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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/08/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1053 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ZINGARELLI NICOLA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. LUCIO TERESA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIULIA CP_2
RENZETTI e dell'Avv. MANUELA VARANI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO DELLA CAUSA: ripartizione quota pensione di reversibilita' tra ex-coniuge divorziata e coniuge superstite Conclusioni: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 la ricorrente ha richiesto la ripartizione della quota della pensione di reversibilità tra ex-coniuge divorziata e coniuge superstite. La ricorrente ha esposto di aver contratto, in data 22.09.2001, matrimonio con , e che in data _3
13.02.2004 il Tribunale di Terni pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi;
in data 2019, le parti introducevano congiuntamente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in data 3-4.12.2019 il Tribunale di Terni pronunciava la sentenza n. 928/2019, con la quale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra la e l' Pt_1 _3 con la previsione della corresponsione in favore della odierna ricorrente di un assegno divorzile pari ad € 280,00 mensili. In data 07.10.2022 l' ontraeva un nuovo matrimonio con la _3 sig.ra , di nazionalità ecuadoriana, decedendo in data 09.11.2023. Controparte_1
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto di determinare la quota della pensione di reversibilità da attribuirsi all'odierna attrice e di quella da attribuirsi alla , in qualità di coniuge CP_1 superstite, secondo quanto previsto dalle legge sul divorzio, stabilendo altresì la suddivisione di essa tra la stessa attrice e la convenuta in misura pari all'80% in favore dell'attrice e del 20% in favore della convenuta;
con vittoria di spese.
Si è costituita la resistente opponendosi all'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente evidenziando di aver convissuto con il defunto coniuge da data antecedente rispetto a quella di celebrazione del matrimonio, e chiedendo inoltre l'applicazione degli ulteriori correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità per la determinazione della quota della pensione di reversibilità, affermando di essere affetta da gravissime patologie e riconosciuta dalla Commissione medica dalla SL IA 2 , portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992. La resistente ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente, chiedendo di attribuire la quota della pensione di reversibilità di in misura maggioritaria in proprio favore o comunque nella _3 misura ritenuta di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali legali.
Si è costituita l esponendo con riferimento alla pensione corrisposta al defunto che: “E' CP_2 stata liquidata con decorrenza 12 2023, in relazione alla posizione del dante causa ( ), pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite C.F._1
per un importo lordo – alla decorrenza citata - di € 1400,24 e di € C.F._2
1475,86 per l'anno2024. L'importo netto disponibile solo per il 2024 in quanto il primo pagamento è avvenuto in questo anno, di € 1253,88. In relazione all'esistenza di ex coniuge divorziato, sono stati accantonati arretrati per € 2979,80.
Considerato che
sulla pensione del dante causa non era presente nessuna trattenuta a titolo di mantenimento, in base alle disposizioni dell , non si è proceduto ad attivare nessuna trattenuta cautelativa mensile CP_4 CP_ (circolare132 del 2001).”. Tanto premesso, l' si è rimesso alle determinazioni del Tribunale in ordine alla determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante. Nel corso del procedimento l'ex coniuge e la coniuge superstite hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione del giudizio:
“La IG.ra e , senza riconoscimento alcuno Parte_1 Controparte_1 alle avversarie pretese ma ai soli fini conciliativi della odierna controversia, concordemente pattuiscono la suddivisione in quote uguali del 50% della quota di reversibilità della pensione già spettante al defunto IG. con obbligo per l' di procedere al pagamento _3 CP_2 della quota così divisa a decorrere dal corrente mese , con conseguente versamento delle somme accantonate in favore della IG.ra Pt_1
I procuratori delle parti si impegnano a rappresentare il raggiungimento del presente accordo al Tribunale di Terni, allegandolo al verbale di udienza del 12.3.2025; Le parti dichiarano risolto il contrasto e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in ordine alle circostanze ad esso inerenti, con obbligo per le parti di rivolgere eventuali istanze e/o rimostranze relative alla liquidazione della propria quota parte esclusivamente all' CP_2
I procuratori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 n. 8 della legge professionale”.
Alla successiva udienza fissata per le conclusioni le parti hanno chiesto l'accoglimento dell'accordo e l' si è riportato alle proprie istanze. CP_2
Analizzando il merito della domanda la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini indicati nelle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
L'art. 9, 3° comma, L. 898/1970 nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, ai fini della determinazione della quota da attribuirsi al coniuge divorziato, stabilisce che qualora l'ex coniuge non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti, deve essere attribuita all'ex coniuge tenendo conto della durata del matrimonio. Interpretando la norma, la giurisprudenza (C. Cass. SU, 20/6/1997- 12/1/1998 n. 159) ha affermato che sia il coniuge divorziato (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) sia quello superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto da configurarsi come autonomo e concorrente in pari grado e che il criterio di determinazione della quota di trattamento pensionistico da riconoscere all'ex coniuge, riferito dalla norma alla sola durata legale dei rapporti matrimoniali, deve essere contemperato, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto da utilizzarsi alla stregua di correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale (cfr. Corte Cost. 419/99, Cass. 14/3/2000, 2471/2003, Cass. 10575/2008).
Nella fattispecie considerata il Collegio rileva che sussistono in capo all'ex coniuge, le condizioni legittimanti l'affermazione del diritto alla quota della pensione di reversibilità del defunto, essendo comprovato come la medesima – coniugatasi con il de cuius e da questi divorziata – fosse titolare alla data del decesso del coniuge di assegno divorzile come determinato dalla sentenza di scioglimento del matrimonio.
In mancanza di diverse allegazioni della parti, e preso atto delle conclusioni congiunte, valutata la durata legale dei due matrimoni, criterio che va però contemperato con l'ammontare dell'assegno divorzile, tenuto conto degli altri elementi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (quali la durata della convivenza more uxorio che ha preceduto il matrimonio con la coniuge superstite, e la situazione patrimoniale e reddituale delle parti), rileva il Collegio che le quote da liquidarsi a favore delle beneficiarie come determinate nell'accordo rispondono ai parametri di legge.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, la quota da liquidarsi in favore del ex-coniuge deve essere determinata nella misura del 50% della pensione di reversibilità del defunto ex marito, e quella per la coniuge superstite deve essere liquidata la quota del 50%% della pensione di reversibilità del marito defunto, con decorrenza come richiesto dalle parti dal mese di marzo 2025 (data dell'accordo), prendendo atto dell'accorso quanto alla liquidazione delle somme accantonate dall' a favore della ricorrente. CP_2
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:
visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto
, deceduto in data 9.11.2023, venga corrisposta a favore della ex-coniuge _3
, parte nata a [...] il [...] , nella quota del Parte_1 CP_ 50% dell'importo dovuto dall' e alla coniuge superstite Controparte_1
parte nata a [...] [...] nella quota del 50% dell'importo dovuto
[...] Pt_2 CP_ dall' ente erogatore del trattamento pensionistico del de cuius con _3 decorrenza dal mese di marzo 2025, con versamento delle somme accantonate dall' in CP_2 favore della in accoglimento dell'accorso delle parti;
Pt_1
spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1053 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ZINGARELLI NICOLA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. LUCIO TERESA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIULIA CP_2
RENZETTI e dell'Avv. MANUELA VARANI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO DELLA CAUSA: ripartizione quota pensione di reversibilita' tra ex-coniuge divorziata e coniuge superstite Conclusioni: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.6.2024 la ricorrente ha richiesto la ripartizione della quota della pensione di reversibilità tra ex-coniuge divorziata e coniuge superstite. La ricorrente ha esposto di aver contratto, in data 22.09.2001, matrimonio con , e che in data _3
13.02.2004 il Tribunale di Terni pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi;
in data 2019, le parti introducevano congiuntamente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in data 3-4.12.2019 il Tribunale di Terni pronunciava la sentenza n. 928/2019, con la quale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra la e l' Pt_1 _3 con la previsione della corresponsione in favore della odierna ricorrente di un assegno divorzile pari ad € 280,00 mensili. In data 07.10.2022 l' ontraeva un nuovo matrimonio con la _3 sig.ra , di nazionalità ecuadoriana, decedendo in data 09.11.2023. Controparte_1
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto di determinare la quota della pensione di reversibilità da attribuirsi all'odierna attrice e di quella da attribuirsi alla , in qualità di coniuge CP_1 superstite, secondo quanto previsto dalle legge sul divorzio, stabilendo altresì la suddivisione di essa tra la stessa attrice e la convenuta in misura pari all'80% in favore dell'attrice e del 20% in favore della convenuta;
con vittoria di spese.
Si è costituita la resistente opponendosi all'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente evidenziando di aver convissuto con il defunto coniuge da data antecedente rispetto a quella di celebrazione del matrimonio, e chiedendo inoltre l'applicazione degli ulteriori correttivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità per la determinazione della quota della pensione di reversibilità, affermando di essere affetta da gravissime patologie e riconosciuta dalla Commissione medica dalla SL IA 2 , portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992. La resistente ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente, chiedendo di attribuire la quota della pensione di reversibilità di in misura maggioritaria in proprio favore o comunque nella _3 misura ritenuta di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali legali.
Si è costituita l esponendo con riferimento alla pensione corrisposta al defunto che: “E' CP_2 stata liquidata con decorrenza 12 2023, in relazione alla posizione del dante causa ( ), pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite C.F._1
per un importo lordo – alla decorrenza citata - di € 1400,24 e di € C.F._2
1475,86 per l'anno2024. L'importo netto disponibile solo per il 2024 in quanto il primo pagamento è avvenuto in questo anno, di € 1253,88. In relazione all'esistenza di ex coniuge divorziato, sono stati accantonati arretrati per € 2979,80.
Considerato che
sulla pensione del dante causa non era presente nessuna trattenuta a titolo di mantenimento, in base alle disposizioni dell , non si è proceduto ad attivare nessuna trattenuta cautelativa mensile CP_4 CP_ (circolare132 del 2001).”. Tanto premesso, l' si è rimesso alle determinazioni del Tribunale in ordine alla determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante. Nel corso del procedimento l'ex coniuge e la coniuge superstite hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione del giudizio:
“La IG.ra e , senza riconoscimento alcuno Parte_1 Controparte_1 alle avversarie pretese ma ai soli fini conciliativi della odierna controversia, concordemente pattuiscono la suddivisione in quote uguali del 50% della quota di reversibilità della pensione già spettante al defunto IG. con obbligo per l' di procedere al pagamento _3 CP_2 della quota così divisa a decorrere dal corrente mese , con conseguente versamento delle somme accantonate in favore della IG.ra Pt_1
I procuratori delle parti si impegnano a rappresentare il raggiungimento del presente accordo al Tribunale di Terni, allegandolo al verbale di udienza del 12.3.2025; Le parti dichiarano risolto il contrasto e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in ordine alle circostanze ad esso inerenti, con obbligo per le parti di rivolgere eventuali istanze e/o rimostranze relative alla liquidazione della propria quota parte esclusivamente all' CP_2
I procuratori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 n. 8 della legge professionale”.
Alla successiva udienza fissata per le conclusioni le parti hanno chiesto l'accoglimento dell'accordo e l' si è riportato alle proprie istanze. CP_2
Analizzando il merito della domanda la stessa è fondata e deve essere accolta nei termini indicati nelle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
L'art. 9, 3° comma, L. 898/1970 nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, ai fini della determinazione della quota da attribuirsi al coniuge divorziato, stabilisce che qualora l'ex coniuge non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti, deve essere attribuita all'ex coniuge tenendo conto della durata del matrimonio. Interpretando la norma, la giurisprudenza (C. Cass. SU, 20/6/1997- 12/1/1998 n. 159) ha affermato che sia il coniuge divorziato (non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile) sia quello superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto da configurarsi come autonomo e concorrente in pari grado e che il criterio di determinazione della quota di trattamento pensionistico da riconoscere all'ex coniuge, riferito dalla norma alla sola durata legale dei rapporti matrimoniali, deve essere contemperato, mediante l'accertamento di ulteriori elementi di fatto da utilizzarsi alla stregua di correttivi del risultato conseguente all'applicazione del mero criterio temporale (cfr. Corte Cost. 419/99, Cass. 14/3/2000, 2471/2003, Cass. 10575/2008).
Nella fattispecie considerata il Collegio rileva che sussistono in capo all'ex coniuge, le condizioni legittimanti l'affermazione del diritto alla quota della pensione di reversibilità del defunto, essendo comprovato come la medesima – coniugatasi con il de cuius e da questi divorziata – fosse titolare alla data del decesso del coniuge di assegno divorzile come determinato dalla sentenza di scioglimento del matrimonio.
In mancanza di diverse allegazioni della parti, e preso atto delle conclusioni congiunte, valutata la durata legale dei due matrimoni, criterio che va però contemperato con l'ammontare dell'assegno divorzile, tenuto conto degli altri elementi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (quali la durata della convivenza more uxorio che ha preceduto il matrimonio con la coniuge superstite, e la situazione patrimoniale e reddituale delle parti), rileva il Collegio che le quote da liquidarsi a favore delle beneficiarie come determinate nell'accordo rispondono ai parametri di legge.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, la quota da liquidarsi in favore del ex-coniuge deve essere determinata nella misura del 50% della pensione di reversibilità del defunto ex marito, e quella per la coniuge superstite deve essere liquidata la quota del 50%% della pensione di reversibilità del marito defunto, con decorrenza come richiesto dalle parti dal mese di marzo 2025 (data dell'accordo), prendendo atto dell'accorso quanto alla liquidazione delle somme accantonate dall' a favore della ricorrente. CP_2
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:
visto l'art. 9, co. III, L. 898/70, dispone che la pensione di reversibilità relativa al defunto
, deceduto in data 9.11.2023, venga corrisposta a favore della ex-coniuge _3
, parte nata a [...] il [...] , nella quota del Parte_1 CP_ 50% dell'importo dovuto dall' e alla coniuge superstite Controparte_1
parte nata a [...] [...] nella quota del 50% dell'importo dovuto
[...] Pt_2 CP_ dall' ente erogatore del trattamento pensionistico del de cuius con _3 decorrenza dal mese di marzo 2025, con versamento delle somme accantonate dall' in CP_2 favore della in accoglimento dell'accorso delle parti;
Pt_1
spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti