esaustiva ricostruzione della vicenda e mostrano che sono stati tenuti nel debito conto gli elementi emersi in sede di contraddittorio con i consulenti di parte.
Per tali ragioni, le censure di parte attrice e la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali non sono meritevoli di accoglimento.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione ed a questo proposito va precisato che, come chiarito dal più recente orientamento di legittimità il danno esistenziale (nel caso di specie, il danno all'immagine della PA) deve essere ricondotto nell'alveo del danno-conseguenza e, pertanto, dovrà essere allegato e provato (Cass., Sez. III Civile, sent.
31/05/2003, n. 8828). Nel caso in esame, l'attore si è limitato ad allegare genericamente la violazione del danno all'immagine, ma nulla ha dedotto né precisato con riferimento alle specifiche conseguenze del lamentato danno.
L'esame delle ulteriori questioni appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c”. Le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti, liquidate in base ai parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza, così come le spese di ctu, nell'importo liquidato in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 734 del 2015 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in qualità di legale Controparte_1 rappresentante della al pagamento, in favore del Controparte_9 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 141.789,71, oltre Parte_1 interessi come per legge;
2) Condanna in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_9
alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida
[...] in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone le spese di ctu a carico di , così come liquidate in separato decreto. Controparte_1
Vibo Valentia in data 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE ORDINARIA
In persona del giudice unico, dr.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 734 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 12.06.2025 e vertente tra:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maristella Paolì elettivamente domiciliata in
Piazza Martiri d'Ungheria presso la sede municipale del medesimo Comune;
Parte_1
ATTORE
E
(C.F. ) in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 C.F._1
Edilsud s.a.s. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Controparte_2
Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliato in Viale Pt_1
Feudotto, giusta procura in atti;
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_4 C.F._2 atti, dagli avv.ti Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliato in
Viale Feudotto, giusta procura in atti;
Pt_1 INTERVENUTA
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 maggio 2015, il in persona del Sindaco, suo Parte_1
l.r.p.t., conveniva in giudizio la e lo Controparte_5 Controparte_3 rispettivamente in persona dei loro l.r.p.t., onde accertare e sentir dichiarare la responsabilità delle suddette imprese per l'esecuzione infedele dei lavori realizzati per il recupero del centro storico zona
Carmine e piazza Terranova di e per l'effetto, accertato l'indebito pagamento, Parte_1 condannarle alla restituzione pro quota delle somme illegittimamente percepite nonché al risarcimento del danno all'immagine patito dall'amministrazione de quo e di tutti i danni, patrimoniali e non.
A fondamento della domanda l'attore ha esposto:
- Con determina n.383 del 21.07.2005 il dirigente del settore 6 lavori pubblici del comune di approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero del centro storico Parte_1 zona Carmine e Piazza Terranova di capoluogo, unitamente al bando di gara e Pt_1 disciplinare di gara;
- A seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto, in favore della Parte_2
, il comune di provvedeva a stipulare
[...] Controparte_6 Parte_1 contratto di appalto Rep. N.189 per un importo complessivo di € 650.506,00;
- Con determinazione n. 327 del 22.6.2006, il Dirigente del settore 6 lavori pubblici del comune di , approvava la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori Parte_1 appaltati e si conveniva atto aggiuntivo al contratto di appalto con maggiorazione dell'importo economico delle opere a complessivi € 706.536,60;
- Con determinazione n. 384 del 3.7.2007, il Dirigente del settore 6 lavori pubblici del comune di , approvava una seconda perizia di variante necessaria per adeguare Parte_1
l'impianto di pubblica illuminazione alle normative di efficienza energetica sugli impianti elettrici e si determinava un nuovo importo contrattuale pari ad € 778.967,20;
- In data 29.8.2007, la mandante Edil Sus s.a.s di comunicava al comune Controparte_1 di di aver ceduto il ramo di azienda alla Parte_1 Controparte_3 - In data 14.11.2008, il Direttore dei Lavori certificava l'ultimazione dei lavori appaltati ed il successivo 21.1.2008 certificava la regolare esecuzione dei lavori;
- In data 6.4.2011 era notificato al Comune di , in qualità di parte offesa dei reati Parte_1 contestati di cui agli art. 356 c.p., avviso di fissazione di udienza preliminare in relazione al procedimento penale n. 1034/2010 R.G.N.R e n. 3413/2010 R.G.G.I.P. pendente presso il
Tribunale di Vibo Valentia con contestuale richiesta di rinvio a giudizio;
In particolare, nei riguardi del legale rappresentante dell' , il GIP Pt_2 Parte_2 contestava il reato di cui all'art. 356 c.p. perché agendo in concorso con altri, commetteva frode nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto datato 3.11.2005 n. 189 di rep., all'atto aggiuntivo n. 92 del 25.07.2007 stipulato tra il Comune di e l' "ing. Parte_1 Pt_2
relativi alla realizzazione dei lavori di recupero del centro storico in Parte_2 zona Carmine e piazza Terranova di quel centro, consistita nella realizzazione parziale e difforme dagli obblighi contrattuali.
Deduceva infine, che in data 20.11.2014 la è stata dichiarata fallita e pertanto, Parte_2
è interesse dell'agente agire in questa sede nei soli riguardi dell'associata (già Controparte_3
. Controparte_5
All'udienza del 01/12/2015, il Giudice Istruttore, in persona del Dott. Alfonso Annunziata, stante l'esito infausto della notifica per entrambe le Imprese sopra specificate, rinviava all'udienza del 19 aprile 2016, in prosieguo di prima udienza, per la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica della in subordine per la rinotifica, nonché per Controparte_5 la rinotifica a Controparte_3
In data 24 marzo 2016, si è costituita in giudizio coniuge del sig. Controparte_4 CP_1
la quale, sul presupposto del regime di separazione dei beni, chiedeva accertarsi la carenza
[...] di legittimazione passiva della Sig.ra e per l'effetto pronunciare provvedimento Controparte_4 di estromissione con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio.
In data 3/6/2016 si è costituito in giudizio , il quale contestava in toto quanto Controparte_1 asserito dal Comune di e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto di appalto per quanto di competenza del Sig. ; in subordine, rideterminare la somma la somma oggetto di Controparte_1 restituzione richiesta per quanto ut sopra specificato. - Dichiarare la decadenza e l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento, patrimoniale e non, proposta dal , Parte_1 ex artt. 1667-1669 c.c.; in subordine, riquantificare la relativa somma stante l'eccessività della pretesa risarcitoria per quanto ut sopra specificato.- Rigettare la domanda di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione dell'ente pubblico in quanto inesistente e non provato;
in subordine, riquantificare l'equivalente monetario di modo che si tenga conto della contenuta reazione dei consociati”.
In data 20.12.2016 il Giudice preliminarmente dichiarava la contumacia di , in qualità di CP_7 legale rappresentante della , nonché di , attese la regolarità delle notifiche CP_5 Controparte_8
e concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
In data 26.3.2012 a seguito del decesso del procuratore costituito per i convenuti e CP_1 CP_4 il procedimento veniva interrotto e riassunto dal in data 14.4.2021. Parte_1
Si è costituito nel giudizio riassunto chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione di e l'inammissibilità della Controparte_1 domanda contro di lui proposta;
b) dichiarare la nullità della domanda;
c) dichiarare il difetto di titolarità di e rigettare la domanda contro di lui proposta;
d) condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificandone equitativamente Pt_1 Parte_1
l'ammontare in somma adeguata”.
Si è costituto nel giudizio riassunto chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_4 conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione di e l'inammissibilità della Controparte_1 domanda contro di lui proposta;
b) dichiarare la nullità della domanda;
c) dichiarare il difetto di titolarità di e rigettare la domanda contro di lui proposta;
d) condannare il Controparte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificandone equitativamente Pt_1 Parte_1
l'ammontare in somma adeguata”.
La causa, istruita dal precedente giudice istruttore mediante prove testimoniali e CTU veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 12.06.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, in merito all' opposizione alla trattazione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. ed alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avanzate nelle note a trattazione scritta depositate dalle parti convenute in data 11 giugno 2025, se ne evidenzia la tardività (essendo il termine previsto per le opposizioni di 5 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) e pertanto, non merita accoglimento.
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e pertanto va accolta per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente, va chiarita la natura del contratto in essere tra il e Parte_1 [...]
e- ; tra le parti è stato sottoscritto in data Parte_2 Controparte_5
3.11.2005 un contratto di appalto relativo ai lavori di recupero del centro storico zona Carmine e
Piazza Terranova di capoluogo. Pt_1
L'attore ha agito nel presente giudizio lamentando che nell'ambito della concreta esecuzione dell'appalto, molti lavori di quelli previsti nella progettazione esecutiva non sono stati realizzati, alcuni sono stati realizzati in misura minore rispetto alle quantità previste nella progettazione esecutiva e pagati come se fossero stati realizzati per intero, altri invece sono stati realizzati non osservando le prescrizioni tecniche sia dalla Sovraintendenza sia dall'arte.
Ciò premesso, invocando l'attore la responsabilità contrattuale per inadempimento, nonché la responsabilità per il danno all'immagine ed alla reputazione subito, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie.
Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001
(cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr., a tal proposito, Cass. n. 3373/2010) - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento … ; nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento … gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. 6205/2010).
Ciò chiarito, si deve altresì precisare che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_1
e atteso che dalla documentazione prodotta in atti risultano facenti
[...] Controparte_4 parte della compagine societaria della Controparte_5
Va rigettata, altresì, l'eccezione relativa alla nullità della citazione sanata, peraltro, dalla costituzione delle parti e dalle difese ivi rassegnate. Nel merito, all'esito dell'istruttoria svolta, il teste CU , direttore dei lavori Testimone_1 oggetto del contratto di appalto che ci occupa, in merito ai lavori svolti dalla ditta ha dichiarato: “ho effettuato il sopralluogo al termine dei lavori, unitamente al RUP, e ho potuto constatare che erano stati eseguiti a regola d'arte. Anche in relazione alle varianti in corso d'opera”.
Sulla base di quanto accertato dalla testimonianza resa nel corso del giudizio, il Giudice Istruttore ha ritenuto opportuno predisporre CTU per poter, all'esito delle operazioni peritali necessarie, accertare le lavorazioni realmente eseguite e se queste fossero conformi a quanto previsto dal progetto originario e dalle successive varianti.
Orbene, il C.T.U. Ing. nel proprio elaborato peritale in merito al primo quesito ossia alla Persona_1 conformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto originario e dalle successive varianti, sia in ordine al tipo di interventi che ai materiali utilizzati ha accertato: “ la maggior parte delle variazioni rispetto al progetto esecutivo è stata proposta dal direttore dei lavori, geom. Tes_1
in accordo con il R.U.P. del Comune di , arch. ed accettata
[...] Parte_1 Persona_2 dalle imprese appaltatrici;
in via Conte d'Apice è stata inserita in contabilità la pietra lavorata a puntillo, mentre è stata posata la più economica pietra basalto bocciardato di spessore 4 cm, per cui
è stato contabilizzato un lavoro non eseguito e di costo pari a € 28.837,43; non si comprende dove siano finiti i 1.194,34 mq di pietra di proprietà comunale rimossa, che aveva le caratteristiche per essere riutilizza ma che non è stata oggetto di contabilizzazione, con un danno nei confronti del
Comune di di € 50.162,28; sono state messe in opera dalle imprese appaltatrici 32 Parte_1 caditoie in ghisa sferoidale con classe di carrabilità minima C 250 in luogo di 32 griglie con classe di carrabilità minima pari a D 400, per cui è stato contabilizzato un lavoro non eseguito a regola
d'arte, per un danno complessivo patito dal Comune di pari a € 5.021,20; solo una Parte_1 parte di Piazza Terranova è stata pavimentata con nuovi mattoni, mentre in un'altra porzione di circa
138,00 mq sono stati lasciati i vecchi mattoni, per questo motivo, sono stati contabilizzati in eccesso
138,00 mq di mattoni per un costo di € 3.588,00 di lavori non eseguiti, a cui vanno aggiunti i costi della demolizione e del massetto (la prima non è avvenuta ed il secondo non è stato realizzato), per un costo di € 2.603,80 e, quindi un totale di lavori non eseguiti pari ad € 6.191,80; poiché vi è stato un ammanco di materiale, complessivamente pari a 1.194,34 mq (superficie di basalto che andava recuperata, ripulita e posta nuovamente ad opus incertum) e che tale superficie è stata pavimentata in parte con pietra lavorata a puntillo, per una superficie di 974,34 mq (al prezzo di € 92,00/mq) ed in parte con basalto bocciardato, su vico Lamia per una superficie di 220,00 mq (al prezzo di €
55,00/mq), e che per la restante parte non si è proceduto alla ripavimentazione (via Marzano), il danno subito dal è pari a € 51.577,00 per maggiori oneri”. Parte_1 Il CTU al quesito relativo alla correttezza dei lavori eseguiti ha accertato che “ Alla luce di quanto riportato nella risposta al secondo quesito, le appaltatrici, a parere del sottoscritto, hanno percepito dei pagamenti anche per lavori non eseguiti o eseguiti in difformità rispetto al contratto: € 28.837,43 per la posa di basalto bocciardato in luogo della pietra con lavorazione a puntillo;
€ 6.191,80 per i mancati interventi sulla pavimentazione in listelli di cotto di Piazza Terranova. Per un totale di €
35.029,23 contabilizzati in eccesso”.
Il CTU al quesito relativo ai danni subiti dal comune di a seguito dell'eventuale esatto Parte_1 non adempimento ha accertato che “Oltre alla contabilizzazione di interventi non effettuati, si aggiunge un danno patito dal di . In particolare: € 50.162,28 per il mancato Pt_1 Parte_1 recupero dell'antica pietra lavica, contabilizzata come se fosse stata effettivamente ripulita e resa idonea alla posa;
€ 5.021,20 per il mancato inserimento delle griglie di raccolta delle acque aventi la classe di carrabilità D 400;€ 51.577,00 per via della sostituzione della pavimentazione di progetto
(pietra con lavorazione a puntillo) con differenti tipologie. Per un totale di € 106.760,48 di danni subiti dal Ricapitolando si hanno: € 35.029,23 contabilizzati in eccesso;
€ 106.760,48 di Pt_1 danni subiti dal Comune. Per un totale di € 141.789,71 subito da parte attrice.(cfr. Pag.84 elaborato peritale )”.
Le conclusioni della consulenza tecnica vanno condivise, poiché palesano un attento esame della documentazione prodotta in atti ed una esaustiva ricostruzione della vicenda e mostrano che sono stati tenuti nel debito conto gli elementi emersi in sede di contraddittorio con i consulenti di parte.
Per tali ragioni, le censure di parte attrice e la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali non sono meritevoli di accoglimento.
Parte attrice ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione ed a questo proposito va precisato che, come chiarito dal più recente orientamento di legittimità il danno esistenziale (nel caso di specie, il danno all'immagine della PA) deve essere ricondotto nell'alveo del danno-conseguenza e, pertanto, dovrà essere allegato e provato (Cass., Sez. III Civile, sent.
31/05/2003, n. 8828). Nel caso in esame, l'attore si è limitato ad allegare genericamente la violazione del danno all'immagine, ma nulla ha dedotto né precisato con riferimento alle specifiche conseguenze del lamentato danno.
L'esame delle ulteriori questioni appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c”. Le spese di lite, nel rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti, liquidate in base ai parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza, così come le spese di ctu, nell'importo liquidato in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 734 del 2015 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in qualità di legale Controparte_1 rappresentante della al pagamento, in favore del Controparte_9 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 141.789,71, oltre Parte_1 interessi come per legge;
2) Condanna in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_9
alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida
[...] in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Pone le spese di ctu a carico di , così come liquidate in separato decreto. Controparte_1
Vibo Valentia in data 16.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì